RACI Clausole campione

RACI. Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità previste a livello aggregato per le attività descritte nel paragrafo precedente: Presa in carico della risoluzione R I Analisi e classificazione R C Stima dell’intervento R A Esecuzione intervento, Integration Test e No- Regression Test R I Acceptance Test C R Deployment C A/R Aggiornamento documentazione R I Chiusura attività I A/R
RACI. Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità previste per le attività descritte nel paragrafo precedente. Presa in carico della risoluzione A/R C Esecuzione intervento R C Chiusura attività R A
RACI. Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità previste per le attività descritte nel paragrafo precedente. Individuazione delle Attività Ricorrenti R A Definizione e approvazione del CAR e dei Piani di Esercizio delle Applicazioni R A Esecuzione e controllo delle attività contenute nel CAR e nei Piani di Esercizio delle applicazioni R C L'erogazione del servizio dovrà essere curata dal Concessionario nel pieno rispetto dei Livelli di servizio riportati nella seguente Tabella che consente al Committente di misurare la qualità del servizio reso e procedere alla quantificazione ed applicazione delle eventuali penali.
RACI. Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità previste per le attività descritte nel paragrafo precedente. Emissione Richiesta di Offerta I R Emissione Proposta di Fornitura R I Piano di progetto R A Fattibilità R A Progettazione Preliminare R A Progettazione Definitiva R A Pianificazione di dettaglio R A Progettazione Esecutiva R A Esecuzione intervento R I Collaudo C R Riunioni di Steering R A Messa in produzione R A Formazione R A Rientrano nelle Manutenzioni Evolutive gli interventi di sviluppo sulle Applicazioni esistenti, generalmente appartenenti ad una stessa area applicativa, con lo scopo di ampliarne le funzionalità e farle quindi evolvere per indirizzare nuove esigenze del Cliente.
RACI. Segue la tabella di responsabilità per le attività di MEV (par. 4.3.2) . Emissione Richiesta Intervento I R Analisi e Stima dell’Intervento R A Approvazione macro-piano Intervento I R Sviluppo dell’Intervento R I Collaudo C R Deployment R A Aggiornamento Documentazione R A Chiusura R A Il presente paragrafo contiene le definizioni dei KPI e dei Livelli di Servizio (SLA) correlati, al fine di consentire al Committente di misurare la qualità del servizio reso e procedere alla quantificazione ed applicazione delle eventuali penali.
RACI. Attività Concessionario DT
RACI. Nella tabella seguente sono riportate le responsabilità previste a livello aggregato per le attività descritte nel paragrafo precedente: Gestione del contatto con l’utente R I Registrazione, classificazione, assegnazione della priorità alle segnalazioni tramite ticketing tool R I Impostazione e modifica delle modalità di classificazione e assegnazione priorità C R Analisi del problema R C/I Assegnazione della richiesta al supporto specialistico R I Feedback all’utente finale R Chiusura richiesta R I Impostazione e modifica degli strumenti a supporto R C Emissione periodica del livello di soddisfazione utenti R I Il presente paragrafo contiene le definizioni di KPI e correlati SLA, per misurare la qualità del servizio reso e procedere alla quantificazione ed applicazione delle eventuali penali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).