regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
Deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana S.p.A. del 23 Settembre 2004 e approvato dalla Consob con
delibera n. 14735 del 12 ottobre 2004
I N D I C E
Parte 1
Disposizioni Generali
Parte 2
Ammissione alle negoziazioni
Titolo 2.1 Disposizioni generali Titolo 2.2
Condizioni per l’ammissione
Titolo 2.3
Sponsor e specialista Titolo 2.4
Domanda e procedura di ammissione Titolo 2.5
Sospensione e revoca dalla quotazione Titolo 2.6
Obblighi degli emittenti Titolo 2.7
Diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione Titolo 2.8
Disposizioni transitorie
Parte 2a
Ammissione alle Negoziazioni nel mercato Expandi
Titolo 2A.1 Disposizioni generali Titolo 2A.2
Condizioni per l’ammissione
Titolo 2A.3
Listing Partner, specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca e obblighi degli emittenti
Titolo 2A.4 Disposizioni transitorie
Parte 3
Partecipazione degli operatori ai mercati
Titolo 3.1
Ammissione alle negoziazioni Titolo 3.2
Permanenza alle negoziazioni Titolo 3.3
Rapporto tra operatori e Borsa Italiana Titolo 3.4
Controlli e sanzioni
Parte 4
Strumenti ammessi e modalità di negoziazione
Titolo 4.1
Mercato telematico azionario (MTA) Titolo 4.2
Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX) Titolo 4.3
Mercato “After Hours” (TAH)
Titolo 4.4
Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) Titolo 4.5
Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities (EuroMOT)
Titolo 4.6
Mercato Expandi Titolo 4.7
Mercato degli strumenti derivati (IDEM) Titolo 4.8
Informativa agli operatori Titolo 4.9
Vigilanza sui mercati
Parte 5
Servizi strumentali alle negoziazioni
Titolo 5.1
Riscontro delle operazioni Titolo 5.2
Garanzia dei contratti Titolo 5.3
Comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato
Parte 6
Trasparenza dei mercati
Parte 7 Disposizioni finali
Parte 1 Disposizioni generali
Articolo 1.1 (Oggetto del Regolamento)
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione dei seguenti mercati regolamentati (“mercati”):
a) Borsa, articolata nei comparti:
• Mercato telematico azionario (MTA);
• Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX);
• Mercato “after hours” (TAH);
• Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT);
• Mercato telematico delle euro- obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e asset backed securities (EuroMOT);
b) mercato Expandi;
c) Mercato di borsa per la negoziazione degli strumenti finanziari previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere f) e i) del Testo Unico della Finanza (Mercato degli strumenti derivati - IDEM).
2. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento dei suddetti mercati regolamentati, in particolare:
a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di
funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
d) gli obblighi degli operatori e degli emittenti;
e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana detta le Istruzioni al presente Regolamento e approva le Disposizioni tecniche di funzionamento dei mercati o dei servizi.
Articolo 1.2
(Principi organizzativi)
1. Borsa Italiana esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e quella di vigilanza sui mercati secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.
2. Borsa Italiana si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate al comma precedente. Nell’esercizio di tali funzioni, gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all’Amministratore delegato, al quale spettano i poteri deliberanti.
3. Borsa Italiana si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne.
4. Il Consiglio di Amministrazione impartisce ai servizi di cui sopra esclusivamente direttive di carattere generale e, in casi eccezionali e solo per iscritto, su singoli atti.
Articolo 1.3 (Definizioni)
“Ammissione indica l’ammissione alla
alla quotazione quotazione ufficiale di
ufficiale” borsa;
“Borsa” indica una borsa valori
“Ammissione
alla quotazione”
“Ammissione alle negoziazioni in assenza della domanda degli emittenti ”
“Ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato”
“Asta di apertura”
indica l’ammissione alla quotazione ufficiale, nonché l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato;
indica l’ammissione alle negoziazioni di cui all’articolo 64bis del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;
indica l’ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato, effettuata ai sensi della Direttiva n. 93/22/CEE, su domanda dell’emittente;
indica (nei mercati MTA o SEDEX o MOT) la modalità di negoziazione che prevede l’immissione, la
nella quale ha luogo la quotazione ufficiale di strumenti finanziari ai sensi delle Direttive
n. 79/279/CEE e 80/390/CEE o, nel caso di paesi non appartenenti all’Unione Europea, un mercato regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai poteri pubblici, funzionante in modo regolare, direttamente o
indirettamente accessibile al pubblico e definito con un termine equivalente a “borsa” dalla legislazione locale;
“Borsa Italiana” indica la società di gestione
“Borsa Italiana S.p.A”;
“Asta di chiusura”
modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (apertura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di apertura, o prezzo di apertura);
Indica (nel mercato MTA, nel mercato SEDEX e nel mercato MOT) la modalità di negoziazione che
“Cassa di compensazione e Garanzia”
“Coefficiente delta”
indica la società di gestione dei sistemi di garanzia;
indica il coefficiente, calcolato con il modello di valutazione Black & Xxxxxxx, che esprime la variazione del prezzo di un contratto di opzione a fronte di variazioni del valore dell’indice o dello strumento finanziario sottostante;
prevede l’immissione, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione
“Consob” indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
“Avviso di Borsa Italiana” o “Avviso”
“Book di negoziazione” o “book”
in un determinato intervallo temporale (pre-asta) al fine della conclusione di contratti in un unico momento futuro (chiusura) e a un unico prezzo (prezzo di asta di chiusura);
indica la pubblicazione redatta e diffusa quotidianamente da Borsa Italiana S.p.A. contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del mercato;
indica il prospetto video sul quale sono esposte, nelle diverse fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche;
“Direttiva 79/279”
“Direttiva 80/390”
“Double quotation”
indica la Direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 “Coordinamento delle condizioni per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una Borsa valori”;
indica la Direttiva n. 80/390/CEE del 17 marzo 1980 “Coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori” e successive modificazioni;
Indica la funzionalità tecnica
che, con un’unica
transazione, consente l’aggiornamento di entrambe le quotazioni in acquisto e in vendita immesse dall’operatore specialista sul mercato SEDEX
“Enti locali” indicano le regioni, le
province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane e i
svolgono esclusivamente attività di negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
“Mercati” indicano i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti, organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
consorzi tra enti locali territoriali;
Fondi chiusi indicano i fondi comuni di
investimento mobiliare o immobiliare di tipo chiuso autorizzati alla
commercializzazione in Italia;
“Gruppo” Indica, a seconda dei casi:
- l’insieme di imprese incluse nel bilancio consolidato di un’impresa capogruppo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127;
- i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo della SIM ai sensi dell’articolo 11 del T.U.F.;
- i soggetti italiani ed esteri appartenenti al gruppo bancario ai sensi dell’articolo 60 del T.U.B.
“Mercati regolamentati”
“Mercato “After Hours” (TAH)”
“Mercato degli strumenti derivati” o “IDEM”
“Mercato
indicano i mercati iscritti nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, e nella sezione di cui all’articolo 67, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
Indica il comparto di mercato in cui si negoziano in orari differenti da quelli stabiliti per il mercato MTA e per il mercato SEDEX, azioni quotate che presentano i requisiti di liquidità stabiliti da Borsa Italiana, nonché covered warrant e certificates su richiesta dell’emittente;
indica il mercato di borsa in cui si negoziano contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;
indica il mercato
“Interconnessio ne”
“Investitori professionali”
indica il collegamento indiretto ai mercati, per il tramite di operatori ammessi alle negoziazione, di soggetti non ammessi di cui all’articolo 3.2.4;
indicano i soggetti di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 100, comma 1, lettera b), del Testo Unico della Finanza;
Expandi”
“Mercato
regolamentato iscritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 2, del Testo Unico della Finanza, organizzato e gestito da Borsa Italiana in cui si negoziano azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione, non ammessi alla quotazione ufficiale di Xxxxx;
indica il comparto di
“Istruzioni” indicano le disposizioni di
attuazione del presente Regolamento di cui all’articolo 1.1, comma 3;
“Locals” indicano i soggetti che
telematico azionario” (MTA)
mercato in cui si negoziano azioni, obbligazioni convertibili, warrant, diritti di opzione e quote o azioni di OICR quotati in Borsa;
“Mercato telematico dei securitised derivatives (SEDEX)”
“Mercato telematico delle euro- obbligazioni” (EuroMOT)
“Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato” (MOT)
Indica il comparto in cui si negoziano covered warrant e certificates quotati in Borsa;
indica il comparto di mercato in cui si negoziano euro-obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e “asset backed securities” (ABS);
indica il comparto di mercato in cui si negoziano obbligazioni diverse da quelle convertibili e titoli di Stato;
“Operatore specialista del mercato “After Hours” o “operatore specialista del mercato TAH” o “specialista del mercato TAH”
“Operatore specialista del mercato EuroMOT” o “specialista sull’EuroMOT”
Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali ha fatto richiesta con liquidità inferiore a quella stabilita da Borsa Italiana, negoziati nel mercato “After Hours”;
indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato EuroMOT;
“Modello di valutazione di Black & Xxxxxxx”
indica il modello con il quale viene determinato il prezzo di un contratto di opzione, call e put, sulla base del valore della volatilità implicita imputato dagli operatori market maker;
“Operatore specialista sul mercato MTA” o “specialista sul mercato MTA”
indica l’operatore di cui all’articolo 4.1.18 che, su incarico dell’emittente, si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati in segmenti del mercato MTA diversi dal segmento Star;
“Monte Titoli S.p.A”
Indica la società di gestione
accentrata di cui all’articolo
80 del Testo Unico della Finanza, nonché la società autorizzata alla gestione del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del T.U.F.;
“Operatore specialista del mercato telematico dei securitised derivatives” o “specialista sul mercato SEDEX”
indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato SEDEX o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato;
“Negoziatore” indica, a seconda dei casi:
a) il soggetto addetto
all’attività di
negoziazione diretta nei mercati;
b) il soggetto addetto al controllo degli ordini inoltrati dalla clientela attraverso sistemi di interconnessione;
“Operatore specialista del mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT)” o
“specialista sul
MOT”
“Operatore
indica l’emittente che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato MOT o il soggetto terzo a ciò specificamente incaricato;
indica l’operatore che si
“Negoziazione continua”
“Operatore specialista nel segmento Star” o “specialista”
indica, nei mercati MTA, SEDEX, TAH, MOT,
EuroMOT e IDEM, la modalità di negoziazione che prevede l’inserimento, la modifica e la cancellazione di proposte di negoziazione al fine della conclusione, immediata o futura, di contratti;
Indica l’operatore che svolge le funzioni indicate negli articoli 2.3.5 e 4.1.16;
specialista per i fondi chiusi”
“Operatore specialista per gli OICR indicizzati”
“Operatore
specialista del
impegna a sostenere la liquidità delle quote di fondi chiusi e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.11 e 4.1.17
Indica l’operatore che si impegna a sostenere la liquidità delle quote o azioni di OICR indicizzati e svolge le funzioni di cui agli articoli 2.3.11 e 4.1.17;
indica l’operatore, diverso
dal market maker, di cui
mercato IDEM” o “specialista sull’IDEM”
“Operatori” o “operatori ammessi alle negoziazioni”
all’articolo 4.7.12, che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari negoziati nel mercato IDEM;
indica i soggetti di cui all’articolo 3.1.1 ammessi da Borsa Italiana, ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico della Finanza, alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalla
negoziazione presenti sul mercato;
orari di avvio o di conclusione, nonché di durata, delle fasi di negoziazione o della sospensione delle negoziazioni;
“Parità/multiplo” Indica il numero di attività
sottostanti per ciascun covered warrant o certificates;
“Operatori market maker”
“Organismi di investimento collettivo del risparmio” o “OICR”
“Organismi di investimento collettivo del risparmio di tipo aperto” o “OICR di tipo aperto”
“Organismi di investimento collettivo del risparmio indicizzati” o “OICR
indicizzati”
stessa Borsa Italiana;
Indicano gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4.7.11;
Indicano i fondi chiusi e gli OICR di tipo aperto;
Indicano i fondi comuni di investimento di tipo aperto e le Sicav, di diritto italiano o estero, autorizzati alla commercializzazione in Italia;
Indicano OICR di tipo aperto che si propongono di riprodurre o rappresentare un indice o paniere di titoli investendo il proprio patrimonio negli strumenti finanziari che compongono tale indice o paniere;
“Prezzi migliori (Proposte a ...)”
“Prezzo di asta di apertura” o “prezzo di apertura”
Indica, con riferimento al prezzo di una determinata proposta:
a) qualsiasi prezzo superiore se la proposta è in acquisto;
b) qualsiasi prezzo
inferiore se la proposta è in vendita. Analogamente, i prezzi peggiori sono quelli inferiori se in acquisto e superiori
se in vendita.
Per gli strumenti finanziari i cui prezzi esprimono tassi di interesse il significato dei prezzi migliori o peggiori è invertito rispetto alle definizioni sopra esposte; Indica nel mercato MTA, nel mercato SEDEX e nel mercato MOT, il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase di apertura; nel caso in cui su uno strumento finanziario si svolgano in una seduta di Borsa più di una fase di asta, il prezzo di asta di
“Parametri” Indicano, ai fini della
vigilanza sui mercati, di cui al Titolo 4.9:
a) condizioni specifiche di immissione e di esecuzione delle proposte di
negoziazione dal punto di vista delle loro caratteristiche di prezzo, tempo e quantità;
b) limiti alle variazioni massime dei prezzi dei contratti che possono essere
conclusi, calcolate con riferimento a xxxxxx di altri contratti o di proposte di
“Prezzo di asta di chiusura”
“Prezzi di controllo”
“Prezzo di riferimento”
apertura è il prezzo venutosi a determinare al termine della prima fase d’asta;
Indica, nel mercato MTA, nel mercato SEDEX e nel mercato MOT il prezzo al quale vengono conclusi i contratti in asta di chiusura; Indica, nel mercato MTA nel mercato SEDEX e nel mercato MOT, il prezzo utilizzato ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, determinato con le modalità previste nel presente Regolamento;
Indica, nel mercato MTA e nel mercato SEDEX, il
prezzo di asta di chiusura ovvero, alle condizioni previste nel presente Regolamento, la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order; nel mercato MOT indica la media ponderata dell’ultimo 10% delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione di cross order;
“Prezzo medio” Indica, nel mercato TAH, il
prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento finanziario negoziata;
“Proposta di negoziazione” o “proposta”
“Quantitativo minimo di negoziazione” o “lotto minimo (negoziabile)”
di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza;
Indica l’ordine di acquisto o di vendita, per conto di terzi o in conto proprio, immesso dagli operatori nei mercati MTA, SEDEX, TAH, MOT, EuroMOT, o IDEM,
contenente i dati e le informazioni necessarie per la sua visualizzazione ed esecuzione;
Indica, per ogni strumento finanziario, ove previsto:
a) il numero minimo di azioni, warrant, diritti di opzione e quote o azioni di OICR
negoziabili nel mercato MTA;
“Prezzo ufficiale”
Indica:
nel mercato MTA, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross-order;
a) nel mercato SEDEX, il prezzo medio
ponderato relativo all’ultimo 10% del quantitativo scambiato nella seduta, eccezion fatta per i contratti eseguiti con la funzione di cross-oder;
b) nel mercato MOT, il prezzo medio ponderato per le relative quantità di tutti i contratti conclusi durante la seduta, al netto delle quantità scambiate con la modalità di
esecuzione di cui
all’articolo 4.4.,
comma 8;
c) nel mercato EuroMOT, il prezzo medio ponderato
dell’intera quantità negoziata nel mercato durante la seduta;
nel mercato IDEM, il prezzo di chiusura giornaliero calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia
“Regolamento approvato con delibera Consob n.
11971”
“Regolamento approvato con delibera Consob n.
11768”
b) il numero minimo di covered warrant o certificates negoziabili nel mercato SEDEX;
c) il numero minimo di azioni, covered warrant e certificates negoziabili nel mercato TAH;
d) il valore nominale minimo di obbligazioni convertibili negoziabili nel mercato MTA o di obbligazioni e titoli di Stato negoziabili nel mercato MOT, o di euro-obbligazioni e ABS nel mercato EuroMOT.
Qualora venga fissato un lotto minimo, possono essere negoziati nei rispettivi mercati solo quantitativi multipli del lotto medesimo;
Indica la delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, in
materia di emittenti ”;
Indica la delibera Consob del 23 dicembre 1998, n. 11768, che approva il “Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e del
Decreto Legislativo 24
giugno 1998, n. 213, in
materia di mercati”;
“RRG” Indica il servizio di Riscontro e Rettifica Giornaliero tramite il quale le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono inviate al servizio di liquidazione gestito da Monte Titoli S.p.A.;
“Testo Unico
della Finanza”
“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”;
Indica il Decreto Legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio
“Segmento di mercato”
Indica la suddivisione degli strumenti finanziari negoziati nei mercati MTA, SEDEX, TAH, MOT e EuroMOT in gruppi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione;
1996, n. 52";
“Tick” Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nelle Istruzioni, per
“Serie” Indica, per il mercato IDEM, nonché per i covered warrant e i certificates, gli strumenti finanziari relativi alla stessa attività (strumento) sottostante che hanno la stessa scadenza e attribuiscono, nel caso delle opzioni, la stessa facoltà e hanno il medesimo prezzo di esercizio;
“Vigilanza prudenziale”
ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili nei mercati;
Indica la vigilanza da parte di un’autorità pubblica o privata sul rispetto di regole, emanate dalla stessa autorità o comunque previste, in materia di adeguatezza patrimoniale,
“Servizio di liquidazione”
“Sistemi di generazione automatica degli ordini” o “Program trading” “Società di gestione” “Società di revisione”
“Strumenti finanziari emessi sulla base di un programma”
“Testo Unico Bancario”
Indica il servizio di compensazione e liquidazione su base netta e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all’articolo 69, comma 1, del Testo Unico della Finanza;
Indica i sistemi di generazione e immissione automatica di ordini, sulla base di parametri predeterminati in relazione all’andamento dei mercati; Indica la società di gestione dell’OICR aperto o chiuso; Indica una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo
161 del Testo Unico della Finanza, ovvero ai sensi della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile;
Indica le obbligazioni, i covered warrant o i certificates che possono essere emessi sulla base di un programma di emissione utilizzando la procedura di ammissione prevista all’articolo 2.4.6 del Regolamento
Indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, partecipazioni detenibili, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni e sulla verifica del rispetto di tali regole.
Parte 2 Ammissione alle negoziazioni
Titolo 2.1 Disposizioni generali Articolo 2.1.1
(Ambito di applicazione)
1. La presente Parte del Regolamento disciplina l'ammissione alla quotazione su domanda dell’emittente dei seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali:
a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;
b) obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;
c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili;
d) quote di fondi chiusi;
e) covered warrant e i certificates;
f) obbligazioni strutturate;
g) titoli di Stato;
h) asset backed securities;
i) quote o azioni di OICR indicizzati.
2. La presente Parte del Regolamento disciplina altresì l’ammissione alle negoziazioni in assenza della domanda degli emittenti.
Articolo 2.1.2 (Competenze di Borsa Italiana)
1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alla quotazione, su domanda dell’emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai Titoli 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.
2. Borsa Italiana può respingere la domanda di ammissione alla quotazione, con provvedimento motivato e comunicato tempestivamente all’interessato:
a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
b) se, avendo altri strumenti finanziari già ammessi alla quotazione, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
c) se, essendo lo strumento finanziario già ammesso alla quotazione di borsa in un altro Stato, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla stessa;
d) se la situazione dell’emittente sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori. A tal fine Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi: la presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria, un critico posizionamento competitivo nei principali settori di attività, l’evidenza di importanti fattori di incoerenza nel piano industriale e la carenza di elementi di riscontro delle ipotesi contenute nel piano medesimo.
3. Borsa Italiana può subordinare, nel solo interesse della tutela degli investitori, l’ammissione alla quotazione a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.
4. Possono essere ammessi alle negoziazioni, su domanda di un operatore aderente al mercato:
a) gli strumenti finanziari di cui all’articolo
2.1.1 lettere b), e), f), g) e h), ai sensi dell’articolo 64bis del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971;
b) gli strumenti finanziari emessi da uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea;
sempreché siano soddisfatte le condizioni indicate nelle Istruzioni.
Articolo 2.1.3
(Condizioni generali per l’ammissione)
1. Le società e gli enti emittenti devono essere
regolarmente costituiti ed i loro statuti devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali le società e gli enti stessi sono soggetti.
2. Gli strumenti finanziari devono essere:
a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
c) liberamente trasferibili;
d) idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza ovvero, ove stabilito dalle disposizioni applicabili ai singoli comparti, attraverso omologhi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.
Articolo 2.1.4
(Ulteriori condizioni per gli emittenti esteri)
1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni, contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dalla quotazione. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di borsa.
3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza rilasciato dalla Consob.
4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.
5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di
ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.
6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.
Articolo 2.1.5
(Ulteriori condizioni per le emissioni effettuate da emittenti italiani e sottoposte ad un ordinamento estero)
1. Gli strumenti finanziari assoggettati ad un ordinamento estero emessi da emittenti italiani devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alla quotazione di borsa.
2. Per l'ammissione degli strumenti finanziari di cui al comma 1, che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore nello Stato di emissione. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.
Titolo 2.2 Condizioni per l’ammissione
Capo 1 - Azioni
Articolo 2.2.1
(Requisiti degli emittenti di azioni)
1. Possono essere ammesse alla quotazione le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci anche consolidati degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.
2. Le società di recente costituzione ovvero che abbiano subito, nel corso dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale devono produrre, a completamento di quanto previsto dal comma 1:
- il conto economico e rendiconto
finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio precedente la domanda di ammissione qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;
- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.
Qualora dalla redazione dei documenti pro- forma di cui al presente comma possa derivare l’inattendibiltà oggettiva dei dati contabili contenuti negli stessi, Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, si riserva di accettare ricostruzioni contabili storiche diverse.
3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti. Analoga relazione deve essere rilasciata dalla società di revisione sulle ricostruzioni contabili storiche diverse dai dati pro-forma; eventuali limitazioni o impedimenti all’espressione del giudizio dovranno essere motivati.
4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa. In caso di impossibilità oggettiva, Borsa Italiana si riserva, su richiesta motivata dell’emittente, di accettare che solo una parte preponderante dei dati sia assoggettata a revisione contabile completa.
5. In xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx comma 1, può essere accettato un numero inferiore di bilanci eventualmente integrati dalla documentazione di cui al comma 2 corredata da quanto previsto ai commi 3 e 4, ovvero, nel caso di emittenti che non abbiano mai pubblicato e depositato un bilancio annuale i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4. Tale deroga deve in ogni caso rispondere agli interessi dell’emittente e degli investitori e questi ultimi devono disporre di tutte le informazioni necessarie per una valutazione dell’emittente e degli strumenti per i quali è richiesta l’ammissione.
6. L’emittente deve esercitare, direttamente o attraverso le proprie controllate e in condizioni di autonomia gestionale, una attività capace di generare ricavi.
Borsa Italiana nel valutare la sussistenza delle condizioni di autonomia gestionale verifica
che non vi siano ostacoli alla massimizzazione degli obiettivi economico- finanziari propri dell’emittente. Qualora Borsa Italiana ravvisi elementi potenzialmente idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale, richiede che sia data al pubblico adeguata informativa all’atto dell’ammissione a quotazione ed eventualmente in via continuativa.
L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere rappresentati in misura preponderante dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.
7. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere ammesse a condizione che nello statuto dell’emittente:
- sia previsto che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal consiglio di amministrazione ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso consiglio, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione;
- il periodo minimo di iscrizione richiesto per il riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee non sia superiore a tre mesi.
8. I requisiti di cui ai commi precedenti non si applicano per l’ammissione di azioni dello stesso emittente di categoria diversa rispetto a quelle già quotate.
9. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza, salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
10. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
Articolo 2.2.2
(Requisiti delle azioni)
1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le
azioni devono avere i seguenti requisiti:
a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari almeno a 20 milioni di euro; Borsa Italiana può ammettere azioni con una capitalizzazione inferiore qualora ritenga che per tali azioni si formerà un mercato sufficiente;
b) sufficiente diffusione, che si presume
realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 25% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza; Borsa Italiana può, peraltro, ritenere sussistente tale requisito quando il valore di mercato delle azioni possedute dal pubblico faccia ritenere che le esigenze di regolare funzionamento del mercato possano essere soddisfatte anche con una percentuale inferiore a quella sopraindicata. Nel computo della percentuale:
1) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up) di durata superiore ai 6 mesi;
2) non si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati all’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;
3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.
2. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già quotate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione a quotazione con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.
3. Ad eccezione dei titoli azionari delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione, non possono essere ammesse categorie di azioni prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie, se azioni dotate di tale diritto non sono già quotate ovvero non sono oggetto di contestuale provvedimento di ammissione a quotazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo non si applicano alle azioni di risparmio, per le quali la sufficiente diffusione dovrà essere tale da assicurare un regolare funzionamento del mercato.
Articolo 2.2.3
(Ulteriori requisiti per ottenere la qualifica di Star )
1. All’atto della domanda di ammissione ovvero
successivamente alla quotazione, l’emittente può richiedere per le proprie azioni ordinarie la qualifica di Star, secondo il modello di domanda riportato nelle Istruzioni, rispettando le condizioni indicate nei commi seguenti. Borsa Italiana, verificata la sussistenza di tali condizioni, attribuisce la qualifica di Star, con il provvedimento di ammissione alle negoziazioni ovvero con successivo provvedimento.
2. Al fine di ottenere la qualifica di Star, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) devono avere una capitalizzazione di mercato, effettiva o prevedibile, non superiore alla soglia stabilita nelle Istruzioni ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 3;
b) devono essere diffuse tra il pubblico almeno per la percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Nel computo della percentuale si seguono le modalità di cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b).
3. Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono:
a) rendere disponibile al pubblico la relazione trimestrale entro 45 giorni dal termine di ciascun trimestre dell’esercizio;
b) avere l’ultimo esercizio annuale corredato di un giudizio positivo della società di revisione;
c) non avere l’attivo di bilancio ovvero i propri ricavi rappresentati, in misura preponderante, dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
d) trasmettere i dati di bilancio, nonché i dati trimestrali e semestrali, una volta approvati dal Consiglio di Amministrazione, a Borsa Italiana secondo il formato elettronico dalla stessa predisposto e comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai dati di bilancio dall’assemblea dei soci;
e) rendere disponibile sul proprio sito Internet il bilancio, la relazione semestrale, la relazione trimestrale, nonché l’informativa di cui all’articolo 114, comma 1 e 3, Testo Unico della Finanza e gli ulteriori elementi indicati da Borsa Italiana nelle Istruzioni. Le informazioni dovranno essere rese disponibili sul sito secondo il formato indicato da Borsa Italiana, anche in lingua inglese;
f) non essere incorsi, nei precedenti 18 mesi, in violazioni di obblighi informativi formalmente accertati;
g) aver individuato all’interno della propria struttura organizzativa un soggetto
professionalmente qualificato (investor relator) che abbia come incarico specifico la gestione dei rapporti con gli investitori;
h) avere quali membri del Consiglio di amministrazione amministratori non esecutivi ed indipendenti il cui numero e autorevolezza siano tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari. Ai fini della valutazione dell’indipendenza, Borsa Italiana farà riferimento all’inesistenza in capo a tali amministratori di:
• relazioni economiche di rilevanza tale da condizionare l’autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto terzi, con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la società;
• titolarità, diretta, indiretta, o per conto terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla società;
• partecipazione a xxxxx parasociali per il controllo della società;
• stato di coniuge, o convivente, parente o affine entro il secondo grado di un amministratore esecutivo della società o di un azionista che controlla la società ovvero stato di coniuge, o convivente, o parente di primo grado di soggetto che si trovi nelle situazioni suindicate.
Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti e della rilevanza delle relazioni economiche ai fini della sussistenza del requisito dell’indipendenza. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob;
i) aver nominato un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, con le funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate. In particolare, tale comitato ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione almeno in materia di:
a) definizione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e verifica della adeguatezza, nonché dell’effettivo funzionamento di tale sistema;
b) valutazione del piano di lavoro
preparato dai predisposti al controllo interno e ricezione delle relazioni periodiche degli stessi;
c) valutazione, unitamente ai responsabili amministrativi della società e ai revisori, dell’adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, della loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
d) valutazione delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l’affidamento del relativo incarico, nonché valutazione del piano di lavoro predisposto per la revisione e dei risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.
Il comitato di controllo interno svolge le proprie funzioni in coordinamento con il collegio sindacale e con i preposti al controllo interno riferendo, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del bilancio e della relazione semestrale, al Consiglio di Amministrazione. Ai lavori del comitato partecipa il Presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dallo stesso.
Nel caso di società controllate, ai sensi dell’articolo 93 del Testo Unico della Finanza, da altre società quotate il numero degli amministratori indipendenti dovrà essere tale da garantire la costituzione di un comitato per il controllo interno composto da soli amministratori indipendenti;
j) prevedere che una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e degli alti dirigenti, tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, sia costituita da emolumenti, anche sotto forma di stock-option o partecipazione agli utili, legati al raggiungimento di obiettivi individuali prefissati e/o ai risultati economici conseguiti dalla società.
4. La qualifica di Star è subordinata alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all’articolo 2.3.5 relativamente alle azioni ordinarie. Non possono esercitare l’attività di specialista gli operatori che appartengono al gruppo cui l’emittente fa parte o che fa capo all’emittente. Qualora l’emittente abbia diverse tipologie di strumenti finanziari quotati può procedere alla nomina di un operatore specialista incaricato di svolgere le funzioni di cui all’articolo 2.3.5, comma 1, lettera a) anche relativamente a tali tipologie.
5. Borsa Italiana, su richiesta motivata dell’emittente, può ritenere soddisfatti i requisiti di cui al comma 3, lettere h) e i),
qualora il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre all’Assemblea l’adeguamento a tali requisiti.
6. L’emittente si impegna a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana variazioni nella propria struttura organizzativa o nella composizione della remunerazione rilevanti ai fini degli obblighi di cui al comma 3, lettere g),
h) i) e j), nonché la temporanea impossibilità di rispettare gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 e le relative motivazioni. Borsa Italiana può concedere una deroga al rispetto del requisito di presentazione entro 45 giorni della 2a e 4a trimestrale di cui al comma 3, lettera a), in caso di comprovata impossibilità per l’emittente di rispettarlo, dandone comunicazione all’emittente e al pubblico entro 15 giorni dalla richiesta di deroga.
7. Borsa Italiana può richiedere alla società tutte le informazioni rilevanti ai fini della verifica degli obblighi di cui al comma 3.
8. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana con apposito provvedimento può escludere dalla qualifica di Star le azioni per le quali nel semestre precedente non siano state rispettate le condizioni di cui ai commi 3 e 4, tenendo conto dell’importanza e della frequenza dei casi nei quali tali condizioni sono venute a mancare. Borsa Italiana può altresì escludere, con la periodicità indicata nelle Istruzioni, dalla qualifica di Star le azioni per le quali siano venute meno le condizioni di cui al comma 3, lettera f), dalla data di ammissione della società nel segmento Star. Con la medesima periodicità, Borsa Italiana può escludere dalla qualifica Star le azioni per le quali il flottante, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 2.2.2, comma 1, lettera b), sia sceso al di sotto della percentuale di capitale stabilita nelle Istruzioni. Dell’esclusione viene data notizia al pubblico.
9. Borsa Italiana verifica il rispetto del requisito di capitalizzazione di cui al comma 2, lettera a), secondo la periodicità indicata all’articolo
4.1.2 e può, con apposito provvedimento, escludere dalla qualifica di Star gli strumenti finanziari la cui capitalizzazione sia divenuta superiore alla soglia stabilita, secondo la procedura stabilita all’articolo 4.1.2.
10. Borsa Italiana, anche in deroga alla periodicità indicata nelle Istruzioni, può escludere, con provvedimento motivato, dalla qualifica di Star le azioni delle società per le quali si verifichino condizioni tali da pregiudicare la situazione economico-finanziaria e/o patrimoniale dell’emittente o del gruppo ad esso facente capo. Il provvedimento è reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
Capo 2 - Certificati rappresentativi di azioni
Articolo 2.2.4
(Certificati rappresentativi di azioni)
1. Nel caso di ammissione di certificati
rappresentativi di azioni, l’emittente le azioni rappresentate è considerato come emittente ai fini della presente Parte del Regolamento.
2. L’emittente i certificati rappresentativi di azioni deve essere soggetto a vigilanza prudenziale in Italia o nel paese in cui ha la sede legale.
3. All’emittente i certificati rappresentativi e ai certificati medesimi si applica il disposto degli articoli 2.1.3 e 2.1.4; i certificati devono, altresì, soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.2.
Capo 3 - Obbligazioni
Articolo 2.2.5
(Requisiti degli emittenti di obbligazioni)
1. Possono essere ammesse alla quotazione le obbligazioni emesse da società o enti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5, salvo quanto disposto al successivo articolo 2.2.6. Nel caso di obbligazioni convertibili in azioni, queste ultime devono essere ammesse alla quotazione di borsa in Italia o in un altro Stato ovvero ammesse nel Nuovo Mercato o formare oggetto di una contestuale domanda di ammissione.
2. Per le obbligazioni emesse da emittenti azioni ammesse o oggetto di un contestuale provvedimento di ammissione nel Nuovo Mercato può essere accettato un numero inferiore di bilanci ovvero possono essere accettati i documenti contabili di cui all’articolo 2.2.1, commi 2, 3, 4 e 5.
3. In via eccezionale Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione di borsa, a condizione che:
a) se le azioni derivanti dalla conversione sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1;
b) se le azioni derivanti dalla conversione sono emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del successivo comma 5. L’emittente le obbligazioni dovrà garantire una costante diffusione delle informazioni relative all’emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni una adeguata valutazione delle stesse.
L’emittente le azioni derivanti dalla conversione si impegna a presentare a Borsa Italiana la domanda di ammissione di detti titoli almeno 6 mesi prima del primo termine utile per la conversione delle obbligazioni.
4. Le previsioni di cui alla lettera a) e alla prima parte della lettera b), nonché all’ultimo capoverso del precedente comma 3 si
applicano anche nel caso di ammissione alla quotazione di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato, fermo restando in tale caso l’obbligo per l’emittente le obbligazioni convertibili di:
- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, quest’ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- dimostrare che, ove le azioni derivanti dalla conversione siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.
5. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti obbligazioni quotate devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio, anche consolidato, dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.
6. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
7. Qualora le obbligazioni siano garantite in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all’emittente le obbligazioni si intendono riferiti al garante dell’emissione.
Articolo 2.2.6
(Requisiti degli enti locali)
1. Possono essere ammessi alla quotazione gli strumenti finanziari emessi dagli enti locali in possesso dei seguenti requisiti:
a) per i soggetti indicati nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti
locali, l’ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all’articolo 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall’organo di revisione economico- finanziaria con le modalità di cui all’articolo 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo;
b) per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, l’ultimo bilancio approvato deve essere corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza;
c) per gli enti locali di diritto estero l’ultimo bilancio o documento contabile equivalente deve essere certificato a norma della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
Articolo 2.2.7
(Requisiti delle obbligazioni)
1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le
obbligazioni devono essere:
a) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 15 milioni di euro o importo equivalente, o, nel caso di obbligazioni convertibili, di almeno 5 milioni di euro o importo equivalente; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quelli appena indicati ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente;
b) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
c) nel caso di obbligazioni convertibili, le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.
2. Ai sensi dell’articolo 2.2.14, su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni, diverse da quelle convertibili, emesse o garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da banche sottoposte a vigilanza prudenziale, destinate ad una offerta pubblica in borsa da effettuarsi per il tramite di un operatore specialista che svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.12. Ai fini della valutazione dell’idoneità dell’offerta a realizzare una sufficiente diffusione tra il pubblico delle
obbligazioni, Borsa Italiana stabilisce, nelle Istruzioni, le condizioni minime che l’offerta deve soddisfare e, nel Provvedimento di ammissione, le modalità e i termini dell’offerta. Qualora l’offerta non raggiunga le condizioni minime previste nelle Istruzioni, Borsa Italiana si riserva di esercitare i poteri di cui all’articolo 2.5.1.
3. Borsa Italiana si riserva, nel caso di obbligazioni che presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata a tassi di interesse con modalità ritenute complesse, di assoggettare lo strumento finanziario alla disciplina di cui al Capo 8 del presente Titolo.
4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.
Articolo 2.2.8
(Obblighi informativi degli emittenti)
Nei casi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2, l’emittente si impegna a comunicare annualmente a Borsa Italiana il numero di obbligazioni in circolazione.
Capo 4 – Euro-obbligazioni
Articolo 2.2.9 (Euro-obbligazione)
1. Per euro-obbligazioni si intendono le obbligazioni e altri titoli di debito emessi da società o enti nazionali o esteri nonché da Stati o enti sovranazionali, assoggettati ad una normativa diversa da quella a cui è sottoposto l’emittente e/o collocati in due o più Stati.
2. All’emittente euro-obbligazioni si applicano le disposizioni del Capo 3 del presente Titolo.
Capo 5 - Warrant Articolo 2.2.10 (Definizione di warrant)
1. Per warrant si intende quello strumento finanziario che conferisce al detentore la facoltà di sottoscrivere (warrant per sottoscrivere) o di acquistare (warrant per acquistare) o di vendere (warrant per vendere), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (azioni di compendio) contro versamento di un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per sottoscrivere o per acquistare e, viceversa, incassando un importo prestabilito o da stabilire secondo criteri prefissati nel caso di warrant per vendere.
Nel caso di emissione di warrant per l’acquisto di azioni, le stesse devono risultare depositate in una gestione speciale, vincolate irrevocabilmente al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a
vigilanza prudenziale.
Nel caso di emissione di warrant per la vendita di azioni, il controvalore complessivo dei fondi necessari per l’acquisto delle azioni di compendio deve essere posto in deposito vincolato al servizio degli emittendi warrant, presso un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale oppure deve essere costituita una garanzia incondizionata e irrevocabile per pari importo rilasciata da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale.
Articolo 2.2.11
(Requisiti degli emittenti di warrant)
1. Possono essere ammessi alla quotazione i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all’articolo 2.2.1, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica, inoltre, l’articolo 2.2.5, comma 5.
2. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione warrant che si riferiscano ad azioni di compendio ammesse alla quotazione di borsa in un altro Stato, a condizione che:
a) se le azioni di compendio sono emesse dal medesimo emittente, questi soddisfi i requisiti di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1;
b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, quest’ultimo soddisfi i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2.2.1 e abbia i bilanci sottoposti a revisione contabile ai sensi del comma 5, dell’articolo 2.2.5.
L’emittente le azioni di compendio si impegna a presentare a Borsa Italiana la domanda di ammissione di detti titoli almeno 6 mesi prima del primo termine utile per l’esercizio dei warrant.
L’emittente i warrant dovrà altresì:
- dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato principale nel quale dette azioni sono quotate;
- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, quest’ultimo sia assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- dimostrare che, ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, risultino disponibili in Italia tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente terzo nel mercato principale di quotazione delle proprie azioni.
Articolo 2.2.12
(Requisiti dei warrant)
1. Per l'ammissione alla quotazione, i warrant devono avere i seguenti requisiti:
a) avere una circolazione autonoma;
b) essere riferiti ad azioni di compendio già ammesse alla quotazione di borsa in Italia o in un altro Stato ovvero ammesse nel Nuovo Mercato ovvero oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;
c) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;
d) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato.
2. Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.
Capo 6 - Altri titoli e condizioni particolari di diffusione
Articolo 2.2.13
(Altri titoli)
Le disposizioni precedenti di questo Titolo relative alle azioni, alle obbligazioni e ai warrant regolano anche, in quanto compatibili, l’ammissione alla quotazione rispettivamente di titoli rappresentativi di capitale di rischio, di altri titoli di debito e di altri titoli assimilabili ai warrant.
Articolo 2.2.14
(Condizioni particolari di diffusione)
1. In deroga alle previsioni di cui agli articoli 2.2.2, 2.2.7, 2.2.12, 2.2.25 e 2.2.30, Borsa Italiana può ammettere alla quotazione in borsa strumenti finanziari destinati entro breve termine a un’offerta pubblica in borsa e per i quali sia ragionevole prevedere che l’offerta medesima realizzi una sufficiente diffusione tra il pubblico.
2. La sufficiente diffusione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere a), b), c), d), f) e h) può essere valutata tenendo conto delle situazioni derivanti dalla quotazione ufficiale presso borse di altri Stati. Capo 7 - Covered warrant e certificates
Articolo 2.2.15
(Definizione di covered warrant)
1. Per covered warrant si intendono gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante ad un
prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante.
Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i covered warrant sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante
2. Ogni combinazione di emittente il covered warrant, tipo di facoltà (call o put), attività sottostante, prezzo e modalità di esercizio, scadenza, identifica un diverso covered warrant (una serie). Una emissione di covered warrant può essere costituita da una o più serie.
3. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione tipologie di covered warrant che siano combinazioni di call e/o put covered warrant o che prevedano modifiche in uno o più degli elementi contenuti nella definizione di cui al precedente comma 1.
Articolo 2.2.16
(Definizione di certificates)
1. Per certificates si intendono gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l’andamento di un’attività sottostante.
2. I certificates possono prevedere condizioni risolutive o la modifica delle caratteristiche contrattuali originarie al raggiungimento di determinati livelli di prezzo dell’attività sottostante.
3. Nei casi di cui al successivo articolo 2.2.18, lettere a) e b), i certificates sono emessi da soggetti diversi e indipendenti dagli emittenti l’attività sottostante.
Articolo 2.2.17
(Requisiti degli emittenti i covered warrant o i certificates)
1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates emessi dai seguenti soggetti:
a) società o enti nazionali o esteri, sottoposti a vigilanza prudenziale;
b) Stati o enti sovranazionali;
c) società o enti per i quali i rapporti obbligatori connessi all’emissione vengano garantiti, in modo incondizionato e irrevocabile, da un soggetto diverso (garante), appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e b).
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), i requisiti e gli adempimenti di cui alla presente Parte posti in capo all’emittente i covered warrant o i certificates si intendono riferiti al garante dell’emissione.
3. Gli emittenti i covered warrant o i certificates,
ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera b), debbono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:
a) possedere un patrimonio di vigilanza minimo di almeno 25 milioni di euro;
b) possedere sistemi di gestione e controllo dei rischi che siano conformi alle disposizioni di vigilanza prudenziale a cui sono sottoposti e comunque comunicati a Borsa Italiana;
c) avere pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, i bilanci, anche consolidati, degli ultimi tre esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio. I bilanci, anche consolidati, degli emittenti covered warrant o certificates quotati devono essere sottoposti a revisione contabile ai sensi dell’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve avere conferito l’incarico di revisione contabile per il bilancio dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.
4. Nel caso in cui gli emittenti i covered warrant o i certificates siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei
12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana, indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
5. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente i covered warrant o i certificates, prendere in considerazione la passata esperienza dell’emittente in materia di covered warrant, certificates o strumenti finanziari simili, e può richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione.
Articolo 2.2.18
(Attività sottostante)
1. Possono essere ammessi a quotazione i covered warrant e i certificates riferiti alle seguenti attività sottostanti:
a) azioni di emittenti diversi
dall’emittente i covered warrant o i certificates, negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
f) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.
2. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione covered warrant o certificates su attività sottostanti diverse da quelle indicate al comma precedente, sempre che risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.
Articolo 2.2.19
(Informativa sulle attività sottostanti)
1. Qualora l’attività sottostante sia costituita da strumenti finanziari di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato, l’emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall’emittente l’attività sottostante nel mercato principale di quotazione, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di quotazione con un adeguato grado di aggiornamento.
2. Nei casi di cui al comma 1 Borsa Italiana si riserva di richiedere all’emittente i covered warrant o i certificates di dimostrare che gli emittenti gli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell’Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia.
3. Qualora l’attività sottostante sia costituita dalle attività di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), l’emittente i covered warrant o i certificates deve dimostrare la
disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti. In relazione alle attività di cui alla lettera f) l’emittente i covered warrant o i certificates deve altresì fornire la metodologia di calcolo e di gestione degli indici o dei panieri.
Articolo 2.2.20
(Requisiti dei covered warrant e dei certificates)
1. Per l’ammissione alla quotazione, ciascun covered warrant o certificates deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) limitatamente ai covered warrant avere scadenza non inferiore a 3 mesi, nel caso in cui sulla medesima attività sottostante sia stato introdotto da Borsa Italiana un prodotto derivato, e comunque non superiore a 5 anni dalla data in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda di ammissione a quotazione. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione covered warrant aventi scadenza superiore a 5 anni, su richiesta motivata dell’emittente, qualora sussistano informazioni sufficienti ai fini della determinazione del prezzo dello strumento stesso;
b) avere le seguenti caratteristiche tecniche:
1. limitatamente ai covered warrant e ai certificates appartenenti ai segmenti e alle classi individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni, la parità/multiplo, così come definita nell’articolo 1.3, deve essere pari a 0,1 qualora l’attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e 0,0001 qualora il sottostante sia costituito da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi;
2. l’esercizio a scadenza è riconosciuto automaticamente per i covered warrant in the money e per i certificates; al possessore del covered warrant o del certificates dovrà comunque essere concessa la facoltà di rinuncia attraverso apposita comunicazione all’emittente entro l’orario stabilito nelle Istruzioni;
c) nel caso di covered warrant o certificates su titoli di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), l’emittente i covered warrant o i certificates deve dichiarare a Borsa Italiana l’avvenuta comunicazione dell’emissione all’emittente dell’attività sottostante;
d) nel caso di covered warrant o certificates su titoli azionari negoziati nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il numero complessivo di azioni sottostanti la singola emissione non può al momento della presentazione della domanda di ammissione superare il 2% del numero totale di azioni in circolazione del medesimo titolo. Borsa Italiana si riserva tuttavia la facoltà di prevedere una percentuale diversa in relazione alle caratteristiche del titolo azionario sottostante;
e) nel caso di covered warrant o certificates su attività sottostanti di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettera a), Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente l’attività sottostante. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente i covered warrant o i certificates dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci;
f) nel caso di covered warrant o certificates che prevedono la liquidazione monetaria, la modalità di fissazione del prezzo di liquidazione deve essere tale da ridurre il rischio di andamenti anomali nei prezzi dell’attività sottostante e di conseguenza il prezzo di liquidazione deve essere, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività sottostante. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da azioni italiane negoziate nei mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al prezzo di riferimento dello strumento finanziario sottostante il giorno precedente quello di scadenza nell’ipotesi di esercizio a scadenza e al prezzo di riferimento dello
strumento finanziario sottostante il giorno di esercizio nell’ipotesi di esercizio anticipato. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana o da società con le quali Borsa Italiana abbia stipulato appositi accordi, il prezzo di liquidazione è pari rispettivamente al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono nel giorno di scadenza nell’ipotesi di esercizio a scadenza e al valore dell’indice calcolato sui prezzi di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono il giorno successivo a quello di esercizio nell’ipotesi di esercizio anticipato.
2. In ogni caso Borsa Italiana si riserva il diritto di rifiutare l’ammissione a quotazione di covered warrant o certificates al fine di tutelare la stabilità e il regolare funzionamento del mercato delle attività sottostanti ad essi connesse.
Articolo 2.2.21
(Liquidazione dei covered warrant e dei certificates in caso di esercizio)
1. Qualora l’attività sottostante sia costituita dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.2.18, comma 1, lettere a) e b) negoziati su mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la modalità di liquidazione dei covered warrant o dei certificates a seguito di esercizio anticipato o a scadenza, può avvenire, coerentemente con quanto indicato nel prospetto di quotazione, mediante consegna fisica dell’attività sottostante o tramite liquidazione monetaria.
2. Per tutte le altre categorie di attività sottostanti è consentita esclusivamente la modalità di liquidazione monetaria.
3. L’emittente i covered warrant o i certificates stabilisce le modalità con cui il detentore del warrant comunica la volontà di effettuare l’esercizio anticipato o a scadenza nonché i tempi e le modalità con cui si effettua la liquidazione dell’attività sottostante a seguito dell’esercizio.
Articolo 2.2.22
(Impegni degli emittenti i covered warrant o i certificates)
1. L’emittente i covered warrant o i certificates si impegna a esporre in via continuativa su tutte le serie quotate proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni (obblighi di spread), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione dei covered warrant o dei certificates e secondo la tempistica specificata
nelle Istruzioni. Borsa Italiana, in relazione alle caratteristiche della singola emissione, si riserva, all’atto dell’ammissione alla quotazione, di prevedere i suddetti obblighi di quotazione per un quantitativo più elevato.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui gli obblighi di spread di cui al comma 1 non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, fra l’altro, della tipologia di covered warrant o certificates e delle modalità di negoziazione dell’attività sottostante.
3. Borsa Italiana, almeno due volte l’anno, rivede i quantitativi di cui al comma 1; eventuali modifiche dei quantitativi sono comunicate all’emittente e al mercato mediante Avviso con congruo anticipo rispetto alla data in cui le stesse diventano efficaci.
4. Su richiesta dell’emittente, Borsa Italiana può sospendere gli obblighi di quotazione di cui al precedente comma 1, su una o più serie di una stessa emissione di covered warrant o certificates alle condizioni indicate nelle Istruzioni oppure consentire l’immissione delle quotazioni senza avvalersi della funzionalità di cui all’articolo 4.2.3, comma 7, qualora ricorrano motivi tecnici che non ne consentano l’utilizzo.
5. L’obbligo di cui al precedente comma 1 può essere soddisfatto anche da un soggetto terzo a ciò specificamente incaricato (specialista) dall’emittente i covered warrant o i certificates. In tal caso, al fine di garantire la continuità della funzione di specialista, l’emittente è tenuto a comunicare tempestivamente a Borsa Italiana l’eventuale venir meno dell’incarico nonché il nuovo incarico conferito.
Capo 8 - Obbligazioni strutturate
Articolo 2.2.23
(Definizione di obbligazioni strutturate)
Per obbligazioni strutturate si intendono quei titoli obbligazionari che si differenziano da quelli di cui al precedente Capo 3 in quanto il loro rimborso e/o la loro remunerazione viene indicizzata all’andamento dei prezzi di una delle seguenti attività:
a) azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia o in un altro Stato, che presentino requisiti di elevata liquidità;
b) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
d) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
e) merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
f) quote o azioni di OICR;
g) indici o panieri relativi alle attività di cui alle lettere precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.
Articolo 2.2.24
(Requisiti degli emittenti di obbligazioni strutturate)
1. Possono essere ammessi a quotazione le obbligazioni strutturate emesse dai seguenti soggetti:
a) società o enti nazionali o esteri;
b) Stati o enti sovranazionali.
2. Gli emittenti le obbligazioni strutturate, ad eccezione degli Stati, debbono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.2.1 commi 1, 2, 3, 4 e 5. Si applica inoltre l’articolo 2.2.5, comma 5.
3. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni strutturate siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei
12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
4. Borsa Italiana può, al fine di valutare l’idoneità dell’emittente le obbligazioni strutturate, richiedere al medesimo indicazioni sulle strategie di copertura del rischio che intende adottare con riguardo all’emissione.
5. L’emittente le obbligazioni strutturate deve inoltre dimostrare la disponibilità in Italia delle informazioni continue ed aggiornate sui prezzi fatti registrare nel mercato principale di quotazione dalle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Borsa Italiana si riserva la facoltà di chiedere all’emittente la comunicazione ai fini della diffusione al mercato, durante la vita delle obbligazioni, delle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione.
6. L’emittente dovrà prevedere un “agente” per il calcolo, incaricato di quantificare, sulla base delle caratteristiche specifiche dell’emissione, l’entità del rimborso e/o della remunerazione.
7. Borsa Italiana, su specifica richiesta dell’emittente, si riserva di ammettere a quotazione obbligazioni strutturate su attività diverse da quelle indicate all’articolo 2.2.23, comma 1, lettere a), b), c) e d) sempre che
risultino soddisfatte le condizioni del presente Capo.
Articolo 2.2.25
(Requisiti delle obbligazioni strutturate)
1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione, le
obbligazioni strutturate devono essere:
a) indicizzate ad attività che presentino
requisiti di cui all’articolo 2.2.23;
b) emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia almeno pari al valore determinato da Borsa Italiana con proprie Istruzioni; Borsa Italiana potrà, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato nelle istruzioni ove ritenga che per le obbligazioni in questione si formerà un mercato sufficiente;
c) diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato. Si applicano le previsioni di cui agli articoli 2.2.7, comma 2, e 2.2.8.
2. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni strutturate:
a) le modalità di calcolo dell’indicizzazione, se espresse mediante formula matematica, siano affiancate da un esempio numerico di calcolo che non risulti fuorviante;
b) il rimborso non possa in alcun caso avvenire ad un prezzo inferiore al loro valore nominale;
c) sia prevista l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le attività finanziarie prescelte per l’indicizzazione. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento. L’emittente le obbligazioni strutturate dovrà inoltre impegnarsi a comunicare tali rettifiche a Borsa Italiana, ai fini della diffusione al mercato, con congruo anticipo rispetto alla data in cui le rettifiche diverranno efficaci.
Le previsioni di cui alle precedenti lettere a),
b) e c) devono essere contenute nel
regolamento dell’emissione.
3. Borsa Italiana raccomanda che i prezzi da utilizzare ai fini dell’indicizzazione siano, di norma, espressione di una quantità significativa di volumi scambiati dell’attività finanziaria in questione.
Capo 9 – Asset backed securities
Articolo 2.2.26
(Definizione di asset backed securities)
1. Per asset backed securities (ABS) si
intendono quegli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi:
a) della legge 30 aprile 1999, n. 130, e successive modifiche e integrazioni e di leggi speciali alle quali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della legge n. 130;
b) di ordinamenti esteri che prevedano l’impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati negli strumenti finanziari emessi ed eventualmente alla copertura dei costi dell’operazione di cartolarizzazione.
2. Possono essere ammesse a quotazione le singole emissioni di ABS (tranche di ABS) relative a un’operazione di cartolarizzazione.
Articolo 2.2.27
(Requisiti degli emittenti di ABS)
1. L’emittente deve avere per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione. Nel caso di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 2.2.26, Borsa Italiana può derogare a tale disposizione nel caso ritenga adeguata la documentazione comprovante che i crediti o le altre attività, con il cui incasso o realizzo sono soddisfatti i diritti incorporati nelle ABS, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione e che su detto patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle relative ABS.
2. I bilanci degli emittenti ABS quotate devono essere corredati di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile del bilancio dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Articolo 2.2.28
(Requisiti delle ABS)
1. Ai fini dell’ammissione alla quotazione le
tranche di ABS devono:
a) avere un valore nominale residuo di almeno 50 milioni di euro o di controvalore di pari importo se denominate in altre valute. Borsa Italiana può, tuttavia, accettare un ammontare inferiore a quello indicato ove ritenga che per l’ABS in questione si formerà un mercato sufficientemente liquido;
b) essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
c) essere oggetto di valutazione, in via continuativa, da parte di almeno una delle agenzie di rating indipendenti indicate nelle Istruzioni. I rating richiesti dall’emittente e resi pubblici devono essere almeno pari al rating minimo indicato nelle Istruzioni. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione tranche prive di rating nel caso in cui il rimborso delle stesse sia garantito da uno Stato, da un ente o un’agenzia governativa tale per cui il rating implicito sia almeno pari a quello minimo indicato nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana si riserva di assoggettare le ABS alla disciplina di cui agli articoli 2.2.24, commi 5, 6 e 7, e 2.2.25, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, del Capo 8 del presente Titolo, nel caso presentino il rimborso e/o la remunerazione indicizzata all’andamento di:
a) tassi d’interesse, con modalità di
indicizzazione ritenute complesse;
b) valute;
c) indici azionari o panieri di indici azionari;
d) azioni o panieri di azioni quotate in borsa in Italia o in un altro Stato.
Articolo 2.2.29
(Informazioni sull’operazione)
1. Per ciascuna emissione, gli emittenti ABS sono tenuti a comunicare a Borsa Italiana, non appena disponibili, almeno le seguenti informazioni ai fini della loro diffusione al pubblico:
1) tutti i rating a cui l’emissione è
assoggettata e in particolare:
a) modifica del rating;
b) assoggettamento del rating a un periodo di “studio” (nel caso tale procedura sia prevista dalla società di rating);
c) report integrale diffuso dalla società di rating in merito ai due eventi sopra menzionati;
d) report integrale, qualitativo e quantitativo, relativo all’attività di sorveglianza periodica delle attività destinate al rimborso delle ABS;
2) i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l’eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche (pool factor).
2. Borsa Italiana si riserva di consentire l’omissione di dati e informazioni di cui al comma precedente nei casi in cui questi siano già contenuti in altra documentazione fornita dall'emittente o non risultino rilevanti per la singola emissione. In tale ultimo caso Borsa Italiana ne dà comunicazione alla Consob.
Capo 10 – OICR
Articolo 2.2.30
(Requisiti di ammissione delle quote di fondi chiusi)
1. Possono essere ammessi alla quotazione le quote di un fondo mobiliare o immobiliare chiuso, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la società di gestione del fondo abbia redatto e pubblicato almeno un rendiconto semestrale del fondo;
b) il regolamento del fondo preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote del fondo.
2. Qualora venga richiesta l’ammissione a quotazione delle quote di un fondo chiuso sottoscritto mediante l’apporto di attività, Borsa Italiana può derogare alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), purché venga prodotta una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa almeno ad un semestre pro-forma.
3. Nel caso dei fondi mobiliari chiusi, l’ammontare del fondo deve essere di almeno 25 milioni di euro.
4. Le quote devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato.
5. Qualora si richieda l’ammissione di quote di un singolo comparto del fondo, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.
Articolo 2.2.31
(Requisiti di ammissione alla quotazione delle quote o azioni degli OICR indicizzati)
1. Possono essere ammesse alla quotazione le quote o azioni di un OICR indicizzato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l’indice o il paniere di titoli di riferimento dell’OICR sia caratterizzato da trasparenza nei metodi di calcolo e da continuo aggiornamento;
b) il valore dell’indice e i prezzi fatti registrare dalle singole azioni che lo compongono nel mercato principale di quotazione siano disponibili ai negoziatori in Italia con un adeguato grado di aggiornamento;
c) il regolamento o lo statuto dell’OICR preveda la quotazione in un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi delle quote o azioni dell’OICR;
d) impegno da parte di operatori specialisti ad esporre in via continuativa prezzi in acquisto e vendita secondo quanto previsto dall’articolo 2.3.11.
2. Qualora successivamente all’ammissione alla quotazione vengano meno i requisiti di cui al comma 1, Borsa Italiana potrà decidere la
sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dalle negoziazioni delle quote o azioni dell’OICR indicizzato ai sensi del successivo Titolo 2.5 del presente Regolamento.
3. Qualora si richieda l’ammissione di quote o azioni di un singolo comparto di un OICR indicizzato, i requisiti di cui al presente articolo si intendono riferiti a tale comparto.
Titolo 2.3 Sponsor e specialista
Capo 1 – Sponsor e specialista Star
Articolo 2.3.1
(Nomina dello sponsor)
1. L’emittente deve procedere alla nomina di uno
sponsor nei seguenti casi:
a) quando intenda presentare a Borsa Italiana domanda di ammissione di strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a), c) e d), non avendo altri strumenti già ammessi alla quotazione da Borsa Italiana;
b) quando, a seguito di gravi infrazioni a norme del presente Regolamento o di altri regolamenti o discipline applicabili, Borsa Italiana richieda che sia nominato uno sponsor per assistere l’emittente negli adempimenti dovuti.
2. L’incarico di sponsor deve essere conferito non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione degli strumenti finanziari e per una durata tale da coprire almeno:
a) un anno dalla data di inizio delle negoziazioni, nel caso in cui l’incarico sia stato conferito in relazione all’ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a);
b) il periodo fino alla data di inizio quotazione nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere c) e d).
3. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 1 l’incarico dovrà avere durata pari ad almeno un anno.
4. La nomina dello sponsor è comunque dovuta nel caso di prima ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a).
Articolo 2.3.2
(Soggetti abilitati a esercitare l’attività di
sponsor)
Possono esercitare l’attività di sponsor le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario.
Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a), preceduta da un’offerta di vendita o di sottoscrizione degli strumenti stessi effettuata mediante consorzio, lo sponsor dovrà essere capofila (lead manager)
dell’offerta al pubblico o del collocamento istituzionale.
Articolo 2.3.3
(Rapporti tra sponsor ed emittente)
1. Lo sponsor non può far parte del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo all’emittente.
2. Lo sponsor deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora:
a) lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) detenga una partecipazione nella società emittente (o in società del gruppo a cui l’emittente appartiene o che all’emittente fa capo);
b) sussistano rapporti di natura creditizia tra lo sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo) e l’emittente (o società del gruppo a cui l’emittente appartiene o che all’emittente fa capo) o soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nell’emittente.
3. L’emittente deve rilasciare attestazione a Borsa Italiana, precisando la natura e la consistenza dei relativi rapporti, qualora l’emittente (o società del gruppo a cui l’emittente appartiene o che all’emittente fa capo) detenga una partecipazione nello sponsor (o società del gruppo a cui lo sponsor appartiene o che allo sponsor fa capo).
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 la Borsa può richiedere, sulla base dei criteri specificati nelle Istruzioni, la nomina di un secondo sponsor, che non si trovi in analoghe condizioni, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 2.3.2 e che svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 2. La Borsa può richiedere la nomina di un secondo sponsor in casi diversi da quelli previsti dalle Istruzioni, comunicandolo all’emittente entro 15 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda. Nella comunicazione sono riportate le motivazioni della richiesta.
5. Qualora, successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l’emittente proceda alla revoca dello sponsor o quest’ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l’emittente nomini un altro sponsor che svolga le funzioni di cui al presente capo per i periodi di cui all’articolo 2.3.1, secondo e terzo comma.
Articolo 2.3.4
(Ruolo dello sponsor nel caso di ammissione di strumenti finanziari)
1. Lo sponsor collabora con l’emittente nella procedura di ammissione degli strumenti finanziari, ai fini di un ordinato svolgimento della stessa.
2. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a), lo sponsor assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:
a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e che dovrebbero essere presi in considerazione da Borsa Italiana stessa ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 2;
b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa;
c) attesta, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni, sulla base di apposita verifica condotta da una società di revisione o da altro soggetto qualificato indicato dal Collegio Sindacale e accettato dallo sponsor, che la società emittente e le principali società del gruppo ad essa facente capo abbiano istituito al proprio interno un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione economica e finanziaria della società e dell’eventuale gruppo a essa facente capo;
d) dichiara di essersi formato il convincimento che i dati previsionali esibiti nell’ambito del piano industriale, relativi all’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda di quotazione, sono stati determinati dall’emittente dopo attento e approfondito esame documentale delle prospettive economiche e finanziarie dell’emittente e del gruppo ad esso facente capo. Qualora la data di deposito della domanda di ammissione alla quotazione sia successiva al 15 settembre, la dichiarazione deve estendersi ad almeno i primi sei mesi dell’esercizio successivo. Ai fini del rilascio
dell’attestazione, lo sponsor potrà avvalersi di un’apposita verifica condotta da una società di revisione;
e) attesta che il collocamento dei titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo lo sponsor, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell’offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo.
3. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettera a), per le quali non sia stata presentata la domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1, lo sponsor si impegna, altresì, per tutta la durata del proprio incarico e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni:
a) a pubblicare o a far pubblicare a proprio nome almeno due analisi finanziarie all’anno concernenti l’emittente, di cui una completa e l’altra di aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le analisi finanziarie devono contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati disponibili, una previsione circa l’andamento dell’emittente e un confronto rispetto alle stime precedenti. Le analisi finanziarie vanno immediatamente diffuse al pubblico;
b) a pubblicare o a far pubblicare a proprio nome brevi analisi in occasione dei principali eventi societari relativi all’emittente;
c) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.
4. Nel caso di ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2.1.1, lettere c) e d), lo sponsor assume le responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b) ed e), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana.
5. Nel caso di ammissione alla quotazione in Borsa di azioni già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente al 1/12/2003, i cui emittenti rispettino i requisiti previsti nelle Istruzioni:
a) lo sponsor assume la responsabilità di cui al comma 2 del presente articolo, lettere a), b), d) ed e), rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana. Lo sponsor attesta altresì che i requisiti quantitativi di profittabilità e
di struttura finanziaria dell’emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni;
b) il Presidente del Collegio Sindacale attesta che il sistema di controllo di gestione dell’emittente e dell’eventuale gruppo ad esso facente capo è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente del Collegio Sindacale considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza.
Articolo 2.3.5
(Obblighi degli operatori specialisti nel segmento Star)
1. A partire dalla data di inizio delle negoziazioni nel segmento Star, il soggetto incaricato dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 4, si impegna a svolgere le seguenti funzioni di specialista:
a) a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita nelle Istruzioni da Borsa Italiana per un quantitativo giornaliero fissato nelle medesime Istruzioni;
b) a produrre almeno due analisi finanziarie all’anno concernenti l’emittente, di cui una completa e l’altra di aggiornamento, da redigersi tempestivamente e secondo i migliori standard in occasione della pubblicazione dei risultati di esercizio e dei dati semestrali. Le analisi finanziarie devono contenere, oltre alla presentazione e al commento dei più recenti dati disponibili, una previsione circa l’andamento dell’emittente e un confronto rispetto alle stime precedenti. Le analisi finanziarie devono essere immediatamente diffuse al pubblico;
c) a produrre brevi analisi in occasione della diffusione dei dati trimestrali e dei principali eventi societari relativi all’emittente;
d) a trasmettere tempestivamente a Borsa Italiana tutti gli studi e le ricerche effettuate dallo specialista sulla società;
e) a organizzare almeno due volte all’anno un incontro tra il management della società e gli investitori professionali, presenziando agli incontri medesimi.
2. Nel caso di azioni già quotate, per le quali lo sponsor svolga le funzioni di cui all’articolo 2.3.4, comma 3, gli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), a carico dello specialista, decorrono dal momento in cui termina l’incarico dello sponsor.
Articolo 2.3.6
(Rapporti tra emittente e specialista STAR ) Il contratto stipulato con lo specialista deve prevedere che nei casi di recesso, di risoluzione per inadempimento di una delle parti o di mancato rinnovo, la parte che intenda avvalersi di tali diritti deve darne comunicazione per iscritto a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
Articolo 2.3.7
(Pubblicità)
Il nome dello sponsor dovrà comparire sugli avvisi la cui diffusione è prevista agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento e potrà essere associato al nome dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
Articolo 2.3.8
(Sanzioni allo sponsor)
1. In caso di accertata violazione del presente Titolo, Borsa Italiana può applicare allo sponsor una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità del fatto e dell’eventuale recidiva:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) richiamo scritto in forma pubblica con espressa dichiarazione di non idoneità del soggetto a svolgere l’attività di sponsor.
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, si applicano gli articoli 3.4.4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 3.4.5 e 3.4.6.
Capo 2 – Specialista sull’EuroMOT
Articolo 2.3.9
(Specialista sull’EuroMOT)
1. Per l’ammissione degli strumenti finanziari negoziati sull’EuroMOT è necessaria la presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. Nel caso di emittenti ammessi alle negoziazioni sul mercato EuroMOT gli impegni possono essere assolti dall’emittente stesso.
2. Nel provvedimento di ammissione Borsa Italiana determina la durata minima dell’impegno tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche degli stessi nonché della loro diffusione.
3. Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
4. Nel caso in cui la funzione di specialista sia svolta da un soggetto diverso dall’emittente, lo specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività svolta con un preavviso di almeno tre mesi. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che
assuma gli impegni di cui al comma 1.
Articolo 2.3.10
(Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di
specialista sull’EuroMOT)
Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato EuroMOT.
Capo 3 – Specialista per gli OICR
Articolo 2.3.11
(Specialista per le quote o azioni di OICR)
1. Per l’ammissione delle quote di fondi chiusi è necessaria la presenza di un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione.
2. Per l'ammissione delle quote o azioni di OICR indicizzati è necessaria la presenza di almeno un operatore specialista che si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari su cui è richiesta la quotazione. Borsa Italiana si riserva di richiedere un numero maggiore di operatori specialisti avuto riguardo alle modalità di collocamento e alla diffusione degli strumenti stessi.
3. Il nome degli specialisti è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
4. Possono esercitare la funzione di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni nel mercato MTA.
5. Lo specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività di cui ai commi 1 e 2 con un preavviso di almeno tre mesi. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui ai commi 1 e 2.
Capo 4 – Specialista sul MOT
Articolo 2.3.12
(Specialista sul MOT)
1. Nei casi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2, l’operatore specialista si impegna a sostenere la liquidità degli strumenti finanziari per i quali è richiesta la quotazione. Qualora l’emittente sia ammesso alle negoziazioni sul mercato MOT l’impegno può essere assolto dall’emittente stesso.
2. Nel provvedimento di ammissione Borsa Italiana determina la durata minima dell’impegno tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche nonché del grado di diffusione degli stessi.
3. Il nome dello specialista è reso pubblico tramite Avviso di Borsa Italiana e può essere associato alla denominazione dell’emittente in atti e pubblicazioni di Borsa Italiana.
4. Nel caso in cui la funzione di specialista sia
svolta da un soggetto diverso dall’emittente, lo
specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività svolta con un preavviso di almeno tre mesi. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 1.
Articolo 2.3.13
(Soggetti abilitati a esercitare le funzioni di specialista sul MOT)
Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT.
Titolo 2.4
Domanda e procedura di ammissione
Articolo 2.4.1
(Domanda di ammissione alla quotazione)
1. Salvo quanto disposto all’articolo 2.4.7, la domanda, redatta secondo l’apposito modello riportato nelle Istruzioni, deve essere inoltrata a Borsa Italiana dall’emittente, previa delibera dell’organo competente.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato e da menzionare nella domanda.
3. La domanda deve riferirsi a tutti gli strumenti finanziari facenti parte della stessa emissione. L’emittente deve precisare se analoga domanda è stata presentata in un altro mercato regolamentato o se lo sarà nel termine di dodici mesi.
4. La domanda, redatta in duplice copia, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’emittente o dal soggetto munito dei necessari poteri e presentata, congiuntamente allo sponsor nei casi di cui all’articolo 2.3.1, comma 1, lettera a), presso il competente ufficio di Borsa Italiana. Borsa Italiana restituisce per ricevuta copia della domanda all’emittente, allorché completa della documentazione di cui al comma 2, dandone contestuale comunicazione alla Consob.
5. Fino alla data di inizio delle negoziazioni, ogni annuncio, avviso, manifesto e documento, che l'emittente intenda rendere pubblico, relativo alla domanda di ammissione ed alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto della domanda stessa, deve essere preventivamente comunicato a Borsa Italiana e deve menzionare che è in corso la procedura per l’ammissione.
6. Per l’ammissione a quotazione di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili con quelli già quotati, nonché per le azioni di nuova emissione, di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche ad eccezione del godimento di quelle già quotate, non è richiesta una domanda da parte dell’emittente, il quale dovrà peraltro informare tempestivamente Borsa Italiana dell’avvenuta emissione perché questa possa provvedere in
merito.
Articolo 2.4.2
b) gli strumenti finanziari siano assegnati agli aventi diritto entro la data fissata
(Procedura di ammissione alla quotazione di
STRUMENTI FINANZIARI)
1. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. La decisione di ammissione viene resa pubblica mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.
2. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda.
3. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob.
4. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa.
5. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.
Articolo 2.4.3
(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di concomitante offerta finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari)
1. La domanda può essere presentata prima che
sia effettuata un'offerta di vendita e/o di sottoscrizione finalizzata alla diffusione degli strumenti finanziari. In tale caso è richiesto che:
a) l’emittente o lo sponsor comunichi a Borsa Italiana il consuntivo dei risultati dell'offerta entro il giorno di borsa aperta successivo alla data fissata per la chiusura, anche anticipata, dell’offerta medesima;
per il relativo pagamento, da stabilirsi non oltre il quinto giorno di borsa aperta successivo a quello di chiusura dell’offerta.
2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.
3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda.
4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di offerta al pubblico e di quotazione presso la Consob.
5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta.
6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, a offerta conclusa e verificata la sufficiente diffusione degli strumenti finanziari, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni - che cadrà di norma non oltre il giorno di pagamento di cui al primo comma - e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa. I contratti conclusi prima del giorno di pagamento sono condizionati alla positiva conclusione dell’offerta nel giorno di pagamento della stessa.
7. Borsa Italiana deve essere tempestivamente informata di ogni fatto nuovo, suscettibile di influenzare in modo significativo la valutazione degli strumenti finanziari, che si verifichi nel periodo intercorrente tra la data del provvedimento di ammissione e la data di inizio delle negoziazioni. Borsa Italiana, valutati tali fatti e qualora lo richieda la tutela degli investitori, potrà procedere alla revoca del proprio provvedimento.
Articolo 2.4.4
(Procedura di ammissione alla quotazione nel caso di offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441 c.c.)
1. La domanda di ammissione di uno strumento
finanziario da parte di un emittente avente altri strumenti già quotati può essere presentata
prima che sia effettuata un'offerta in opzione ai sensi dell’articolo 2441 c.c. In tale caso è richiesto che l’emittente si impegni a:
a) comunicare a Borsa Italiana i risultati dell'offerta in opzione entro il decimo giorno di borsa aperta successivo al termine del periodo di esercizio del diritto di opzione;
b) mettere a disposizione degli aventi diritto gli strumenti finanziari sottoscritti entro il medesimo termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a).
2. Entro due mesi dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda Borsa Italiana delibera e comunica all’emittente l'ammissione o il rigetto della domanda, dandone contestuale comunicazione alla Consob. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione, ove previsto.
3. Il termine di due mesi può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa comunicazione decorre nuovamente il termine di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda.
4. L’efficacia del provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso subordinata al deposito del prospetto di ammissione - integrato delle informazioni inerenti l’offerta in opzione – presso la Consob e alla sua messa a disposizione del pubblico almeno cinque giorni prima della data di inizio dell’offerta in opzione.
5. L'emittente informa il pubblico del provvedimento di cui al comma 2 nell’ambito dell’avviso da pubblicare ai fini dell’offerta in opzione.
6. L’ammissione si perfeziona allorché Borsa Italiana, vagliati i risultati dell’offerta e l’avvenuta messa a disposizione degli strumenti finanziari nei termini di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa.
Articolo 2.4.5
(Diritti negoziabili)
Borsa Italiana, in occasione di operazioni sul capitale effettuate da un emittente strumenti finanziari quotati da cui derivi un diritto negoziabile di opzione, di assegnazione, o comunque ogni altro diritto assimilabile ai precedenti, disporrà in base ai criteri stabiliti nelle Istruzioni, l’ammissione alle negoziazioni di tali
diritti disciplinandone, di volta in volta, le modalità e i termini di negoziazione e liquidazione e dandone comunicazione al mercato mediante Avviso.
Articolo 2.4.6
(Procedura di ammissione alla quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base di un programma di emissione)
1. L’emittente che intenda adottare un programma di emissione di obbligazioni, di covered warrant o di certificates richiede a Borsa Italiana il rilascio di un giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari da emettere nell’ambito del programma. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 60 giorni dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora l’emittente soddisfi le condizioni e i requisiti dell’emittente obbligazioni, covered warrant o dei certificates, previsti dal presente Regolamento, e le caratteristiche degli strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di ammissibilità alla quotazione viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
2. Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 60 giorni per il rilascio o il diniego del giudizio di ammissibilità.
3. L’emittente che intenda integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note integrative richiede il rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione degli strumenti finanziari oggetto delle note integrative aggiunte. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei termini indicati al comma 1 del presente articolo.
4. L’emittente che intende modificare le note integrative, con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari, relativamente alle quali Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiede la conferma del giudizio medesimo. L’emittente è inoltre tenuto a presentare analoga richiesta per le modifiche alle note integrative richieste dalla Consob ai sensi dell’articolo 62, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 11971/99, nel caso in cui queste comportino una variazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari ivi descritti. Borsa Italiana verifica periodicamente che non siano intervenuti fatti, quali ad esempio cambiamenti ai propri regolamenti o particolari esigenze connesse alla gestione del mercato,
intercorsi dal rilascio del giudizio di ammissione, tali da richiedere un aggiornamento del giudizio di ammissibilità. In tal caso Borsa Italiana informa tempestivamente l’emittente che provvede a presentare richiesta di conferma del giudizio. Borsa Italiana accoglie la richiesta entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
5. L’efficacia del giudizio di ammissibilità di cui al comma 1 e dell’eventuale conferma dello stesso di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, entro 6 mesi, dell’autorizzazione di Consob di cui all’articolo 62, commi 3, 4 e 5, del Regolamento approvato con delibera n. 11971/99.
6. Per la quotazione delle obbligazioni, dei covered warrant o dei certificates emessi sulla base del programma, l’emittente presenta a Borsa Italiana apposita domanda di ammissione ai sensi dell’articolo 2.4.1, corredata dell’Avviso integrativo del programma. Entro 5 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda, Borsa Italiana, verificata la messa a disposizione del pubblico, ai sensi dell’articolo 62 del Regolamento approvato con delibera n. 11971/99, delle note integrative e del documento informativo sull’emittente e la sussistenza delle condizioni e dei requisiti inerenti le obbligazioni, i covered warrant o i certificates previsti dal presente Regolamento, adotta il provvedimento di ammissione, che viene comunicato all’emittente e alla Consob e diffuso mediante Avviso di Borsa Italiana. Con il provvedimento di ammissione viene altresì stabilito il comparto e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario, nonché il quantitativo minimo di negoziazione. Il termine di 5 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine di 5 giorni per l’ammissione o il rigetto della domanda.
7. La data di inizio delle negoziazioni è stabilita da Borsa Italiana con proprio Avviso non appena accertata l’avvenuta messa a disposizione del pubblico dell’Avviso integrativo del programma.
Articolo 2.4.7
(Ammissione alla quotazione di titoli di Stato)
1. Il decreto di emissione di titoli emessi dalla Repubblica Italiana configura domanda di ammissione alla quotazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
2. Borsa Italiana dispone l’ammissione con riferimento ai titoli di cui riceve il relativo decreto di emissione.
3. Borsa Italiana, ricevuta la comunicazione concernente l’esito dell’asta, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni relativa ai titoli di ciascuna emissione, che coincide con quella del giorno successivo all’effettuazione dell’asta, salvo diversa richiesta da parte dell’emittente, e ne informa il pubblico mediante proprio Avviso, trasmesso anche ad almeno due agenzie di stampa.
4. Per i titoli emessi dalla Repubblica Italiana che vengono collocati con una procedura diversa dall’asta, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l’inizio delle negoziazioni.
5. Per i titoli emessi dagli altri Stati membri dell’Unione Europea o da altri Stati terzi, Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento e previa verifica che la diffusione tra il pubblico o presso investitori professionali sia adeguata per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l’inizio delle negoziazioni.
Articolo 2.4.8 (Cooperazione internazionale)
Borsa Italiana coopera con le autorità competenti degli altri stati dell’Unione Europea secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della Direttiva 79/279.
Titolo 2.5
Sospensione e revoca dalla quotazione Articolo 2.5.1
(Sospensione e revoca dalla quotazione)
1. Borsa Italiana può disporre:
a) la sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli investitori;
b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento.
2. Ai fini della sospensione dalla quotazione di cui al comma precedente, Borsa Italiana fa prevalente riferimento ai seguenti elementi:
a) diffusione o mancata diffusione di notizie che possono incidere sul regolare andamento del mercato;
b) azzeramento del valore nominale delle azioni con contestuale delibera di ricostituzione del capitale;
c) ammissione dell’emittente a
procedure concorsuali;
d) scioglimento dell’emittente
e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.
3. La sospensione dalla quotazione di uno strumento finanziario non può avere durata superiore a 18 mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della adozione del provvedimento, Borsa Italiana dà avvio alla procedura di revoca dalla quotazione dello strumento di cui all’articolo 2.5.2.
4. Ai fini della revoca della quotazione di cui al comma 1 Borsa Italiana farà prevalentemente riferimento ai seguenti elementi:
a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi;
b) frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo;
c) grado di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di controvalore e di numero dei soggetti detentori;
d) ammissione dell’emittente a
procedure concorsuali;
e) giudizio negativo della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi.
f) scioglimento dell’emittente.
5. In caso di realizzazione di un’offerta pubblica di acquisto residuale ai sensi dell’articolo 108 del Testo Unico della Finanza, ovvero qualora a esito di un’offerta pubblica avente ad oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, l’offerente dichiari di volere esercitare il diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico della Finanza, le azioni oggetto dell’offerta sono revocate dalla quotazione a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’offerta. Ove l’offerta pubblica sia estesa anche alla totalità delle azioni prive del diritto di voto, Borsa Italiana potrà disporre la contestuale revoca dalla quotazione di tali azioni, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo.
6. Le obbligazioni convertibili, i warrant e i covered warrant aventi come attività sottostante azioni quotate sono revocati dalla quotazione qualora venga meno la quotazione delle azioni sottostanti.
7. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le modalità di revoca della quotazione degli strumenti finanziari caratterizzati da una durata limitata nel tempo o per i quali abbia luogo l’integrale conversione o concambio in
altro strumento finanziario a seguito di operazioni societarie.
Articolo 2.5.2 (Procedura di revoca)
1. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di revoca di cui all’articolo 2.5.1, comma 4, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale vengono richiamati gli elementi che costituiscono presupposto per la revoca e viene fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte.
2. L’emittente nelle deduzioni può richiedere un’audizione. L’audizione può essere altresì richiesta da Borsa Italiana, ove ne ravvisi la necessità. All’audizione partecipa il legale rappresentante dell’emittente o persona da lui appositamente delegata. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.
3. La decisione di Borsa Italiana è assunta entro 60 giorni dall’invio della comunicazione di cui al comma 1.
4. Il termine di 60 giorni può essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione, per una sola volta, qualora la stessa ravvisi la necessità di richiedere ulteriori dati e informazioni in relazione ad eventi rilevanti intervenuti successivamente all’avvio della procedura di revoca. In questo caso, a partire dalla data del ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il suddetto termine di 60 giorni.
5. Dell’avvio della procedura di revoca viene
data immediata comunicazione alla Consob.
Articolo 2.5.3 (Pubblicità)
Dell’adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al presente Titolo viene data tempestiva notizia mediante Avviso di Borsa Italiana. I provvedimenti di sospensione, nonché quelli di revoca di cui all’articolo 2.5.1, commi 4, 5 e 6, sono altresì tempestivamente comunicati all’emittente e alla Consob.
Articolo 2.5.4
(Esclusione su richiesta delle obbligazioni dalle negoziazioni)
1. L’esclusione dalle negoziazioni delle obbligazioni quotate in borsa è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi;
b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente;
c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche;
d) impegno dell’emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, a
acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.
Borsa Italiana, su richiesta dell’emittente, si riserva di derogare alla condizione di cui alla lettera a), qualora la richiesta sia inoltrata a seguito di offerta pubblica totalitaria.
2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni di obbligazioni quotate in Borsa, le società emittenti inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno 60 giorni.
4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.
Articolo 2.5.5
(Esclusione su richiesta dei covered warrant e dei certificates dalle negoziazioni)
1. L’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e dei certificates quotati in Borsa è subordinata al possesso integrale da parte dell’emittente dei propri covered warrant e/o dei certificates emessi.
2. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni, le società emittenti inviano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta conforme al Modello 4 contenuto nelle Istruzioni.
3. Entro 5 giorni di Borsa aperta dal ricevimento della richiesta, Borsa Italiana invia all’emittente una comunicazione scritta con la quale viene fissata la prevista data di decorrenza dell’esclusione e il termine per la presentazione della documentazione di completamento, di cui al Modello 5 delle Istruzioni.
4. Borsa Italiana, acquisita la documentazione di completamento e verificata l’assenza di scambi nelle 3 sedute di borsa antecedenti la data prevista per l’esclusione, dispone l’esclusione dalle negoziazioni dei covered warrant e/o dei certificates oggetto della richiesta. Il provvedimento di esclusione di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana e trasmesso all’emittente.
Articolo 2.5.6
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni)
1. Ai fini dell’esclusione dalle negoziazioni prevista dall’articolo 133 del Testo Unico della Finanza, le società emittenti italiane con azioni quotate in Borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi inoltrano a
Borsa Italiana apposita richiesta scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
2. Le società emittenti allegano alla domanda di esclusione di cui al comma precedente la seguente documentazione:
a) delibera dell’assemblea straordinaria di richiesta di esclusione dalle negoziazioni;
b) attestato dell’ammissione a quotazione in altro mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea;
c) parere legale circa l’esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all’emittente ovvero parere favorevole, rilasciato dalla Consob, circa l’esistenza di altre condizioni atte a garantire una tutela equivalente agli investitori. Tali pareri sono da allegare solo quando la richiesta di esclusione riguarda le azioni ordinarie.
3. Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione di cui al comma precedente, alla effettiva esclusione dalle negoziazioni decorrono almeno tre mesi.
4. Borsa Italiana, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dispone l’esclusione dalle negoziazioni indicando la data di decorrenza della stessa. Il provvedimento di Borsa Italiana è tempestivamente comunicato al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana, diramato ad almeno due agenzie di stampa e trasmesso all’emittente.
5. Quindici giorni prima della data di decorrenza dell’esclusione dalle negoziazioni, l’emittente pubblica almeno su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso che rinnova l’informativa al pubblico circa l’imminente esclusione dalle negoziazioni.
Articolo 2.5.7
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni di emittenti di diritto estero)
Gli emittenti di diritto estero con azioni quotate in Borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi inoltrano a Borsa Italiana apposita richiesta scritta di esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante, conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni e allegano la seguente documentazione:
a) delibera dell’organo competente che ha richiesto l’esclusione dalle negoziazioni;
b) attestato dell’ammissione a quotazione
in altro mercato regolamentato.
Borsa Italiana diramerà Avviso di Borsa Italiana
dell’avvenuta presentazione della richiesta.
Dalla presentazione della richiesta, completa della documentazione allegata, alla effettiva esclusione
delle negoziazioni decorrono almeno 45 giorni.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
dell’articolo 2.5.6.
Articolo 2.5.8
(Esclusione su richiesta dalla qualifica di Star)
1. Le società emittenti informano, senza indugio, il mercato, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, della decisione, assunta dall’organo competente, di richiedere l’esclusione dalla qualifica di Star illustrando le relative motivazioni. La richiesta di esclusione, redatta in conformità al modello indicato nelle Istruzioni, è sottoscritta dal legale rappresentante e contiene le motivazioni della richiesta di esclusione.
2. Borsa Italiana individua nelle Istruzioni le modalità e la tempistica di esclusione dalla qualifica di Star.
Titolo 2.6 Obblighi degli emittenti
Articolo 2.6.1
(Rapporti con gli emittenti strumenti finanziari quotati)
1. L’emittente strumenti finanziari quotati deve comunicare a Borsa Italiana tutte le informazioni che la stessa ritenga utili, di volta in volta o in via generale, al fine del buon funzionamento del mercato.
2. Per il medesimo fine di cui al comma precedente Borsa Italiana può richiedere all’emittente di diffondere dati e notizie necessari per l’informazione del pubblico nei modi e nei termini da essa stabiliti. Nel caso di inottemperanza alla richiesta, Borsa Italiana, sentito l’emittente, può procedere alla diffusione di tali informazioni, salvo che l’emittente non opponga, con reclamo motivato alla Consob, che dalla diffusione può derivargli grave danno.
3. Nell’esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 Borsa Italiana collabora con la Consob al fine di evitare sovrapposizioni di richieste agli emittenti.
4. L’emittente strumenti finanziari quotati comunica a Borsa Italiana, secondo il modulo allegato nelle Istruzioni, il nominativo del referente destinatario delle richieste di informazioni di cui al presente articolo, nonché del relativo sostituto.
Articolo 2.6.2 (Obblighi informativi)
1. L’emittente è comunque tenuto a:
a) inviare a Borsa Italiana copia degli avvisi di cui agli articoli 84 e 89 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971. L’invio deve essere effettuato non più tardi del giorno precedente a quello previsto per la pubblicazione da parte dell’organo di stampa;
b) comunicare a Borsa Italiana, qualora abbia ottenuto l’ammissione alla quotazione di azioni, ogni variazione
dell’ammontare e della composizione del proprio capitale sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nelle apposite Istruzioni;
c) comunicare a Borsa Italiana, entro 30 giorni dal termine dell’esercizio sociale precedente, il calendario annuale degli eventi societari nel quale sono precisati, anche sotto forma di intervalli temporali le date stabilite per:
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione della quarta trimestrale e/o del progetto di bilancio dell’esercizio precedente;
- la riunione dell’Assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente;
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione della seconda trimestrale e/o della semestrale dell’esercizio in corso;
- la riunione del Consiglio di amministrazione di approvazione della prima e terza trimestrale dell’esercizio in corso;
- le eventuali riunioni del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei dati preconsuntivi;
- le eventuali presentazioni dei dati contabili agli analisti finanziari.
L’emittente, qualora abbia fornito il calendario annuale sotto forma di intervalli temporali, deve comunicare a Borsa Italiana, non appena decise, le date stabilite per gli eventi e ogni successiva variazione delle informazioni contenute nel calendario.
d) inserire nel comunicato relativo all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio di amministrazione la data proposta per il pagamento dell’eventuale dividendo;
e) comunicare a Borsa Italiana, ai fini dell’ordinato svolgimento delle negoziazioni, le ulteriori informazioni specificate nelle Istruzioni.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono diffuse al pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.
3. Gli emittenti quote o azioni di OICR comunicano tempestivamente a Borsa Italiana le seguenti informazioni:
a) qualsiasi cambiamento delle informazioni contenute nella documentazione fornita a Borsa Italiana con la domanda di ammissione alla quotazione secondo quanto indicato nelle Istruzioni;
b) l’adozione di qualsiasi misura volta a sospendere temporaneamente la sottoscrizione o il rimborso delle quote o
azioni dell’OICR;
c) qualsiasi proposta di modifica agli schemi di funzionamento di ciascun OICR quotato sottoposta al vaglio delle competenti autorità, compresi la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la liquidazione o l’adozione di qualsiasi provvedimento di disciplina delle crisi ai sensi del Testo Unico della Finanza o della equivalente normativa estera applicabile;
d) ogni modifica al regime di tassazione applicabile ai sottoscrittori delle quote o azioni dell’OICR;
e) la fissazione di date per il pagamento dei proventi di gestione e il relativo ammontare; le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.6, comma 3, del Regolamento;
f) la fissazione di date per operazioni di raggruppamento e frazionamento; le date dovranno essere stabilite secondo quanto previsto dall’articolo 2.6.6, comma 1, del Regolamento;
g) l’ammissione alla quotazione delle quote o azioni dell’OICR in un mercato regolamentato italiano o estero, ulteriore rispetto a quelli già eventualmente comunicati a Borsa Italiana;
h) la sospensione o la cessazione, per qualsiasi ragione, dalla quotazione delle quote o azioni dell’OICR da qualsiasi mercato regolamentato, italiano o estero.
4. L’emittente quote o azioni di un OICR indicizzato comunica a Borsa Italiana, il primo giorno di borsa aperta di ciascun mese, la composizione dell’indice di riferimento dell’OICR. Ogni variazione della composizione dell’indice di riferimento intervenuta prima della scadenza mensile dovrà essere immediatamente comunicata a Borsa Italiana. Borsa Italiana può esentare l’emittente dai presenti obblighi informativi qualora tali informazioni siano a disposizione di Borsa Italiana in forma ufficiale.
5. L’emittente di quote o azioni di un OICR indicizzato comunica a Borsa Italiana, per ciascun giorno di borsa aperta le seguenti informazioni riferite al giorno di borsa aperta precedente, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni:
a) il valore e la composizione del patrimonio
netto (NAV) dell’OICR;
b) qualora l’OICR preveda la possibilità di sottoscrivere le quote o azioni attraverso la consegna degli strumenti finanziari componenti l’indice, il paniere di strumenti finanziari e l’ammontare in denaro da consegnare per sottoscrivere una quota o azione dell’OICR;
c) il numero di quote o azioni emesse o rimborsate;
d) il valore dell’indice di riferimento dell’OICR, qualora tale informazione non sia altrimenti a disposizione di Borsa Italiana in forma ufficiale.
6. Al fine di assicurare la completezza delle informazioni a disposizione del mercato, l’emittente di quote o azioni di un OICR indicizzato calcola in via continuativa, durante lo svolgimento delle negoziazioni, il valore indicativo del patrimonio netto (NAV) di ciascun OICR indicizzato quotato al variare del corso dell’indice di riferimento. Nelle Istruzioni sono stabilite le modalità di comunicazione a Borsa Italiana e di diffusione al pubblico di tale valore indicativo.
7. Gli emittenti per i quali sia in corso l’istruttoria per l’ammissione alla quotazione inviano a Borsa Italiana gli avvisi inerenti all’offerta da pubblicare su quotidiani al fine di una loro diffusione mediante Avvisi di Borsa Italiana.
8. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni l’informativa che l’emittente è tenuto a predisporre anche in lingua inglese.
9. Fermo restando quanto disposto negli articoli 2.2.4, 2.2.5, comma 7, e 2.2.17, comma 2, l’emittente le azioni rappresentate dai certificati e il garante dell’emissione di covered warrant, certificates e obbligazioni devono assoggettarsi ai medesimi obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana cui, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, sono assoggettati gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione.
10. Nel caso in cui l’emittente e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato, unitamente alle informazioni richieste nelle Istruzioni in fase di ammissione, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1, comma 1. L’emittente si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating.
In fase di prima applicazione, l’emittente dovrà comunicare esclusivamente i rating richiesti o aggiornati dopo l’entrata in vigore della presente disposizione.
Articolo 2.6.3 (Codice di Comportamento)
1. Ogni società avente azioni quotate istituisce un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di cui all’articolo 2.6.4. effettuate per conto proprio dalle persone rilevanti, per tali intendendosi gli amministratori, i sindaci e i direttori generali della società, nonché ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell’incarico ricoperto nella società o nelle sue principali controllate, a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle
prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della società e del suo gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.
2. Ogni società di gestione avente quote di fondi chiusi quotati istituisce un codice di comportamento diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e le eventuali limitazioni inerenti le operazioni di cui all’articolo 2.6.4 effettuate per conto proprio dalle persone rilevanti, per tali intendendosi gli amministratori, i sindaci e i direttori generali della società, i soggetti titolari di deleghe di gestione, nonché ogni altra persona che abbia accesso, in virtù dell’incarico ricoperto, a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali del fondo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il valore delle quote.
3. Le società di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito
del codice di comportamento:
• identificano le persone rilevanti destinatarie degli obblighi di comunicazione previste dallo stesso codice;
• definiscono gli obblighi di comportamento e informativi che le persone rilevanti sono tenute a rispettare nei confronti della società, ai fini di quanto previsto dall’articolo 2.6.4;
• individuano il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall’articolo 2.6.4;
• stabiliscono i tempi, i contenuti nonché le modalità di trasmissione alla società delle informazioni richieste, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2.6.4;
• stabiliscono, ove applicabile, per i soggetti capigruppo, le modalità di comunicazione delle operazioni di ammontare significativo di cui all’articolo 2.6.4, comma 4, qualora tali soggetti abbiano optato per l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 2.6.4, comma 1, con la modalità indicata all’articolo 101 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.
4. Il codice di comportamento potrà inoltre disciplinare direttamente, ovvero indirettamente attribuendo detta facoltà al consiglio di amministrazione, l’eventuale divieto o limitazione al compimento da parte delle persone rilevanti, in determinati periodi
dell’anno, delle operazioni di cui all’articolo 2.6.4, nonché l’eventuale obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di stock options o di diritti di opzione.
5. La data di entrata in vigore del comma 2 del presente articolo è stabilita nel 30 giugno 2004. A partire da tale data entrano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 2.6.4, comma 2.
Articolo 2.6.4
(Operazioni compiute da persone rilevanti)
1. Le società aventi azioni quotate rendono periodicamente note al mercato, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni, le operazioni a qualsiasi titolo compiute dalle persone rilevanti, comunicate alla società in osservanza del codice di comportamento di cui all’articolo 2.6.3, comma 1, e aventi ad oggetto:
a) strumenti finanziari quotati emessi dall’emittente o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti di cui al punto precedente;
c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla lettera a), anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.
2. Le società di gestione aventi quote di fondi chiusi quotati rendono periodicamente note al mercato, secondo le modalità e la tempistica stabilite nelle Istruzioni, le operazioni a qualsiasi titolo compiute dalle persone rilevanti, comunicate alla società in osservanza del codice di comportamento di cui all’articolo 2.6.3, comma 2, e aventi ad oggetto le quote dei fondi stessi.
3. Ai fini di quanto stabilito ai commi precedenti:
a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna persona rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;
b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell’ipotesi in cui la persona rilevante o gli altri soggetti di cui alla lettera a) assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all’importo indicato nelle Istruzioni;
d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla lettera a);
e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell’ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli
di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.
4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 di ammontare significativo, per tali intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato, sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni, la società, in deroga alla tempistica stabilita nelle Istruzioni, dovrà dare senza indugio comunicazione al mercato secondo le modalità ivi previste, salvo quanto previsto dall’articolo 2.6.3, comma 3.
5. Relativamente alle operazioni da comunicarsi ai sensi dell’art. 101 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, la comunicazione di cui al precedente comma 1 potrà essere omessa qualora le informazioni di cui al Paragrafo 1 dell’Allegato 3F al citato Regolamento siano messe a disposizione del pubblico nei termini ivi previsti e secondo le modalità di cui all’art. 66 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971.
6. Le società danno tempestiva comunicazione al mercato, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni dell’avvenuta adozione del codice di comportamento, della tempistica prevista per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 2.6.4, comma 1 e 2, nonché dell’eventuale recepimento delle previsioni di cui all’articolo 2.6.3, comma 4.
7. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 6, la società trasmette a Borsa Italiana, secondo le modalità di cui all’articolo
2.7.1 e 2.7.2 e per la messa a disposizione al pubblico, copia del codice di comportamento. Di ogni successiva modifica o integrazione ad esso apportata dovrà essere data comunicazione senza indugio a Borsa Italiana.
Articolo 2.6.5
(Schemi di comunicato price-sensitive)
1. Borsa Italiana può specificare nelle Istruzioni il contenuto minimo e le modalità di rappresentazione delle informazioni con riferimento alle più comuni tipologie di fatti idonei a influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi, alle quali gli emittenti devono, salvo speciali ragioni, uniformarsi al fine di accrescere il grado di chiarezza e standardizzazione dei comunicati di cui alle disposizioni di attuazione dell’articolo 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza.
2. Le disposizioni delle Istruzioni di cui al comma 1, preventivamente alla loro adozione, sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob.
Articolo 2.6.6
(Obblighi degli emittenti nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari)
1. In occasione dell’esecuzione di operazioni
che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo strumento finanziario quotato, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di strumenti finanziari, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l’emittente deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da Borsa Italiana nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.
2. L’emittente deve fissare una data di pagamento dei dividendi coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle Istruzioni. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di tre giorni di mercato aperto la data stabilita per il pagamento del dividendo.
3. L’emittente di quote o azioni di OICR deve fissare una data di pagamento dei proventi di gestione coincidente con il terzo giorno di mercato aperto successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Istruzioni, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle Istruzioni.
Articolo 2.6.7
(Modalità di acquisto di azioni proprie sul mercato)
1. Ai sensi dell’articolo 132 del Testo Unico della Finanza, gli acquisti di azioni proprie effettuati sul mercato dalle società con azioni quotate in Borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi hanno luogo con le modalità e gli orari previsti, rispettivamente, dagli articoli 4.1.3 e 4.6.2 del Regolamento.
2. Le modalità e gli orari di cui agli articoli 4.1.3 e 4.6.2 si applicano anche agli acquisti di azioni quotate in Borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi effettuati ai sensi dell’articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.
3. Per gli acquisti di cui ai commi precedenti è esclusa la possibilità di utilizzo della funzione cross-order di cui all’articolo 4.1.10, comma 6.
Articolo 2.6.8
(Durata dell’offerta pubblica di acquisto)
1. Colui che intende procedere a un’offerta pubblica di acquisto o di scambio su strumenti finanziari quotati in Borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi comunica per iscritto a Borsa Italiana la proposta di durata dell’offerta, segnalando eventuali specifiche esigenze, allegando copia della bozza del documento di offerta e precisando l’eventuale intenzione di effettuare la raccolta delle adesioni sul mercato.
2. Borsa Italiana verifica che la durata proposta dall’offerente sia conforme all’interesse degli investitori, tenendo conto in particolare delle
scadenze tecniche relative agli strumenti finanziari che danno diritto ad acquistare o vendere gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e dei tempi dell’informativa societaria.
3. A seguito della verifica, Borsa Italiana comunica in tempo utile all’offerente la propria accettazione della durata.
Articolo 2.6.9 (Sanzioni agli emittenti)
1. Fermo il disposto dell’articolo 2.3.1, comma 1, lettera b), gli emittenti che violano le disposizioni della presente Parte del Regolamento possono essere soggetti, tenuto conto della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva, alle seguenti sanzioni
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
b) sanzione pecuniaria da 5.000 euro a
100.000 euro, la cui destinazione è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento.
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, si applicano gli articoli 3.4.4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 3.4.5 e 3.4.6.
Articolo 2.6.10 (Casi di esclusione)
Gli articoli precedenti del presente Titolo non si applicano alla Repubblica Italiana.
Articolo 2.6.11 (Corrispettivi)
A fronte dei servizi resi, gli emittenti sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.
Titolo 2.7
Diffusione delle informazioni al pubblico e loro archiviazione
Articolo 2.7.1
(Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico e a Borsa Italiana da parte di emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa)
1. Gli emittenti di diritto italiano con azioni quotate in Borsa adempiono agli obblighi di comunicazione, di cui agli articoli 66, 68 e 87 del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, nonché gli obblighi di comunicazione al mercato stabiliti dal Titolo II, Parte II del medesimo regolamento, mediante l’invio di un comunicato a Borsa Italiana.
2. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il sistema telematico “Network Information System” (di seguito, NIS), organizzato e gestito da Borsa Italiana, per la trasmissione in via ufficiale dei comunicati di cui al comma 1.
3. Borsa Italiana, mediante il NIS, cura la diffusione al pubblico dei comunicati ricevuti attraverso l’invio degli stessi alle agenzie di stampa collegate al sistema nonché
attraverso la pubblicazione di un Avviso di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 6.1.9. L’invio alle agenzie di stampa avviene contestualmente alla ricezione del comunicato, ovvero, nel caso il comunicato sia trasmesso durante l’orario di svolgimento delle contrattazioni, entro i quindici minuti successivi. L’emittente può considerare pubblico il comunicato non appena abbia ricevuto conferma, attraverso il NIS, della sua avvenuta ricezione da parte di almeno due agenzie di stampa.
4. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può ritardare l’invio dei comunicati ricevuti, informandone attraverso il NIS l’emittente, qualora ciò sia ritenuto necessario al fine di valutare l’opportunità di sospendere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari interessati.
5. Gli emittenti di cui al comma 1 utilizzano il NIS per l’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana di cui all’articolo 2.6.2, comma 1, relativamente a tutti gli strumenti finanziari quotati da essi emessi.
6. I comunicati ricevuti sono protocollati e archiviati da Borsa Italiana.
Articolo 2.7.2
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi da parte degli altri emittenti)
1. Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa diversi da quelli di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, possono richiedere il collegamento al NIS. In tale caso si applicano le disposizioni del presente Titolo.
2. Gli emittenti strumenti finanziari che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 1, adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.
Articolo 2.7.3
(Modalità di adempimento degli obblighi informativi in caso di impossibilità di utilizzo del NIS)
1. L’emittente qualora, per circostanze eccezionali, non possa utilizzare il NIS o riscontri anomalie nel funzionamento del sistema, deve darne immediata comunicazione a Borsa Italiana e adempiere agli obblighi informativi al pubblico di cui all’articolo 2.7.1, comma 1, secondo le modalità stabilite dalla Consob con il Regolamento approvato con la Delibera n. 11971.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli adempimenti informativi nei confronti di Borsa Italiana sono assolti a mezzo fax ai numeri indicati nelle Istruzioni.
Articolo 2.7.4 (Adempimento degli obblighi di
comunicazione mediante l’utilizzo del NIS) Borsa Italiana abilita l’accesso al NIS, secondo i tempi e le condizioni concordate con ciascun emittente e preventivamente comunicate alla
Consob. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a ciascun emittente a partire dalla data che verrà comunicata da Borsa Italiana a seguito dell’avvenuta abilitazione.
Articolo 2.7.5
(Altre modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana)
Gli emittenti strumenti finanziari quotati in Borsa adempiono agli obblighi informativi nei confronti di Borsa Italiana stabiliti nel regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, diversi da quelli individuati all’articolo 2.7.1, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.
Titolo 2.8 Disposizioni transitorie
Articolo 2.8.1 (Trasmissione dello statuto)
Gli emittenti aventi azioni quotate inviano a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, adeguato alle disposizioni previste dal Testo Unico della Finanza, entro 30 giorni dalla assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1998.
PARTE 2A
Ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi
Titolo 2A.1 Disposizioni generali Articolo 2A.1.1
(Ambito di applicazione)
1. La presente Parte del Regolamento disciplina l’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi dei seguenti strumenti finanziari emessi da società nazionali o estere:
a) azioni ordinarie;
b) obbligazioni convertibili;
c) warrant, così come definiti all’articolo
2.2.10.
Articolo 2A.1.2
(Competenze di Borsa Italiana e condizioni
generali per l’ammissione)
1. Gli strumenti finanziari di cui al precedente articolo possono essere ammessi da Borsa Italiana alle negoziazioni nel mercato Expandi, su domanda dell’emittente, sempreché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente Titolo, al Titolo 2A.2 nonché le disposizioni di cui al Titolo 2A.3.
2. Borsa Italiana, sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni di pubblico dominio, può respingere la domanda di ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi:
a) se le caratteristiche dello strumento finanziario siano tali da far ritenere che non possa aver luogo la formazione di un mercato regolare;
b) se avendo altri strumenti finanziari già ammessi alle negoziazioni, l’emittente non adempie agli obblighi derivanti dalla ammissione;
c) se vi siano dati e fatti idonei a pregiudicare gravemente la situazione e l’andamento della gestione dell’emittente. A tal fine Borsa Italiana farà principalmente riferimento all’esistenza di rilevanti controversie o procedimenti giudiziali, anche in sede penale, alla pendenza di rilevanti accertamenti fiscali e/o previdenziali;
d) se la situazione dell’emittente, al momento dell’ammissione a quotazione della società, sia tale da rendere l’ammissione contraria all’interesse degli investitori: a tal fine, Borsa Italiana farà principalmente riferimento alla presenza di gravi squilibri nella struttura finanziaria. A titolo esemplificativo valuta:
- la composizione delle voci degli indicatori e come sono stati soddisfatti gli indicatori; in particolare se la posizione finanziaria netta è stata influenzata da operazioni di rinuncia a crediti da parte di terzi o da aumenti di capitale/ versamenti a fondo perduto;
- l’esistenza di pattuizioni di condizioni atipiche e/o inusuali nell’incasso di crediti o nel pagamento debiti di natura commerciale.
Borsa Italiana può subordinare l’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi a qualsiasi condizione particolare che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al richiedente.
3. L’emittente deve essere regolarmente costituito ed il suo statuto deve essere conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l’emittente stesso è soggetto.
4. Gli strumenti finanziari devono essere:
a) emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile;
b) conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti;
c) idonei ad essere oggetto di liquidazione ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico della Finanza;
d) liberamente trasferibili.
Articolo 2A.1.3
(Ulteriori condizioni per emittenti esteri)
1. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte loro delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle relative Istruzioni, nonché in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni da
mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana.
Borsa Italiana subordinerà l’ammissione degli strumenti finanziari di emittenti di diritto estero al parere favorevole espresso dalla Consob circa l’idoneità dell’emittente ad assolvere gli obblighi informativi derivanti dall’ammissione. E’ fatta salva la facoltà di Borsa Italiana di stabilire, per singoli emittenti, tenuto conto degli ordinamenti cui sono assoggettati, modalità e termini diversi da quelli previsti in via generale per l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli emittenti di diritto estero devono dimostrare che non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi ai loro strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi.
3. Per gli emittenti di diritto estero Borsa Italiana subordinerà la sussistenza del requisito della revisione contabile dei bilanci al positivo giudizio di equivalenza rilasciato dalla Consob.
4. Per l'ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di uno Stato appartenente alla Unione Europea e che hanno una rappresentazione cartolare, tale rappresentazione deve essere conforme alle norme in vigore in detto Stato. Qualora la rappresentazione cartolare non sia conforme alle norme in vigore in Italia, la situazione dovrà essere resa nota al pubblico.
5. Borsa Italiana verifica che, nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società o enti soggetti alla legislazione nazionale di Stati non appartenenti all’Unione Europea, la rappresentazione cartolare di detti strumenti offra garanzie sufficienti per la tutela degli investitori.
6. Se gli strumenti finanziari emessi da una società o da un ente soggetto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea non sono quotati nel Paese d'origine o di diffusione principale, essi possono essere ammessi soltanto previo accertamento che l'assenza di quotazione nel Paese d'origine o di diffusione principale non sia dovuta alla necessità di tutelare gli investitori.
Titolo 2A.2 Condizioni per l’ammissione
Articolo 2A.2.1
(Requisiti degli emittenti di azioni)
1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni rappresentative del capitale di emittenti che abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato degli ultimi due esercizi annuali, di cui almeno l’ultimo corredato di un giudizio della società di revisione redatto secondo le modalità di cui all’articolo 156 del Testo Unico della Finanza
o della corrispondente disciplina di diritto estero applicabile. L’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo ovvero si è dichiarata impossibilitata a esprimere un giudizio.
2. Le società che abbiano subito, nel corso dell’esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale nonché quelle che derivino da operazioni di scissione da società quotata in un mercato regolamentato devono produrre, a completamento di quanto previsto dal comma 1:
- il conto economico e rendiconto finanziario pro-forma relativo ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione;
- lo stato patrimoniale pro-forma riferito alla data di chiusura dell’esercizio precedente la domanda di ammissione qualora la costituzione della società o le modifiche sostanziali siano avvenute successivamente a tale data;
- gli ulteriori documenti pro-forma infrannuali specificati nelle Istruzioni.
3. I documenti contabili di cui al comma 2 devono essere accompagnati dalla relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.
4. I bilanci annuali di esercizio e consolidati e le situazioni contabili annuali che costituiscono la base dei dati pro-forma di cui al comma 2 devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione contabile completa.
5. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni l’emittente deve rispettare i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria indicati nelle Istruzioni.
6. Ai fini dell’ammissione, l’emittente allega alla domanda una descrizione del proprio sistema di controllo di gestione e del sistema dell’eventuale gruppo ad esso facente capo. Il Presidente del Collegio Sindacale dichiara che tale sistema di controllo di gestione è affidabile ed adeguato rispetto alle dimensioni ed alle caratteristiche produttive aziendali. Ai fini del rilascio della dichiarazione, il Presidente del Collegio Sindacale considera le risultanze del lavoro svolto dalla società di revisione per i profili di competenza.
Nel caso di ammissione di strumenti finanziari emessi da società di diritto estero, la dichiarazione deve essere rilasciata da un soggetto o organo che si trovi nelle medesime
condizioni di indipendenza del Presidente del Collegio Sindacale. Deve essere inoltre allegato apposito parere legale, rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese in cui l’emittente ha la sede principale, nel quale venga confermata l’equivalenza dei requisiti.
7. L’attivo di bilancio ovvero i ricavi dell’emittente non devono essere prevalentemente rappresentati dall’investimento o dai risultati dell’investimento in una società le cui azioni sono quotate o negoziate in un mercato regolamentato.
Qualora sussistano elementi idonei a ostacolare il conseguimento dell’autonomia gestionale dell’emittente, lo stesso è tenuto a darne adeguata informativa al pubblico, indicando le soluzioni adottate.
8. Le azioni delle banche popolari e delle società cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione possono essere ammesse a condizione che lo statuto dell’emittente preveda che le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal consiglio di amministrazione ed effettuate sulla base del prezzo fissato dallo stesso consiglio, siano riservate all'ingresso di nuovi soci e si realizzino con l'assegnazione di una sola azione.
9. L’emittente deve aver conferito l’incarico di revisione contabile dei bilanci a una società di revisione ai sensi dell’articolo 159 del Testo Unico della Finanza salvo quanto previsto dalla corrispondente disciplina di diritto estero applicabile.
10. Nel caso in cui l’emittente sia stato oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana. Tale informazione sarà diffusa al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
Articolo 2A.2.2
(Requisiti delle azioni)
1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le azioni devono avere i seguenti requisiti:
a) capitalizzazione di mercato prevedibile pari ad almeno 1 milione di euro;
b) sufficiente diffusione, che si presume realizzata quando le azioni siano ripartite tra il pubblico per almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza. In ogni caso il controvalore delle azioni diffuse deve essere pari ad almeno
750.000 euro. Nel computo della percentuale:
1) non si tiene conto delle
partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock- up) di durata superiore a 6 mesi;
2) non si tiene in ogni caso conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2% salvo che Borsa Italiana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e le finalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo. Il calcolo delle partecipazioni deve essere effettuato secondo i criteri indicati nell’articolo 118 del Regolamento Consob 11971/99;
3) si tiene sempre conto di quelle possedute da organismi di investimento collettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali.
2. La diffusione delle azioni presso il pubblico deve essere realizzata attraverso l’offerta di un numero di azioni pari ad almeno il 10% del capitale rappresentato dalla categoria di appartenenza.
3. Nel disporre l’ammissione alle negoziazioni di azioni di emittenti le cui azioni derivino da operazioni di scissione, a cui prenda parte una società quotata in un mercato regolamentato, Borsa Italiana può derogare a quanto previsto dal precedente comma 2. Tale deroga può essere accordata tenuto conto della diffusione delle azioni.
4. Per le azioni di nuova emissione di pari categoria e medesime caratteristiche, ad eccezione del godimento, rispetto a quelle già negoziate, non si applicano le previsioni di cui al precedente comma. Borsa Italiana potrà disporne l’ammissione alle negoziazioni con separata linea, avuto riguardo all’entità e alla diffusione delle azioni emesse, nonché alla prevista durata di esistenza della separata linea.
Articolo 2A.2.3
(Requisiti degli emittenti di obbligazioni convertibili)
1. Possono essere ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili in azioni a condizione che l’emittente soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1, comma 1 e 9.
2. Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse alle negoziazioni a condizione che le azioni attribuibili in conversione siano
precedentemente o contestualmente ammesse nel mercato Expandi.
3. Borsa Italiana può ammettere alla quotazione obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione nel mercato Expandi, a condizione che l’emittente le azioni derivanti dalla conversione soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2A.2.1.
Se le azioni derivanti dalla conversione sono emesse da un terzo, l’emittente le obbligazioni deve essere una banca e dovrà garantire una costante diffusione delle informazioni relative all’emittente terzo, in modo tale da consentire ai portatori delle obbligazioni una adeguata valutazione delle stesse.
L’emittente le azioni derivanti dalla conversione deve impegnarsi a presentare a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni da offrire in conversione entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda di ammissione delle obbligazioni convertibili. In ogni caso la domanda deve essere presentata almeno 6 mesi prima del primo termine utile per la conversione delle obbligazioni.
4. Nel caso in cui gli emittenti le obbligazioni siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un’agenzia di rating indipendente locale o internazionale nei 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione, tale rating o il relativo aggiornamento, se pubblici, dovranno essere comunicati a Borsa Italiana indicando anche l’eventuale rating attribuito alla singola emissione. Tali informazioni saranno diffuse al mercato nell’avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni.
Articolo 2A.2.4
(Requisiti delle obbligazioni convertibili)
1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi le obbligazioni convertibili, devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno
500.000 euro o importo equivalente.
2. Le obbligazioni devono essere diffuse tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato.
3. Le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di conversione.
4. Borsa Italiana richiede inoltre che per le obbligazioni convertibili sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dalla conversione. Le rettifiche devono essere
informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.
Articolo 2A.2.5
(Requisiti degli emittenti di warrant)
1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant di emittenti che soddisfino il requisito di cui all’articolo 2A.2.1, comma 1 e 9.
Articolo 2A.2.6 (Requisiti dei warrant)
1. Per l'ammissione alle negoziazioni nel mercato Expandi i warrant devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) avere una circolazione autonoma;
b) essere riferiti ad azioni di compendio già ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi, ovvero oggetto di contestuale provvedimento di ammissione;
c) essere diffusi tra il pubblico o presso investitori professionali in misura ritenuta adeguata da Borsa Italiana per soddisfare l’esigenza di un regolare funzionamento del mercato;
d) le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo giorno di mercato aperto del mese successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio;
e) Borsa Italiana richiede che sia prevista a livello regolamentare l’effettuazione di rettifiche in occasione di eventi di natura straordinaria che riguardano l’emittente le azioni derivanti dall’esercizio dei warrant. Le rettifiche devono essere informate a metodologie di generale accettazione e tendere a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell’evento.
Titolo 2A.3
Listing Partner, specialista, domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti
Capo 1 – Listing Partner
Articolo 2A.3.1
(Nomina e ruolo del Listing Partner)
1. L’emittente incarica, non più tardi del momento di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione, il Listing Partner ai fini dell’avvio della procedura di ammissione degli strumenti finanziari. Tale soggetto collabora con l’emittente ai fini di un ordinato svolgimento della procedura stessa.
2. Possono esercitare l’attività di Listing Partner le banche e le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie,
nonché gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
T.U. bancario.
Nel caso di ammissione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2A.1.1, lettera a) il Listing Partner dovrà essere capofila dell’offerta istituzionale (bookrunner) o dell’offerta al pubblico.
Il Listing Partner non può far parte del gruppo cui l’emittente appartiene o che fa capo all’emittente.
3. Qualora, successivamente all’avvenuta presentazione della domanda di ammissione, l’emittente proceda alla revoca del Listing Partner o quest’ultimo rinunci al proprio mandato, entrambi i soggetti dovranno darne immediata comunicazione a Borsa Italiana, indicando le ragioni di tale revoca o rinuncia. La procedura di ammissione è interrotta fino a quando l’emittente nomini un altro Listing Partner che svolga le funzioni di cui al presente capo.
4. L’incarico di Listing Partner deve essere conferito per una durata tale da coprire almeno il periodo fino alla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto della richiesta di ammissione.
5. Il Listing Partner assume le responsabilità di seguito elencate, rilasciando per ciascuna di esse apposita dichiarazione scritta a Borsa Italiana:
a) attesta di avere comunicato a Borsa Italiana tutti i dati e i fatti di cui egli è venuto a conoscenza nel corso della propria attività e rilevanti ai fini dell’ammissione alla quotazione, oltre a quelli già resi noti dall’emittente ai sensi dell’articolo 2.4.1, comma 2;
b) assicura che il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono stati adeguatamente informati in ordine alle responsabilità e agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore e conseguenti all’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari della società stessa;
c) attesta che i requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria dell’emittente corrispondono alle misure fissate da Borsa Italiana nelle Istruzioni;
d) attesta di essersi formato il ragionevole convincimento che, alla luce degli investimenti programmati dall’emittente e delle informazioni fornite dall’emittente, non vi siano elementi che rendano prevedibile una situazione di grave squilibrio finanziario per l’esercizio in corso;
e) attesta che il collocamento dei titoli, ove previsto, viene effettuato secondo le regole della migliore prassi nazionale e internazionale. Allo scopo il Listing
Partner, qualora non rivesta il ruolo di capofila dell’offerta istituzionale, acquisisce apposita dichiarazione in merito dal soggetto che ricopre tale ruolo.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), c) e d) devono essere allegate alla domanda di ammissione e rinnovate, su richiesta di Borsa Italiana, prima del provvedimento di ammissione a quotazione.
6. Nel caso di cui all’articolo 2A.2.2, comma 3, le
dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b),
c) e d) sono rilasciate da una banca o da una impresa di investimento nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, nonché da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U. bancario, appositamente incaricato dall’emittente.
Articolo 2A.3.2
(Informazione al mercato )
1. Per i 12 mesi successivi alla data di inizio delle negoziazioni, gli atti e le pubblicazioni di Borsa Italiana, nonché ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico devono riportare la seguente formulazione:
a) “data di inizio delle negoziazioni:
……………”;
b) “Listing Partner della quotazione:
……………”.
2. La formulazione di cui al comma 1, lettera b) deve essere riportata anche nelle comunicazioni effettuate dall’emittente fino alla data di inizio delle negoziazioni conformemente a quanto previsto agli articoli 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del presente Regolamento.
3. L’indicazione del Listing Partner non dovrà contenere elementi grafici o altri segni distintivi, quali ad esempio marchi e loghi, di proprietà del Listing Partner o da questo utilizzati salvo sua espressa autorizzazione.
4. Il Listing Partner può richiedere che, unitamente all’indicazione di cui al comma 1 negli atti e nelle pubblicazioni di Borsa Italiana nonché in ogni altra comunicazione in adempimento degli obblighi informativi al pubblico, sia riportato che esso non ha svolto nessun controllo sul contenuto dell'informazione e sulle modalità di divulgazione.
5. Nei 12 mesi successivi l’avvio delle negoziazioni il Listing Partner può decidere che il suo nome non venga riportato nei documenti di cui al comma 1. Il Listing Partner esercita tale facoltà mediante apposita comunicazione all’emittente e a Borsa Italiana indicando con adeguata motivazione le circostanze, sopravvenute e oggettivamente rilevanti, che hanno determinato tale decisione. Borsa Italiana dà informazione al pubblico, mediante Avviso, della comunicazione ricevuta. A partire dalla data di
ricezione di tale comunicazione l’emittente è, in ogni caso, esonerato dall’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
Articolo 2A.3.3 (Sanzioni al Listing Partner)
1. In caso di accertata violazione del presente Titolo, Borsa Italiana può applicare al Listing Partner una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità del fatto e dell’eventuale recidiva:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) richiamo scritto in forma pubblica con espressa dichiarazione di non idoneità del soggetto a svolgere l’attività di Listing Partner.
2. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, si applicano gli articoli 3.4.4, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 3.4.5 e 3.4.6.
Capo 2 – Specialista Articolo 2A.3.4
(Obblighi degli operatori specialisti)
1. Le negoziazioni possono svolgersi in presenza di un operatore specialista.
2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.
3. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti al comma 2.
4. Lo specialista si impegna a comunicare a Borsa Italiana l’eventuale cessazione dell’attività di cui al comma 2 con un preavviso di almeno 3 mesi. Borsa Italiana può accettare un termine inferiore nel caso in cui sia comunque assicurata la continuità della funzione di specialista da parte di un altro soggetto che assuma gli impegni di cui al comma 2.
Capo 3 - Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti Articolo 2A.3.5
(Domanda e procedura di ammissione, sospensione e revoca, obblighi degli emittenti) Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui ai Titoli 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento.
Articolo 2A.3.6
(Obblighi degli emittenti)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2A.3.1, gli emittenti, ammessi alle negoziazioni nel mercato Expandi successivamente all’1/12/2003, sono tenuti a ricalcolare,
semestralmente i requisiti di cui all’articolo
2A.2.1, comma 5 del Regolamento.
2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate dall’emittente, secondo le modalità di cui all’articolo 2.7.1 del Regolamento, allegandole ai comunicati relativi all’approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale da parte del Consiglio di Amministrazione.
Titolo 2A.4 Disposizioni transitorie
Articolo 2A.4.1
(Trasmissione dello Statuto)
Gli emittenti aventi azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato Expandi inviano a Borsa Italiana copia del proprio statuto vigente, adeguato alle disposizioni previste dal Testo Unico della Finanza, entro 30 giorni dalla assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 1998.
Parte 3
Partecipazione degli operatori ai mercati
Titolo 3.1 Ammissione alle negoziazioni
Articolo 3.1.1
(Operatori ammessi alle negoziazioni)
1. Possono partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana:
a) gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza;
b) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le banche comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
c) le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi ai sensi del Testo Unico della Finanza; qualora le imprese di investimento comunitarie non prestino servizi di investimento in Italia è sufficiente l’autorizzazione alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio e/o per conto terzi nello Stato di origine;
d) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario autorizzati alla negoziazione per conto proprio ai sensi del Testo Unico della Finanza;
e) i locals aventi sede legale in uno
Stato comunitario i quali siano autorizzati a negoziare su un mercato comunitario, siano soggetti nello Stato d’origine a vigilanza da parte di un’Autorità pubblica o riconosciuta da un’Autorità pubblica con la quale la Consob abbia stabilito apposite intese finalizzate all’esercizio della vigilanza sull’attività da essi svolta sui mercati italiani e siano sottoposti nello Stato di origine a requisiti di capitale, nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale equivalenti a quelli previsti dalla disciplina comunitaria per gli intermediari su strumenti finanziari e tali da assicurare un’analoga affidabilità operativa;
f) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi, limitatamente ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana o ai singoli comparti per i quali la Consob abbia concesso il nulla osta e sia intervenuto il riconoscimento da parte delle Autorità dello Stato extracomunitario ai sensi del Testo Unico della Finanza
g) Poste Italiane SpA.
Articoli 3.1.2
(Domanda di ammissione alle negoziazioni)
1. Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni nei mercati, gli operatori devono inoltrare a Borsa Italiana apposita domanda scritta conforme allo schema contenuto nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni la documentazione da produrre in allegato alla domanda di ammissione.
Articolo 3.1.3
(Condizioni per l’ammissione)
1. L’ammissione degli operatori alle negoziazioni è subordinata a un accertamento, effettuato da Borsa Italiana sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, stabiliti in generale con apposito provvedimento, finalizzato a garantire il regolare funzionamento del mercato e vertente in particolare sulla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) numero di addetti sufficiente per il regolare svolgimento delle funzioni di negoziazione, liquidazione e controllo delle medesime in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati;
b) esistenza di un responsabile, nonché di un sostituto, incaricato di mantenere i rapporti con l’ufficio di vigilanza delle negoziazioni di Borsa Italiana durante l’orario di
funzionamento dei mercati, in possesso di una qualificazione professionale consona allo svolgimento di tale attività;
c) adeguata qualificazione professionale del personale addetto alle negoziazioni intesa come:
- adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento dei mercati, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all’attività di negoziazione sui mercati;
- adeguata competenza nello svolgimento delle funzioni di negoziazione in relazione ai ruoli assunti sul mercato (negoziatore, specialista nel segmento Star, specialista sul mercato MTA, specialista nel mercato Expandi, specialista sul mercato SEDEX, specialista per i fondi chiusi, specialista per gli OICR indicizzati, specialista del mercato TAH, specialista nel mercato EuroMOT, specialista nel mercato MOT e market maker nel mercato IDEM e specialista sull’IDEM);
d) adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati. L’operatore può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nell’articolo 3.1.4.
2. L’ammissione degli operatori è inoltre subordinata alla presentazione di apposita documentazione differenziata a seconda dei mercati o degli strumenti finanziari in cui gli operatori intendono negoziare, attestante:
a) l’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione presso il quale i contratti stipulati sono liquidati, da dimostrarsi con la presentazione da parte degli operatori della documentazione indicata nelle Istruzioni;
b) l’adesione al sistema di garanzia di
cui agli articoli 5.2.1, comma 2, e
5.2.2 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2
sopra richiamato, e il mercato Expandi;
l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
La data di entrata in vigore della presente lettera sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
b) l’adesione al sistema di garanzia di cui agli articoli 5.2.1, comma 2, 5.2.2 e 5.2.3 quando l’ammissione riguarda il mercato MTA e il mercato TAH, limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell’articolo 5.2.1, comma 2 sopra richiamato, e il mercato Expandi e il mercato MOT;
c) l’adesione alla sistema di gestione accentrata presso il quale gli strumenti finanziari sono depositati o registrati nei conti titoli;
d) l’adesione al sistema di compensazione e garanzia quando l’ammissione riguarda il mercato IDEM.
3. Per la partecipazione alle negoziazioni su mercati o su strumenti finanziari che prevedono la liquidazione dei contratti presso un sistema di liquidazione estero, Borsa Italiana può richiedere l’adesione diretta a tali sistemi.
4. Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un operatore si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, la notifica dell’accordo tra l’operatore e l’intermediario deve prevedere le seguenti clausole:
a) impegno dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione a regolare i contratti stipulati nei mercati dall’operatore fino al momento del recesso dall’accordo;
b) autorizzazione alla sospensione dell’operatore da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione, senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia degli strumenti derivati ovvero in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui agli articoli 5.2.1, comma 2, e 5.2.2 la notifica dell’accordo tra l’operatore (aderente indiretto) e l’intermediario (aderente generale) deve prevedere come clausola dell’accordo, l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-aderente indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario-aderente generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne
La data di entrata in vigore del presente comma sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
5. In caso di adesione indiretta al sistema di compensazione e garanzia degli strumenti derivati ovvero in caso di adesione indiretta al sistema di garanzia di cui agli articoli 5.2.1, comma 2, 5.2.2 e 5.2.3 la notifica dell’accordo tra l’operatore (aderente indiretto) e l’intermediario (aderente generale) deve prevedere come clausola dell’accordo, l’autorizzazione alla sospensione dell’operatore-aderente indiretto da parte di Borsa Italiana su richiesta e responsabilità dell’intermediario-aderente generale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l’opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.
6. Borsa Italiana si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione completa della documentazione di cui all’articolo 3.1.2 comprovante il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti. Borsa Italiana può prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni, dandone comunicazione all’operatore, qualora si renda necessario il compimento di approfondimenti supplementari.
Articolo 3.1.4
(Condizioni per l’affidamento a terzi della
gestione dei sistemi tecnologici) L’operatore, ai fini del requisito di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d), può avvalersi di soggetti terzi a condizione che:
a) il soggetto terzo sia una società
appartenente al gruppo dell’operatore
oppure
b) il soggetto terzo sia ritenuto da Borsa Italiana idoneo a prestare servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi tecnologici di accesso ai mercati nei confronti di operatori autorizzati.
Nel provvedimento di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, Borsa Italiana definisce i criteri di idoneità allo svolgimento dell’attività di gestione dei sistemi tecnologici da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b).
Titolo 3.2 Permanenza alle negoziazioni
Articolo 3.2.1
(Permanenza delle condizioni di ammissione)
1. Gli operatori assicurano la permanenza delle condizioni di cui all’articolo 3.1.3. Gli operatori comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle Istruzioni, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. Alla revoca o alla decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di negoziazione, ovvero all’adozione di provvedimenti ingiuntivi da parte dell’autorità competente conseguono automaticamente la sospensione o l’esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l’effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l’interesse della clientela. Nei casi di sospensione degli organi amministrativi dell’intermediario di cui agli articoli 53 del Testo Unico della Finanza e
76 del Testo Unico Bancario, ovvero
dell’agente di cambio, ai sensi dell’articolo
201 del Testo Unico della Finanza, Borsa Italiana, su richiesta del commissario, può sospendere l’operatore dalle negoziazioni.
3. Il venir meno dell’adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di garanzia e di deposito accentrato degli strumenti finanziari nonché al sistema di compensazione e di garanzia degli strumenti derivati, di cui all’articolo 3.1.3, comma 2, deve essere immediatamente comunicato per iscritto a Borsa Italiana dagli operatori e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nei mercati fino al momento in cui gli operatori stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi. L’eventuale recesso o risoluzione degli accordi di cui all’articolo 3.1.3, commi 4 e 5, deve essere comunicato anche alla controparte.
Articolo 3.2.2
(Insolvenze di mercato)
1. Ai sensi dell’articolo 72 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione, qualora l’intermediario liquidatore comunichi a Borsa Italiana il mancato conferimento, da parte dell’operatore per il quale regola i contratti conclusi nei mercati, della provvista indispensabile a regolare gli stessi contratti nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti, Borsa Italiana intima allo stesso operatore di far pervenire, entro le ore 12.00 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti intestati a Borsa Italiana, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante. In ogni caso, Borsa Italiana sospende, in via interinale, l’operatore all’atto della comunicazione sopra indicata da parte dell’intermediario liquidatore.
2. Gli estremi del conto di cui al comma precedente sono comunicati all’operatore di Borsa Italiana contestualmente all’intimazione di cui sopra.
3. Borsa Italiana, in caso di mancata copertura dei saldi debitori entro il termine indicato nel comma 1, ne dà tempestiva comunicazione alla Consob e all’intermediario liquidatore ai fini degli adempimenti conseguenti.
Articolo 3.2.3
(Regole di condotta)
1. Gli operatori rispettano il presente Regolamento e le Istruzioni e mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso Borsa Italiana e nell’utilizzo dei sistemi di negoziazione.
2. Gli operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l’integrità dei mercati. Essi, tra l’altro, non possono:
a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
b) compiere atti che possano ostacolare gli operatori market maker, gli specialisti sull’IDEM, gli specialisti nel segmento Star, gli specialisti sul mercato MTA, gli specialisti nel mercato Expandi, gli specialisti per i fondi chiusi, gli specialisti per gli OICR indicizzati, gli specialisti del mercato TAH e gli specialisti nel mercato EuroMOT, gli specialisti sul mercato SEDEX e gli specialisti sul MOT nell’adempimento degli impegni assunti;
c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell’esposizione sul mercato;
d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse;
e) negoziare o far negoziare strumenti finanziari nei confronti dei quali Borsa Italiana abbia adottato provvedimenti di sospensione dalle contrattazioni qualificati come a tempo determinato nell’ambito dei provvedimenti medesimi. In tal caso Borsa Italiana può autorizzare la negoziazione degli strumenti finanziari sospesi sulla base dei criteri oggettivi stabiliti nelle Istruzioni. L’autorizzazione è rilasciata per ogni singola operazione.
3. Nelle giornate di scadenza dei contratti derivati gli operatori sono tenuti a immettere nel mercato MTA, entro il termine stabilito nelle Istruzioni, le proposte di negoziazione aventi a oggetto strumenti finanziari sottostanti ai contratti derivati, relative alla chiusura, anche parziale, di operazioni di arbitraggio, al trading di volatilità o alla effettuazione di operazioni di copertura.
4. Gli operatori possono immettere o modificare le proposte di cui al comma 3 anche oltre i
termini stabiliti nelle Istruzioni a condizione che dette proposte, per le loro caratteristiche di prezzo, quantità e modalità di esecuzione, siano tali da non aumentare il valore assoluto della differenza tra il prezzo teorico di apertura e l’ultimo prezzo di controllo dei singoli strumenti finanziari cui si riferiscono.
5. Gli operatori acquisiscono gli eventuali ordini dei propri committenti in tempo utile per rispettare i vincoli operativi di cui al precedente comma 3.
6. Gli operatori possono offrire in Borsa, nel mercato MTA, i diritti di opzione non esercitati solo su incarico della società emittente. Gli operatori incaricati sono tenuti a:
a) immettere le proposte in vendita secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle Istruzioni;
b) riportare la quantità in vendita rimasta ineseguita al termine della seduta di Xxxxx a quella del giorno successivo.
Gli operatori non possono rivendere sul mercato i diritti inoptati acquistati durante il periodo dell’offerta, pena l’annullamento dei relativi contratti conclusi.
Articolo 3.2.4
(Interconnessione ai mercati)
1. Possono essere interconnessi ai mercati:
a) clienti degli operatori ammessi alle negoziazioni, esclusivamente per il tramite degli operatori medesimi;
b) unità organizzative di operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati, nonché di liquidazione e controllo delle medesime.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), delle proposte di negoziazione inoltrate e dei loro effetti rispondono esclusivamente gli operatori ammessi.
3. Ai fini dell’ordinato svolgimento delle
negoziazioni gli operatori sono tenuti a:
a) predisporre e mantenere attivi adeguati sistemi automatici di controllo dei prezzi, dei quantitativi e della frequenza degli ordini immessi attraverso interconnessioni;
b) inibire, su richiesta di Borsa Italiana, l’accesso per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1 che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni;
c) introdurre, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni, sistemi di identificazione degli ordini immessi per il tramite delle interconnessioni di cui al comma 1, lettera a);
d) dotarsi di personale addetto al
controllo del flusso di ordini, in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 3.1.3, comma 1, lett. c).
4. Borsa Italiana può, in situazioni di emergenza e per esigenze di tutela dell’integrità dei mercati, limitare temporaneamente l’uso di sistemi di generazione automatica di ordini.
Articolo 3.2.5
(Esclusione su richiesta dalle negoziazioni) Gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati possono richiederne l’esclusione, secondo le modalità indicate nelle Istruzioni.
Titolo 3.3
Rapporto tra operatori e Borsa Italiana Articolo 3.3.1
(Condizioni generali di erogazione dei servizi)
1. Gli operatori sono tenuti ad aderire per iscritto alle condizioni generali, specificate nelle Istruzioni, di erogazione dei servizi informatici e telematici resi da Borsa Italiana. Tale adesione deve essere perfezionata all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. A fronte dei servizi erogati, gli operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da Borsa Italiana con apposito provvedimento sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione.
3. Gli operatori che non abbiano aderito alle condizioni generali di cui al comma 1 o che non abbiano effettuato il versamento dei corrispettivi di cui al comma 2, sono soggetti alle sanzioni di cui all’articolo 3.4.3.
Titolo 3.4 Controlli e sanzioni
Articolo 3.4.1 (Attività di accertamento)
1. Al fine di controllare il rispetto delle norme di cui ai Titoli 3.1 e 3.2, nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione dei mercati, Borsa Italiana può:
a) richiedere agli operatori ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l’operatività svolta nei mercati;
b) convocare i rappresentanti degli operatori ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
c) al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3.1.3, comma 1, effettuare verifiche presso le sedi degli operatori ammessi.
2. L’operatore deve garantire a Borsa Italiana la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell’articolo 3.1.3, comma 1, lettera d).
Articolo 3.4.2
(Segnalazioni all’autorità di vigilanza)
Qualora nello svolgimento delle attività di controllo
del mercato Borsa Italiana acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading, manipolazione o aggiotaggio ne fa immediata comunicazione alla Consob.
Articolo 3.4.3 (Sanzioni agli operatori)
1. In caso di violazione del presente Regolamento o delle Istruzioni ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli operatori all’attività di accertamento di cui all’articolo 3.4.1, Borsa Italiana può applicare agli operatori una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della gravità del fatto e dell’eventuale recidiva:
a) richiamo scritto in forma privata;
b) richiamo scritto in forma pubblica;
c) sanzione pecuniaria da 500 euro a
100.000 euro, la cui destinazione è stabilita in via generale da Borsa Italiana con apposito provvedimento;
d) imposizione di limiti operativi o di collegamento;
e) limitatamente alle categorie di operatori specialisti nel segmento Star, di operatori specialisti sul mercato MTA, di operatori specialisti nel mercato Expandi, di operatori specialisti nel mercato EuroMOT, di operatori specialisti nel mercato MOT, di operatori specialisti sul mercato SEDEX e di operatori specialisti per i fondi chiusi o per gli OICR indicizzati sospensione, riduzione o revoca delle riduzioni dei corrispettivi per i servizi di negoziazione ove riconosciute, nonché per gli operatori market maker e gli specialisti sull’IDEM, sospensione o revoca dell’iscrizione nei rispettivi elenchi;
f) sospensione dalle negoziazioni in uno o più mercati;
g) esclusione dalle negoziazioni in uno o più mercati.
2. Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l’operatore che ne sia destinatario, sotto il controllo di Borsa Italiana, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all’effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l’interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.
Articolo 3.4.4 (Procedura sanzionatoria)
1. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3.4.3 viene attivata la procedura di cui al presente articolo.
2. Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle Istruzioni, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, Borsa Italiana avvia la procedura
sanzionatoria, inviando all’operatore interessato una comunicazione contenente:
a) descrizione dell’ipotesi di violazione;
b) fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta, e la eventuale richiesta di un’audizione per un esame congiunto della questione.
3. Qualora l’operatore richieda la convocazione di un’audizione per l’esame congiunto della questione, ovvero qualora Borsa Italiana ritenga necessario tale audizione, Borsa Italiana ne fissa la data comunicandola all’operatore. L’operatore partecipa all’audizione personalmente o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all’audizione non dovuta a giustificati motivi Borsa Italiana procede sulla base degli elementi acquisiti.
4. Sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito della procedura di cui ai commi precedenti, Borsa Italiana assume una decisione entro 60 giorni dall’avvio della procedura.
5. Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all’interessato con provvedimento motivato.
6. Dell’attivazione della procedura di cui al presente articolo e delle relative decisioni Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.
7. Nel caso in cui siano individuati situazioni o comportamenti in violazione del presente Regolamento o delle Istruzioni tali da compromettere gravemente l’integrità dei mercati, Borsa Italiana può sospendere, in via interinale e in pendenza della procedura di cui al presente articolo, l’operatore, informandone tempestivamente la Consob. Il periodo di sospensione cautelare non può superare i 10 giorni di Borsa aperta.
Articolo 3.4.5
(Impugnazione dei provvedimenti disciplinari) I provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 3.4.3 possono essere impugnati entro 10 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 3.4.4, comma 5, avanti al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell’articolo 7.4.
Articolo 3.4.6 (Pubblicità delle sanzioni)
Dell’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3.4.3, ad esclusione di quella prevista alla lettera a), viene data pubblicità negli Avvisi di Borsa Italiana o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento all’interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, entro 2 giorni dalla comunicazione alle parti della decisione del Collegio dei Probiviri.
Parte 4
Strumenti ammessi e modalità di negoziazione Titolo 4.1
Mercato telematico azionario (MTA)
Articolo 4.1.1 (Strumenti negoziabili)
1. Nel mercato telematico azionario si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione, warrant e quote o azioni di OICR.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.
3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni di cui al presente Titolo.
4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui ai commi precedenti sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati:
a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni, obbligazioni convertibili, warrant e quote o azioni di OICR;
b) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione;
c) al di fuori del servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, il giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti inoptati;
d) nel servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo le modalità di volta in volta stabilite da Borsa Italiana e comunicate alla Consob, qualora siano relativi ad adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, ovvero ad un’offerta promossa dall’emittente su propri strumenti finanziari raccolte sul mercato con le modalità di cui all’articolo 4.1.20, a condizione che il corrispettivo dell’offerta sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza.
5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettera a), non siano liquidati nel termine previsto.
L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.1.2 (Segmenti di negoziazione)
1. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR negoziati nel comparto MTA in segmenti omogenei in base alla loro capitalizzazione. Nell’ambito di ciascun segmento gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in classi omogenee dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione, tenendo conto della frequenza degli scambi e del controvalore medio giornaliero negoziato.
2. All’atto dell’ammissione, Borsa Italiana individua il segmento di negoziazione degli strumenti finanziari sulla base della soglia di capitalizzazione indicata nelle Istruzioni.
3. Con la periodicità indicata nelle Istruzioni, Borsa Italiana verifica per ciascuna azione la soglia di capitalizzazione e, con apposito provvedimento, ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni, dandone comunicazione alla società.
4. Le azioni che abbiano ottenuto la qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.2.3 sono negoziate nel segmento Star a seguito dell’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2.2.3, comma 1.
5. Le azioni che abbiano perso la qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.2.3, comma 8, vengono negoziate nel segmento di Borsa ordinario a partire dalla ripartizione degli strumenti finanziari di cui al comma 3. Nei casi di cui all’articolo 2.2.3, comma 10, le azioni vengono negoziate nel segmento di Borsa ordinario a partire dalla data indicata nel provvedimento. Tali azioni non potranno essere nuovamente negoziate nel segmento Star prima che sia trascorso un anno dallo loro esclusione.
6. Le azioni per le quali sia stata richiesta l’esclusione dalla qualifica di Star ai sensi dell’articolo 2.5.8 sono negoziate in altro segmento di borsa a seguito dell’accoglimento della domanda di esclusione.
7. Le azioni con diritto di voto limitato e le azioni di cui all’articolo 2.2.2, comma 2 sono negoziate nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie corrispondenti.
8. Le obbligazioni convertibili e i warrant sono negoziati nel segmento in cui sono negoziate le azioni ordinarie di compendio.
9. Le quote o azioni di OICR sono negoziate nel segmento MTF. La Borsa nelle Istruzioni può ripartire gli strumenti negoziati in tali segmenti in classi omogenee dal punto di vista degli orari e delle modalità di negoziazione, avuto riguardo alla tipologia di OICR.
Articolo 4.1.3
(Modalità e fasi di negoziazione)
1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.
2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:
a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”);
b) negoziazione continua;
c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”).
Articolo 4.1.4 (Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, le proposte di negoziazione possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione ovvero quantitativi inferiori al lotto minimo (proposte di negoziazione “spezzature”).
5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito provvedimento, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.
Articolo 4.1.5
(Proposte di negoziazione)
1. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte “al prezzo d’asta”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;
2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:
• in occasione di stacco dividendi, aumento di capitale,
frazionamento, raggruppamento, fusione, scissione;
• qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;
• qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di
negoziazione, ove previsto, o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;
3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente al termine della fase di asta;
c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.
2. Durante la negoziazione continua, le proposte:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla
cancellazione”;
2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;
4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;
5) “valida fino alla data
specificata”;
c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.1.4, comma 3;
d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;
e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre- asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).
3. Durante la negoziazione continua e la pre- asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita.
4. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il quantitativo massimo di strumenti finanziari, ovvero, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, comma 2, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”.
Articolo 4.1.6
(Proposte di negoziazione spezzature)
1. Nella sola fase di pre-asta di apertura, le proposte di negoziazione spezzature:
a) possono essere immesse esclusivamente senza limite di prezzo (“al prezzo di asta di apertura”);
b) possono essere specificate con la sola modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 2); in assenza di tale specificazione, le proposte assumono automaticamente la modalità “esegui e cancella” di cui all’articolo 4.1.5, comma 1, lettera b), punto 3);
c) partecipano alla determinazione del prezzo teorico di asta di apertura alle condizioni di cui all’articolo 4.1.7.
2. Durante la negoziazione continua e la pre- asta di chiusura, le proposte di negoziazione spezzature:
a) possono essere immesse nel sistema, nonché modificate o cancellate esclusivamente dall’operatore proponente o da Borsa Italiana, ma non vengono visualizzate sul mercato
e non partecipano alla negoziazione;
b) possono essere immesse solo senza limite di prezzo;
c) possono essere specificate con la modalità di esecuzione “valida fino alla data specificata”;
d) le proposte sono registrate con la priorità temporale determinata dall’orario di immissione e conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura del giorno successivo; qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione di cui alla precedente lettera c), le proposte partecipano alle negoziazioni nella fase di pre-asta di apertura delle successive sedute, fino alla data indicata.
Articolo 4.1.7
(Determinazione del prezzo teorico di asta)
1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue:
a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è sempre pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;
b) qualora il quantitativo di cui alla lettera
a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato; nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, tale quantitativo è pari o multiplo del lotto minimo di negoziazione;
c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;
d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due.
2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo.
3. Il prezzo teorico d’asta non può essere
determinato:
a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i
lati del mercato;
b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita;
c) qualora, nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, il quantitativo negoziabile sia inferiore al lotto minimo di negoziazione.
Articolo 4.1.8
(Validazione del prezzo teorico di asta)
1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.1.7 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre- asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:
a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;
c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.
5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si
tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.1.9
(Conclusione dei contratti al prezzo d’asta)
1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.1.8, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
2. Nei casi di cui all’articolo 4.1.1, commi 2 e 3, nella fase di asta di apertura, l’abbinamento avviene secondo modalità tali da assicurare che i quantitativi ineseguiti delle proposte di negoziazione siano pari o multipli del lotto minimo. A tal fine, le proposte spezzature aventi un quantitativo complessivo inferiore a un lotto minimo perdono la priorità nei confronti della proposta successiva, qualora la stessa sia pari o multipla del lotto minimo. Nell’abbinamento le proposte spezzature possono dare luogo a una sola ulteriore spezzatura su ogni lato del mercato.
3. Al termine dell’asta di apertura o dell’asta di cui all’articolo 4.1.14, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
4. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.1.10
(Negoziazione continua)
1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.1.4, comma 3, come segue:
a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
3. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.1.5, comma 2, lettera e), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta.
5. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.
6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, alle seguenti condizioni:
a) le proposte devono riflettere ordini di terzi;
b) il prezzo di esecuzione deve essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi.
Articolo 4.1.11
(Prezzo di riferimento)
1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.
2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.1.7, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6.
3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
4. Borsa Italiana può stabilire nelle Istruzioni che, con riferimento a specifici segmenti di negoziazione, il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura.
5. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, Borsa Italiana può stabilire, con riferimento ad un singolo strumento finanziario, che il prezzo di riferimento venga determinato con la modalità di cui al comma 2 anche se esiste un prezzo di asta di chiusura, dandone comunicazione al pubblico con Avviso di Borsa Italiana.
Articolo 4.1.12
(Prezzo ufficiale)
Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.1.10, comma 6.
Articolo 4.1.13
(Prezzo di controllo )
Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:
a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un
prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).
Articolo 4.1.14
(Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)
1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.
2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.
3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2.
4. Qualora venga riattivata una fase d’asta ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l’asta di apertura di cui al presente Titolo. Le proposte di negoziazione spezzature, ove previste, non partecipano a detta fase.
Articolo 4.1.15 (Registrazione dei contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MTA vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1.
Articolo 4.1.16
(Operatori specialisti nel segmento Star)
1. Le negoziazioni sul segmento Star si svolgono con l’intervento di operatori specialisti incaricati di sostenere la liquidità degli strumenti quotati.
2. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità, l’operatore specialista è tenuto a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana
nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.
3. L’operatore specialista è tenuto al rispetto degli obblighi di cui al comma 2. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.
Articolo 4.1.17
(Operatori specialisti per le quote o azioni di OICR)
1. Le negoziazioni delle quote o azioni di OICR si svolgono con l’intervento degli operatori di cui all’articolo 2.3.11 (“operatori specialisti per le quote o azioni di OICR”).
2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nel provvedimento di inizio delle negoziazioni. Nel medesimo provvedimento Borsa Italiana stabilisce le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte, nonché, con riferimento ai fondi chiusi, il quantitativo giornaliero. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce i criteri per la determinazione dei suddetti valori e determina i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.
3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con provvedimento motivato, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.
Articolo 4.1.18
(Operatori specialisti sul mercato MTA)
1. Le negoziazioni delle azioni appartenenti ai segmenti individuati da Borsa Italiana nelle Istruzioni possono avvenire con l’intervento di operatori specialisti sul mercato MTA incaricati dall’emittente di sostenere la liquidità degli strumenti azionari quotati.
2. Possono esercitare l’attività di liquidity providing gli operatori ammessi sul mercato MTA purché non facciano parte del gruppo a cui appartiene l’emittente o che fa capo all’emittente.
3. Relativamente alle azioni per le quali si impegna a sostenere la liquidità l’operatore specialista sul mercato MTA è tenuto a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni per un quantitativo giornaliero
fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni sulla base di criteri oggettivi. Nelle Istruzioni Borsa Italiana determina anche le modalità e i tempi di immissione di tali proposte.
4. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sul mercato MTA possono essere esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.
5. Borsa Italiana indica in via generale nelle Istruzioni le ipotesi in cui non è consentita l’attività di cui al comma 1.
6. Preventivamente all’avvio dell’attività di cui al comma 1, Borsa Italiana rende noto mediante Avviso di Borsa Italiana il nominativo dell’operatore specialista sul mercato MTA.
7. L’operatore specialista sul mercato MTA comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, il venir meno dell’incarico di cui al comma 1.
Articolo 4.1.19
(Modalità di negoziazione dei diritti
inoptati)
1. L’offerta dei diritti inoptati si svolge secondo le modalità dell’asta di apertura di cui all’articolo 4.1.3, comma 2, lettera a). La durata dell’asta di apertura per l’offerta dei diritti inoptati deve essere almeno pari a quella dello strumento finanziario di compendio.
2. Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni Borsa Italiana può limitare o inibire la possibilità di immissione di proposte senza limite di prezzo. Di tale limitazione operativa viene data comunicazione al mercato entro il giorno precedente l’intervento.
Articolo 4.1.20
(Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio)
1. La raccolta delle adesioni a offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati, promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti, e delle adesioni a offerte promosse dall’emittente sui propri strumenti finanziari, di cui all’articolo 40, comma 7, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971, può essere effettuata per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni.
2. La raccolta delle adesioni di cui al comma precedente avviene al prezzo stabilito dall’offerente immesso in apposito book. Le adesioni vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata”, cancellabili da Borsa Italiana su richiesta motivata degli operatori.
Titolo 4.2
Mercato telematico dei securitised derivatives (SeDeX)
Articolo 4.2.1 (Strumenti negoziabili)
1. Nel mercato telematico dei securitised derivatives si negoziano covered warrant e
certificates, per quantitativi minimi o loro multipli. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.
2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma precedente sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 o dal servizio di cui all’articolo
5.1.2 rispettivamente se la loro liquidazione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero attraverso servizi diversi indicati nelle Istruzioni. Questi ultimi devono essere sottoposti nel proprio paese d’origine ad un sistema di vigilanza equivalente a quello a cui sono sottoposti i sistemi di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza. Borsa Italiana indica nel provvedimento di ammissione di ciascuno strumento finanziario il servizio utilizzato per il riscontro dei relativi contratti e il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.
3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione.
4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 3. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.2.2 (Modalità e fasi di negoziazione)
1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua.
2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:
a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”);
b) negoziazione continua;
c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”).
3. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione e stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato, modalità e orari di negoziazione specifici. Gli strumenti finanziari possono essere negoziati sia con le modalità di asta e di negoziazione continua, sia con la sola modalità di negoziazione continua.
Articolo 4.2.3 (Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Nelle fasi di pre-asta, le proposte di negoziazione:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (proposte “al prezzo d’asta”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;
2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:
• qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;
• qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;
3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato
automaticamente al termine della fase di asta;
c) se immesse al prezzo di asta, assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.
5. Durante la negoziazione continua, le proposte:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”;
2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;
4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;
5) “valida fino alla data specificata”;
c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.2.3, comma 3;
d) se immesse con limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esponi al raggiungimento del prezzo specificato”: la proposta viene
accettata, ma è esposta sul mercato solo al raggiungimento del prezzo indicato;
e) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre- asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).
6. Durante la negoziazione continua e la pre- asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita.
7. Durante la pre-asta di apertura, la negoziazione continua e la pre-asta di chiusura gli specialisti immettono quotazioni in adempimento degli obblighi di cui all’articolo
2.2.22 esclusivamente con la funzionalità di
double quotation.
8. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
9. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “prezzo di asta di chiusura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”.
10. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per la categoria degli emittenti covered warrant o certificates o dei soggetti da questi incaricati, limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo
giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito provvedimento, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.
Articolo 4.2.4
(Determinazione del prezzo teorico di asta)
1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta, determinato come segue:
a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari;
b) qualora il quantitativo di cui alla lettera
a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita, aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;
c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo ;
d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due.
2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo.
3. Il prezzo teorico d’asta non può essere determinato:
a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;
b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.
Articolo 4.2.5
(Validazione del prezzo teorico d’asta)
1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso nell’intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.2.4, tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel
caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre- asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico di asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:
a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;
c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.
5. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.2.6
(Conclusione dei contratti al prezzo d’asta)
1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.2.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
2. Al termine dell’asta di apertura, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità
temporale della proposta originaria,
se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
3. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.2.7
(Negoziazione continua)
1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.2.3, comma 3, come segue:
a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
3. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo
contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
4. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.2.3, comma 5, lettera e), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta.
5. Le proposte di negoziazione ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua vengono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.
6. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, alle seguenti condizioni:
a) le proposte devono riflettere ordini di terzi;
b) il prezzo di esecuzione deve essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi.
Articolo 4.2.8
(Prezzo di riferimento)
1. Il prezzo di riferimento è pari al prezzo di asta di chiusura.
2. Qualora non sia possibile determinare il prezzo dell’asta di chiusura ai sensi dell’articolo 4.2.4, il prezzo di riferimento è posto pari alla media ponderata dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l’utilizzo della funzione cross-order di cui all’articolo 4.2.7, comma 6.
3. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è determinato da Borsa Italiana sulla base di un numero significativo di migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul book di negoziazione nel corso della seduta, tenendo in maggior conto le più recenti.
Articolo 4.2.9
(Prezzo ufficiale)
Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato relativo all'ultimo dieci per cento della quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato, al netto delle quantità scambiate
mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.2.7, comma 6.
Articolo 4.2.10 (Prezzo di controllo)
1. Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:
a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a),
salvo nell’ipotesi di cui al comma 2.
2. In caso di prolungata carenza di negoziazioni su uno strumento finanziario Borsa Italiana può determinare il prezzo di controllo utilizzando un valore stimato sulla base dei prezzi di mercato dello strumento finanziario stesso con una periodicità e con le modalità stabilite nelle Istruzioni.
Articolo 4.2.11
(Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)
1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.
2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.
3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2.
Articolo 4.2.12
(Registrazione dei contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato SEDEX vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1 oppure al servizio di cui all’articolo 5.1.2.
Titolo 4.3 Mercato After Hours (TAH)
Articolo 4.3.1
(Strumenti negoziabili)
1. Nel mercato TAH si negoziano azioni quotate in Borsa che presentano i requisiti di liquidità stabiliti nelle Istruzioni. Nelle Istruzioni sono altresì individuate le azioni che possono essere negoziate nel TAH su richiesta di un operatore che si impegna a sostenere la liquidità.
2. Nel mercato TAH possono essere altresì negoziati covered warrant e certificates a condizione che l’emittente si impegni a rispettare gli obblighi di quotazione di cui al Titolo 2.2, Capo 7, articolo 2.2.22.
3. I quantitativi minimi negoziabili sono pari a quelli stabiliti nel mercato MTA, ove previsti. I quantitativi minimi negoziabili dei covered warrant e dei certificates sono pari a quelli stabiliti nel mercato SEDEX.
4. Borsa Italiana determina l’elenco degli strumenti finanziari negoziati nel mercato TAH contestualmente alla revisione della composizione degli indici di cui al Capo IA.10.2 delle Istruzioni. Borsa Italiana può escludere dalle negoziazioni i covered warrant, i certificates e le azioni con liquidità inferiore a quella stabilita al comma 1 qualora vengano meno gli impegni assunti rispettivamente dall’emittente e dall’operatore specialista.
5. I contratti di compravendita aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione.
6. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 5. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.3.2
(Modalità di negoziazione)
1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo la modalità della negoziazione continua.
2. Borsa Italiana può individuare segmenti di mercato omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione.
3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato di cui al comma 2, modalità e orari di negoziazione specifici.
Articolo 4.3.3
(Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di
negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Qualora sia previsto un quantitativo minimo negoziabile, le proposte possono avere per oggetto quantitativi pari o multipli del lotto minimo di negoziazione.
5. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito provvedimento, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.
Articolo 4.3.4
(Negoziazione continua)
1. Durante la negoziazione continua, le proposte:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”) e con la modalità “valida fino alla cancellazione”;
b) possono essere inoltre specificate le seguenti modalità di esecuzione:
1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
2) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;
3) “tutto o niente”: la proposta viene
eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;
c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.3.3, comma 3;
d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni ed il controvalore totale della proposta.
2. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
3. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.3.3, comma 3, come segue:
a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 3 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
5. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui al comma 1, lettera d), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta.
7. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi.
8. Le proposte inseguite al termine della negoziazione sono automaticamente cancellate dal sistema.
Articolo 4.3.5
(Prezzo medio)
Il prezzo medio giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato TAH al netto della quantità scambiata mediante l’utilizzo della funzione cross order di cui all’articolo 4.3.4, comma 7.
Articolo 4.3.6
(Interruzione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)
1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente interrotta per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.
2. Durante l’interruzione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.
3. Allo scadere dell’interruzione temporanea le
negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2.
Articolo 4.3.7
(Registrazione dei contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato TAH vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1.
Articolo 4.3.8
(Operatori specialisti nel mercato after hours)
1. Gli operatori di cui all’articolo 4.3.1 si impegnano, per ciascuna delle azioni per le quali hanno richiesto la negoziazione, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro di una percentuale superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e per un quantitativo giornaliero fissato, in via generale, nelle medesime Istruzioni, sulla base di criteri oggettivi; nelle Istruzioni Borsa Italiana determina inoltre le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte.
2. Nelle Istruzioni medesime Borsa Italiana stabilisce anche i casi in cui gli operatori specialisti sono esonerati temporaneamente dagli obblighi previsti.
Titolo 4.4
Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT)
Articolo 4.4.1
(Strumenti negoziabili)
1. Nel mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato si negoziano, per quantitativi minimi o loro multipli, obbligazioni diverse da quelle convertibili e titoli di Stato. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.
2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 e sono liquidati presso il servizio di liquidazione
o, nel caso di titoli infungibili, esclusivamente presso il servizio di liquidazione su base lorda:
a) il terzo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni e a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;
b) il secondo giorno di borsa aperta successivo alla stipulazione qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro.
3. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nei termini di cui al comma 2. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.4.2
(Modalità di negoziazione)
1. Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e/o di negoziazione continua.
2. Le fasi di negoziazione sono le seguenti:
a) asta di apertura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di apertura (“validazione”); conclusione dei contratti (“apertura”);
b) negoziazione continua;
c) asta di chiusura, articolata a sua volta nelle fasi di determinazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“pre-asta”); validazione del prezzo teorico d’asta di chiusura (“validazione”); conclusione dei contratti (“chiusura”).
3. Borsa Italiana individua segmenti o classi omogenei dal punto di vista delle modalità e degli orari di negoziazione.
4. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti o classi di cui al comma precedente sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto tra l’altro dei seguenti indicatori rilevati in un determinato periodo: tipologia, valore nominale in circolazione, liquidità e eventuale giudizio di rating. I criteri oggettivi e il periodo di rilevazione di cui al presente comma sono specificati nelle Istruzioni.
5. Con frequenza determinata nelle Istruzioni Borsa Italiana provvede a verificare i criteri di cui al comma 4 e a ripartire gli strumenti finanziari per segmenti o classi in modo tale da assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
6. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento o classe di cui al comma 3, modalità e orari di negoziazione specifici.
Articolo 4.4.3
(Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione
in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori sia nelle fasi di pre-asta, sia nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Nelle fasi di pre-asta le proposte di negoziazione:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“al prezzo di asta ”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;
2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata; le proposte sono cancellate automaticamente:
• in occasione di stacco cedole per i titoli quotati tel quel;
• qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti da Borsa Italiana;
• qualora, a seguito di variazioni del lotto minimo di negoziazione o del “tick” stabilito nelle Istruzioni, le proposte non siano più compatibili con i nuovi parametri di quantità o di prezzo;
3) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per la quantità disponibile in asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato
automaticamente al termine della fase di asta;
c) se immesse al prezzo di asta assumono dinamicamente il prezzo al quale avrebbero le maggiori possibilità di essere eseguite.
5. Durante la negoziazione continua, le proposte:
a) possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato” o “applicazioni”);
b) possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”;
2) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato oppure al miglior prezzo del lato opposto del mercato se la proposta è senza limite di prezzo; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
3) “esegui quantità minima specificata”: la proposta viene eseguita anche parzialmente almeno per il quantitativo minimo e alle condizioni di prezzo indicate o migliori; se detto quantitativo non è disponibile nel mercato la proposta viene cancellata automaticamente;
4) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata automaticamente;
5) “valida fino alla data specificata”;
c) se immesse senza limite di prezzo, possono essere altresì specificate con la modalità di esecuzione “esegui comunque”; in tal caso, la conclusione dei contratti avviene automaticamente ai prezzi delle proposte di segno contrario più convenienti, ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.4.3, comma 3;
d) se immesse con limite di prezzo, gli operatori possono limitare la visualizzazione nel mercato a una quantità parziale a cui deve corrispondere un controvalore compreso tra il valore minimo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni e il controvalore totale della proposta; tali proposte sono automaticamente cancellate all’inizio di una fase di pre- asta, anche nel caso in cui quest’ultima sia attivata ai sensi
dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b).
6. Durante la negoziazione continua e la pre- asta di chiusura, possono essere immesse con o senza limite di prezzo proposte “valide solo in asta di chiusura”. Durante la fase di negoziazione continua le proposte non sono esposte sul mercato: esse sono conservate nel sistema per la loro partecipazione alle negoziazioni nella fase di pre-asta e sono registrate secondo la priorità temporale determinata dall’orario di immissione; all’inizio della fase di pre-asta sono esposte sul mercato con priorità temporale inferiore a quella delle proposte già presenti sul mercato e priorità temporale superiore a quella delle proposte immesse nella fase di pre-asta stessa. Le proposte vengono automaticamente cancellate al termine della seduta per l’eventuale quantità ineseguita.
7. Non è consentita l'immissione di proposte con limite di prezzo aventi prezzi superiori o inferiori ai limiti percentuali di variazione massima dei prezzi stabiliti da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
8. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, Borsa Italiana può determinare, in via generale nelle Istruzioni, il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili “al prezzo di asta di apertura” o “al prezzo di asta di chiusura” e il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili con la modalità “esegui comunque”.
9. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito provvedimento, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori in caso di loro superamento.
10. Fino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati, le proposte di negoziazione sono esposte nel book con l’indicazione delle controparti proponenti.
Articolo 4.4.4
(Determinazione del prezzo teorico d’asta)
1. Durante le fasi di pre-asta viene calcolato e aggiornato in tempo reale, a titolo informativo, il prezzo teorico d’asta determinato come segue:
a) il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di strumenti finanziari;
b) qualora il quantitativo di cui alla lettera
a) sia scambiabile a più prezzi, il prezzo teorico di asta è pari a quello che produce il minor quantitativo non negoziabile relativamente alle proposte in acquisto o in vendita
xxxxxx xxxxxx uguali o migliori rispetto al prezzo considerato;
c) qualora rispetto a più prezzi risulti di pari entità anche il quantitativo di strumenti non negoziabili di cui alla lettera b), il prezzo teorico d’asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo di controllo;
d) qualora in applicazione della precedente lettera c) risultino due prezzi equidistanti dal prezzo di controllo, il prezzo teorico d’asta è pari al maggiore dei due.
2. Qualora siano presenti in acquisto e in vendita esclusivamente proposte senza limite di prezzo, il prezzo teorico d’asta è pari al prezzo di controllo.
3. Il prezzo teorico d’asta non può essere
determinato:
a) qualora non siano presenti proposte di negoziazione in uno o entrambi i lati del mercato;
b) qualora siano presenti solo proposte con limite di prezzo e il miglior prezzo in acquisto sia inferiore al miglior prezzo in vendita.
Articolo 4.4.5
(Validazione del prezzo teorico di asta)
1. La fase di pre-asta ha termine in un momento compreso all’interno di un intervallo temporale definito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
2. La fase di validazione ha inizio una volta chiusa la fase di pre-asta. Al termine della fase di validazione, qualora sia stato determinato un prezzo teorico d’asta ai sensi dell’articolo 4.4.4 tale prezzo è considerato valido e viene assunto come prezzo d’asta per la conclusione dei contratti se il suo scostamento dal prezzo di controllo non supera la percentuale di variazione massima stabilita da Borsa Italiana nelle Istruzioni e, per i titoli in valuta, se è disponibile sul sistema il cambio relativo.
3. Limitatamente alla fase di asta di apertura, nel caso in cui lo scostamento del prezzo teorico d’asta di apertura dal prezzo di controllo superi la percentuale di variazione massima di cui al comma 2, viene riattivata la fase di pre- asta per un intervallo di tempo stabilito da Borsa Italiana nelle Istruzioni.
4. Nella fase di asta di apertura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta di apertura, al termine della validazione le proposte di negoziazione, sono trasferite automaticamente alla negoziazione continua con la priorità temporale delle proposte originarie e con il prezzo:
a) della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) della migliore proposta con limite di prezzo presente sul mercato alla fine
della fase di pre-asta, se si tratta di proposte al prezzo di apertura;
c) pari a quello di controllo, se si tratta di proposte al prezzo di apertura e al termine della fase di pre-asta non sono presenti proposte con limite di prezzo.
5. Qualora le negoziazioni dello strumento finanziario avvengano con la sola modalità di asta di apertura e non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, al termine della validazione le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata”, sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
6. Nella fase di asta di chiusura, qualora non sia stato determinato un prezzo teorico d’asta, ovvero non sia stato validato, le proposte di negoziazione, ove sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono trasferite automaticamente alla fase di pre-asta di apertura del giorno successivo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) senza limite di prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.4.6
(Conclusione dei contratti al prezzo d’asta)
1. Nelle fasi d’asta, qualora ricorra la condizione di validazione di cui all’articolo 4.4.5, comma 2, vengono conclusi i contratti al prezzo d’asta. Tali contratti risultano dall’abbinamento automatico delle proposte in acquisto aventi prezzi uguali o superiori al prezzo d’asta con quelle in vendita aventi prezzi uguali o inferiori allo stesso prezzo, secondo le priorità di prezzo e di tempo delle singole proposte e fino ad esaurimento delle quantità disponibili.
2. Al termine dell’asta di apertura o dell’asta di cui all’articolo 4.4.11, comma 4, le proposte ineseguite, in tutto o in parte, vengono automaticamente trasferite alla negoziazione continua come proposte con limite di prezzo, secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
3. Al termine dell’asta di chiusura le proposte ineseguite in tutto o in parte, qualora sia stata specificata la modalità di esecuzione “valida sino a data specificata” sono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta di apertura del giorno successivo secondo le seguenti modalità:
a) con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte con limite di prezzo;
b) con il prezzo d’asta e la priorità temporale della proposta originaria, se si tratta di proposte senza limite di prezzo.
Articolo 4.4.7
(Negoziazione continua)
1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.4.3, comma 3, come segue:
a) l’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa;
b) l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo uguale al migliore prezzo di vendita esistente al momento della sua immissione; analogamente, l’immissione di una proposta senza limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto esistente al momento della sua immissione. L’immissione di proposte senza limite di prezzo può essere effettuata solo in presenza di almeno una proposta di negoziazione di segno contrario con limite di prezzo.
2. Borsa Italiana può stabilire differenti modalità di negoziazione in specifici segmenti o classi, individuati nelle Istruzioni, in cui è prevista la presenza di un operatore specialista ai sensi dell’art. 4.4.13.
3. Con riferimento a quanto previsto al comma 2, Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni gli
specifici segmenti o classi nonché le differenti modalità di negoziazione consentite. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
4. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1 il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
5. L’esecuzione parziale di una proposta al prezzo di mercato dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo dell'ultimo contratto concluso e la priorità temporale della proposta originaria. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
6. Per le proposte parzialmente visualizzate di cui all’articolo 4.4.3, comma 5, lettera d), l’esecuzione dell’intera quantità visualizzata genera automaticamente una nuova proposta. Tale proposta è esposta nel mercato con la medesima quantità parziale visualizzata o l’eventuale residuo rispetto al quantitativo totale, con il prezzo della proposta originaria e con la priorità temporale coincidente con l’orario della generazione della nuova proposta.
7. Le proposte di negoziazione, ancora in essere anche parzialmente al termine della negoziazione continua, vengono automaticamente trasferite alla fase di pre- asta dell’asta di chiusura con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della negoziazione continua.
8. Gli operatori possono eseguire contratti, mediante apposita funzione (“cross order”), abbinando due proposte di segno contrario e di pari quantità, alle seguenti condizioni:
a) le proposte devono riflettere ordini di terzi;
b) il prezzo di esecuzione deve essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato al momento dell’immissione, estremi esclusi.
Articolo 4.4.8
(Prezzo di riferimento)
1. Il prezzo di riferimento è pari alla media ponderata dei prezzi dell’ultimo dieci per cento delle quantità negoziate, al netto delle quantità scambiate mediante l'utilizzo della funzione cross-order di cui all'articolo 4.4.7, comma 8.
2. Qualora non siano stati conclusi contratti nel corso della seduta, il prezzo di riferimento è pari al prezzo di riferimento del giorno precedente.
Articolo 4.4.9
(Prezzo ufficiale)
Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento negoziato nel MOT è dato dal prezzo medio ponderato dell’intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta, al netto della quantità scambiata mediante l’utilizzo della funzione di cross-order di cui all’articolo 4.4.7, comma 8.
Articolo 4.4.10
(Prezzo di controllo )
Il prezzo di controllo della giornata di ciascuno strumento finanziario è dato dal:
a) prezzo di riferimento, in asta di apertura;
b) prezzo di asta di apertura, durante la negoziazione continua; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a);
c) prezzo di asta di apertura, in asta di chiusura; qualora non sia determinato un prezzo di asta di apertura, il prezzo di controllo è pari a quello di cui alla lettera a).
Articolo 4.4.11
(Sospensione temporanea delle negoziazioni di uno strumento finanziario)
1. Qualora durante la negoziazione continua di uno strumento finanziario il prezzo del contratto in corso di conclusione superi uno dei limiti di variazione dei prezzi di cui all’articolo 4.9.2, la negoziazione continua dello strumento finanziario viene automaticamente sospesa per un intervallo la cui durata è stabilita nelle Istruzioni.
2. Durante la sospensione temporanea della negoziazione di cui al comma precedente non sono consentite l'immissione, la modifica o la cancellazione di proposte.
3. Allo scadere della sospensione temporanea le negoziazioni riprendono con le modalità della negoziazione continua, salvo diverse disposizioni di Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 4.9.2.
4. Qualora venga riattivata una fase d’asta ai sensi dell’articolo 4.9.2, comma 2, lettera b), questa si svolge secondo le modalità previste per l’asta di apertura di cui al presente Titolo.
Articolo 4.4.12
(Registrazione di contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato MOT vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni,
per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1.
Articolo 4.4.13
(Operatori specialisti nel mercato MOT)
1. Le negoziazioni si svolgono con l’intervento
degli operatori specialisti nei seguenti casi:
a) nell’ipotesi di cui all’articolo 2.2.7, comma 2, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2.3.12;
b) su richiesta dell’operatore specialista, eventualmente anche incaricato dall’emittente, per gli strumenti finanziari negoziati nei segmenti o classi individuati nelle Istruzioni.
2. Possono esercitare le funzioni di specialista gli operatori ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT. Nel caso di emittenti ammessi alle negoziazioni sul mercato MOT gli impegni possono essere assolti dall’emittente stesso.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nel provvedimento di inizio delle negoziazioni ovvero, nel caso di emissione sulla base di un programma, nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nel medesimo provvedimento o avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nel provvedimento di inizio delle negoziazioni ovvero, nel caso di emissione sulla base di un programma, nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni ovvero, nel caso di strumenti già quotati sul mercato MOT, in apposito Avviso di Xxxxx. Nel medesimo provvedimento o Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo minimo di ciascuna proposta nonché la durata minima dell’impegno tenendo conto della durata degli strumenti finanziari, delle caratteristiche nonché del grado di diffusione degli stessi.
5. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce i criteri per la determinazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le modalità e i tempi di immissione delle proposte immesse dagli operatori specialisti in adempimento degli
obblighi, nonché i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.
6. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con provvedimento motivato, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.
7. L’operatore specialista di cui al comma 1, lettera b) comunica a Borsa Italiana, nei termini e con le modalità indicate nelle Istruzioni, l’intenzione di cessare l’attività di supporto alla liquidità.
8. Borsa Italiana può prolungare la durata minima dell’impegno di cui al comma 4 del presente articolo e al comma 2 dell’articolo
2.3.12 qualora lo ritenga necessario al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle negoziazioni, tenuto conto, fra l’altro, del numero di obbligazioni in circolazione.
Titolo 4.5
Mercato telematico delle euro-obbligazioni, delle obbligazioni di emittenti esteri e delle asset backed securities (EuroMOT)
Articolo 4.5.1
(Strumenti negoziabili
1. Nel mercato telematico EuroMot si negoziano, per quantitativi minimi o loro multipli, euro- obbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri e ABS. Borsa Italiana stabilisce i quantitativi minimi negoziabili contemperando esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.
2. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma precedente sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo 5.1.1 o dal servizio di cui all’articolo
5.1.2 rispettivamente se la loro liquidazione avviene attraverso il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero attraverso servizi diversi. Borsa Italiana indica nel provvedimento di ammissione di ciascuno strumento finanziario il servizio utilizzato per il riscontro dei relativi contratti e il servizio di liquidazione presso il quale gli stessi sono liquidati.
3. I contratti di compravendita aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono liquidati il terzo giorno successivo alla data di stipulazione. I termini di liquidazione sono calcolati secondo il calendario definito da Borsa Italiana, se liquidati attraverso il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, ovvero in base al calendario “TARGET” negli altri casi.
4. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine di cui al comma 3. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.5.2
(Modalità di negoziazione)
1. Le negoziazioni si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
2. Borsa Italiana individua segmenti di mercato omogenei dal punto di vista degli strumenti finanziari trattati, delle modalità e degli orari di negoziazione. Nell’ambito dei suddetti segmenti, gli strumenti finanziari sono ripartiti in classi individuate in relazione al sistema di regolamento dove i contratti sugli strumenti stessi sono liquidati. Ciascun operatore può negoziare esclusivamente sugli strumenti finanziari per i quali è in grado di liquidare i contratti secondo quanto stabilito nella Parte 3 del presente Regolamento.
3. Borsa Italiana ripartisce gli strumenti finanziari tra i segmenti di mercato di cui al comma precedente sulla base di criteri oggettivi di liquidità, tenendo conto tra l’altro dei seguenti indicatori rilevati in un periodo determinato:
a) controvalore medio giornaliero delle negoziazioni eseguite sul mercato;
b) differenziale medio tra i prezzi delle migliori proposte in acquisto e in vendita presenti sul mercato;
c) frequenza degli scambi registrati sul mercato nel periodo medesimo.
I criteri oggettivi e il periodo di rilevazione di cui al presente comma sono specificati nelle Istruzioni.
4. Con frequenza stabilita nelle Istruzioni Borsa Italiana provvede a verificare i criteri di cui al comma 3 e a ripartire gli strumenti finanziari per segmenti di mercato in modo tale da assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni.
5. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni, per ciascun segmento di mercato di cui al comma 2, modalità e orari di negoziazione specifici.
Articolo 4.5.3
(Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento finanziario da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. L’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione possono essere effettuate dagli operatori nella negoziazione continua.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario in base al prezzo - decrescente se in acquisto e crescente se in vendita - nonché, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Durante la negoziazione continua:
a) possono essere immesse proposte di negoziazione esclusivamente con limite di prezzo;
b) le proposte possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “valida fino alla cancellazione”: l’eventuale quantità ineseguita della proposta permane nel mercato fino al termine della seduta, quando viene automaticamente cancellata;
2) “valida fino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato mantenendo la priorità temporale originaria per la quantità ineseguita fino alla data di scadenza specificata.
Articolo 4.5.4
(Negoziazione continua)
1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.5.3, comma
3. L’immissione di una proposta con limite di prezzo in acquisto determina l’abbinamento con una o più proposte di vendita aventi prezzo inferiore o uguale a quello della proposta immessa; analogamente, l’immissione di una proposta con limite di prezzo in vendita determina l’abbinamento con una o più proposte di acquisto aventi prezzo superiore o uguale a quello della proposta immessa.
2. Per ogni contratto concluso mediante abbinamento automatico ai sensi del precedente comma 1, il prezzo è pari a quello della proposta avente priorità temporale superiore.
3. Le proposte di negoziazione aventi l’indicazione “valida fino alla data specificata” di cui all’articolo 4.5.3, comma 4, ancora in essere anche parzialmente al termine della seduta, vengono automaticamente trasferite all’inizio della seduta successiva con il prezzo e la priorità temporale presenti al termine della seduta.
Articolo 4.5.5
(Prezzo ufficiale)
Il prezzo ufficiale giornaliero di ciascuno strumento finanziario è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta.
Articolo 4.5.6
(Registrazione dei contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato EuroMOT vengono registrati in un apposito archivio
elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, strumento finanziario negoziato, quantità e prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, nonché il tipo di conto (proprio o terzi). Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al servizio di riscontro di cui all’articolo 5.1.1. ovvero al servizio di cui all’articolo 5.1.2.
Articolo 4.5.7
(Operatori specialisti nel mercato EuroMOT)
1. Le negoziazioni si svolgono con l’intervento di operatori di cui all’articolo 2.3.9 (“operatori specialisti nel mercato EuroMOT”).
2. Gli operatori specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, a esporre continuativamente sul mercato proposte in acquisto e in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore a quella stabilita da Borsa Italiana nel provvedimento di inizio delle negoziazioni ovvero, nel caso di emissione sulla base di un programma, nell’Avviso in cui si stabilisce la data di inizio delle negoziazioni. Nel medesimo provvedimento o Avviso Borsa Italiana stabilisce il quantitativo minimo giornaliero e il quantitativo di ciascuna proposta. Nelle Istruzioni Borsa Italiana stabilisce i criteri per la determinazione dei suddetti valori, le modalità e i tempi di immissione delle suddette proposte, nonché i casi in cui gli operatori specialisti sono sollevati temporaneamente dagli obblighi previsti.
3. In caso di particolari condizioni di mercato relative a singoli strumenti finanziari, Borsa Italiana può, con provvedimento motivato, modificare gli impegni degli operatori specialisti ovvero esonerarli dagli impegni dandone comunicazione alla Consob.
Titolo 4.6 Mercato Expandi
Articolo 4.6.1
(Strumenti negoziabili)
1. Nel mercato Expandi si negoziano, per qualunque quantitativo, azioni, obbligazioni, warrant e diritti di opzione di cui alla Parte 2A del presente Regolamento.
2. Borsa Italiana si riserva di stabilire per singolo strumento finanziario un quantitativo minimo negoziabile qualora lo richiedano esigenze di funzionalità del mercato, di agevole accesso da parte degli investitori e di economicità nell’esecuzione degli ordini.
3. Nei casi di cui al comma 2, azioni, obbligazioni convertibili e warrant possono
essere negoziati anche per quantitativi inferiori al lotto minimo di negoziazione, alle condizioni, per quanto compatibili, di cui al Titolo 4.1.
4. I contratti di compravendita aventi ad oggetto agli strumenti finanziari di cui al comma 1 sono riscontrati dal servizio di cui all’articolo
5.1.1 e sono liquidati:
a) entro tre giorni di mercato aperto successivi alla stipulazione qualora siano relativi ad azioni;
b) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a obbligazioni o warrant;
c) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione qualora siano relativi a diritti d'opzione.
5. Borsa Italiana può indicare nelle Istruzioni la disciplina applicabile nei casi in cui i contratti di compravendita di cui al comma 4, lettere a) e b), non siano liquidati nel termine previsto. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
Articolo 4.6.2 (Svolgimento delle negoziazioni)
1. Le negoziazioni del mercato Expandi si possono svolgere secondo le modalità di asta e negoziazione continua, secondo i criteri e le condizioni stabilite nelle Istruzioni.
2. Alle negoziazioni effettuate nel mercato Expandi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo 4.1, gli articoli 4.8.1, 4.8.2, 6.1.1 e 6.1.2.
3. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di negoziazione e di svolgimento delle singole fasi, nonché gli eventuali quantitativi minimi negoziabili in ciascuna fase di negoziazione.
4. Borsa Italiana indica nelle Istruzioni i casi in cui le negoziazioni si svolgono con la presenza di un operatore specialista.
Titolo 4.7
Mercato degli strumenti derivati (IDEM)
Articolo 4.7.1
(Categorie di contratti negoziabili)
1. Nel mercato degli strumenti derivati possono essere negoziati contratti futures e contratti di opzione aventi come attività sottostante strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici.
2. Per contratto futures si intende uno strumento finanziario di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f) del Testo Unico della Finanza con il quale le parti si impegnano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito. La liquidazione a scadenza del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di conclusione del contratto e il suo prezzo di liquidazione.
3. Per contratto di opzione si intende uno
strumento finanziario di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), del Testo Unico della Finanza, con il quale una delle parti, dietro pagamento di un corrispettivo (premio), acquista la facoltà di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio). La liquidazione del contratto può altresì avvenire mediante lo scambio di una somma di denaro determinata, per le opzioni call, come differenza tra il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero, per le opzioni put, come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell’attività sottostante, il giorno in cui la facoltà è esercitata o alla scadenza.
4. In ogni caso l’attività sottostante uno strumento derivato deve soddisfare caratteristiche di liquidità, continuità delle negoziazioni, disponibilità o reperibilità di tutte le informazioni rilevanti, disponibilità di prezzi ufficiali o comunque significativi. Qualora l’attività sottostante sia costituita da indici, gli stessi devono essere caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione.
Articolo 4.7.2
(Caratteristiche contrattuali)
1. Borsa Italiana nella specificazione delle caratteristiche contrattuali fa esplicito riferimento a:
a) l’attività sottostante;
b) il valore nominale;
c) le modalità di liquidazione;
d) il prezzo di liquidazione;
e) le scadenze negoziate;
f) il giorno e l’orario in cui hanno termine
le negoziazioni;
g) il giorno di scadenza;
h) la struttura dei prezzi di esercizio;
i) il tipo di facoltà, nonché i termini e le modalità del suo esercizio;
l) le modalità di liquidazione dei contratti
derivanti dall’esercizio delle opzioni.
2. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni le caratteristiche contrattuali di ciascuno strumento derivato negoziabile nel mercato di cui al comma 1 e individua le modalità di determinazione del prezzo di liquidazione dei contratti. Tali modalità devono essere improntate al principio della significatività dei volumi negoziati sull’attività sottostante. Nel caso in cui l’attività sottostante sia costituita da indici gestiti da Borsa Italiana, quest’ultima specifica la relativa metodologia di calcolo e di gestione.
3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della
Consob.
4. Relativamente ai contratti già in negoziazione, Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le modifiche alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2; l’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
5. Borsa Italiana, previa comunicazione alla Consob, può escludere dalle negoziazioni i contratti per i quali non sia più garantita la regolare formazione dei prezzi o, comunque, un regolare e continuo svolgimento delle negoziazioni. Nelle Istruzioni, Borsa Italiana stabilisce le modalità e la tempistica per la chiusura e la liquidazione delle posizioni aperte.
Articolo 4.7.3
(Compensazione dei contratti)
I contratti negoziati sul mercato IDEM sono compensati e garantiti da un organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia con le modalità definite dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Articolo 4.7.4
(Modalità di svolgimento delle negoziazioni)
1. Nel mercato IDEM, le negoziazioni si svolgono all’interno di un’unica fase di negoziazione continua, durante la quale ha luogo la conclusione dei contratti.
2. Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni gli orari di svolgimento delle negoziazioni, anche in relazione a specifiche categorie di contratti.
Articolo 4.7.5
(Proposte di negoziazione)
1. La volontà negoziale degli operatori si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo strumento derivato da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto nonché alle condizioni di prezzo.
2. Durante la negoziazione gli operatori possono effettuare l’immissione, la modifica e la cancellazione delle proposte di negoziazione.
3. Le proposte sono automaticamente ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario derivato in base al prezzo - decrescente per le proposte di acquisto e crescente per le proposte di vendita - e, a parità di prezzo, in base alla priorità temporale determinata dall’orario di immissione. Le proposte modificate perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.
4. Possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:
a) “proposta singola”, riflettente un ordine, in acquisto o in vendita, relativo a una singola serie dei contratti;
b) “proposta combinata standard” riflettente una combinazione di due ordini relativi a due serie diverse, la cui esecuzione avviene simultaneamente al verificarsi delle idonee condizioni di mercato. Borsa Italiana determina nelle Istruzioni le strategie operative oggetto di proposte combinate standard;
c) “proposta combinata non standard”, riflettente una combinazione, definita dall’operatore proponente, di due o più ordini relativi a serie differenti, la cui esecuzione deve avvenire contestualmente;
d) “quotazioni”, riflettenti offerte di acquisto e vendita degli operatori market maker di cui all’articolo 4.7.11 e degli specialisti di cui all’articolo
4.7.12 in adempimento dei loro obblighi.
5. Le proposte di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente possono essere immesse con limite di prezzo o senza limite di prezzo (“proposte al prezzo di mercato”):
a) le proposte “con limite di prezzo” possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “esegui e cancella”: la proposta viene eseguita, anche parzialmente, per le quantità disponibili sul lato opposto del book e l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
2) “esegui tutto o cancella”: la proposta viene eseguita per l'intera quantità oppure cancellata automaticamente;
3) “valido sino alla scadenza”: la proposta permane nel mercato fino alla scadenza del contratto;
4) “valido sino alla data specificata”: la proposta permane nel mercato fino alla data specificata;
5) “valido per la seduta”: la proposta permane nel mercato fino al termine della seduta;
Ad eccezione del caso in cui siano specificate le modalità di esecuzione di cui ai numeri 1) e 2), la quantità non soddisfatta di una proposta “con limite di prezzo” permane nel mercato sino alla scadenza stabilita;
b) le proposte senza limite di prezzo possono essere specificate con le seguenti modalità di esecuzione:
1) “esegui e cancella”;
2) “esegui tutto o cancella”.
6. Le proposte di cui al comma 4, lettere a) e b), specificate con le modalità di esecuzione di cui al comma 5, possono essere inoltre specificate con la modalità di esecuzione “stop loss”. Tale modalità di esecuzione consiste nell’immissione di proposte in stato inattivo fino all’eventuale raggiungimento sul mercato di un prezzo di uno strumento finanziario negoziato sul mercato IDEM scelto dall’operatore all’atto dell’immissione delle proposte stop loss (trigger price). Può costituire oggetto delle proposte attivate al raggiungimento del trigger price uno strumento derivato diverso dallo strumento finanziario cui si riferisce il trigger price. L’attivazione delle proposte stop loss avviene qualora il prezzo di mercato risulti uguale o superiore, ovvero uguale o inferiore, al trigger price, a seconda della condizione specificata dall’operatore al momento dell’immissione della proposta. Il prezzo di mercato oggetto di confronto con il trigger price può essere scelto dall’operatore all’atto dell’immissione della proposta stop loss tra:
a) ultimo prezzo per le proposte di cui al comma 4, lettera a);
b) il prezzo migliore in acquisto, il prezzo migliore in vendita, per le proposte di cui al comma 4, lettere a) e b).
Le proposte non attivate al termine della seduta vengono automaticamente cancellate. Borsa Italiana comunica periodicamente con apposito Avviso l’elenco degli strumenti finanziari derivati a cui può essere riferito il trigger price, qualora essi siano diversi dallo strumento derivato oggetto della proposta attivata (stop loss).
7. Le proposte combinate standard di cui al comma 4, lettera b), vengono contemporaneamente esposte, con le medesime modalità di cui al comma 3, in un apposito book di negoziazione.
8. Le proposte singole di cui al comma 4, lettera
a) derivanti da proposte combinate standard di cui al comma 4, lettera b), modificandosi automaticamente al variare delle condizioni di mercato, mantengono la priorità temporale della proposta combinata standard originaria.
9. Le proposte combinate non standard di cui al comma 4, lettera c), possono essere immesse con o senza limite di prezzo; in ogni caso deve essere specificata la modalità di esecuzione “esegui tutto o cancella”.
10. Le quotazioni di cui al comma 4, lettera d), possono essere immesse esclusivamente con limite di prezzo e senza che siano specificate modalità di esecuzione e sono “valide per la seduta”.
11. Le proposte di negoziazione di cui al comma
4 relative alle serie dei contratti di opzione ammessi a quotazione, se immesse per conto terzi, devono recare l'indicazione della
eventuale apertura di una nuova posizione o la chiusura di una posizione precedentemente aperta. Ove tale indicazione sia omessa ovvero la proposta di negoziazione sia stata immessa per conto proprio, la proposta assume automaticamente l'indicazione relativa all'apertura di una nuova posizione.
12. Gli operatori diversi dagli operatori market maker e dagli specialisti sull’IDEM possono inviare ai market maker e agli specialisti sull’IDEM una richiesta di esposizione di quotazione.
13. Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e un utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, Borsa Italiana può imporre, anche per le sole categorie di operatori market maker e di operatori specialisti sull’IDEM, limiti all’immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. Con apposito provvedimento, Borsa Italiana stabilisce detti limiti e i corrispettivi dovuti dagli operatori di cui sopra in caso di loro superamento.
Articolo 4.7.6
(Modalità di conclusione dei contratti)
1. Durante la negoziazione continua la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico di proposte di segno contrario presenti nel mercato e ordinate secondo i criteri di priorità di cui all’articolo 4.7.5, comma 3, come segue:
a) l'immissione di una proposta con limite di prezzo determina l’abbinamento con una o più proposte di segno contrario aventi prezzo uguale o migliore della proposta inserita;
b) l'immissione di una proposta senza limite di prezzo (“al prezzo di mercato”) determina l’abbinamento della stessa con una o più proposte di segno contrario presenti sul mercato al momento dell’immissione della proposta.
2. L’esecuzione parziale di una proposta “al prezzo di mercato” determina l’immediata cancellazione della quantità ineseguita. L’esecuzione parziale di una proposta con limite di prezzo dà luogo, per la quantità ineseguita, alla creazione di una proposta che rimane esposta nel mercato con il prezzo e la priorità temporale della proposta originaria.
Articolo 4.7.7
(Particolari modalità di conclusione dei contratti)
1. Possono essere immesse proposte di
negoziazione (c.d. “interbank”) finalizzate alla
conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente da un operatore predeterminato, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.
2. Possono essere altresì immesse proposte di negoziazione (c.d. “internal”) finalizzate alla conclusione di contratti nei quali la controparte sia costituita esclusivamente dallo stesso operatore che ha immesso le proposte, purché a un prezzo compreso tra la migliore proposta in acquisto e la migliore proposta in vendita, estremi esclusi.
3. Per gli strumenti derivati indicati nelle Istruzioni il prezzo dei contratti conclusi con le modalità di cui ai commi 1 e 2 può non essere compreso nell’intervallo ivi indicato qualora:
• la quantità oggetto del contratto sia superiore alla soglia individuata nelle Istruzioni (“block trades”) e
• lo scostamento del prezzo del contratto rispetto ai migliori prezzi presenti sul book di negoziazione non superi il limite massimo stabilito nelle Istruzioni.
Articolo 4.7.8
(Procedura di “give-up”)
1. La procedura di “give-up” consente che la compensazione e garanzia dei contratti conclusi da un operatore ammesso alle negoziazioni sul mercato IDEM (negoziatore) per conto di un proprio committente siano effettuate dal committente stesso o da un diverso operatore (compensatore) designato dal committente.
2. L’operatore che svolge la funzione di compensatore in un contratto di give-up deve essere, in ogni caso, aderente generale o aderente individuale al sistema di compensazione e garanzia secondo le disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
3. Le procedure di conclusione di contratti con l’utilizzo della funzione di give-up sono specificate nelle Istruzioni.
Articolo 4.7.9
(Prezzo ufficiale)
Il prezzo ufficiale di ciascuno strumento negoziato è rappresentato dal prezzo di chiusura giornaliero, calcolato dall’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia in conformità alle disposizioni di attuazione dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Articolo 4.7.10
(Registrazione dei contratti conclusi)
1. Ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza, tutti i contratti conclusi nel mercato IDEM vengono registrati in un apposito archivio elettronico almeno con le seguenti indicazioni: numero progressivo del contratto, orario di inserimento delle proposte, orario di esecuzione, serie negoziata, quantità e
prezzo unitario, codice identificativo e posizione contrattuale degli operatori acquirenti e venditori, il tipo di conto (proprio o terzi), nonché l’eventuale indicazione di apertura o chiusura di posizione. Nello stesso archivio vengono registrate le medesime informazioni, per quanto compatibili, relative alle proposte di negoziazione immesse nel mercato.
2. Le informazioni inerenti a ogni contratto concluso nel mercato vengono automaticamente inviate al sistema di compensazione e garanzia ai sensi dell’articolo 70 del Testo Unico della Finanza.
Articolo 4.7.11
(Operatori market maker)
1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori market maker che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti.
2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività dei market maker in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati.
3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori market maker, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico del market maker, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni.
5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma
precedente è subordinata:
a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2;
b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell’attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato.
La data di entrata in vigore dell’art. 4.7.12 è
stabilita nel 16 novembre 2004
Articolo 4.7.12
(Operatore specialista del mercato IDEM )
1. Allo scopo di migliorare la liquidità degli strumenti derivati negoziati, Borsa Italiana può prevedere la presenza di operatori specialisti, diversi dai market maker, che si impegnano ad esporre proposte in acquisto e in vendita per quantitativi minimi di contratti. Ai fini dello
svolgimento di tale attività l’operatore specialista si avvale di un altro soggetto in possesso delle caratteristiche indicate nelle Istruzioni.
2. Borsa Italiana disciplina nelle Istruzioni l’attività di specialista sull’IDEM in relazione alla tipologia di obblighi di quotazione cui sono assoggettati, specificando i termini di tali obblighi e le modalità di verifica, anche in considerazione della diversa natura dei contratti negoziati.
3. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob gli obblighi di cui al precedente comma e le relative modalità di verifica. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob.
4. Borsa Italiana istituisce e tiene l’Elenco degli operatori specialisti, articolato in più sezioni corrispondenti ai diversi contratti negoziati e alla tipologia di obblighi a carico dello specialista, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni. Le istanze di iscrizione all’Elenco sono presentate a Borsa Italiana, secondo le modalità previste nelle Istruzioni.
5. La permanenza nell’Elenco di cui al comma
precedente è subordinata:
a) al rispetto degli obblighi di cui al comma 2;
b) al mantenimento di un adeguato livello di efficienza nello svolgimento dell’attività, misurato secondo criteri oggettivi con riferimento al contributo di liquidità al mercato.
Titolo 4.8 Informativa agli operatori
Articolo 4.8.1
(Principi generali)
1. Agli operatori sono messe a disposizione le informazioni necessarie per il corretto esercizio delle funzioni di negoziazione, nonché per l’effettuazione della liquidazione delle operazioni concluse. Tali informazioni sono rese disponibili mediante le strutture informatiche e telematiche predisposte da Borsa Italiana, nei tempi più brevi possibili e in condizioni di parità tra gli operatori, compatibilmente con la dotazione tecnologica in possesso degli stessi.
2. Borsa Italiana stabilisce le condizioni e le modalità per l’eventuale diffusione delle informazioni di cui al precedente comma 1 ai clienti interconnessi di cui all’articolo 3.2.4, comma 1, lettera a).
Articolo 4.8.2 (Informazioni sul mercato MTA)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi,
nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.1.7, comma 1, lettera b).
2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita quantità e condizioni di prezzo;
b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;
d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.1.7, comma 1, lettera b).
Articolo 4.8.3
(Informazioni sul mercato SEDEX)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.2.4, comma 1, lettera b).
2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni:
a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione dei relativi operatori proponenti, quantità e condizioni di prezzo. Le informazioni sono aggiornate su richiesta dell’operatore;
b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto,
migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi, aggiornata in tempo reale;
c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi, aggiornata in tempo reale;
d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione, aggiornato in tempo reale;
e) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo aggiornate in tempo reale.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.2.4, comma 1, lettera b).
Articolo 4.8.4
(Informazioni sul mercato TAH) Durante l'intera seduta di mercato gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità e condizioni di prezzo;
b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi;
c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;
d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.
Articolo 4.8.5
(Informazioni sul mercato MOT)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di apertura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché agli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.4.4, comma 1, lettera b).
2. Durante l'intera seduta di Borsa gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni aggiornate in tempo reale:
a) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle quantità e condizioni di prezzo;
b) sintesi delle condizioni di negoziazione per ogni strumento finanziario, contenente i parametri di negoziazione, la fase di mercato, i prezzi di riferimento, di controllo, di apertura, ultimo, migliore in acquisto, migliore in vendita e il volume cumulato degli scambi.
c) situazione delle proprie proposte e dei propri contratti conclusi;
d) riepilogo dei contratti conclusi nel mercato per ogni strumento finanziario, contenente l’orario, la quantità e il prezzo di esecuzione.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura, gli operatori dispongono di informazioni aggiornate in tempo reale relative ai prezzi di riferimento, ai prezzi di controllo, ai prezzi teorici di chiusura che si vengono a determinare e ai quantitativi complessivamente negoziabili a detti prezzi, nonché gli eventuali quantitativi di strumenti non negoziabili, di cui all’articolo 4.4.4, comma 1, lettera b).
4. Sino alla data indicata in apposito Avviso di Borsa e per i segmenti ivi indicati le informazioni di cui al comma 2, lett. a) contengono l’indicazione degli operatori proponenti.
Articolo 4.8.6 (Informazioni sul mercato EuroMOT)
1. Durante l’intera seduta gli operatori dispongono almeno delle seguenti informazioni:
a) informazioni anagrafiche relative agli strumenti finanziari negoziati, nonché elenco dei partecipanti al mercato;
b) book di negoziazione contenente tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione dei relativi operatori proponenti, quantità e condizioni di prezzo, prezzo e quantità dell’ultimo contratto concluso. Le informazioni sono aggiornate a richiesta dell’operatore;
c) book di negoziazione contenenti le migliori 15 proposte in acquisto e in vendita, con indicazione dei relativi operatori proponenti, quantità e condizioni di prezzo, prezzo e quantità dell’ultimo contratto concluso. Le informazioni sono aggiornate in tempo reale;
d) informazioni, per ciascun operatore, sui propri contratti conclusi.
Articolo 4.8.7 (Informazioni sul mercato IDEM)
1. Nella fase di negoziazione continua gli
operatori dispongono, per ogni serie, delle informazioni relative a tutte le singole proposte in acquisto e in vendita, con indicazione delle relative quantità.
2. Vengono inoltre rese disponibili almeno le informazioni relative al prezzo e alla quantità dell’ultimo contratto concluso, alle quantità in acquisto e in vendita relative ai migliori prezzi presenti nel mercato, alla quantità complessivamente negoziata nonché ai prezzi e alle fasi di mercato degli strumenti finanziari sottostanti o relativi indici.
Titolo 4.9 Vigilanza sui mercati
Articolo 4.9.1
(Controlli e interventi sulle negoziazioni)
1. Borsa Italiana controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento dei mercati. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi.
2. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, Borsa Italiana, tra l’altro:
a) controlla l’andamento dei mercati e dei singoli strumenti finanziari, anche in funzione degli eventuali rapporti con gli strumenti collegati o delle notizie a disposizione del mercato;
b) controlla il corretto comportamento sul mercato da parte degli operatori, nonché il rispetto degli obblighi dei market maker, degli specialisti sull’IDEM, degli specialisti nel segmento Star, degli specialisti sul mercato MTA, degli specialisti per il mercato SEDEX, degli specialisti per i fondi chiusi, degli specialisti per gli OICR indicizzati, degli specialisti del mercato TAH, degli specialisti del mercato MOT e degli specialisti nel mercato EuroMOT e degli specialisti nel mercato Expandi;
c) richiede agli emittenti e agli operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 2.6.1 e 3.4.1;
d) verifica l’adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant’altro necessario a garantire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni;
e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità e i
criteri di cui agli articoli 4.9.2, 4.9.3 e 4.9.4;
g) informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull’operatività nei mercati o sull’andamento degli strumenti finanziari;
h) sospende tempestivamente l’operatore a seguito della richiesta di sospensione da parte dell’intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all’articolo 3.1.3, comma 4, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia;
i) sospende tempestivamente l’operatore aderente indiretto a seguito della richiesta di sospensione da parte dell’intermediario-aderente generale di cui all’articolo 3.1.3, comma 5, dandone immediata comunicazione alla Consob e alla Cassa di Compensazione e Garanzia;
j) può sospendere gli operatori su richiesta della Cassa di Compensazione e Garanzia.
Articolo 4.9.2
(Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione)
1. Borsa Italiana stabilisce, in relazione a mercati, segmenti di mercato, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti, gli orari, le fasi di negoziazione e la loro successione, nonché eventuali limiti alle variazioni massime di prezzo e altre condizioni di negoziazione (“parametri”) necessarie per assicurare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni nei mercati. I parametri di cui sopra sono determinati in via generale nelle Istruzioni.
2. In considerazione di particolari andamenti del mercato, Borsa Italiana può, in relazione a mercati, categorie di strumenti finanziari o singoli strumenti:
a) prolungare la durata o rinviare l’inizio
di una o più fasi di negoziazione;
b) interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell’asta;
c) modificare i parametri di cui al comma 1;
d) sospendere o ripristinare le negoziazioni.
3. Borsa Italiana può effettuare gli interventi di cui al precedente comma:
a) qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi, di cui al comma 1;
b) qualora siano rilevabili andamenti anomali, in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno strumento
finanziario;
c) qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno strumento finanziario;
d) qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
e) in caso di circostanziata segnalazione da parte di operatori che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri operatori;
f) limitatamente alle negoziazioni nel mercato IDEM, su richiesta motivata dell’organismo di gestione del sistema di compensazione e garanzia.
4. Negli interventi di cui al comma 2 Borsa Italiana tiene conto:
a) dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo strumento finanziario nell’ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
b) del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
c) diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;
d) della circostanza che lo strumento costituisca attività sottostante di strumenti derivati negoziati, nonché del grado di liquidità di tali strumenti derivati;
e) per i diritti di opzione, warrant e altri strumenti derivati, dei valori teorici rispetto agli strumenti finanziari sottostanti e del periodo di esercizio o di eventuali collegamenti tra mercati sottostanti e derivati;
f) per le obbligazioni e i titoli di Stato, dei prezzi e dei rendimenti di altri strumenti quotati aventi caratteristiche simili.
5. Borsa Italiana può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l’ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l’operatore che le ha immesse, su richiesta di Borsa Italiana, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo.
Articolo 4.9.3
(Gestione degli errori)
1. Borsa Italiana può disporre o effettuare:
a) la cancellazione di proposte di negoziazione, su richiesta motivata degli operatori;
b) la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, nonché di operazioni concluse fuori mercato e segnalate erroneamente mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, su concorde richiesta motivata degli operatori contraenti;
c) la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all’articolo 5.1.1, entro il giorno precedente quello di liquidazione, su specifica richiesta motivata degli operatori.
2. Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, Borsa Italiana può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
a) inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
b) trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli operatori coinvolti;
c) trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli operatori coinvolti;
d) rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
e) cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2.
3. Al fine di agevolare la gestione degli errori di immissione, Borsa Italiana può rivelare l’identità delle controparti, relativamente ai mercati nei quali questa non sia visibile, all’operatore che ne faccia richiesta, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.
4. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono di norma adottati qualora:
a) l’operatore che ha effettuato l’errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
b) il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
c) il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell’errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata nelle Istruzioni da Borsa Italiana.
5. Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai commi 2 e 3, con particolare riferimento a quelli d’ufficio, Borsa Italiana stabilisce nelle Istruzioni la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di strumenti finanziari:
a) prezzi teorici di mercato (“prezzi di riferimento”);
b) scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
6. Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui al comma 5, indicati nelle Istruzioni, Borsa Italiana tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli strumenti finanziari.
7. La tempestività della richiesta di soluzione dell’errore da parte dell’autore, di cui al comma 4, è valutata anche in relazione
all’eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell’errore e quello della richiesta.
8. Qualora gli operatori concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare Borsa Italiana che provvede alla cancellazione.
9. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana dà tempestiva comunicazione agli operatori coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, Borsa Italiana informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
10. Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.
11. Per l’espletamento della procedura di gestione errori di cui al presente articolo Borsa Italiana applica all’operatore che ha commesso l’errore un corrispettivo proporzionale all’entità degli interventi di Borsa stessa, secondo quanto stabilito nelle Istruzioni.
Articolo 4.9.4
(Gestione delle disfunzioni tecniche)
1. Borsa Italiana, anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli operatori in condizioni di adeguata trasparenza:
a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell’eventuale prolungamento delle sedute;
b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di operatori;
c) informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull’operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli strumenti finanziari.
2. Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate Borsa Italiana informa tempestivamente la Consob.
Parte 5
Servizi strumentali alle negoziazioni
Titolo 5.1 Riscontro delle operazioni
Capo 1 - Servizio di riscontro dei contratti
liquidati presso il servizio di liquidazione di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza
Articolo 5.1.1
(Funzionalità del servizio)
1. Borsa Italiana provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) i dati relativi ai contratti conclusi sui mercati ai fini della loro liquidazione presso il servizio di liquidazione degli strumenti finanziari gestito da Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell’articolo 69 del Testo Unico della Finanza, secondo i termini definiti negli articoli 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1 e 4.6.1.
Capo 2 – Altri servizi di riscontro dei contratti
Articolo 5.1.2
(Servizio di riscontro dei contratti liquidati presso sistemi di regolamento diversi da quello di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza)
1. Borsa Italiana mette a disposizione degli operatori un apposito servizio telematico per il riscontro dei contratti per i quali è prevista la liquidazione presso sistemi di regolamento diversi da quello di cui all’articolo 69 del Testo Unico della Finanza.
2. I contratti conclusi nei mercati sono automaticamente inviati al servizio di cui al comma 1 con tutte le informazioni necessarie per il riscontro dei contratti stessi.
3. Il servizio gestisce i soli contratti conclusi sul mercato e provvede al loro riscontro automatico, alla valorizzazione della data di regolamento, al calcolo del controvalore complessivo dell'operazione comprensivo degli eventuali ratei maturati, nonché all’inoltro ai sistemi di regolamento presso i quali i contratti sono regolati.
4. I contratti riscontrati possono essere cancellati esclusivamente da Borsa Italiana su richiesta motivata delle controparti.
5. L’invio dei contratti ai sistemi di regolamento presso i quali gli stessi sono liquidati avviene nello stesso giorno di contrattazione dopo la chiusura delle negoziazioni.
Capo 3 – Archiviazione delle informazioni
Articolo 5.1.3
(Archiviazione delle informazioni)
Le informazioni relative ai contratti e alle operazioni di cui al Capo 2 vengono registrate in un apposito archivio elettronico, ai sensi delle disposizioni di attuazione dell’articolo 65 del Testo Unico della Finanza.
Titolo 5.2 Garanzia dei contratti
Articolo 5.2.1
(Sistemi di garanzia)
1. Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati in Borsa, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui al comma 2.
2. La Cassa di Compensazione e Garanzia garantisce il buon fine dei contratti di
compravendita aventi ad oggetto azioni – ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 4.1.1, comma 4, lettera d) – obbligazioni convertibili, warrant, quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, negoziati in borsa e ivi stipulati, con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato dalla Cassa stessa.
La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
Articolo 5.2.2
(Sistemi di garanzia per il mercato Expandi)
Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati nel mercato Expandi, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2.
La data di entrata in vigore del presente articolo sarà comunicata con successivo Avviso di Borsa Italiana
Articolo 5.2.3
(Sistemi di garanzia per il mercato MOT)
Il buon fine dei contratti di compravendita negoziati sul mercato MOT, in caso di accertata insolvenza di uno degli operatori, è garantito dal sistema di garanzia di cui all’articolo 5.2.1, comma 2. La garanzia del sistema a controparte centrale può essere limitata a singoli segmenti del mercato MOT individuati nelle Istruzioni.
Titolo 5.3
Comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato
Articolo 5.3.1
(Comunicazione delle operazioni eseguite fuori mercato)
1. Gli operatori autorizzati comunicano le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato eseguite fuori da tale mercato, ai sensi del Capo III del regolamento Consob approvato con delibera n. 11768 del
23 dicembre 1998, mediante le strutture indicate nelle Istruzioni e secondo le modalità ivi previste.
2. Borsa Italiana comunica preventivamente alla Consob le strutture predisposte e le modalità di segnalazione nonché eventuali modifiche alle stesse e stabilisce l’entrata in vigore della relativa disciplina solo dopo esplicito assenso della Consob.
Parte 6 Trasparenza dei mercati
Articolo 6.1.1
(Principi generali)
1. Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle
condizioni di esecuzione delle operazioni nei mercati, Borsa Italiana provvede, attraverso le strutture telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione tempestiva al pubblico, anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli strumenti finanziari.
2. Ogni giorno, al termine delle negoziazioni, Borsa Italiana provvede altresì a diffondere mediante supporto informatico il Listino ufficiale, contenente le informazioni relative ai contratti conclusi per ciascuno strumento finanziario.
3. Borsa Italiana non diffonde al pubblico informazioni relative all’identità degli operatori contraenti.
Articolo 6.1.2
(Informazioni al pubblico relative al mercato MTA)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
e) prezzo di controllo.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) numero dei contratti conclusi;
b) quantità totale negoziata;
c) prezzi minimo e massimo e relative quantità negoziate;
d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale.
Articolo 6.1.3
(Informazioni al pubblico relative al mercato SEDEX)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
e) prezzo di controllo.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) numero dei contratti conclusi;
b) quantità totale negoziata;
c) prezzi minimo e massimo;
d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura e ufficiale.
5. Le informazioni relative al prezzo di asta di apertura e al prezzo di asta di chiusura di cui al comma 4, lettera d) sono riportate nel Listino ufficiale solo nel caso in cui le Istruzioni prevedano l’effettivo svolgimento delle fasi d’asta, di apertura e di chiusura, sul
mercato SEDEX.
Articolo 6.1.4
(Informazioni al pubblico sul mercato TAH)
1. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
e) prezzo di controllo.
2. Il Listino ufficiale riporta nella giornata successiva, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) numero dei contratti conclusi;
b) quantità totale negoziata;
c) prezzi minimo e massimo;
d) prezzo medio;
e) prezzo di controllo.
Articolo 6.1.5
(Informazioni al pubblico sul mercato MOT)
1. Durante la fase di pre-asta di apertura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
2. Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
b) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo;
c) prezzo dell’ultimo contratto concluso, orario di conclusione e relativa quantità negoziata;
d) quantità e controvalore negoziati cumulati;
e) prezzo di controllo.
3. Durante la fase di pre-asta di chiusura sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
a) prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
b) prezzi e quantità della migliore proposta in acquisto e in vendita;
c) prezzo di controllo;
d) quantità presenti in acquisto e in vendita per i cinque migliori livelli di prezzo.
4. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) numero dei contratti conclusi;
b) quantità totale negoziata;
c) prezzi minimo e massimo;
d) prezzi di asta di apertura, di asta di chiusura, di riferimento e ufficiale.
Articolo 6.1.6
(Informazioni al pubblico relative al mercato EuroMOT)
1. Durante la negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale almeno le seguenti informazioni su ciascuno strumento finanziario:
a) anagrafica relative agli strumenti finanziari negoziati;
b) prezzo e quantità dell’ultimo contratto
concluso;
c) cinque migliori prezzi presenti nel mercato con l’indicazione delle quantità aggregate per prezzo e lato di mercato (acquisto e vendita);
d) prezzo minimo e prezzo massimo registrato;
e) prezzo medio ponderato calcolato su tutti i contratti conclusi.
2. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) ultimo prezzo ufficiale, con
l’indicazione della data di rilevazione;
b) prezzi minimo e massimo registrati;
c) quantità totale scambiata.
Articolo 6.1.7
(Informazioni al pubblico relative al mercato IDEM)
1. Durante la negoziazione sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuna serie negoziata, le seguenti informazioni:
a) primi cinque livelli di prezzo in acquisto e in vendita e relative quantità aggregate;
b) prezzo dell’ultimo contratto concluso, relativa quantità negoziata e orario di conclusione;
c) prezzi minimo e massimo registrati fino al momento della rilevazione, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.7, comma 3, (block trades);
d) prezzo di chiusura della seduta precedente e primo prezzo della seduta corrente;
e) numero di contratti conclusi.
2. Al termine della seduta sono immediatamente disponibili al pubblico, per ciascuna serie negoziata, le seguenti informazioni:
a) prezzo di chiusura;
b) prezzi minimo e massimo registrati durante la seduta, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.7, comma 3, (block trades);
c) numero di contratti conclusi;
d) numero di posizioni aperte (“open interest”);
e) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura.
3. Il Listino ufficiale riporta, per ciascuno strumento finanziario, almeno le seguenti informazioni:
a) numero di contratti conclusi con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.7, comma 3 (block trades);
b) controvalore nozionale dei contratti negoziati con separata evidenza di quelli conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.7, comma 3 (block trades);
c) prezzi minimo e massimo, esclusi i prezzi dei contratti conclusi con le modalità indicate all’articolo 4.7.7, comma 3 (block trades);
d) prezzo di chiusura;
e) numero di posizioni aperte (“open interest”);
f) per i contratti di opzione, le volatilità implicite relative ai prezzi di chiusura.
Articolo 6.1.8
(Indici di Borsa)
1. Per gli indici di Borsa calcolati una volta al giorno, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico al termine della seduta le seguenti informazioni:
a) valore assoluto;
b) variazione rispetto al valore registrato il giorno precedente.
2. Per gli indici di Borsa calcolati durante la negoziazione continua, specificati nelle Istruzioni, sono disponibili al pubblico ogni minuto le seguenti informazioni:
a) valore dell’indice con l’indicazione dell’orario di rilevazione;
b) variazione percentuale rispetto all’ultimo valore del giorno precedente;
c) tendenza dell’indice rispetto al valore
precedente;
d) valori minimo e massimo dell’indice
fino al momento della rilevazione;
e) numero di azioni negoziate al momento della rilevazione;
f) peso delle azioni negoziate rispetto
all’intero paniere al momento della rilevazione.
Articolo 6.1.9
(Diffusione di notizie e consultazione degli archivi)
1. Borsa Italiana diffonde mediante Avviso di Borsa Italiana o mediante le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni le informazioni che presentano interesse per il buon funzionamento del mercato, inclusi i comunicati e la notizia della disponibilità dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi della legge e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Presso Borsa Italiana sono archiviati e consultabili dal pubblico:
a) i dati relativi ai contratti conclusi nei mercati, fatta eccezione per i nominativi delle controparti;
b) i Listini ufficiali;
c) gli Avvisi di Borsa Italiana;
d) i documenti trasmessi a Borsa per la diffusione al pubblico, richiamati negli Avvisi di Borsa Italiana.
Parte 7 Disposizioni finali
Articolo 7.1
(Diritto applicabile)
Il presente Regolamento, le Istruzioni, le Disposizioni tecniche di funzionamento dei mercati o dei servizi nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.
Articolo 7.2
(Controversie sottoposte all’Autorità
Giudiziaria)
Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui agli articoli 2.6.11 e 3.3.1, comma 2, nonché gli importi di cui agli articoli 4.1.4, comma 5, 4.2.3, comma 10, e 4.7.5, comma 13, del Regolamento e quelle derivanti dal diniego dell’ammissione alla quotazione e dalla revoca di tali ammissioni, sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano. Tale disciplina si applica, per quanto compatibile, anche all’ammissione alle negoziazioni in assenza di domanda degli emittenti.
Articolo 7.3
(Altre controversie)
1. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo 7.2, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle Istruzioni, dalle Disposizioni tecniche di funzionamento dei mercati o dei servizi o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati, nonché dalle successive modifiche e integrazioni è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell’articolo 7.5.
2. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale
il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 7.4.
Articolo 7.4
(Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso Borsa Italiana.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell’incarico è di tre anni e non è rinnovabile. Qualora uno dei membri cessi l’incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 20 giorni dalla data di impugnazione di cui all’articolo 3.4.5 e sono comunicate tempestivamente alle parti. Esse hanno mero valore interlocutorio e sono comunque sostituite dal lodo arbitrale, ove una parte instauri un procedimento arbitrale, ai sensi dell’articolo 7.5. La lingua del procedimento è l’italiano.
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri eventualmente nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
Articolo 7.5
(Collegio Arbitrale)
1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all’altra un atto nel quale:
- dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
- indica l’oggetto dell’impugnazione;
- designa il proprio arbitro;
- invita l’altra parte a designare il proprio arbitro;
b) la parte alla quale è notificato l’atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell’atto; in mancanza si applicherà l’articolo 810, comma 2, c.p.c.;
c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal
Presidente del Tribunale di Milano.
2. Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 7.4, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell’arbitrato è quella italiana.
3. Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.