SEGNALATORI DI ALLARME Clausole campione

SEGNALATORI DI ALLARME. I segnalatori di allarme devono essere correttamente posizionati e segnalati in modo da essere sempre raggiungibili entro 20 m da qualunque punto dell’attività. Devono essere previsti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell’edificio o delle parti di esso coinvolte dall’incendio. La diffusione degli allarmi sonori avverrà tramite impianto di diffusione sonora ad altoparlanti, distribuito ai vari piani lungo le vie di esodo (corridoi) e gli spazi comuni.
SEGNALATORI DI ALLARME. Rappresentano l’anello di congiunzione tra l’impianto di sicurezza e l’uomo. Si dividono in: dispositivi di allarme locale; dispositivi di allarme remoto. Rientrano tra gli ultimi i dispositivi ottici, acustici ed integrati (ottico-acustici) e comprendono i trasmettitori per il collegamento su portante fisica ed i trasmettitori per il collegamento a mezzo di onde radioelettriche. Il valore e/o l’importanza delle cose da proteggere, nonché la sicurezza delle persone presenti quando l’impianto è in servizio, condiziona il livello di prestazione che l’impianto deve possedere. A tal fine, relativamente ai segnalatori d’allarme, la Norma CEI 79-3 prevede tre livelli di prestazione. Nelle Tab. allegate vengono riportati i livelli di prestazione rispettivamente per gli apparati d’allarme e gli inviatori di messaggio. Tab. - Livello di prestazione per gli apparati di allarme acustici e luminosi Livello 1 Livello 2 Livello 3 Almeno una sirena per esterno di Almeno una sirena per esterno di Almeno una sirena per esterno secondo livello terzo livello di primo livello Almeno una sirena per interno di Almeno una sirena per interno di Almeno un lampeggiatore per secondo livello terzo livello esterno Xxxxxx un lampeggiatore per Xxxxxx un lampeggiatore per esterno esterno Tab. - Livello di prestazione per gli inviatori di messaggio Livello 1 Livello 2 Livello 3 Almeno un inviatore di messaggio di primo livello su linea commutata o via radio Almeno un inviatore di messaggio monodirezionale di terzo livello su linea commutata o via radio Oppure un inviatore di messaggio bidirezionale di primo livello su linea dedicata o via radio Almeno un inviatore di messaggio bidirezionale di terzo livello su linea dedicata o via radio
SEGNALATORI DI ALLARME. Il presente progetto è stato redatto applicando la norma UNI 9795/2013 cap. 5.5.3. secondo le direttive dettate dalla EN54.23 e la circolare n. 4 del 01/03/02 – “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”. In particolare si sono previsti: - Segnalatori Ottici di colore rosso con flash bianco/rosso accoppiati a segnalatori acustici (Sirene elettroniche programmabili) a bassissimo assorbimento, in grado di garantire una non confondibile ed udibile segnalazione di pericolo a tutto il personale ed ai pazienti presenti nella struttura poliambulatoriale (75dB x.xx , a porte aperte). - Segnalatori ottici/acustici esterni per taluni ambienti e/o locali tecnici. Tutti i segnalatori suddetti e previsti nel presente progetto sono stati previsti alimentati dalla tensione presente nel loop di pertinenza.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).