Sospensione della somministrazione Clausole campione

Sospensione della somministrazione. Qualora la morosità superi l’ammontare del deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 e il Cliente non abbia nel frattempo provveduto a sanare il proprio inadempimento ed a inviare a ForGreen a mezzo telefax, secondo le indicazioni contenute nella stessa lettera di costituzione in mora, la fotocopia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento, quest’ultimo potrà, trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi, richiedere al Distributore Elettrico Locale la sospensione della somministrazione presso il POD disalimentabile, nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato A della delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, per quanto concerne la somministrazione di Energia Elettrica; in particolare, in base all’art. 10.2 dell’allegato A alla delibera ARG/elt 4/08, come sopra citata, nel caso il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e in caso di perdurante mancato pagamento da parte del Cliente oltre tale scadenza, verrà effettuata la sospensione della somministrazione da parte del Distributore Elettrico Locale competente. In caso di reiterata morosità del Cliente, qualora ForGreen proceda, nei 90 (novanta) giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione e relativa richiesta di sospensione della fornitura, i termini per provvedere al pagamento dell’insoluto di cui al precedente art. 7.3 sono ridotti e non possono comunque essere: i) inferiori a 7 (sette) giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata, oppure ii) a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte di ForGreen, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure iii) a 10 (dieci) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora ForGreen non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione. Inoltre, per tali casi di reiterata morosità, il termine entro cui si può presentare richiesta di sospensione della fornitura al Distributore, di cui al presente articol...
Sospensione della somministrazione. Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (1455, 1460).
Sospensione della somministrazione. 1 Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell’apparecchio di misura oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:
Sospensione della somministrazione. 1. A.S.P. può procedere alla sospensione della somministrazione di acqua nelle seguenti ipotesi:
Sospensione della somministrazione. La Società procede alla sospensione della fornitura nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.14; b) qualora, a seguito del sollecito bonario e della costituzione in mora inviati dalla Società, perduri il mancato pagamento della fattura, secondo le modalità e tempistiche previste dal REMSI; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione alla Società; d) fallimento dell'Utente.
Sospensione della somministrazione. Il Servizio Idrico Integrato procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a)nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; b) qualora non risulti pagata la bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art.12; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Servizio Idrico Integrato; d) fallimento del cliente; e)accertato cambiamento d'utente, qualora il subentrante non provveda alla voltura del contratto entro i termini previsti.
Sospensione della somministrazione. 1. Il Consorzio procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa nei seguenti casi:
Sospensione della somministrazione. ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO ARTICOLO 18 -
Sospensione della somministrazione. 16.1 In caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza da parte del Compratore anche di una sola fattura emessa dal Venditore relativamente agli importi previsti dal presente Contratto, il Venditore avrà il diritto di sospendere la somministrazione di Gas relativamente al Mese cui la fattura si riferisce e fintanto che il Compratore non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto al Venditore. In tale evenienza il Venditore sarà sollevato dagli obblighi stabiliti all’Articolo 7.1.1. Inoltre, in caso di mancato pagamento, anche parziale, entro la Data di Scadenza, il Venditore si riserva il diritto di disabilitare il Compratore da ogni Asta, presente su P-GAS, del Venditore stesso.
Sospensione della somministrazione. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi: a) nel caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; b) qualora non risultino pagate una o più bolletta, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 14; c) decesso del titolare del contratto di somministrazione, senza che gli eredi ne abbiamo dato comunicazione al Gestore; d) fallimento dell’utente.