Rappresentatività sindacale Clausole campione

Rappresentatività sindacale. 1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l’accertamento del requisito della “maggiore rappresentatività”, ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federazioni e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
Rappresentatività sindacale. Art. 23 Comitato aziendale
Rappresentatività sindacale. (Art. 22 ACN del 23 marzo 2005)
Rappresentatività sindacale. Sulla rappresentatività sindacale in trasformazione dallo Statuto ai giorni nostri 323
Rappresentatività sindacale. 1. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), per determinare la maggiore rappresentatività sul piano regionale di organizzazioni sindacali locali si applicano le disposizioni dell’art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).
Rappresentatività sindacale. 1. Il Comitato Regionale di cui alla DGR 936 del 28/06/05 è composto dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale.
Rappresentatività sindacale. La riforma della rappresentatività, definita nel 1998, ha consentito di uscire dall’informalità e spesso dall’arbitrio del precedente regime ed ha costituto il modello al quale si è ispirato il Ddl “Gasperoni”, mirante ad esportare anche al lavoro privato i medesimi principi per la determinazione della rappresentatività sindacale, la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie e l'efficacia dei contratti collettivi di lavoro. Per la prima volta si è pervenuti a misurare l’effettiva rappresentatività sindacale per stabilire chi è abilitato a contrattare e quando un contratto collettivo raggiunge un consenso sufficiente per poter essere definitivamente sottoscritti. Il nuovo sistema consente l'affermazione di un rinnovato pluralismo sindacale a carattere concorrenziale sui luoghi di lavoro, mediante la verifica del consenso effettivo e del radicamento nelle strutture lavorative, espresso attraverso il principio democratico del voto anche al di fuori dell'ambito degli iscritti, che trovano invece rappresentazione nel criterio associativo. I due indici (voti ed iscritti) vengono ponderati fra loro e solo l’organizzazione che raggiunge la quota percentuale del 5% è ammessa alle trattative ed alla legislazione premiale del titolo III dello Statuto dei lavoratori. Con l’accordo collettivo quadro del 7 giugno 1998 è stata data applicazione alla nuova disciplina sulle RSU, consentendo il successivo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze, che si sono tenute in generale nel novembre del 1998, tranne che per il comparto Scuola, per il quale le elezioni si sono potute svolgere solo nel 2001. Comparto Dipendenti Votanti Tasso di partecipazione Aziende 37.535 31.909 85,01 Enti pub. non economici 59.316 51.462 86,76 Ministeri 265.781 224.300 84,39 Ricerca 15.907 12.551 78,90 Università 56.278 41.416 73,59 Regioni – Autonomie locali 590.009 470.944 79,82 Sanità 529.702 390.064 73,64 Scuola (In corso di certificazione) 1.022.897 799.148 78,15 Le prime elezioni per le RSU hanno costituito un grande successo in termini di partecipazione al voto. Nella precedente tabella sono stati riassunti i risultati dei dipendenti che hanno partecipato alle elezioni delle RSU. Il dato che emerge è quello dell’alta percentuale di partecipazione al voto che complessivamente raggiunge il 78,65% e, in particolare, per alcuni comparti, come Ministeri, Enti pubblici non economici e Aziende, raggiunge l’85%. Con l’attuazione delle nuove norme in materia di rappresentatività si è se...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: