Recesso dal contratto in caso di sinistro Clausole campione

Recesso dal contratto in caso di sinistro. Non si applica alla presente polizza.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni. In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. 19.1 Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. La Società si impegna a non recedere dall’assicurazione in caso di sinistro.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente e al broker. In tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Si tratta di recesso bilaterale. I termini sono diversi nel caso in cui receda l’assicurato o l’assicuratore.
Recesso dal contratto in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Contraente e Società Generali Italia possono recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.