REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)
Approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 36 del 18.07.2015 e modificato con atto di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2017.
Indice
CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC
Art. 1A ‐ Oggetto del Regolamento
Art. 2A ‐ Funzionario responsabile del tributo Art. 3A ‐ Riscossione
Art. 4A ‐ Dichiarazione Art. 5A ‐ Versamenti Art. 6A ‐ Accertamento
Art. 7A ‐ Abrogazioni e norme di rinvio Art. 8A ‐ Entrata in vigore
CAPITOLO B ‐ TASI
Art. 1B ‐ Oggetto
Art. 2B ‐ Presupposto del tributo Art. 3B ‐ Esclusioni
Art. 4B ‐ Soggetti passivi Art. 5B ‐ Base imponibile
Art. 6B ‐ Determinazione delle aliquote Art. 7B ‐ Detrazioni - riduzioni - esenzioni Art. 8B ‐ Servizi indivisibili
Art. 9B ‐ Modalità do versamento Art. 10B ‐ Importi minimi
CAPITOLO C ‐ TARI
Titolo I – Principi generali
Art. 1C ‐ Oggetto del regolamento
Art. 2C ‐ Servizio di gestione dei rifiuti urbani Art. 3C ‐ Tributo provinciale
Art. 4C ‐ Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio
Titolo II – Ambito di applicazione della tassa
Art. 5C ‐Presupposto Art. 6C ‐ Soggetti passivi
Art. 7C ‐Superfici soggette al Tributo Art. 8C ‐Locali e aree escluse dal tributo
Art. 9C ‐Detassazione per produzione di rifiuti speciali
Titolo III – Criteri generali per l’articolazione della tassa e determinazione delle tariffe unitarie
Art. 10C ‐ Determinazione della Tariffa della tassa sui rifiuti Art. 11C ‐ Articolazione della Tassa sui rifiuti
Art. 12C ‐ Commisurazione temporale del tributo
Art. 13C ‐ Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche Art. 14C ‐ Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche Art. 15C ‐ Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche Art. 16C ‐ Utenze non domestiche temporanee: Tariffa giornaliera
Titolo IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni
Art. 17C ‐ Casi di riduzione delle tariffe unitarie
Art. 18C ‐ Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio Art. 19C ‐ Agevolazioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche
Art. 20C ‐Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico
Art. 21C ‐ Scuole Statali
Titolo V - Procedure e sanzioni
Art. 22C ‐Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione Art. 23C ‐ Modalità di riscossione e termini di versamento Art. 24C ‐ Rimborsi
Art. 25C ‐ Mezzi di controllo
Art. 26C ‐ Esito dei controlli e accertamento Art. 27C‐ Sanzioni ed interessi
Art. 28C‐Soglie minime per l’esigibilità del tributo Art. 29C ‐Accertamento con adesione
Art. 30 ‐ Funzionario Responsabile
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali
Art. 31C ‐ Norma di rinvio
Art. 32C ‐ Clausola di adeguamento
CAPITOLO D- IMU
INDICE
Art. 1D □ Oggetto
Art. 2D □Presupposto dell’imposta Art. 3D ‐Esclusioni
Art. 4D ‐ Esenzioni
Art. 5D ‐ Determinazione delle aliquote e dell’’imposta Art. 6D ‐ Base imponibile
Art. 7D ‐ Soggetti attivi Art. 8D ‐Soggetti passivi
Art. 9D ‐ Definizione di fabbricato
Art. 10D ‐ Unità immobiliare adibita ad abitazione principale Art. 11D ‐ Fabbricati inagibili ed inabitabili
Art. 12D ‐ Area fabbricabile
Art. 13D ‐ Determinazione del valore delle aree fabbricabili Art. 14D ‐ Decorrenza
Art. 15D ‐ Definizione di terreno agricolo
Art. 16D ‐ Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti Art. 17D ‐ Versamenti
Art. 18D ‐ Dichiarazioni
Art. 19D ‐ Accertamento e liquidazione dell’imposta Art. 20D ‐ Riscossione coattiva
Art. 21D ‐ Rimborsi
Art. 22D ‐ Sanzioni ed interessi Art. 23D‐Contenzioso
Art. 24D ‐ Dichiarazione sostitutiva Art. 25D‐ Funzionario responsabile Art. 26D - Rinvio
CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC
ART. 1A ‐ Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014). Abrogato il regolamento IUC approvato con atto di consiglio comunale n. 66 del 21.08.2014; L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:
a) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
b) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
c) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali dalla Categoria Catastale A03 a A07mentre A01,A08 e A09 incluse. Viene abrogato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/05/2012.
ART. 2A – Funzionario responsabile del tributo
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
ART. 3A – Riscossione
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
ART. 4A ‐ Dichiarazione
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.
ART. 5A ‐ Versamenti
1. Nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.
ART. 6A – Accertamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
ART. 7A ‐ Abrogazioni e norme di rinvio
1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e
successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
ART. 8A ‐ Entrata in vigore
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
CAPITOLO B ‐ TASI
Art. 1B ‐ Oggetto
1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2015 dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
ART. 2B – Presupposto del tributo
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
ART. 3B ‐ Esclusioni
1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
ART. 4B – Soggetti passivi
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2B. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura compresa dal 10 al 30 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.6B. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Per l’aliquota da applicare occorre fare sempre riferimento alla deliberazione di consiglio comunale con la quale vengono determinate annualmente le aliquote.
ART. 5B – Base imponibile
1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto‐legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.
ART. 6B – Determinazione delle aliquote
1. L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per l’anno 2015 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengano le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale nella deliberazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
ART. 7B – Detrazioni - riduzioni - esenzioni
1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l’applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
a) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa;
a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;
b) per i figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
c) cittadini italiani iscritti all’AIRE.
c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6B, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni e esenzioni ai sensi del comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, oppure altre indicazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale , nella deliberazioni di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
ART. 8B –Servizi indivisibili
1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
ART. 9B – Modalità di versamento
1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART. 10B – Importi minimi
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 3,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 10,00
CAPITOLO C ‐ TARI
Titolo I Principi generali
Art. 1C ‐ Oggetto del regolamento
1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
Art. 2C - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell’applicazione del tributo.
2. Il Gestore provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.
Art. 3C – Tributo provinciale
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale.
Art. 4C - Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio.
1. La tariffa assicura l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
2. I criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono individuati sulla base del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. Il Consiglio Comunale approva il costo del servizio sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Nei medesimi termini il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo.
Titolo II
Ambito di applicazione del tributo
Art. 5C ‐ Presupposto
1. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Art. 6C – Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
Art. 7C – Superfici soggette al Tributo
1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:
a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque ne sia la destinazione o l’uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 8C;
b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:
• per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;
• per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all’esercizio dell’attività;
c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
d) le aree scoperte possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo;
e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzati in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente.
2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell’art 14 della L. n. 214/2011, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è pari a quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per i locali la superficie di riferimento per l’assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno
dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte pertinenziali od accessorie all’attività esercitata è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore od inferiore o uguale al mezzo mq.
4. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt. 1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a 1,5 mt.; in assenza dell’indicazione della superficie netta si considera il 15% della superficie lorda occupata da muri perimetrali ed interni e quindi come non calpestabile e non soggetta a tributo.
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR. n. 138/1998.
Art. 8C ‐ Locali e aree escluse dal tributo
1. Non sono soggette a tributo e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia. Presentano tali caratteristiche:
• i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdetta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso;
• ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,5;
• solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
• le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 codice civile, ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
• la superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse, pertinenziali alle civili abitazioni;
• unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, e nelle quali l’utente non abbia posto la propria residenza;
• fabbricati inabitabili, inagibili o in ristrutturazione, da dimostrare tramite idonea documentazione, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile; l’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o l’inabitabilità.
• la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l’esclusione non si applica agli spogliatoi, i servizi in genere, e le parti riservate al pubblico;
• le superfici dei locali e delle aree adibiti all’esercizio dell’impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze; l’esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul
fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;
• le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l’esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;
• depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana;
• Locali ed aree occupate o detenute dalle O.N.L.U.S. sono comunque considerate tali Le Organizzazioni di volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) iscritte nel Registro Regionale del Volontariato. Le Cooperative Sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381), i Consorzi (all'art. 8 L. 381/91) che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali. Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (Legge 26 febbraio 1987, n. 49).
Art. 9C – Detassazione per produzione di rifiuti speciali
1. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini dell’applicazione della parte variabile del tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla normativa vigente.
2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l’attività è svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:
Lavanderie a secco, tintorie non industriali 30%
Laboratori fotografici, eliografie 30% Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 30% Pelletterie 30%
Laboratori di analisi 30%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici, falegnamerie 30%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 30%
Tipografie, stamperie, incisioni 30%
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie 30%
Marmisti, vetrerie 30%
Edili 30%
3. I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30/09 di ogni anno. La dichiarazione dovrà essere corredata da:
• Planimetria quotata contenente l’intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e l’evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione
• Documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti per mezzo di ditta autorizzata;
• Documentazione commerciale attestante l’avvenuto trattamento e smaltimento.
4. L’eventuale riduzione emergente della parte variabile del tributo sarà conguagliata con l’emissione degli atti di pagamento nell’anno successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Titolo III
Criteri generali per l’articolazione della tassa e per la determinazione delle tariffe unitarie
Art. 10C - Determinazione della Tariffa della tassa sui rifiuti
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2 La Tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3 Per la determinazione della tariffa si applicano i criteri determinati con il DPR n. 158/1999.
Art. 11C - Articolazione della Tassa sui rifiuti
1. La tariffa è articolata nelle fasce di contribuenza domestica e non domestica.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali
- da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione - ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n. 158/99.
3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce la tariffa, per ogni categoria di utenza, secondo i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999
5. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza e la ripartizione dei costi fra utenze, si intendono confermati anche per l’anno successivo.
6. L’utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all’Anagrafe del Comune di Collesalvetti, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 22C.
7. Dal numero complessivo degli occupanti, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di apposita documentata dichiarazione al Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
8. L’utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.
Art. 12C - Commisurazione temporale della tassa
1. Il tributo è commisurato ad anno solare: l’obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o detenzione dei locali od aree e perdura fino al giorno successivo a quello in cui il possesso, l’occupazione o detenzione cessa, qualora il contribuente ne presenti l’apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo articolo 22C (entro 60 giorni dal verificarsi).
Art. 13C - Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo domestico secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.
2 I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie occupata o detenuta.
3. La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell’immobile e alla superficie dell’immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 1 58/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l’adozione della delibera di definizione delle tariffe.
5. L’applicazione della Tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali al primo gennaio dell’anno di riferimento, con eventuale conguaglio nell’anno successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute. Per le nuove utenze l’applicazione della Tariffa fa riferimento alla data di apertura. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte della nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad. es. le colf che dimorano presso la famiglia.
6. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, sulla base dei formulari forniti dal Comune stesso, contenenti, tra l’altro, i dati relativi al numero degli occupanti l’alloggio. In caso di mancata indicazione del numero degli occupanti l’alloggio, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l’abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.
Superficie (mq) | Componenti assegnati |
0-37 | 1 |
38-53 | 2 |
54-66 | 3 |
67-93 | 4 |
94-108 | 5 |
Oltre 108 | 6 |
Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
Art. 14C - Calcolo della Tariffa del Tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche
1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d’uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a Tariffa secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR n. 158/1999 e specificato nel punto 4.4 dell’allegato 1 al medesimo Decreto.
Art. 15C - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche
1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
2 | Cinematografi, teatri |
3 | Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
5 | Stabilmenti balneari |
6 | Esposizioni, autosaloni |
7 | Alberghi con ristorante |
8 | Alberghi senza ristorante |
9 | Case di cura e di riposo |
10 | Ospedali |
11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
11/A | Uffici, agenzie, studi professionali – Servizi di telefonia |
12 | Banche e istituti di credito |
13 | Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
16 | Banchi di mercato beni durevoli |
17 | Attività artigianali tipo botteghe, barbiere, estetista |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
23 | Mense, birrerie, amburgherie |
24 | Bar, caffè, Pasticceria |
25 | Supermercato Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio |
28 | Ipermercati di generi misti |
29 | Banchi di mercato generi alimentari |
30 | Discoteche, night club |
31 | Attività logistiche con aree vaste |
32 | Attività terziarie e xxx.xx aree vaste deposito fino a 10.000 Mq |
33 | Attività produttive con aree vaste |
34 | Sale intrattenimento e superfici attrezzate con tavoli di att.tà commerciali |
35 | Attività terziarie e xxx.xx aree vaste deposito da 10001 Mq a 50000 Mq |
36 | Attività terziarie e xxx.xx aree vaste deposito oltre 50001 Mq |
36/A | Attività terziarie e xxx.xx aree vaste con servizi |
2. L’assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell’attività risultante dall’iscrizione nei registri della CC.I.AA. o, in assenza di tali informazioni, all’attività effettivamente svolta e autocertificata dall’utente tramite la denuncia, fatta comunque salva la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all’iscrizione all’ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l’ufficio Iva.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare, all’interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione al una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi coefficienti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra, l’applicazione della Tariffa avviene con riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all’interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all’attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
7 . Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d’uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d’uso
dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l’autonoma definizione catastale dell’immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d’uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell’attività principale.
8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell’applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all’utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, il tributo è determinato presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica. Il tributo non è dovuto se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l’attività viene svolta presso un’unità locale, regolarmente denunciata ai fini del tributo, o presso il richiedente la prestazione.
Art. 16C - Utenze non domestiche temporanee: Tariffa giornaliera
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se non continuativi ma ricorrenti il tributo è corrisposto in base tariffa giornaliera
2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento per le utenze non domestiche.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.
TITOLO IV
Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni Art. 17C - Casi di riduzione delle tariffe unitarie
1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: a) per le utenze domestiche:
➢ le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia (anche originaria), indicando l’abitazione di residenza e i componenti del nucelo anagrafico e dichiarando inoltre espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo; la presente riduzione non si applica nei confronti di coloro hanno presentato apposita dichiarazione di cui alrt. 13C comma 6;
➢ 10% sul totale tariffa per le civili abitazioni provviste di biocomposter;
b) per le utenze non domestiche:
locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che autocertifichi (art 47 DPR 445/2000) la situazione dichiarata.
2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare con le modalità e nei tempi previsti dal successivo articolo 22C.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro 60 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del tributo con l’applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dai seguenti articoli 9C,18C,19C e 20C qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell’70% della parte variabile della tariffa del tributo.
Art. 18C - Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio
1. Nel regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.
5. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto, detto servizio è attuato. Si considerano serviti di fatto quegli insediamenti di qualunque tipologia che, pur non rientrando nella zona perimetrata distano di fatto dal più vicino centro di raccolta non più di 1300 mt.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta:
(a) in misura pari al 40% della tariffa variabile se la distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3000 metri;
(b) in misura pari al 30% della tariffa variabile se la suddetta distanza supera 3000 metri.
La distanza indicata deve essere determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Art. 19C - Agevolazioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche
1. In attuazione dell’art. 14, comma 18 della L. n. 214/2011 sono previste agevolazioni a favore delle utenze non domestiche ad incentivo dell’avvio diretto al recupero di RSAU, limitatamente all’avvio al recupero di Rifiuti Solidi assimilati agli Urbani non deperibili – escludendo carta, cartone e metalli in quanto frazioni merceologiche già da tempo valorizzate dal mercato.
2. L’agevolazione incentivante produce una riduzione della parte variabile della tariffa in funzione della quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver autonomamente avviato al recupero.
3. Al fine di ottenere la suddetta agevolazione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del MUD, una dichiarazione, con allegato lo stesso MUD ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e di quelli avviati al recupero nell’anno
precedente, l’indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché l’indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture.
4. L’agevolazione incentivante è basata sull’applicazione dei seguenti criteri operanti sulla parte variabile della tariffa:
per spese documentate fino ad € 2.000 riduzione del 5% per spese documentate fino ad € 5.000 riduzione del 10% per spese documentate fino ad € 10.000 riduzione del 15% per spese documentate oltre € 10.000 riduzione del 20%
5. Per le utenze non domestiche sono previste inoltre le riduzioni, come da tabella di seguito riportata, della tariffa variabile a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico:
o Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta": riduzione del 10%
o Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di contenitori per il deposito dei materiali:
riduzione del 15%
o Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" - Più tipologie di materiali: riduzione del 20%
o Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto (pressa): riduzione del 25%
6. Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
- Relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- Idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l’effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
- La fattura in originale dell’investimento effettuato.
7. Viene prevista una riduzione del 10% sull’intera tariffa per gli utenti che dimostrino di essersi dotati di biocompostori domestici e non domestici al fine di una minor produzione di rifiuti.
8. In sede di determinazione della tariffa, sarà possibile individuare correttivi abbattimenti per le utenze domestiche e non domestiche e per quest’ultima prevedere riduzioni con specifico riferimento a negozi di vicinato e di collina e piccoli artigiani.
9. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
10. Le condizioni per godere delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni debbono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente.
11. La richiesta di agevolazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per usufruire di tale agevolazione;
12. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono annuali e quindi le variazioni nel corso dell’anno non comportano rimborsi o sgravi.
Art. 20C - Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico –(modificato con atto n. n. 97 del 20.12.2017)
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e agevolazioni pari al 40% dell’ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE di cui alle soglie sottoelencate.
2. Condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di esenzione/agevolazione Tari sono le seguenti:
Esenzioni:
• nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a € 6.500;
• nuclei familiari composti con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l’invalidità accertata sia al 100% ed indicatore ISEE relativo all'anno di riferimento, non superi l'importo di € 8.000,00;
• persone assistite in modo continuativo dal Comune nel corso dell'anno di tassazione;
Agevolazioni:
40% sul totale della tariffa per nuclei familiari con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l'invalidità accertata sia al 100% ed l'indicatore ISEE non superi l'importo di € 15.000,00;
40% sul totale della tariffa per nuclei familiari il cui indicatore ISEE non superi l'importo di € 13.500,00 ;
40% sul totale della tariffa nuclei familiari di cui fanno parte una o più persone ultra65° il cui indicatore ISEE non superi l'importo di € 15.000,00.
3. Il possesso da parte del contribuente di valida attestazione Isee rientrante nei limiti suddetti, consente di presentare apposita domanda diretta all’ottenimento dell’agevolazione entro la scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno in corso;
4. Per avere diritto all’esenzioni/agevolazioni il richiedente e i componenti del nucleo non devono essere proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento, ad eccezione dell’alloggio nel quale hanno la residenza ed a condizioni che la rendita catastale dell’abitazione (comprensiva di eventuali pertinenze) non sia superiore a 650,00 €.
5. I contribuenti che presentano la domanda di agevolazione allegando l’attestazione Isee posseduta, sono esonerati dall’obbligo di presentare negli anni successivi a quello della prima richiesta nuova attestazione Xxxx. L’ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo ed alla verifica dell’Isee posseduta. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
6. L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione,
l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi.
7. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all’esercizio cui si riferiscono le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.
ART. 20Bis – Conferimenti al centro raccolta – Riduzioni (inserito art. con atto di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2017)
L’accesso ai centri di raccolta è consentito ai cittadini residenti e ai cittadini non residenti ma titolari di utenze domestiche nel territorio.
I cittadini possono conferire presentando la tessera sanitaria e l’ultima fattura TARI regolarmente pagata.
All’utenza che conferisce al centro di raccolta i rifiuti urbani o gli assimilati agli urbani, identificati dal codice CER della seguente tabella, sarà riconosciuto uno sconto massimo del 15% sulla quota variabile con un conferimento massimo giornaliero pari a 100Kg per singolo conferimento :
Rifiuto CER | CER | Sconto€/Kg | |||
Rifiuti ingombranti 0,20 | 20.03.07 | € 0,20 | |||
Rifiuti di apparecchiature elettrice ed elettroniche (RAEE), raggruppamenti R1, R2,R3, | 20.01.21 | ||||
R4 e R5) | 20.01.23 | ||||
20.01.35 | € 0,13 | ||||
20.01.36 | |||||
Oli e grassi commestibili e oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 | 20.01.25 | € 0,20 | |||
20.01.26 | |||||
Carta e cartone | 20.01.01 | ||||
Vetro | 20.01.02 | ||||
Imballaggi in vetro | 15.01.07 | ||||
Metalli | 20.01.40 | ||||
Imballaggi in metallo | 15.01.04 | ||||
Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 | 20.01.38 | ||||
Imballaggi in legno | 15.01.03 | ||||
Abbigliamento | 20.01.10 | ||||
Prodotti tessili | 20.01.11 | ||||
Imballaggi in materiali misti | 15.01.06 | ||||
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e | 20.01.33 | € 0,10 | |||
accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | |||||
Batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | 20.01.34 | ||||
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 | 08.03.18 | ||||
Medicinali citotossici e citostatici | 20.01.31 | ||||
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 | 20.01.32 | ||||
Pneumatici fuori uso (massimo 4 all'anno) | 16.01.03 | ||||
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | 20.01.27 | ||||
Vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | 20.01.28 | ||||
Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce | 17.01.07 | ||||
17 01 06 (massimo 0,5 mc all'anno) |
Rifiuti biodegradabili (massimo 250 kg al giorno per utenza) | 20.02.01 | ||
Legno contenente sostanze pericolose 20.01.37 | 20.01.37 |
1. La riduzione massima del 15% sarà applicata l’anno successivo a consutivo nella prima fatturazione in acconto per i conferimenti effettuati nel periodo da gennaio a dicembre dell’anno precedente. Nel caso di variazione dei componenti del nucleo anagrafico, il numero sarà considerato per l’intero anno quello al 31/12 dell’anno precedente.
Art. 21C - Scuole Statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31);
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Titolo V Procedure e sanzioni
Art. 22C - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
1. I soggetti passivi di cui all’art. 3 per le occupazioni, cessazioni e variazioni, sono invitati a presentare al Comune, entro i sessanta (60) giorni successivi apposita dichiarazione avvalendosi dei moduli predisposti dal Comune.
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta o invio per mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o fax. E’ possibile la presentazione delle denunce in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.
4. La denuncia relativa alle utenze domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell’alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
c) l’ubicazione, il numero civico e il numero dell’interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d’uso dei locali e delle aree denunciate;
d) gli identificativi catastali dell’immobile;
e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
La denuncia relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
b) i dati identificativi dell’utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell’attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
c) l’ubicazione, il numero civico e il numero dell’interno ( ove esistente), la superficie
netta e destinazione d’uso dei locali e delle aree denunciate;
d) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell’autorizzazione o concessione all’occupazione di spazio e suolo pubblico;
e) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
f) la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l’applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
6. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d’ufficio tramite la banca dati anagrafica.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo del tributo, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento modificativo e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento modificativo stesso.
8. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma producono i loro effetti sul tributo e sulla relativa maggiorazione dalla data della presentazione tardiva, a meno che l’utente dimostri l’effettiva decorrenza della cessazione/variazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d’anno, sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art. 24C.
10. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
11. Il Comune rilascia la ricevuta della comunicazione: nel caso di spedizione postale si considera la ricevuta al giorno indicato con il timbro; nel caso di trasmissione via fax o tramite supporto telematico si considera la ricevuta al giorno indicato dalla specifica modalità di comunicazione.
12. Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Collesalvetti.
13 La variazione dell’ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
14. La prima applicazione del Tributo avviene sulla base dei dati relativi alle superfici dichiarate o accertate in relazione alla TARSU, alla TIA ed alla TARES .
15. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un’incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita domanda di riesame al Comune a cura dei contribuenti interessati entro il 31 maggio di ogni anno;
16. La presentazione dell’istanza di riesame non sospende i termini previsti per il pagamento del tributo, né per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Art. 23C - Modalità di riscossione e termini di versamento
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune, modello di pagamento unificato.
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate trimestrali, scadenti, rispettivamente, l’ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre, o in un’unica soluzione entro il 30 giugno.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini di scadenza indicati, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati.
5. I contribuenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente i bollettini postali precompilati recapitati dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione dal Comune a tal fine. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di diversi documenti di pagamento che non contengano gli elementi necessari per l’immediata identificazione del soggetto autore del versamento e per la corretta imputazione della somma versata, si applica la sanzione di cui all’art 15 del D.lgs. n. 471/1997, variabile da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.
6. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r, con addebito delle spese di procedimento e di notifica, con l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall’art 14 comma 39 della L. n. 214/2011, e degli interessi nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. La sanzione irrogata per omesso versamento non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997.
8. In mancanza di adempimento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, sarà proceduto alla riscossione coattiva.
Art. 24C – Rimborsi
1. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato pagamenti del tributo superiori alla somma dovuta, e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell’utenza, il Funzionario Responsabile del Tributo dispone il rimborso entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda, ex articolo 1 comma 164 Legge n. 296/2006.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Art. 25C - Mezzi di controllo
1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione del Tributo. A tale scopo, ai sensi dell’art 14 comma 37 della L. n. 214/2011, può:
• rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione del Tributo e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
• utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze, nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua in esenzione da spese e diritti:
• in caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste di cui al comma precedente il Comune, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tributo per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell’interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell’accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
2 In caso di mancata collaborazione dell’utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.
3 Per le operazioni di controllo, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, degli accertatori di cui ai commi 179-182 della L. n. 296/2006, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.
4 Al fine di una corretta applicazione del tributo gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere all’Ufficio Tributi a mezzo collegamento telematico, per quanto possibile:
a) le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
b) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
c) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso di locali ed aree;
d) i provvedimenti relativi l’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
Art. 26C - Esito dei controlli e accertamento
5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della
L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato
Art. 27C - Sanzioni ed interessi
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene emesso avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento ed irrogata contestualmente la sanzione pari al 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come disposto dall’art 14 comma 39 della L. n. 214/2011. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 1, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all’art. 25, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli stessi, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dall’art 8 del vigente regolamento comunale delle entrate, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 600,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine del versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi legali maturati giorno per giorno. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
Art. 28C - Soglie minime per l’esigibilità del tributo
1. In relazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell’importo di € 6,00. Tale importo aumenta ad € 10,00 riguardo all’accertamento, escluse le spese postali. Tale previsione non opera qualora la violazione sussista per più anni del tributo.
Art. 29C - Accertamento con adesione
1. Ai sensi dell’art 50 del D.Lgs. n. 449/1997 al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate tributarie.
Art. 30C - Funzionario Responsabile
1. A norma del comma 692 art. 1 della Legge 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
Titolo VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 31C - Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 14 della L. n. 214/2011, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Art. 32C - Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
ARTICOLO 1D OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.
0.Xx presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all’Imposta Municipale propria.
ARTICOLO 2D PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale per le categorie catastali A1,A8 e A9 e relative pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
ARTICOLO 3D ESCLUSIONI
1. In via generale, sono esclusi dall’imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2D – 9D – 10D – 12D del presente regolamento.
ARTICOLO 4D ESENZIONI
1. Sono esenti dall’imposta, le fattispecie disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali che non istituzionali ai sensi dell’articolo 4, comma 5, lett g Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 .
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
j) ai sensi dell’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) viene prevista l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e che venga presentata regolare dichiarazione IMU;
k) le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze fino a n. 3 e precisamente un C06, un C02 e un C07 ;
l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
m) la casa coniugale assegnata al coniuge che vi risiede , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
n) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
o) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
p) ai sensi della Legge del 23.05.2014 n. 80 è stata prevista l’esenzione IMU per gli iscritti AIRE solo nel caso di persone già pensionate nei loro paesi di residenza e l’unità immobiliare viene automaticamente assimilata ad abitazione principale purché non locata o data in comodato per le categorie catastali da A02 ad A07;
1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013.
2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
3. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
ARTICOLO 5D
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, seguendo gli equilibri di bilancio ed i criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, per poter essere applicata deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la condizione. L’applicazione di aliquota agevolata per contratti concordati ed a una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate (C02,C06 e C07) ai sensi dell’art. 2 comma 4 della Legge 431/1998 potrà essere riconosciuta al soggetto passivo, solo se verrà presentata all’ufficio Tributi l’autocertificazione, nei tempi indicati nel presente articolo e con allegata copia di contratto di locazione registrato;
L’aliquota agevolata per abitazioni ed a una pertinenze per ciascuna delle categorie catastali indicate (C/02,C/06 e C/07), concesse in comodato gratuito a parenti di 1°grado in linea retta , potrà essere riconosciuta al soggetto passivo, solo nel caso in cui i parenti di 1° vi risiedano anagraficamente, non siano comproprietari dell’immobile e non siano proprietari di altri unità immobiliari, previa presentazione di autocertificazione nei tempi indicati nel presente articolo.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.
ARTICOLO 6D BASE IMPONIBILE
1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall’art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12D e 13D del presente regolamento.
ARTICOLO 7D SOGGETTI ATTIVI
1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione, la legge n. 228 del 2012 ("Legge di Stabilità") stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (IMU), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune spetta al Comune medesimo.
2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Collesalvetti viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell’immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.
ARTICOLO 8D SOGGETTI PASSIVI
1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2D del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
ARTICOLO 9D DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza il 31 dicembre dell’anno di riferimento, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili.
ARTICOLO 10D
UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L’imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9(abitazioni di lusso). Risulta altresì dovuta per gli iscritti AIRE già pensionati nei loro paesi di residenza esclusivamente per le categorie catastali A01, A08 e A09 e relativa detrazione ai sensi della Legge n. 80 del 23.05.2014;
3. Ai sensi del Comma 10 del DL 201/2011 che regolamenta la detrazione per le abitazioni principali che è stato sostituito dal comma 7 dell'Art. 1, Legge147/2013 e che prevede:
dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ARTICOLO 11D
RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
I fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli edifici. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La dichiarazione va inviata al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia inviata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di invio della dichiarazione stessa. Allo scopo dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
1. delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d’angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possono costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
2. delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;
3. della copertura, delle scale.
L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza del Comune di Collesalvetti con una comunicazione da inviare entro 60 giorni dalla data variazione dello stato dell’immobile.
ARTICOLO 12D AREA FABBRICABILE
1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, o comunque qualsiasi area/immobile che esprime una effettiva capacità di edificazione.
0.Xx dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3.Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale dalla data di effettiva adozione di nuova variante urbanistica..
0.Xx considerano inoltre fabbricabili, in base alle effettive possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità , le aree non ricomprese nello strumento urbanistico vigente,che per effetto di una variante adottata, ma non ancora definitivamente approvata dallo strumento urbanistico.
ARTICOLO 13D
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
0.Xx valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, d’interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 12, senza computare il valore in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
ARTICOLO 14D DECORRENZA
1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, l’imposta municipale propria a partire dall’adozione del P.R.G ai sensi l’art. 36, comma 2, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 ;
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si applica dall’adozioni delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili dall’adozione delle varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’adozione delle nuove disposizioni urbanistiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero
(comma 1, lettere c), d), e) art. 31 legge 457/78), l'area è considerata fabbricabile per tutta la durata dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.
5. Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria. Quanto sopra non è applicabile ai contitolari privi di requisiti ed alle società di qualsiasi natura giuridica.
ARTICOLO 15D DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1.Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2.I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall’imposta, come riportato all’art. 4 comma 3 lettera
h) del presente regolamento.
ARTICOLO 16D
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI
1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l’assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l’utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. L’assimilazione dell’area edificabile come terreno agricolo é concessa a condizione:
a) che il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l’80% del proprio reddito e che dedichi all’attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l’area.
3. La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.
4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi :
a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’ articolo 2, 1° comma, lettera b), 2° periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
e) l’autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del comma 2.
f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9.
ARTICOLO 17D VERSAMENTI
(comma 4 - modificato con atto di Consiglio Comunale n. n. 97 del 20.12.2017)
1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purchè l’imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato(fabbricatiD), per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza.
4. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato fino a un massimo di 8 rate trimestrali. Per le dilazioni con importo superiore a € 20.000,00 è necessario che il contribuente alleghi alla richiesta polizza fideiussoria od altra idonea garanzia e le stesse possono essere rateizzate fino ad un massimo di 16 rate trimestrali.
5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell’imposta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
9. L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
ARTICOLO 18D DICHIARAZIONI
La Dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la Dichiarazione IMU/TASI ENC. Le Dichiarazioni
vanno presentate entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili.
ARTICOLO 19D
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
1. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento Comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218(accertamento con adesione).
3. La Giunta Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 ha il compito di decidere le azioni di controllo e congiuntamente alla definizione dei programmi di lotta all’evasione.
4. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 10,00
ARTICOLO 20D RISCOSSIONE COATTIVA
1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ingiunzione rinforzata ai sensi della vigente normativa e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 21D RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, superiori a 10,00 Euro, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
ARTICOLO 22D SANZIONI ED INTERESSI
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.