RIPROGRAMMAZIONE Clausole campione

RIPROGRAMMAZIONE. Laddove il Venditore abbia concesso diritti di riprogrammazione all'Acquirente, tali diritti saranno esercitati secondo quanto previsto all'Allegato A.
RIPROGRAMMAZIONE. Prima della spedizione, il Concessionario può riprogrammare la consegna dei Prodotti con avviso scritto e approvazione da parte del Cedente e dietro pagamento delle spese di riprogrammazione stabilite dal Cedente a sua discrezione e di qualsiasi conseguente modifica delle tariffe di spedizione e imballaggio associate a tale riprogrammazione.
RIPROGRAMMAZIONE. Qualora dall’aggiornamento del programma emergano scostamenti di date intermedie contrattuali e/o sul termine ultimo dei lavori, sarà facoltà della Stazione Appaltante richiedere all’Appaltatore la riprogrammazione parziale o totale del piano. Con la riprogrammazione proposta dall’Appaltatore dovrà dare evidenza di tutte le modifiche significative al programma (durate, risorse associate, legami, ecc.). Affinché la Stazione Appaltante possa procedere all’approvazione della eventuale riprogrammazione, l’Appaltatore dovrà fornire i dati di backup relativi sia al programma corrente aggiornato che al programma riprogrammato proposto, per consentire alla Stazione Appaltante di fare le opportune verifiche. Qualora la riprogrammazione venga approvata dalla Stazione Appaltante, questa verrà assunta quale nuova baseline contrattuale. In ogni caso, a prescindere dal fatto che si siano verificati o meno scostamenti significativi, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Appaltatore anche la elaborazione di specifiche simulazioni di programmazione (what/if) per la verifica dettagliata di particolari problematiche o scenari che potrebbero verificarsi nel corso dei lavori.
RIPROGRAMMAZIONE. In caso di necessità di riprogrammazione dell’intervento, troveranno applicazione le specifiche condizioni previste dall’Accordo.
RIPROGRAMMAZIONE. Non applicabile

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  • Programmazione La proposta dovrà prevedere la programmazione e organizzazione di attività e iniziative artistiche presso il Teatro Sociale comprendente l’attivazione di rassegne di spettacoli dal vivo, laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte durante le fasi di produzione di spettacoli. La programmazione dovrà corrispondere ad un preciso progetto artistico-culturale strettamente connesso con le caratteristiche del pubblico di Fasano, del territorio limitrofo e dei turisti. In fase di candidatura dovrà essere definito il progetto sull’intero periodo di attività ed un programma dettagliato per le attività da svolgere nel periodo compreso tra novembre 2022 ottobre 2023. Il progetto artistico-culturale dovrà garantire la programmazione di almeno 15 spettacoli dal vivo, per ciascuna stagione, valorizzando in particolare il teatro per ragazzi e famiglie. Il progetto dovrà prevedere l’attivazione e la promozione di azioni di formazione e crescita del pubblico e iniziative volte a sensibilizzare target diversi di pubblico al fine di incoraggiare la partecipazione di fasce di pubblico “svantaggiate”. Anche nella definizione dei prezzi dei titoli di accesso agli spettacoli nonché le quote di partecipazione alle altre attività dovranno prevedere forme di agevolazione a favore delle fasce sociali e culturali più deboli, individuate dall’Amministrazione Comunale, e dovranno consistere nella previsione di ingressi gratuiti ed ingressi a prezzi ridotti. Tali attività di formazione/promozione del pubblico, consistenti a titolo indicativo in laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte, giornate di allestimento, potranno prevedere al massimo 80 giornate di utilizzo del teatro, in aggiunta alle giornate di programmazione, le 30 giornate gratuite riservate all’Amministrazione Comunale, alle ulteriori giornate di cui l’Amministrazione avrà bisogno, e alle giornate che l’Amministrazione concederà in uso a terzi o al TPP. Eventuali ulteriori giornate per lo svolgimento delle predette attività saranno soggette ad autorizzazione, ed oggetto del rimborso delle spese generali secondo le indicazioni all’uopo fornite dall’Amministrazione. Si precisa che gli incassi degli spettacoli saranno di competenza dell’Aggiudicatario, seppur le distinte di incasso ed i relativi permessi SIAE dovranno essere intestati al TPP: pertanto il TPP, oltre il corrispettivo previsto dal successivo articolo 6, trasferirà al soggetto affidatario della presente procedura un valore equivalente agli incassi netti come definiti nel precedente periodo. Eventuali incassi derivanti dalle quote di partecipazione a laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte, si intendono direttamente di competenza dell’Aggiudicatario. Si precisa, inoltre, che il calendario delle attività proposte dovrà essere preventivamente verificato con le effettive disponibilità che saranno comunicate dell’Ufficio Cultura del Comune di Fasano e conseguentemente autorizzato. Pertanto il TPP si riserva di modificare la programmazione sulla base di quanto sarà comunicato dal competente Ufficio Comunale. Resta inteso che il progetto artistico-culturale dovrà integrarsi con le Stagioni Teatrali di Prosa annualmente programmate e coordinarsi con le altre attività predisposte sul territorio cittadino, evitando sovrapposizioni.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Profilazione La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI