Rappresentanza Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.
Rappresentanze sindacali La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6/9/94, riportata nell’Allegato 4 del presente CCNL, che fa parte integrante del presente CCNL. Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL. Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Amministrazione.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
Presentazione delle domande La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 30 giugno 2016. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: - redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere; - accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli. Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità:
Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:
Autorizzazioni L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile.
Garanzie A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti in capo alla Parte Mutuataria in dipendenza del Contrat- to ed, in particolare, del rimborso del Finanziamento, del paga- mento degli interessi, anche di mora, come determinati nella misura di cui ai precedenti articoli 8 e 9, delle tasse, delle impo- ste, delle spese, degli oneri e degli accessori tutti, del rimborso delle spese legali - di giudizio e stragiudiziali - e di collocazione - ivi incluse quelle di cui all’art. 2855, primo comma cod. civ. - ven- gono costituite a favore della Banca, che accetta, le garanzie di cui in appresso. La Parte Mutuataria/il/i Garante/icostituisce/no ipoteca convenzio- nale di primo grado sostanziale sull’immobile descritto in calce al presente articolo (di seguito l’ “Immobile”), da iscriversi a cura e spese della Parte Mutuataria presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro (in lettere) fermo restando che tale somma si intende adeguata di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 3 del T.U.B., sino a concorrenza dell’intero importo effettivamente dovuto alla Banca per effetto delle clauso- le di indicizzazione del tasso di interesse applicabile al Finanzia- mento previste nel Contratto. Quest’ultima clausola dovrà essere inserita, a cura e spese della Parte Mutuataria, nella nota di iscri- zione, cosicché l’adeguamento si verifichi automaticamente. L’ipoteca qui costituita si intende estesa alle ricostruzioni, addizio- ni, accessioni, dipendenze, pertinenze - anche condominiali - e miglioramenti dell’Immobile. La Parte Mutuataria/il/i Garante/i dichiara/no e garantisce/ono che l’Immobile è di sua/loro piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e che esso è libero da ipoteche, trascrizioni ipotecarie, sequestri, pignoramenti, privilegi, servitù, oneri, vincoli - anche da piano regolatore - diritti di terzi in genere, formalità ipotecarie pregiudizievoli o che comunque possano in tutto o in parte inficiare la qui concessa garanzia o diminuirla, ad eccezione di: ………..........…. Per ogni quinto del debito originario che abbia estinto, la Parte Mutuataria avrà diritto di chiedere, a propria cura e spese, la ridu- zione proporzionale della somma iscritta, ai sensi dell’art. 39, comma 5 del T.U.B.. Banca potrà procedere coattivamente contro essa Parte Mutuata- ria e contro il/i Fideiussore/i e Garante/i in virtù della copia esecu- tiva del presente atto e senza bisogno di giudicato.
Garanzie aggiuntive A) Sicurezza sul Lavoro: difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni conseguenti all’inosservanza delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 81 del 9.4.08 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a Euro 1.000,00. Massimale per vertenza Euro 5.000,00