Common use of Sicurezza dei lavoratori Clause in Contracts

Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate – in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione al contagio da COVID-19. E’ indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle farmacie e dell’utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19. Ai fini dell’esecuzione del Tampone antigenico rapido nei confronti dei cittadini sotto l’egida delle farmacie convenzionate, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Parti sociali del 24 Aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora recepite, si concorda che:

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Samples: Accordo Regionale Per L’esecuzione Dei Test Rapidi Antigenici Per La Rilevazione Di Antigene Sars Cov 19 Tramite Le Farmacie Convenzionate Pubbliche E Private, Nell’ambito Dell’emergenza Epidemiologica Da Coronavirus, Accordo Regionale Per L’esecuzione Dei Test Rapidi Antigenici Per La Rilevazione Di Antigenesars Cov 19 Tramite Le Farmacie Convenzionate Pubbliche E Private, Nell’ambito Dell’ Emergenza Epidemiologica Da Coronavirus

Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate - in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza l'utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione dall'esposizione al contagio da COVID-19. E' indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitariosociosanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti socialiParti Sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolliProtocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di: adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle delle farmacie e dell’utenza dell'utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19Covid-19. Ai fini dell’esecuzione dell'esecuzione del Tampone antigenico test diagnostico rapido nei confronti da parte dei cittadini sotto l’egida l'egida delle farmacie convenzionateconvenzionate per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Protocollo Governo-Parti sociali Sociali del 24 Aprile aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai da futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora d'ora recepite, si concorda che:quanto segue. • svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino della necessità di annullare l'appuntamento e restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37.5°C; • in preparazione del test indossi la mascherina preferibilmente FFP2 per il test antigenico e chirurgica/FFP2 per il sierologico, i guanti, un camice chiuso, una protezione per gli occhi; • si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si faccia controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37.5°C, non sarà possibile eseguire il test); • si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; • consenta la presenza di un accompagnatore/caregiver solo nel caso di cittadino che necessità di assistenza o di minore; • faccia eseguire i test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all'aperto in area limitrofa alla farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e, comunque, con modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria; • si accerti che il test sierologico sia eseguito dal cittadino rispettando le modalità di esecuzione riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso; • si accerti che l'esecuzione di tampone antigenico rapido sia effettuato dall'operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto • gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall'esecuzione del test come se fossero rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori; • assicuri la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio; • favorisca il ricambio d'aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

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Samples: www.quotidianosanita.it

Sicurezza dei lavoratori. Il personale operante presso le farmacie convenzionate - in ragione del costante e diuturno rapporto con l’utenza l'utenza e in funzione del ruolo professionale e sociale di pubblico servizio svolto a tutela della salute del cittadino – necessita di idonee misure di sicurezza e prevenzione dall’esposizione dall'esposizione al contagio da COVID-19. E' indispensabile attivare le adeguate misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della salute del personale operante presso le farmacie convenzionate, in coerenza con quanto previsto nel rapporto dell’Istituto dell'Istituto Superiore di Sanità n. 2/2020 in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel contesto sanitario e socio-sanitariosociosanitario: “I DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione dell’operatore dell'operatore sanitario solo se inseriti all’interno all'interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario”. Il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020” sottoscritto dal Governo e dalle parti socialiParti Sociali, così come integrato con il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, determina al suo interno gli adempimenti da osservare per la prosecuzione delle attività lavorative nelle aziende, finalizzati alla salvaguardia primaria della difesa dal contagio dei lavoratori e della collettività. Il quadro normativo vigente e, in particolare, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati per fronteggiare il contesto emergenziale in atto, prevedono disposizioni inerenti la prosecuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, indicando le misure di sicurezza da intraprendere per garantire i necessari parametri di salvaguardia della salute. Le associazioni sindacali di categoria delle farmacie convenzionate, sulla base del vigente quadro normativo e dei citati protocolliProtocolli, hanno fornito indicazioni operative in materia di Adozione di: adozione di misure igienico-sanitarie, adozione di misure a tutela degli utenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori sanitari e, più in generale, di operatività del servizio farmaceutico, in modo da garantire la sicurezza degli addetti alle delle farmacie e dell’utenza dell'utenza dai pericoli connessi al contagio da COVID-19Covid-19. Ai fini dell’esecuzione dell'esecuzione del Tampone antigenico test diagnostico rapido nei confronti da parte dei cittadini sotto l’egida l'egida delle farmacie convenzionateconvenzionate per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, in attuazione e integrazione di quanto stabilito nel protocollo Governo- Protocollo Governo-Parti sociali Sociali del 24 Aprile aprile 2020 e nei citati DPCM, nonché fatte salve le eventuali ulteriori misure che potranno derivare dai da futuri accordi di settore che si intendono sin d’ora d'ora recepite, si concorda che:quanto segue. • svolga il test su appuntamento, previo avviso al cittadino della necessità di annullare l'appuntamento e restare al proprio domicilio in caso di comparsa di sintomatologia respiratoria (o assimilabile: vedi anosmia) o di febbre superiore a 37.5°C; • in preparazione del test indossi la mascherina preferibilmente FFP2 per il test antigenico e chirurgica/FFP2 per il sierologico, i guanti, un camice chiuso, una protezione per gli occhi; • si assicuri che il cittadino che acconsente alla partecipazione allo screening rispetti le misure di prevenzione vigenti e quindi indossi correttamente la mascherina, si igienizzi le mani e si faccia controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37.5°C, non sarà possibile eseguire il test); • si assicuri che per locali fino a quaranta metri quadrati abbia accesso una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a quaranta metri quadrati l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita; • consenta la presenza di un accompagnatore/caregiver solo nel caso di cittadino che necessità di assistenza o di minore; • faccia eseguire i test in ambiente dedicato o separato dal locale di vendita o, in alternativa, a Farmacia chiusa, oppure all'aperto in area limitrofa alla farmacia, anche su suolo pubblico in apposita struttura mobile o amovibile e, comunque, con modalità di esecuzione che garantiscano la riservatezza necessaria; • si accerti che il test sierologico sia eseguito dal cittadino rispettando le modalità di esecuzione riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso; • si accerti che l'esecuzione di tampone antigenico rapido sia effettuato dall'operatore sanitario individuato dalla farmacia, in ottemperanza a quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto • gestisca correttamente i rifiuti derivanti dall'esecuzione del test come se fossero rifiuti a rischio infettivo, inserendoli negli appositi contenitori; • assicuri la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio; • favorisca il ricambio d'aria negli ambienti interni della farmacia. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

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Samples: Accordo Regione Lazio Ed Associazione Di Categoria Delle Farmacie Convenzionate Per Esecuzione Di Test Diagnostici Rapidi Per Covid 19