Riduzioni di orario. In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto. L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall'azienda. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio per non più del 7% del personale aziendale ed in ogni caso con il minimo di una unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate sul conto ore individuale della Banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 12%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro supplementare e straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione. N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Riduzioni di orario. In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto. L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonchè per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall'azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio servizio, per non più del 7% del personale aziendale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, ed in ogni caso con il minimo di una 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 1215%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657. All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga. Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda ovvero per ulteriori figure professionali individuate a livello aziendale, in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo dell'unità produttiva interessata, sono definiti, in sede di contrattazione di secondo livello, accordi specifici. In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere rispettato il limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a 48 ore, verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi, salvo diversa regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i restanti lavoratori. Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ª ora vengono retribuite, viceversa, con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla terza ora successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a specifiche posizioni organizzativepartire dalla quarta ora successiva all'orario programmato. La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, comportanti lo svolgimento a qualsiasi titolo previste dal presente contratto. In caso di mansioni richiesta in tal senso da parte del lavoratore, le ore di lavoro supplementare e/o funzioni che non consentano una prefissione straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere accantonate nella banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34. Ferma restando la durata dell'orario normale di parametri temporali per l'esecuzione lavoro di cui all'art. 32, il lavoratore ha diritto, in conformità della prestazione legislazione vigente in materia, ad almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore. Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario superiore a 6 (sei) ore ovvero si ecceda comunque detto limite temporale, il lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in relazionecaso di superamento della nona ora, in particolarefatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D)raggiungimento del limite massimo dell'orario giornaliero, come previsto dalla legislazione vigente ed ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, nonchè per l'eventuale consumazione di un pasto. Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite dall'azienda in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisceragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro, previa consultazione con le Rappresentanze SindacaliR.S.U. (o, che in mancanza, con le R.S.A.) presenti nell'unità produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a quelli utilizzati per la fruizione del servizio mensa, per il quale troveranno applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66. Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati utili ai fini del raggiungimento della soglia delle 6 ore. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti. I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto, anzichè in quello della domenica. Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario. I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00. Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno, ed alla conseguente disciplinaeffettivamente prestato, prevista viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo. E' considerato lavoro festivo quello prestato nel presente articologiorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo art. 40. Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sul anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo. Ferme restando le definizioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" fornite dall'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 66/2003 ed il sistema delle relazioni sindacali, viene confermata la percentuale di maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria, relativamente al compenso per le prestazioni di lavoro supplementare rese a qualsiasi titolo dal dipendente nel periodo compreso tra le 22,00 di sera e straordinariole 6,00 del mattino seguente. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. A partire dallo stato di accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazioneè vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22,00 alle ore 6,00. N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segueNon sono tenuti a prestare lavoro notturno:
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Riduzioni di orario. In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto. L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente c.c.n.l. Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonchè per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall'azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio servizio, per non più del 7% del personale aziendale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, ed in ogni caso con il minimo di una 1 (una) unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 1215%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. L'orario di lavoro per gli addetti a lavoro discontinui o di semplice attesa è di 48 ore settimanali. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657. All'atto dell'assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l'azienda deve comunicare al lavoratore interessato l'orario di lavoro e la relativa paga. Per i portieri/custodi degli stabili sede dell'azienda ovvero per ulteriori figure professionali individuate a livello aziendale, in ragione della peculiarità delle mansioni connesse al concreto assetto organizzativo dell'unità produttiva interessata, sono definiti, in sede di contrattazione di secondo livello, accordi specifici. In ogni caso, per la suddetta categoria di lavoratori dovrà essere rispettato il limite della durata massima dell'orario medio settimanale, pari a 48 ore, verificabile nell'arco temporale di riferimento di 4 mesi, salvo diversa regolamentazione in sede aziendale, secondo le medesime modalità adottate per i restanti lavoratori. Le prestazioni eventualmente rese oltre la 48ª ora vengono retribuite, viceversa, con la maggiorazione del lavoro supplementare, sino alla terza ora successiva all'orario programmato, e con la maggiorazione del lavoro straordinario a specifiche posizioni organizzativepartire dalla quarta ora successiva all'orario programmato. La suddetta maggiorazione non è cumulabile con altre, comportanti lo svolgimento a qualsiasi titolo previste dal presente contratto. In caso di mansioni richiesta in tal senso da parte del lavoratore, le ore di lavoro supplementare e/o funzioni che non consentano una prefissione straordinario svolte dal lavoratore discontinuo possono essere accantonate nella banca delle ore ai sensi e per gli effetti dell'art. 34. Ferma restando la durata dell'orario normale di parametri temporali per l'esecuzione lavoro di cui all'art. 32, il lavoratore ha diritto, in conformità della prestazione legislazione vigente in materia, ad almeno 11 (undici) ore di riposo consecutivo ogni 24 (ventiquattro) ore. Nell'arco della giornata lavorativa, qualora sia stato programmato un orario superiore a 6 (sei) ore ovvero si ecceda comunque detto limite temporale, il lavoratore avrà diritto ad una pausa di 15 (quindici) minuti consecutivi sino alla nona ora, e di ulteriori 15 (quindici) minuti in relazionecaso di superamento della nona ora, in particolarefatti salvi eventuali accordi di miglior favore a livello aziendale, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D)raggiungimento del limite massimo dell'orario giornaliero, come previsto dalla legislazione vigente ed ai fini del recupero delle energie psico- fisiche, nonchè per l'eventuale consumazione di un pasto. Le modalità e la collocazione temporale di tale periodo di pausa sono stabilite dall'azienda in conformità alla direttiva Europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisceragione della propria organizzazione produttiva e del lavoro, previa consultazione con le Rappresentanze SindacaliR.S.U. (o, che in mancanza, con le R.S.A.) presenti nell'unità produttiva, e comunicate ai lavoratori mediante affissione dell'avviso in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Detti periodi dovranno essere collocati in momenti diversi e non contigui a quelli utilizzati per la fruizione del servizio mensa, per il quale troveranno applicazione le condizioni e le modalità dettate all'art. 66. Il medesimo trattamento viene riservato anche in favore dei lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario discontinui, per i quali i momenti di lavoro non effettivo sono considerati utili ai fini del raggiungimento della soglia delle 6 ore. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica. Tale periodo deve essere cumulato con le ore di riposo giornaliero di cui al primo periodo della presente disposizione contrattuale. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio di ciascuna azienda, il riposo può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica. Il giorno di riposo settimanale è considerato festivo a tutti gli effetti. I lavoratori che professano altre religioni fruiscono, qualora ne facciano richiesta, del riposo settimanale nel giorno ritenuto festivo del loro culto, anzichè in quello della domenica. Le ore lavorative, non prestate nel giorno di riposo del proprio culto, vengono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcuna maggiorazione o compenso straordinario. I dipendenti che, non su loro richiesta, svolgono servizio domenicale normale o nel giorno festivo del proprio culto dagli stessi optato in sostituzione della domenica, con riposo settimanale fissato in altro giorno, hanno diritto ad una indennità di lavoro domenicale pari a € 6,00. Il datore di lavoro deve preavvertire il lavoratore circa lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale non più tardi del secondo giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno, ed alla conseguente disciplinaeffettivamente prestato, prevista viene compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria come lavoro festivo. E' considerato lavoro festivo quello prestato nel presente articologiorno di riposo settimanale e nei giorni previsti dal successivo art. 40. Il lavoro prestato in giorno festivo è compensato con la maggiorazione del 20% della retribuzione individuale oraria. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sul anche infrasettimanali, salvo la necessità di garantirgli un periodo equivalente di riposo compensativo. Ferme restando le definizioni di "periodo notturno" e di "lavoratore notturno" fornite dall'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 66/2003 ed il sistema delle relazioni sindacali, viene confermata la percentuale di maggiorazione del 10% della retribuzione individuale oraria, relativamente al compenso per le prestazioni di lavoro supplementare rese a qualsiasi titolo dal dipendente nel periodo compreso tra le 22,00 di sera e straordinariole 6,00 del mattino seguente. Tale indennità si cumula ad altre in caso di concorrenza di più maggiorazioni. A partire dallo stato di accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazioneè vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22,00 alle ore 6,00. N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segueNon sono tenuti a prestare lavoro notturno:
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Riduzioni di orario. In funzione dell'adattabilità dell'orario di servizio e quindi dell'orario di lavoro alla necessità dell'utenza e dello specifico mercato, nonchè nonché per rispondere alle esigenze degli orari di vita dei lavoratori e in vista degli orientamenti di legge relativi alla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, sarà possibile a livello aziendale sperimentare, previa contrattazione tra le parti, ogni fattibile combinazione di fattori produttivi, considerando altre eventuali riduzioni di orario di lavoro relative a non più del 5% del totale del personale aziendale, a qualunque titolo assunto. L'articolazione dell'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie e/o R.S.A. o, in mancanza, agli Organismi locali delle XX.XXOO.SS. stipulanti il presente c.c.n.l. Gli schemi orari, relativi a tutte le tipologie di orario di lavoro disciplinate dalla presente disposizione contrattuale, che si effettuano in ciascuna azienda nei vari periodi, a livello generale e/o settoriale, sono esposti in apposite tabelle da affiggersi secondo le norme di legge. Le parti intendono precisare che, in tutte le ipotesi di passaggio dagli Enti locali a realtà di natura privatistica applicanti il presente c.c.n.l. di personale dell'area della docenza (quale, a titolo esemplificativo, docenti, formatori ed educatori), per detto personale continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'orario di lavoro prevista dall'articolato del c.c.n.l. di provenienza, salvi restando i trattamenti di miglior favore concordati in sede aziendale. Il lavoro supplementare e/o straordinario può essere effettuato qualora ricorrano particolari esigenze dell'azienda sia di ordine interno che riferite al servizio ai cittadini. Fermo restando il rispetto della durata massima dell'orario medio settimanale, il ricorso al lavoro straordinario può essere effettuato per particolari esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con l'assunzione di nuovi lavoratori nonché per far fronte ad eventi con mostre, fiere e manifestazioni connesse all'attività produttiva dell'azienda. Nel rispetto dei limiti posti dalla legge, il lavoratore è tenuto a prestare il servizio anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, entro il limite di 180 ore annue individuali e in base alle disposizioni impartite dall'azienda, fermo restando il limite, per le prestazioni straordinarie, di 180 ore annue individuali. Il limite di 180 ore annue individuali può essere eccezionalmente elevato fino a 250 ore annue per esigenze di servizio servizio, per non più del 7% del personale aziendale aziendale, a qualunque titolo assunto, salvo incremento di detta soglia ad opera della contrattazione aziendale, in conformità delle procedure di cui all'art. 8, ed in ogni caso con il minimo di una 1 unità. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alle Rappresentanze Sindacali sindacali, con cadenza quadrimestrale, fatti salvi diversi accordi aziendali, i dati relativi alle eventuali prestazioni straordinarie. Nei casi in cui i suddetti dati evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico anomalo alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontrano per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a superare le cause che lo hanno determinato. E' considerato lavoro supplementare quello fino alla 40ª ora di servizio effettivo settimanale per coloro che fruiscono dell'orario medio standard settimanale e cioè i cosiddetti "normalisti", mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario programmato, ridotto, ciclico, plurisettimanale o con sospensione annuale è quello che decorre dalla prima ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore, fino a alla concorrenza delle 3 (tre) ore settimanali. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali per i "normalisti" mentre, per coloro che hanno un regime diverso di orario in applicazione di quelli previsti al precedente art. 32, è quello che decorre dalla quarta ora successiva all'orario programmato e comunicato al lavoratore. In ogni caso, è lavoro straordinario quello eccedente le 1799 ore a seguito di conguaglio annuale. Le maggiorazioni per lavoro supplementare e/o straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa, mentre le ore di effettiva prestazione in più, che non siano altrimenti recuperate nello stesso mese, vengono accreditate accreditate, a richiesta del lavoratore, sul conto ore individuale della Banca banca delle ore. Ogni ora di lavoro supplementare o straordinario viene compensata con le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione individuale oraria: - lavoro supplementare: 1215%; - lavoro straordinario: 25%. In caso di concorrenza di più maggiorazioni (supplementare o straordinario con notturno e/o festivo), le stesse si cumulano. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare e straordinario, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere disposto ed autorizzato dalla Direzione aziendale. Con riferimento a specifiche posizioni organizzative, comportanti lo svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in relazione, in particolare, al personale inquadrato nell'area direttiva (area D), come previsto dalla legislazione vigente ed in conformità alla direttiva Europea europea n. 93/104, la Direzione aziendale stabilisce, previa consultazione con le Rappresentanze Sindacalisindacali, che i lavoratori assegnati alle suddette funzioni/mansioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina, prevista nel presente articolo, sul lavoro supplementare e straordinario, e che agli stessi sia riconosciuta una somma forfettaria ad hoc (indennità forfettaria straordinario), che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione. N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue:
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