Rappresentanza dei Comuni in caso di controversie Clausole campione

Rappresentanza dei Comuni in caso di controversie. Una norma di attuazione dello Statuto di Autonomia (art. 41 del DPR n. 49/1973 e successive modifi- che) prevede che i Comuni possano avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in caso di controversie. In Trentino, però, la Corte dei Xxxxx è giunta alla conclusione che i Comuni non possano più affidare ad avvocati privati la tutela dei propri interessi, ma siano tenuti a rivolgersi a tal fine all’Avvocatura dello Stato. La motivazione addotta dalla Corte dei Xxxxx è il fatto che il ricorso all’Avvocatura dello Stato non comporta alcun costo per i Comuni. Per cercare una via d’uscita da questa situazione, il Consorzio dei Comuni si è messo in contatto con il Segretario generale della Provincia Eros Magnago, con l’Avvocatura della Provincia e con la Riparti- zione 7 - Enti locali. Successivamente sono stati coinvolti nelle consultazioni anche i rappresentanti della Provincia di Trento. Si è convenuto che occorra innanzitutto modificare la norma di attuazione dello Statuto di Autonomia, affinché i Comuni possano continuare anche in futuro a scegliere se rivol- gersi a legali privati o all’Avvocatura dello Stato. Per il periodo di transizione fino alla modifica della norma di attuazione si è ipotizzata la stipula di un protocollo di intesa fra la Provincia e l’Avvocatura dello Stato attraverso il quale venga definita la portata delle attività dell’Avvocatura dello Stato in fa- vore dei Comuni e degli enti pubblici e siano precisate le materie per le quali questi ultimi si devono rivolgere primariamente all’Avvocatura dello Stato. Il Consorzio dei Comuni ha censito presso i propri associati le controversie degli ultimi due anni, chiedendo loro di precisare per quali di queste si fossero avvalsi dell’Avvocatura dello Stato. Dal rilevamento è emerso che i Comuni hanno affidato la propria difesa all’Avvocatura dello Stato nel 15% delle controversie e che la maggior parte di esse riguardava l’edilizia e l’urbanistica. Nell’ultimo incontro, tenutosi a settembre 2020 presso gli uffici della Provincia di Trento, si è concor- dato di promuovere una modifica della norma di attuazione allo Statuto di Autonomia che dia la pos- sibilità di avvalersi, oltre che dell’Avvocatura dello Stato, anche di avvocati difensori privati. Si dovrà inoltre prevedere un protocollo di intesa fra la Regione, le Province e i Consorzi dei Comuni da un lato e l’Avvocatura dello Stato dall’altro per definire le modalità con cui gli enti pubblici possono rivolgersi a quest’ultima.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).