Tariffe Clausole campione
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale sono remunerate secondo il setting assistenziale per il quale sono eleggibili gli assistiti, in conformità alle apposite valutazioni rilasciate dalle UVM competenti per territorio, avendo a parametro le tariffe di ciascun setting assistenziale, ferme restando le disposizioni vigenti, nelle more della determinazione delle nuove tariffe, con la precisazione che per le prestazioni per le quali le UVM prevedono un setting assistenziale diverso, fino al trasferimento del paziente presso la struttura pertinente, le prestazioni erogate saranno remunerate secondo le tariffe vigenti per tale diversa tipologia assistenziale. I tetti di spesa sono calcolati con riferimento alla sola quota sanitaria della tariffa e al netto di quanto dovuto dall’assistito o, in caso di incapienza di questo, dal Comune di residenza a titolo di partecipazione alla spesa sanitaria in coerenza con gli adeguamenti alla normativa LEA introdotti per le tipologie di prestazioni dell’area territoriale. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe vigenti al momento dell’erogazione della stessa. In particolare, sono stabilite – per le RSA - con DGR 661/2002, come modificata e integrata dai Decreti commissariali n. 105/2014, 13/2015, 34/2016, 93/2016, con le percentuali ivi previste per la compartecipazione dell’assistito/ Comune di residenza.
2. Per i casi in cui l’UVM considerasse appropriati i nuovi setting assistenziali a fronte dei quali non fossero state ancora determinate le relative tariffe, le prestazioni interessate saranno riconosciute sulla base della tariffa minima corrispondente al setting assistenziale più affine a quello appropriato.
3. I corrispettivi contrattuali dovuti all’erogatore dalla Asl, in forza del presente accordo contrattuale, sono quelli stabiliti dalle disposizioni in materia di tariffe vigenti per le strutture dell’area territoriale cui il presente contratto si riferisce;
4. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa, il volume massimo di prestazioni remunerate potrà essere rideterminato, in ogni caso compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, le...
Tariffe. 1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità previste dal Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012”, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni
2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all’atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione e l’ 85% del fatturato (come previsto dall’art. 13 del contratto).
4. Le parti stabiliscono che l’eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall’Erogatore privato a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.
Tariffe. 1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana e extraurbana, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati, per tutti i Comuni dell'area di cui al precedente articolo 1, con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna.
2. A partire dal mese di marzo di ogni anno il Comune di Bologna attiva il procedimento di verifica della congruità delle tariffe e dei supplementi, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevati a livello locale nell'anno precedente nonché sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. Allo scopo, acquisiti elementi di giudizio e proposte dalle Organizzazioni sindacali e economiche di categoria, il Comune provvede, in conformità alle procedure pattuite in convenzione, a sentire i Comuni dell'area. Le determinazioni conclusive sono assunte, previo parere della Commissione Consultiva di cui all'articolo 11, entro novanta giorni dal termine di avvio del procedimento di verifica.
3. Le associazioni di cui all'articolo 57, nell'ambito delle convenzioni disciplinate dallo stesso articolo, possono anche pattuire corrispettivi comportanti riduzioni della tariffa deliberata ai sensi del comma 1. I medesimi soggetti possono altresì istituire forme di abbonamento per la generalità degli utenti da utilizzare su una qualsiasi delle vetture associate e il cui costo comporti per gli utenti stessi una riduzione delle tariffe deliberate ai sensi del comma.
4. Con deliberazione della Giunta del Comune di Bologna, sentito il parere della Commissione Consultiva, possono altresì essere disposte riduzioni delle tariffe per particolari fasce di utenza o per determinati periodi, con applicazione facoltativa da parte di tutti gli operatori del servizio taxi.
5. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dal Comune di Bologna in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 e in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.
6. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dal Comune di Bologna debbono essere esposte all'interno dell'autovettura, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b). La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese e inglese.
7. I tassisti e i noleggiatori pos...
Tariffe. Il Gestore è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Il Gestore dovrà comunicare al Comune, per il preventivo nulla osta, le proposte di tariffazione per servizi non compresi nel tariffario comunale. Le proposte si intendono approvate qualora il Comune non si esprima nei successivi 30 giorni. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all’art. 10. Il tariffario d’uso dovrà essere esposto all’interno dell’impianto in modo visibile all’utenza.
Tariffe. 7.1 Il Servizio prevede le seguenti tipologie di tariffazione, specificate nell’Allegato Tariffe (“Tariffe”):
(i) Tariffa di sblocco. Applicabile solamente all’utilizzo dei Monopattini. Ogni qual volta un Cliente vorrà noleggiare un Monopattino lo sblocco dello stesso comporterà l’addebito dell’importo indicato nell’Allegato Tariffe.
(ii) Tariffa al minuto. È calcolata in base al tempo di ogni singolo Noleggio e include tutti i costi legati all’utilizzo normale del Veicolo. I minuti parzialmente utilizzati vengono considerati per arrotondamento pari a sessanta secondi a partire dal trentunesimo secondo. Eventuali importi aggiuntivi applicati per l’accesso ad aree riservate incluse nel Noleggio sono descritti nell’Allegato Tariffe. Una volta avviato il Noleggio, il Cliente inizia automaticamente a pagare la tariffa al minuto. La Tariffa al minuto varia a seconda del tipo di Veicolo noleggiato.
(iii) Tariffa sosta a pagamento. È Applicata in caso di selezione dell’opzione “Pausa” del Noleggio da parte del Cliente.
(iv) Tariffa Minuti Aggiuntivi di Prenotazione. Applicata a decorrere dal sedicesimo minuto di prenotazione del Veicolo fino allo sblocco del Veicolo o alla cancellazione della prenotazione. I minuti parzialmente utilizzati vengono considerati per arrotondamento pari a sessanta secondi a partire dal trentunesimo secondo.
7.2 Al termine di ogni Noleggio viene calcolato ed addebitato l’importo complessivo effettivamente dovuto in base all’applicazione delle Tariffe sopra descritte.
7.3 Il Gestore ha diritto di richiedere una pre-autorizzazione a titolo di deposito cauzionale, nell’ammontare di 10 euro, sul Metodo di Pagamento del Cliente. Nel caso in cui la pre- autorizzazione non vada a buon fine, il Cliente non potrà utilizzare il Servizio.
7.4 Il Cliente autorizza sin d’ora il Gestore ad addebitare l’importo dovuto in relazione alle Tariffe sul Metodo di Pagamento fornito al momento della registrazione al Servizio.
7.5 In base a promozioni del Gestore o a specifici accordi commerciali del Gestore con soggetti terzi, il Cliente può disporre di un voucher (“Voucher”) e/o di Tariffe agevolate per l’utilizzo del Servizio.
7.6 Il Gestore provvederà a verificare la sussistenza e la permanenza in capo ai Clienti dei vantaggi derivanti dai predetti benefici. Tali agevolazioni tariffarie o Voucher potranno avere un termine massimo di durata a seconda delle promozioni o degli accordi ad essi relativi. Inoltre, ogni Voucher, espresso in euro o minuti, non co...
Tariffe. Le tariffe applicate da PayPal sui propri servizi sono indicate nella pagina delle tariffe. Le tariffe riportate includono tutte le imposte applicabili, ma potrebbero esserci altre tasse o costi che non vengono pagati tramite o non sono imposti da PayPal. I costi dei servizi telefonici e Internet richiesti dal provider dell'utente e i costi di altri servizi simili o associati derivanti dall'uso dei servizi di PayPal sono a carico dell'utente. PayPal può dedurre le proprie tariffe dal saldo PayPal dell'utente. PayPal può dedurre le proprie tariffe associate alle transazioni direttamente dagli importi che trasferisce, prima di accreditare il denaro sul saldo PayPal dell'utente. Tutte le informazioni sugli importi accreditati e le tariffe addebitate saranno comunicate all'utente tramite email o inserite nella cronologia delle transazioni (che l'utente può consultare accedendo al conto). Se un pagamento richiede la corresponsione di una tariffa a PayPal (fatte salve le restanti Condizioni d'uso) l'utente ne riceveràcomunicazione nel momento in cui fornisce le istruzioni di pagamento a PayPal. L'utente non può scontare nédedurre importi dalle tariffe di PayPal. PayPal può addebitare all'utente costi per ogni altro servizio fornitogli al di fuori delle presenti Condizioni d'uso. Gli addebiti verranno comunicati all'utente al momento della richiesta di tali servizi. Se l'utente èun venditore e desidera richiedere (e mantenere) la tariffa per commercianti scaglionata in base al volume, le condizioni applicabili sono quelle della tariffa per commercianti riportate più avanti, nella sezione Ricevere pagamenti.
Tariffe. Le tariffe per l'ottenimento della certificazione e per i diritti del relativo mantenimento sono stabilite dagli organi competenti di CICPND. Tali tariffe potranno essere variate in qualsiasi momento. In caso di variazioni delle tariffe, queste verranno notificate a tutte le organizzazioni registrate a mezzo di lettera raccomandata e l’organizzazione ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione. La sospensione della certificazione non interrompe il periodo di certificazione ed il conseguente obbligo di pagamento. Le condizioni economiche e le modalità di pagamento sono stabilite nel contratto. Il rinnovo tacitamente approvato è vincolato alle tariffe CICPND aggiornate. La sospensione della certificazione non interrompe il periodo di certificazione ed il conseguente obbligo di pagamento. Nella tabella che segue (vedi Allegato A) sono riportati i tempi in giorni /uomo previsti per la valutazione iniziale, le visite di sorveglianza e le visite di rinnovo per una certificazione conforme alla UNI EN ISO 9001. Nei valori della tabella sono esclusi: - tempo speso per i viaggi - le eventuali preverifiche
Tariffe. Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe offerte in sede di gara, relative ai servizi individuali essenziali che l’Amministrazione ritiene necessario garantire nell’impianto. Le tariffe dei servizi individuali essenziali – così come individuati in gara - potranno essere soggette ad un incremento al 4° ed al 7° anno di concessione, come da proposta offerta in sede di gara; inoltre, potranno essere soggette a revisione biennale non superiore alla percentuale di incremento ISTAT del prezzo dei consumi. Relativamente a tale tipologie di tariffe, l’importo relativo ad eventuali quote associative dovrà essere ricompreso nelle tariffe medesime proposte in sede di gara. Per quanto riguarda invece gli ulteriori servizi non contemplati nel modello “Tariffe standard”, il Concessionario potrà applicare prezzi concorrenziali, che dovranno dichiarati in sede di gara. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Servizio Attività sportive. Le tabelle con le tariffe, esaustive di tutti i servizi accessori eventualmente erogati nell’impianto, dovranno essere sempre esposte al pubblico in modo visibile, su pannello recante la dicitura “Comune di Monza- centro sportivo di via Ambrosini”, che contenga il simbolo del Comune di Monza. I corrispettivi dovranno essere riscossi nel rispetto delle normative vigenti.
Tariffe. 1. Per ciascun contratto di somministrazione, è prevista una tariffa specifica stabilita dall’ Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, la quale approva inoltre ogni variazione alla stessa.
2. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati in conformità alle disposizioni e ai meccanismi emanati dall’ Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata.
3. Per l'uso antincendio, fermo restando l'applicazione della quota fissa (canone), la parte variabile della tariffa è determinata applicando quella fissata dall’Aato per gli usi occasionali. Per gli impianti esistenti, fino all'installazione del misuratore, si applicherà una tariffa in funzione del numero e tipologia delle bocche antincendio installate.
4. Per le forniture alle navi e natanti e alle autobotti la tariffa è quella stabilita dall’Autorità d’Ambito per gli usi occasionali, determinata esclusivamente in base al consumo.
5. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è quella stabilita dall’ Autorità d’Ambito, fatte salve le successive variazioni. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.
Tariffe. 1. Il Concessionario di Gestione è tenuto ad applicare le tariffe in vigore approvate dal Comune di Venezia ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
2. Il Concessionario di Gestione dovrà sottoporre a preventivo NULLA OSTA del Settore Sport ogni proposta di tariffazione per i servizi non compresi nel tariffario comunale.
3. Gli introiti relativi all’uso degli impianti saranno incamerati dal Concessionario di Gestione con l’obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione.
