Common use of Richiesta dei fondi e versamento Clause in Contracts

Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario una volta ricevute le indicazioni dal Ministero, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto

Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario Mandatario, una volta ricevute le indicazioni dal Ministeroricevuta la comunicazione del Ministero attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile e della Convenzione, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo faxMandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, il Mandante provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni (e subordinatamente alle condizioni) della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazionidegli incentivi.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, www.ticonsiglio.com

Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario Mandatario, una volta ricevute le indicazioni dal Ministeroricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, della Convenzione e dell’Addendum alla Convenzione, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo faxMandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. E’ fatta salva la possibilità del Mandatario di richiedere al Mandante, sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, la messa a disposizione dei fondi relativi al Finanziamento Agevolato, ai fini dell’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, laddove prevista nel Contratto di Finanziamento ed in ogni caso nel rispetto di quanto previsto nell’Addendum alla Convenzione e nella Normativa di Riferimento. Resta inteso che, al riguardo, il Mandatario si impegna ad acquisire il quadro di garanzie ritenuto idoneo (e, in ogni caso, tale da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nel rispetto di quanto previsto dall’Addendum alla Convenzione. In ciascuno dei giorni di tali giorni cui al primo paragrafo del presente Articolo 4.2 verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo faxstesso, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni (e subordinatamente alle condizioni) della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabiledi Riferimento, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e e/o alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario Mandatario, una volta ricevute le indicazioni dal Ministeroricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa di Riferimento, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo faxMandante, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal MandanteXxxxxxxx. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. E’ fatta salva la possibilità del Mandatario di richiedere al Mandante, sulla base del positivo riscontro del Soggetto Gestore in merito alle verifiche previste dalla Normativa di Riferimento, la messa a disposizione dei fondi relativi al Finanziamento Agevolato, ai fini dell’erogazione a titolo di anticipazione della prima quota del Finanziamento, laddove prevista nel Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, al riguardo, il Mandatario si impegna ad acquisire il quadro di garanzie ritenuto idoneo (e, in ogni caso, tale da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite), nel rispetto di quanto previsto dall’Addendum alla Convenzione. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo faxstesso, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabiledi Riferimento, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e e/o alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario una volta ricevute le indicazioni dal Ministero, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004 N. 311 E Successive Modificazioni, Ed Ai Sensi Della Delibera Cipe N. 76 Del 15 Luglio 2005 Di Cui All’art. 1 Comma 356 Della Legge Medesima N. 311/04 Tra Il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali, La Cassa Depositi E Prestiti s.p.a. E Ciascuna Banca Finanziatrice Per La Gestione Dei Finanziamenti Di Cui Al Titolo I Del Decreto Interministeriale Del 22 Novembre 2007 Del Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali Di Concerto Con I Ministri Dell’economia E Delle Finanze E Dello Sviluppo Economico

Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario Mandatario, una volta ricevute le indicazioni dal Ministeroricevuta la comunicazione del Ministero attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Delle Agevolazioni Alle Imprese Per La Diffusione Ed Il Rafforzamento Dell’economia Sociale

Richiesta dei fondi e versamento. Il Mandatario Mandatario, una volta ricevute le indicazioni dal Ministeroricevuta la comunicazione del Soggetto Gestore attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo effettuate ai sensi della Normativa Applicabile, richiederà al Mandante, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti indicati dal Mandante e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, la richiesta di erogazione dei fondi relativa alla quota di Finanziamento agevolato Agevolato da erogarsi di volta in volta, specificando il conto corrente intestato al Mandatario sul quale tale importo dovrà essere accreditato dal Mandante. Rimane inteso che il Mandante erogherà al Mandatario i fondi a valere sul Finanziamento agevolato Agevolato esclusivamente nei giorni 10 e 25 di ciascun mese (oppure, qualora tali giorni non fossero Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo), fatta eccezione per il 25 giugno e il 25 dicembre. In ciascuno di tali giorni verranno messi a disposizione del Mandatario i fondi per i quali il Mandatario abbia trasmesso la relativa richiesta al Mandante con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. I fondi per i quali la richiesta sia stata trasmessa con un preavviso inferiore a 7 (sette) Giorni Lavorativi verranno messi a disposizione alla data di erogazione immediatamente successiva. Il Mandante provvederà ad accreditare al Mandatario le somme richieste con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandante darà conferma, con comunicazioni in via telematica inviate utilizzando gli strumenti prescelti dal Mandante stesso e, solo nel caso di impedimento all’invio telematico per cause di forza maggiore, a mezzo fax, entro il terzo Giorno Lavorativo antecedente la relativa data di erogazione, dell’esistenza nel Fondo FRI delle risorse necessarie ad effettuare la prevista erogazione e, alla data prevista per l’erogazione, provvederà a versare sul conto corrente di cui al precedente capoverso l’importo di competenza, con data di regolamento pari alla data di erogazione. Il Mandatario provvederà ad erogare al Soggetto beneficiario Beneficiario il corrispondente importo, con data di valuta pari alla data di erogazione da parte del Mandante, in conformità alle previsioni della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione, del presente Mandato, del Contratto di Finanziamento e della Normativa Applicabile, ivi incluse in particolare quelle relative alla sospensione delle erogazioni in caso di mancata messa a disposizione della quota di Finanziamento bancario Bancario da parte del Mandatario e/o le previsioni relative all’interruzione e alla revoca, totale o parziale, delle agevolazioni.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Del Fondo Per La Crescita Sostenibile