Servizi accessori alla fornitura di gas analitici Clausole campione

Servizi accessori alla fornitura di gas analitici. La fornitura dovrà comprendere altresì i seguenti servizi accessori, da espletarsi nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura: - servizio di imballo, trasporto , scarico a terra e consegna presso la Sede centrale dell’Istituto, sita in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD). - termine di consegna: entro 10 giorni lavorativi consecutivi dalla ricezione della relativa richiesta da parte della stazione appaltante che sarà effettuata nelle seguenti modalità: o buono d’ordine per anidride carbonica, elio e argon; - per tutti i gas analitici dovrà essere assicurata la tracciabilità dei lotti di produzione e l’etichettatura dei recipienti come prescritto dalla normativa vigente; le bombole e i relativi accessori dovranno essere conformi alle norme di legge e ai criteri di buona tecnica; l’accettazione delle bombole da parte dell’Istituto non solleverà in alcun modo il fornitore delle responsabilità in merito all’efficienza delle bombole date in consegna; il rischio di deterioramento della merce durante il trasporto e lo scarico sarà a carico dell’aggiudicataria che deve provvedere affinché, anche durante le fasi di trasporto e di scarico, vengano osservate le modalità di conservazione dei prodotti; - ritiro delle bombole esaurite contestualmente alla consegna delle nuove bombole; - ritiro delle bombole residue entro tre mesi dall’intervenuta scadenza del contratto; - servizio di manipolazione e sostituzione delle bombole nonché servizio di trasporto delle stesse presso la centrale di stoccaggio, da svolgersi secondo le seguenti modalità: o a carico della ditta affidataria si intendono tutti gli automezzi e le attrezzature necessarie per erogare il servizio (carrelli, sollevatori idraulici, attrezzatura individuale, DPI), in conformità alla presente lettera d’invito nonché alle normative e alla legislazione vigente alle quali si rimanda; inoltre per la consegna dei gas analitici si intendono sempre a carico della ditta affidataria le operazioni di scarico delle bombole piene e la loro collocazione nel deposito bombole nei rispettivi box dedicati per tipologia di gas ed il contestuale ritiro delle bombole vuote presenti all’interno dello stesso o il personale individuato dalla ditta affidataria per l’erogazione delle attività previste, dovrà essere opportunamente addestrato e formato;

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).