Rilascio delle licenze Clausole campione

Rilascio delle licenze. Verrà istituito il dipartimento per il rilascio delle licenze della Liberia (LLD), incaricato del rilascio delle licenze FLEGT per le partite di esportazione di legname e dei suoi derivati conformemente a tutti i requisiti dell'SVL. Il processo di rilascio delle licenze si articola nelle fasi riportate di seguito.
Rilascio delle licenze. La Liberia ha attribuito l'intera responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT a un'autorità competente ad emetterle. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base di carichi singoli.
Rilascio delle licenze. Il Ghana ha attribuito l'intera responsabilità per il rilascio delle licenze FLEGT ad un’autorità competente ad emetterle. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base di carichi singoli oppure di operatori di mercato approvati.
Rilascio delle licenze. L’ente che rilascia le licenze segue procedure documentate per il rilascio delle licenze? Sono queste accessibili al pubblico, compresi tutti gli oneri a carico? Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica? Vi sono registri adeguati disponibili relativi alle licenze concesse e negate? I registri riportano chiaramente le prove in base alle quali sono rilasciate le licenze? Il rilascio delle licenze è basato su singoli carichi (partite)? È dimostrata la legalità di una partita di esportazione attraverso sistemi di verifica e rintracciabilità da parte del governo? I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente specificati e a disposizione dell’esportatore? Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?
Rilascio delle licenze. Art. 15 - Validità delle licenze
Rilascio delle licenze. 1. Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio comunale competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso assegnando agli interessati un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'ari 6 del presente Regolamento.
Rilascio delle licenze. L’ente che rilascia le licenze segue procedure documentate per il rilascio delle licenze? Sono queste accessibili al pubblico, compresi tutti gli oneri a carico? Come viene dimostrato che queste procedure sono adeguatamente applicate nella pratica? Vi sono registri adeguati disponibili relativi alle licenze concesse e negate? I registri riportano chiaramente le prove in base alle quali sono rilasciate le licenze?

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).