Rescissione del mandato Clausole campione

Rescissione del mandato. Se l’ingegnere intende rinunciare al mandato deve comunicarlo per tempo al committente, il quale, se necessario, potrà chiedere allo stesso di proseguire il rapporto contrattuale fino alla sua sostituzione. Sono riservate richieste di risarcimento per rescissione in tempo inopportuno.

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  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • Costituzione del rapporto di lavoro Le Aziende possono assumere lavoratori con rapporto subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere. Nel primo caso l’Azienda deve precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento della trasformazione. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, il lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro con le modalità tradizionali. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, accoglie la richiesta.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

  • Cessazione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:

  • Preavviso di licenziamento e di dimissioni Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 41, da una delle due Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti; - 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti; - 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti. La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni. L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio. Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di una nuova occupazione. Dichiarazione a verbale/Casi particolari.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

  • DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Titolo I

  • Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 37, 39 e 62 del presente contratto, ha luogo:

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio La Società: