Trasferimenti definitivi Clausole campione

Trasferimenti definitivi. L’azienda per comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive può disporre il cambiamento della sede di lavoro del dipendente, anche tenendo conto di eventuali problemi individuali. In caso di trasferimento definitivo del lavoratore che determini il cambio della sua residenza compete esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di trasloco documentate, sostenute dal lavoratore per la propria abitazione, fino ad un massimo di lire 2.500.000 per trasferimento. In caso di trasferimento definitivo del lavoratore che non determini il cambio della sua residenza, se il trasferimento non comporta incremento della preesistente distanza residenza-sede di lavoro, al lavoratore non spetta alcuna ulteriore indennità o rimborso. Se invece si verifica un incremento della attuale distanza residenza-sede di lavoro :  se la nuova distanza non supera i km. 20 il lavoratore parimenti non ha diritto ad alcuna ulteriore indennità o rimborso;  se la nuova distanza supera i km. 20 il trattamento sarà oggetto di contrattazione in sede aziendale secondo quanto previsto dall’art. 51. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia in vigore alla data di firma del presente contratto. L’impresa inoltre prenderà in esame la possibilità di realizzare avvicinamenti di personale alla propria residenza in presenza di richieste di lavoratori in tal senso presentate specificamente all’appalesarsi delle esigenze organizzative aziendali all’origine del trasferimento. L’impresa informerà per iscritto il lavoratore, assegnato in altra località a seguito di trasferimento definitivo, almeno 30 giorni di calendario prima della data del trasferimento stesso.
Trasferimenti definitivi. Nei trasferimenti di sede definitivi superiori ai 20 km si conviene, in alternativa alle condizioni previste dall’Art. 31 del vigente CCNL - Trasferimenti e Missioni, lettera B trasferimenti definitivi, che: • il lavoratore potrà essere inviato in missione nei” trenta giorni di preavviso” alle condizioni tutte previste per le “missioni temporanee” (ciò anche nei casi dei trasferimenti definitivi con cambio di residenza); • a seguito del trasferimento definitivo verrà riconosciuto in maniera permanente il rimborso mensa al 100% (vedi Art. 19 - Mensa); • per la durata di 12 mesi verrà riconosciuta un’indennità di € 4,15 per ogni giorno effettivamente lavorato (escluse, quindi, ferie , malattie, ecc.). Le condizioni soprastanti non saranno applicate nei casi di trasferimenti definitivi con passaggio di livello e/o miglioramento economico. L’Azienda valuterà, trascorsi 12 mesi dal trasferimento, su richiesta del dipendente e fatte salve le esigenze aziendali, eventuali avvicinamenti alla sede di lavoro originaria.
Trasferimenti definitivi. L'azienda per comprovate ragioni tecniche, organizzative e/o produttive può disporre il cambiamento della sede di lavoro del dipendente, anche tenendo conto di eventuali problemi individuali. In caso di trasferimento definitivo del lavoratore che determini il cambio della sua residenza compete esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di trasloco documentate, sostenute dal lavoratore per la propria abitazione, fino ad un massimo di euro 1.291,14 per trasferimento. In caso di trasferimento definitivo del lavoratore che non determini il cambio della sua residenza, se il trasferimento non comporta incremento della preesistente distanza residenza-sede di lavoro, al lavoratore non spetta alcuna ulteriore indennità o rimborso. Se invece si verifica un incremento della attuale distanza residenza-sede di lavoro: • se la nuova distanza non supera i km. 20 il lavoratore parimenti non ha diritto ad alcuna ulteriore indennità o rimborso; • se la nuova distanza supera i km. 20 il trattamento sarà oggetto di contrattazione in sede aziendale secondo quanto previsto dall'art. 51. Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia in vigore alla data di firma del presente contratto. L'impresa inoltre prenderà in esame la possibilità di realizzare avvicinamenti di personale alla propria residenza in presenza di richieste di lavoratori in tal senso presentate specificamente all'appalesarsi delle esigenze organizzative aziendali all'origine del trasferimento. L'impresa informerà per iscritto il lavoratore, assegnato in altra località a seguito di trasferimento definitivo, almeno 30 giorni di calendario prima della data del trasferimento stesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).