Servizio di chiamata di reperibilità Clausole campione

Servizio di chiamata di reperibilità. L'appaltatrice provvederà ad inviare presso la Fondazione Arena di Verona, il personale reperibile specializzato necessario per il pronto intervento entro un massimo di due ore (2h) a partire dalla richiesta urgente del committente nelle giornate di normale attività ed entro cinquanta 50 minuti, durante lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione Teatrale/Concertistica/Artistica in qualsiasi giorno dell’anno, festività comprese. Per ogni anno solare, saranno comprese e garantite dal presente appalto n. 30 ( trenta ) chiamate di reperibilità per interventi di ripristino urgente, ovvero saranno riconosciuti solo i costi dei materiali utilizzati per la riparazione. La riparazione e il ripristino dell'impianto dovrà avvenire entro tre ore dalla richiesta di intervento, salvo casi di particolare difficoltà conosciuti dalla committenza; Il servizio di chiamata dovrà essere espletato nell'arco delle 24 ore per qualsiasi giorno dell'anno. In merito alla reperibilità, la stazione appaltatrice dovrà il giorno successivo all’assegnazione della gara rilasciare un’apposita lista dei numeri telefonici del personale reperibile, suddiviso ed elencato per le specializzazioni di competenza tecnica ( Elettrotecnici, Termotecnici, Idraulici, Meccanici ). Eventuali ulteriori prestazioni richieste dalla committenza, a misura o in economia, quali modifiche e/o aggiunte agli impianti esistenti e particolari opere di straordinaria manutenzione, saranno conteggiate a parte, in base al Listino Camera di Commercio di Verona per l’anno 2015, 2016, 2017. L’appaltatrice dovrà indicare uno sconto percentuale che applicherà sul totale della contabilità da fatturare al netto dell’iva, in corso di intervento effettuato con il servizio di chiamata urgente. Non sarà riconosciuto nessun supplemento per gli interventi di manutenzione correttiva anche se con carattere di urgenza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).