Common use of Quattordicesima mensilità Clause in Contracts

Quattordicesima mensilità. Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la 14a mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno. Tale erogazione è frazionabile per mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero. Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i 12mi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i 12mi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell'erogazione che, secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno. Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli, Accordo Nazionale 20 Maggio 1983, Contratto Nazionale Di Lavoro Degli

Quattordicesima mensilità. Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la 14a 14° mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno. Tale erogazione è frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto rappor- to di lavoro nel corso dell'annodell’anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero. Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i 12mi dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno dell’anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i 12mi dodicesimi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell'erogazione dell’erogazione che, secondo i criteri di cui sopra, sarebbe sa- rebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno. Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti in- tercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Quattordicesima mensilità. Al personale in servizio viene corrisposta, tra il 1° e il 20 luglio di ciascun anno, la 14a 14° mensilità nella misura di una mensilità della retribuzione normale del mese di giugno. Tale erogazione è é frazionabile per i mesi interi di servizio nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno. A tali effetti la frazione di mese superiore a 15 giorni è é calcolata come mese intero. Gli agenti assunti prima del 30 giugno percepiscono i 12mi dodicesimi corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dell'anno di competenza, mentre quelli assunti dopo il 30 giugno percepiscono alla fine dello stesso anno i 12mi dodicesimi relativi ai mesi di servizio intercorsi tra la data di assunzione ed il 31 dicembre, sulla base dell'erogazione che, secondo i criteri di cui sopra, sarebbe loro spettata se fossero stati assunti prima del 30 giugno. Agli agenti esonerati prima del 30 giugno sono corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi intercorsi tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del rapporto, in base alla retribuzione normale ultima raggiunta, mentre quelli che siano esonerati dopo il 30 giugno devono restituire i ratei corrispondenti ai mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto ed il 31 dicembre.

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Samples: Accordo Nazionale Sull’indennita’ Di Contingenza Del 17 6 1975