Common use of RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI Clause in Contracts

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI. Per quanto riguarda il fabbricato ed i relativi impianti: - le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'AFFITTUARIO; - le spese di manutenzione straordinaria invece restano a carico della CERVINO; - le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561 comma 4 del codice civile, convengono che l'obbligo di conservare l'efficienza del fabbricato in cui l'azienda è gestita e dei suoi impianti, ferme restando le spese di manutenzione ordinaria a carico dell'AFFITTUARIO, compete alla Società concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative al fabbricato e agli impianti continueranno ad essere dedotte da quest'ultima ai sensi dell'articolo 102 ultima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917. Per quanto riguarda i cespiti mobiliari (mobili, arredamento e attrezzature): - le parti dichiarano che fanno parte del complesso aziendale i cespiti che risultano dall’inventario qui allegato sotto la lettera “A”, debitamente sottoscritto. Detto inventario è stato redatto in contraddittorio tra le parti stesse, in vista del presente contratto; - le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari, nessuno eccettuato e/o escluso tranne quanto immediatamente sotto, sono a carico dell'AFFITTUARIO, che è tenuto a mantenere la loro efficienza; - i beni mobili che dovessero essere acquistati dall'AFFITTUARIO durante il periodo di vigenza del presente contratto e immessi nell'azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli di cui all'inventario sopra allegato verranno acquisiti senza corrispettivo all'azienda e saranno di competenza dell’AFFITTUARIO. E’ facoltà dell’AFFITTUARIO domandare a CERVINO il consenso scritto prima di effettuare dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici; - eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda per scelta dell'AFFITTUARIO, in eccedenza a quelli di cui l'azienda è dotata, rimarranno di proprietà della stessa affittuaria che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà di CERVINO trattenerli all’interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo; - al momento del rilascio dell'azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell'articolo 2561 del codice civile.

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Samples: ossccpp.regione.vda.it

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI. Per quanto riguarda il fabbricato ed i relativi impianti: - le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO; - le spese di manutenzione straordinaria invece restano a carico della CERVINO; - le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561 comma 4 del codice civile, convengono che l'obbligo l’obbligo di conservare l'efficienza del fabbricato in cui l'azienda è gestita e dei suoi impianticespiti mobiliari, ferme restando le spese di manutenzione ordinaria a carico dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, compete alla Società concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative al fabbricato e agli impianti ai cespiti mobiliari continueranno ad essere dedotte da quest'ultima ai sensi dell'articolo dell’articolo 102 ultima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917. Per quanto riguarda i cespiti mobiliari (mobili, arredamento e attrezzature): - le parti dichiarano che fanno parte del complesso aziendale i cespiti che risultano dall’inventario qui allegato sotto la lettera “A”, debitamente sottoscritto. Detto inventario è stato redatto in contraddittorio tra le parti stesse, in vista del presente contratto; - le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari, nessuno eccettuato e/o escluso tranne quanto immediatamente sotto, sono a carico dell'AFFITTUARIO, che è tenuto a mantenere la loro efficienza; - i I beni mobili che dovessero essere acquistati dall'AFFITTUARIO dall’AFFITTUARIO durante il periodo di vigenza del presente contratto e immessi nell'azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli di cui all'inventario di cui sopra allegato verranno acquisiti senza corrispettivo all'azienda e saranno di competenza dell’AFFITTUARIO. E’ facoltà Sarà obbligo dell’AFFITTUARIO domandare a CERVINO il consenso scritto prima di effettuare dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici; - eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda per scelta dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, in eccedenza a quelli di cui l'azienda è dotata, rimarranno di proprietà della stessa affittuaria dello stesso affittuario che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà di CERVINO trattenerli all’interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo; - al momento del rilascio dell'azienda dell’azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell'articolo dell’articolo 2561 del codice civile.. Alla stessa data l’affittuario dovrà altresì impegnarsi a mettere in condizioni la CERVINO di esperire tutte le pratiche occorrenti affinché le licenze ed autorizzazioni relative all’esercizio dell’azienda tornino senza ritardo in capo alla stessa

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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI. Per quanto riguarda il fabbricato ed i relativi impianti: - le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'AFFITTUARIO; - le spese di manutenzione straordinaria invece restano a carico della CERVINO; - le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561 comma 4 del codice civile, convengono che l'obbligo l’obbligo di conservare l'efficienza del fabbricato in cui l'azienda è gestita e dei suoi impianticespiti mobiliari, ferme restando le spese di manutenzione ordinaria a carico dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, compete alla Società concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative al fabbricato e agli impianti ai cespiti mobiliari continueranno ad essere dedotte da quest'ultima ai sensi dell'articolo dell’articolo 102 ultima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917. Per quanto riguarda i cespiti mobiliari (mobili, arredamento e attrezzature): - le parti dichiarano che fanno parte del complesso aziendale i cespiti che risultano dall’inventario qui allegato sotto la lettera “A”, debitamente sottoscritto. Detto inventario è stato redatto in contraddittorio tra le parti stesse, in vista del presente contratto; - le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari, nessuno eccettuato e/o escluso tranne quanto immediatamente sotto, sono a carico dell'AFFITTUARIO, che è tenuto a mantenere la loro efficienza; - i I beni mobili che dovessero essere acquistati dall'AFFITTUARIO dall’AFFITTUARIO durante il periodo di vigenza del presente contratto e immessi nell'azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli di cui all'inventario di cui sopra allegato verranno acquisiti senza corrispettivo all'azienda e saranno di competenza dell’AFFITTUARIO. E’ facoltà Sarà obbligo dell’AFFITTUARIO domandare a CERVINO il consenso scritto prima di effettuare dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici; - eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda per scelta dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, in eccedenza a quelli di cui l'azienda è dotata, rimarranno di proprietà della stessa affittuaria dello stesso affittuario che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà di CERVINO trattenerli all’interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo; - al momento del rilascio dell'azienda dell’azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell'articolo dell’articolo 2561 del codice civile.. Alla stessa data l’affittuario dovrà altresì impegnarsi a mettere in condizioni la CERVINO di esperire tutte le pratiche occorrenti affinché le licenze ed autorizzazioni relative all’esercizio dell’azienda tornino senza ritardo in capo alla stessa

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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE. AMMORTAMENTI. Per quanto riguarda il fabbricato ed fabbricato, i relativi impianti: impianti e i cespiti mobiliari indicati nell’inventario qui allegato sotto la lettera “A”(mobili, arredi e attrezzature): - le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO; - le spese di manutenzione straordinaria invece restano a carico della CERVINO; - le parti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2561 comma 4 del codice civile, convengono che l'obbligo l’obbligo di conservare l'efficienza del fabbricato l’efficienza dei beni in cui l'azienda l’azienda è gestita e dei suoi impianti, ferme restando le spese di manutenzione ordinaria a carico dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, compete alla Società concedente, motivo per cui le quote di ammortamento relative al fabbricato e agli impianti continueranno ad essere dedotte da quest'ultima quest’ultima ai sensi dell'articolo dell’articolo 102 ultima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917. Per quanto riguarda i cespiti mobiliari (mobili, arredamento e attrezzature): - le parti dichiarano che fanno parte del complesso aziendale i cespiti che risultano dall’inventario qui allegato sotto la lettera “A”, debitamente sottoscritto. Detto inventario è stato redatto in contraddittorio tra le parti stesse, in vista del presente contratto; - le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari, nessuno eccettuato e/o escluso tranne quanto immediatamente sotto, sono a carico dell'AFFITTUARIO, che è tenuto a mantenere la loro efficienza; - i I beni mobili che dovessero essere acquistati dall'AFFITTUARIO dall’AFFITTUARIO durante il periodo di vigenza del presente contratto e immessi nell'azienda nell’azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli di cui all'inventario all’inventario sopra allegato verranno acquisiti senza corrispettivo all'azienda e saranno di competenza dell’AFFITTUARIO. E’ facoltà dell’AFFITTUARIO domandare a CERVINO da XXXXXXX solo se aveva preventivamente dato il consenso scritto prima di effettuare che fossero effettuate dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici; - eventuali Eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda nell’azienda per scelta dell'AFFITTUARIOdell’AFFITTUARIO, in eccedenza a quelli di cui l'azienda l’azienda è dotata, rimarranno di proprietà della stessa affittuaria che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà di CERVINO trattenerli all’interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo; - al . Al momento del rilascio dell'azienda dell’azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio all’inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell'articolo dell’articolo 2561 del codice civile.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda