Common use of Ritardi nel pagamento della rata di saldo Clause in Contracts

Ritardi nel pagamento della rata di saldo. I termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 56 del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

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Ritardi nel pagamento della rata di saldo. I termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 56 54 del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

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Ritardi nel pagamento della rata di saldo. I termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 56 57 del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

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