Common use of Soci Clause in Contracts

Soci. Il rispetto del requisito di indipendenza della SOA impone una disciplina specifica anche con riferimento ai soci. Infatti il Regolamento attribuisce all’Autorità il potere di autorizzare l’acquisto delle azioni di una SOA, valutando caso per caso il rispetto del principio di indipendenza (art. 66, comma 4 del Regolamento) fissando altresì limiti alla partecipazione azionaria di alcuni soggetti ritenuti a priori incompatibili con l’attività di una SOA. Preliminarmente, alla luce del disposto normativo vanno definiti i limiti alla partecipazione azionaria alle SOA. In questi termini devono adeguatamente essere considerati i commi 1, 2, 4 e 6 dell’art. 66 del Regolamento che disciplinano distinte ipotesi. Il comma 1 dell’art. 66 individua puntualmente categorie di soggetti che non possono possedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, partecipazioni al capitale di una SOA. In questo caso il divieto attiene alle caratteristiche soggettive, in termini generali ed astratti, delle categorie individuate. Il comma 2 pone dei limiti percentuali alla partecipazione di altri soggetti che potrebbero inficiare l’indipendenza della SOA. Il comma 4 dell’art. 66 specifica, inoltre, che l’Autorità può negare l’autorizzazione ad operazioni di trasferimento azionario che possono compromettere il requisito dell’indipendenza della SOA di cui all’art. 64, comma 4 del Regolamento o influire sulla sua corretta gestione. Si tratta, pertanto, di un potere di veto esercitabile con riguardo all’operazione di trasferimento oggettivamente considerata, e non alle caratteristiche soggettive del titolare della partecipazione. Il comma 6 dell’art. 66 non individua, in termini generali ed astratti, divieti di natura soggettiva ulteriori rispetto a quelli espressi dal comma 1 e dunque non amplia in sé il novero dei soggetti cui è vietato possedere partecipazioni in SOA, ma legittima l’Autorità a verificare, in concreto, con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, che l’attività svolta dal soggetto titolare della partecipazione non sia tale da influire potenzialmente sulla corretta gestione della SOA o comprometterne il requisito di indipendenza. A tal fine, l’Autorità può precisare in astratto i criteri ed i canoni del controllo su soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ritenuti, per ragioni soggettive, potenzialmente pericolosi per la correttezza gestionale e per l'indipendenza delle SOA, fermo restando che poi la verifica va condotta, in concreto, caso per caso (Cons. St., 6 aprile 2011, parere n. 852).

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Sources: Manual on Qualification Activities for Public Works Execution, Manual on Qualification Activities for Public Works Execution

Soci. Il rispetto 1) Possono essere soci della società le società interamente pubbliche, partecipate dagli Enti Locali facenti parte dell’Ambito Territoriale-2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all’erogazione dei servizi idrici, secondo quanto disciplinato dal presente articolo. 2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del requisito di indipendenza della SOA impone una disciplina specifica anche con riferimento servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società partecipano alla medesima indirettamente, esercitando sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai socisensi dell’art. Infatti il Regolamento attribuisce all’Autorità il potere di autorizzare l’acquisto delle azioni di una SOA, valutando caso per caso il rispetto del principio di indipendenza (art. 66, comma 4 del Regolamento) fissando altresì limiti alla partecipazione azionaria di alcuni soggetti ritenuti a priori incompatibili con l’attività di una SOA. Preliminarmente, alla luce del disposto normativo vanno definiti i limiti alla partecipazione azionaria alle SOA. In questi termini devono adeguatamente essere considerati i commi 1, 2, 4 e 6 dell’art. 66 del Regolamento che disciplinano distinte ipotesi. Il comma 1 dell’art. 66 individua puntualmente categorie di soggetti che non possono possedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, partecipazioni al capitale di una SOA. In questo caso il divieto attiene alle caratteristiche soggettive, in termini generali ed astratti, delle categorie individuate. Il comma 2 pone dei limiti percentuali alla partecipazione di altri soggetti che potrebbero inficiare l’indipendenza della SOA. Il comma 4 dell’art. 66 specifica, inoltre, che l’Autorità può negare l’autorizzazione ad operazioni di trasferimento azionario che possono compromettere il requisito dell’indipendenza della SOA di cui all’art. 64, comma 4 del Regolamento o influire sulla sua corretta gestione. Si tratta, pertanto, di un potere di veto esercitabile con riguardo all’operazione di trasferimento oggettivamente considerata, e non alle caratteristiche soggettive del titolare della partecipazione. Il comma 6 dell’art. 66 non individua, in termini generali ed astratti, divieti di natura soggettiva ulteriori rispetto a quelli espressi dal comma 1 e dunque non amplia in sé il novero dei soggetti cui è vietato possedere partecipazioni in SOA, ma legittima l’Autorità a verificare, in concreto, con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 3) L’ammissione di nuovi soci, nonché la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci saranno subordinate alla manifestazione di gradimento dell’Assemblea che l’attività dovrà valutare la sussistenza in capo all’aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta dal soggetto titolare con le finalità sociali e la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili. 4) Il gradimento sull'ammissione a socio è dato previa domanda scritta da parte dell'interessato diretta all'Organo Amministrativo. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la vita della partecipazione non sia tale da influire potenzialmente sulla corretta gestione Società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli Organi della SOA o comprometterne il requisito di indipendenzastessa. A tal fineSuccessivamente alla domanda, l’Autorità può precisare in astratto i criteri ed i canoni l’interessato dovrà produrre l’eventuale documentazione richiesta. Relativamente all’accoglimento della domanda l'Assemblea delibera a maggioranza del controllo su soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ritenuti, per ragioni soggettive, potenzialmente pericolosi per la correttezza gestionale e per l'indipendenza delle SOA, fermo restando che poi la verifica va condotta, in concreto, caso per caso (Cons. St., 6 aprile 2011, parere n. 852)capitale.

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Sources: Statuto