SEVERABILITY CLAUSE Clausole campione

SEVERABILITY CLAUSE. In the event that any clause of these Terms and Conditions or other elements of the Contract should be or become invalid this shall not affect the validity of the remaining clauses.
SEVERABILITY CLAUSE. If one or several of the provisions to these Terms and Conditions are invalid, unlawful or unenforceable, then this does not affect the validity of the remaining provisions.
SEVERABILITY CLAUSE. In the event one or more clauses of these GTC (or parts thereof) are found to be legally invalid, they shall be replaced by valid provisions that reflect the intended economic effect as closely as possible. All other provisions shall remain unchanged.
SEVERABILITY CLAUSE. If individual provisions of these terms and conditions should be void or invalid in whole or in part, this shall not affect the validity of the remaining provisions. In place of any provisions which are invalid or not incorporated into the contract primarily the statutory provisions shall apply. In all other cases, the Parties shall agree a valid provision to replace the invalid or unenforceable provision which reflects as closely as possible the original economic purpose, provided a supplementary interpretation of the contract does not have precedence or is not possible. Exhibit A Additional provisions
SEVERABILITY CLAUSE. Should any provision of these GTC be invalid or unenforceable or should these GTC contain a gap, this shall not affect the validity of the remaining provisions. In place of the invalid provision or to fill the gap, a provision shall apply that comes closest to the economic purpose of these GTC.
SEVERABILITY CLAUSE. The invalidity of individual provisions shall not affect the validity of the remaining General Terms and Conditions.

Related to SEVERABILITY CLAUSE

  • Importo dell'assegno L'importo dell'assegno, riferito alla durata contrattuale (vedi articolo 1 del presente bando), corrisposto in acconti mensili posticipati, è di Euro 19367 al lordo solo degli oneri a carico del contraente.

  • Protocollo di legalità In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto. In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto di appalto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Appaltatore, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011. L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'appalto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive. Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto di appalto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali). La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione. La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.; La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

  • IMPORTO DELL’APPALTO Gli importi sono riportati nella seguente tabella III SETTORE LL.PP., URBANISTICA E PROTEZIONE CIVILE Lavori agli immobili a misura € 50.400,00 C ONERI DI SICUREZZA Non soggetti a ribasso, di cui: € 980,78 L’ importo totale dell’appalto è pari ad Euro € 50.400,00, inclusi gli oneri per la sicurezza ed il costo del personale non soggetti a ribasso oltre I.V.A., da contabilizzarsi parte a corpo e parte a misura. Il suddetto importo stimato non è vincolante per il Comune che sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive per le opere in oggetto, regolarmente eseguiti dall’impresa durante il periodo di vigenza dell’A.Q. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell’A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità del Comune che non sarà tenuto a corrispondere all’impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di estendere l’importo contrattuale nei limiti di un quinto dell’importo di affidamento e la Impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta. L'importo di aggiudicazione dei lavori potrà essere ridotto senza alcuna limitazione, ovvero aumentato nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Per tutto quanto sopra l'impresa non potrà pretendere altri, diversi e maggiori compensi. Per effetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di LLPP., le opere oggetto del presente accordo quadro, poiché non predefinite, ma individuate all'occorrenza, non possono essere sub-appaltate. La partecipazione all' Accordo Quadro implica, senza riserva alcuna, che l'impresa riconosce incondizionatamente di aver visionato gli immobili, di aver preso visione degli atti tecnici e certificazioni esistenti e di quelli a farsi di aver esattamente valutato le condizioni e lo stato d'uso, di aver quindi esattamente valutato gli interventi occorrenti a garantirne la funzionalità e il funzionamento per la messa in esercizio e di farsi carico senza diritto a rivalsa di tutti gli oneri occorrenti a tutte le condizioni del presente Capitolato.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.

  • Invalidità permanente Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrime- diabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l’inva- lidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità: a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata. b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale perma- nente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massi- mi. c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, perma- nente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: ❯ nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto b), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta; ❯ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o ar- ticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. d) Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter- minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere persona- le e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico. Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la guerra o di terrorismo.