Common use of Sicurezza e prevenzione Clause in Contracts

Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le ore di permesso spettanti; - le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione e di accesso anche al fine di realizzare la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Sicurezza e prevenzione. L'entrata Le parti ribadiscono che l’applicazione ed il rispetto di tutta la normativa esistente in vigore del D.lgstema di sicurezza, igiene e prevenzione, costituirà obiettivo primario dell’organizzazione di cantiere. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera Nell’ambito di incontri da tenersi periodicamente verranno esaminati ed approfonditi alcuni temi sulla sicurezza riguardanti: - le azioni di monitoraggio e propria evoluzione nel campo della sicurezza prevenzione; - le statistiche degli infortuni; - la sorveglianza sanitaria; - l’informazione e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione dei lavoratori; - la formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del ruolo dei RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza); - l’applicazione delle norme di cui ai D. Lgs. 81/2008. Si prevede, inoltre, che gli incontri per l’informazione in tema di sicurezza, saranno organizzati sin dalle prime fasi di cantierizzazione con un programma annuo predefinito. L’esercizio del diritto alla rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza verrà regolato con riferimento a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa del settore delle costruzioni. Le forme e le ore modalità di permesso spettanti; - attuazione di tale previsione saranno verificate dalle parti in sede territoriale. Le parti, vista la rilevanza che assumono per le stesse le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94lavoro, le migliori condizioni per facilitare le modalità la sicurezza e gli effetti sulla salute di consultazione e lavoratori addetti, convengono di accesso anche al fine di realizzare promuovere la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.“cultura” della sicurezza attraverso:

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Samples: Accordo Quadro

Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le ore di permesso spettanti; - le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 626/94, le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione e di accesso anche al fine di realizzare la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale

Sicurezza e prevenzione. L'entrata in vigore del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ha introdotto concetti innovativi che provocano una vera e propria evoluzione nel campo della sicurezza e della prevenzione sul lavoro al fine principale di realizzare e consolidare la funzione sicurezza all'interno del luogo di lavoro. I momenti di informazione, formazione e addestramento diventano elementi indispensabili per migliorare la prevenzione sul lavoro ed è necessario che vengano pianificati e gestiti da una funzione specifica "Servizio di prevenzione e protezione". Per la corretta applicazione, in particolare degli articoli 18, 19 e 20 della legge richiamata e delle successive variazioni e/o integrazioni, si prevede di procedere, fra le Parti stipulanti, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo a fissare le regole pratiche per stabilire: - il numero e le modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; - le ore di permesso spettanti; - le condizioni di utilizzo. Sarà possibile inoltre regolamentare ai sensi dell'art. 19 del D. LgsD.lgs. 626/94, le migliori condizioni per facilitare le modalità di consultazione e di accesso anche al fine di realizzare la gestione ottimale delle informazioni tutte indispensabili per incrementare la conoscenza e quindi realizzare il miglioramento delle condizioni di sicurezza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale