Soci aggregati Clausole campione

Soci aggregati. Sono soci aggregati: a) le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro; b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale.
Soci aggregati. Sono soci aggregati: le Aziende associate all’ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell’assistenza, della consulenza, dell’informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro; le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l’ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente bilaterale nazionale. I soci aggregati possono sempre recedere dall’Ente.
Soci aggregati. Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile. Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall’accordo nazionale di cui al comma precedente. A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione Ance trasmette l’elenco delle imprese associate del suo socio aggregato. I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.
Soci aggregati. 1. Sono soci aggregati i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici delle Società che hanno stipulato con FISDE le convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q), alle condizioni e secondo le modalità stabilite da dette convenzioni, da redigere in conformità dell’apposito schema, concordato tra le fonti istitutive dell’Associazione. Sono altresì soci aggregati i dipendenti delle suddette Società il cui rapporto di lavoro non è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici purchè alla prevalenza dei dipendenti di tali Società si applichi il CCNL elettrici. 2. Possono inoltre acquisire la qualità di soci aggregati, in base ad analoghe convenzioni a gestione separata, i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE e FOPEN, previa sottoscrizione di apposito accordo sindacale tra le fonti istitutive dell’Associazione. 3. I beneficiari delle convenzioni stipulate ai sensi dei precedenti commi decadono dalla fruizione delle prestazioni che ne sono oggetto nei casi previsti dalle convenzioni medesime. 4. Il ritardo nel versamento del finanziamento e dei contributi previsti dalle convenzioni di cui ai commi precedenti determinerà l’immediata sospensione della erogazione delle prestazioni del Fondo nei confronti dei soci aggregati, dipendenti della Società/Associazioni interessate, fino al relativo pagamento.
Soci aggregati. 1. Sono soci aggregati i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici delle Società che hanno stipulato con FISDE le convenzioni di cui al successivo art. 10.2, comma 5, lettera q), alle condizioni e secondo le modalità stabilite da dette convenzioni, da redigere in conformità dell’apposito schema, concordato tra le fonti istitutive dell’Associazione. Sono altresì soci aggregati i dipendenti delle suddette Società il cui rapporto di lavoro non è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori elettrici purchè alla prevalenza dei dipendenti di tali Società si applichi il CCNL elettrici.