RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE Clausole campione

RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE. Questa stazione appaltante, in alternativa alla tutela giurisdizionale di cui alla sezione precedente, di iniziativa ovvero su proposta degli operatori economici, previo contraddittorio, può valutare il ricorso al parere di precontenzioso dell’A.N.A.C. ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, articolo 211 e s.m.i.
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE. Art. 205 Accordo bonario per i lavori
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE. Accordo bonario ⬛ Transazione ⬛ Arbitrato ⬛ I soggettiIl procedimento ⬛ Il processo amministrativo in tema di appalti pubblici ⬛ Il giudizio in tema di riserve
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE. Diverse sono poi le novità in tema di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. In primo luogo, nell’ambito dell’accordo bonario per i lavori, si prevede che l’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo xxxxxxx ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza40. Il collegio consultivo tecnico è abrogato41. Inoltre, in base alla disciplina transitoria introdotta dal Decreto Correttivo, le procedure di arbitrato si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del Codice42. Viene soppresso il cd. potere di raccomandazione vincolante dell’ANAC, previsto dall’art. 211, comma 2 del Codice. Tale norma attribuiva all’ANAC il potere di adottare, nei confronti delle stazioni appaltanti, una raccomandazione ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti di atti illegittimi entro il termine fissato dall’Autorità stessa, nel caso in cui quest’ultima ritenesse sussistente un vizio di legittimità in un atto della procedura di gara. Nell’ipotesi di mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante, nel termine ivi indicato, la norma prevedeva l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, posta a carico del dirigente responsabile e idonea ad incidere sul sistema reputazionale della 39 Art. 106, comma 2, Codice. 41 Previgente art. 207, Codice. 42 Art. 216, comma 22, Codice. stazione appaltante interessata. Era inoltre prevista l’impugnabilità della raccomandazione dell’Autorità dinanzi al giudice amministrativo. È nota la querelle sorta tra Governo e Consiglio di Stato sull’abrogazione in commento, che ha indotto il Supremo Collegio amministrativo ad evidenziare in un apposito comunicato stampa (del 21 aprile 2017) di non aver mai chiesto la soppressione della norma, ma solo una sua riformulazione. Si noti che i primi schemi del Decreto Correttivo adottati dal Governo non prevedevano l’espunzione della norma dal Codice, pertanto la decisione della sua abrogazione è avvenuta in sede di approvazione finale del decreto. Il Decreto Correttivo stabilisce che l’ANAC indichi nei suoi cd. “strumenti di regolazione flessibile” (quali le linee guida) e negli ulteriori atti di competenza, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola dovrà coincide...
RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE. [novità in tema di accordo xxxxxxx xxxxxx anche a servizi e forniture; collegio consultivo tecnico; transazione e arbitrato; pareri di precontenzioso e raccomandazioni dell’ANAC]

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).