Quadri. Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quadri. Appartengono In relazione alla categoria loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto anche il Decreto legi- slativo n. 66/2003, art. 17 comma 5, i quadri, fatto salvo quanto previsto al succes- sivo art. 25 in tema di durata dell’orario di lavoro, non sono soggetti all’applicazione di rigide normative sull’orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro stra- ordinario prevista dal vigente C.C.N.L.. Le Aziende possono riconoscere ai Quadri, con provvedimento motivato, nell’ambito delle politiche retributive aziendali, un corrispettivo economico che tenga conto del- l’entità temporale delle prestazioni e del particolare impegno richiesto dall’assolvi- mento delle funzioni. Tale corrispettivo assorbe e sostituisce ogni diverso ed analogo elemento retributivo eventualmente esistente in sede aziendale allo stesso titolo. Il trattamento economico come sopra previsto rappresenta il compenso globalmente inteso per la prestazione professionale resa dai Quadri e tiene conto di tutte le par- ticolarità e specifiche modalità di tale prestazione. I Quadri essendo la loro attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e del- l’attuazione degli obiettivi dell’azienda, vengono informati e coinvolti circa le varia- zioni che si intendono apportare alle strutture ed al rapporto funzionale tra di esse. L’azienda provvede ad interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a promuovere ed incrementare l’aggiornamento professionale e culturale dei Quadri, nonchè la loro sensibilizzazione verso i problemi gestionali e di relazioni sociali. Per tutto quanto non espressamente previsto in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985questo articolo (innovazioni ed in- venzioni, n. 190, assicurazione contro i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio rischi di responsabilità civili civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri ) si applicano richiamano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza alla Legge n. 190 del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri)13/5/1985.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Quadri. Appartengono I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei Quadridirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società.
II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all’art. 20 del presente contratto.
III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ottemperanza ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale della formazione, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze.
IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro.
V. Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.
VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.
VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di produzione.
VIII. In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A, viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff 2.250,00 euro posizione retributiva A1 staff 4.000,00 euro posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione 4.700,00 euro Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni. A far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di c ui alla precedente tabella verrà incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della dichiarazione a verbale del CCNL 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non verranno più corrisposti.
IX. L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e viceversa, determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione in coerenza con la tabella di cui al comma che precede.
X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, i prestatori 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di Quadroappartenenza alla posizione retributiva A2, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione ovvero a mansioni dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadrol’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti assenti con di- ritto diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il un periodo di superiore a sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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Quadri. Appartengono alla categoria dei QuadriL’Impiegato “Qualificato” (Tecnico, Amministrativo o Commerciale) che, con specifica collaborazione, opera in Elevata Autonomia Esecutiva. Per la propria qualificata esperienza e competenza, sceglie soluzioni e svolge, con personale responsabilità, mansioni specialistiche settoriali e relative operazioni complementari, anche di vendita. Risponde al proprio Responsabile. - Il Lavoratore “Qualificato” che, a fronte di richieste e/o interventi, anche calendarizzati, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985Elevata Autonomia Esecutiva, n. 190svolge mansioni qualificate che comportino particolari conoscenze tecniche plurisettoriali ed adeguate capacità tecnico-pratiche, i prestatori comunque acquisite. Per l’elevata conoscenza del prodotto, ne cura la preparazione, la presentazione e la vendita, sempre operando nel rispetto delle disposizioni aziendali e legali riferite al settore di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativaattività. - siano prepostiIl Lavoratore “Qualificato” che, individua guasti ed effettua riparazioni, manutenzioni elettriche, idrauliche o meccaniche o la messa a punto di apparati, macchine o impianti, rispondendo al Responsabile Apicale di settore. - Il Lavoratore in condizioni Mobilità Verticale destinatario del livello C, nei primi 10 mesi d’inserimento formativo nella mansione. - Il Lavoratore di autonomia decisionalePrima assunzione destinatario del livello C, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nei primi 20 mesi d’inserimento formativo nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri)mansione.
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Sources: CCNL Settori Del Commercio
Quadri. Appartengono alla categoria dei Categoria Quadri, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere carattere continuativo funzioni direttive loro direttive, attribuite dal Direttore, di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa dell’Ente nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti. Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, in organizzazioni l’Ente favorirà l’accesso a specifici corsi di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri formazione per le materie di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali diretta competenza dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativaassicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda L’Ente è tenuta tenuto altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili civile verso terzi, conseguente conseguentemente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. I Quadri non sono soggetti a limiti di orario previsti all’articolo 26 del presente Contartto e potranno determinare l’orario di lavoro tenendo conto degli orari di apertura del British Council, degli orari del personale da loro coordinato e/o diretto e delle esigenze specificamente connesse alla loro funzione. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando norme del presente Contratto in quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori compatibili con la qualifica peculiare disciplina normativa prevista per tale Categoria. Ai Quadri trovano altresì applicazione le specifiche tabelle di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri)stipendio previste per il grado F SMT.
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Quadri. Appartengono I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei Quadridirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società.
II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all’art. 21 del presente contratto.
III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ottemperanza ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale della formazione, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze.
IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro.
V. Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.
VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.
VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di produzione.
VIII. In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A, viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff 2.250,00 euro posizione retributiva A1 staff 4.000,00 euro posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione 4.700,00 euro Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni.
IX. L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e viceversa, determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione in coerenza con la tabella di cui al comma che precede.
X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, i prestatori 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di Quadroappartenenza alla posizione retributiva A2, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione ovvero a mansioni dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadrol’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti assenti con di- ritto diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il un periodo di superiore a sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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Sources: Collective Bargaining Agreement
Quadri. Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa dell’impresa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata decentrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. Ovvero - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere assumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listicospecialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presadell’impresa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione della categoria di Quadro, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione formazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti con di- ritto diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativaassicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio l’esercizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- ricocarico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciutoriconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione funzione pari a ¤ € 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché nonché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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Quadri. Appartengono I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e delle successive disposizioni legislative in materia sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei Quadridirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società.
II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all’art. 20 del presente contratto.
III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ottemperanza ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze.
IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro.
V. Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.
VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale – la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti all’attività svolta.
VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di produzione.
VIII. In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff 2.250,00 euro posizione retributiva A1 staff 4.000,00 euro posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione 4.700,00 euro Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni. A far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di cui alla precedente tabella è stato incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della dichiarazione a verbale del CCNL 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non sono più corrisposti.
IX. L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e viceversa determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione, in coerenza con la tabella di cui al comma che precede.
X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, i prestatori 190 e delle successive disposizioni legislative in materia - in caso di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di Quadroappartenenza alla posizione retributiva A2, secondo l’Azienda garantisce al lavoratore il trattamento corrispondente all’attività svolta nonché, decorso un periodo superiore a sei mesi, l’attribuzione del relativo livello inquadramentale, fatto salvo il caso in cui l’assegnazione abbia avuto luogo per la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti assenti con di- ritto diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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Quadri. Appartengono I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei Quadridirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società.
II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all’art. 20 del presente contratto.
III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ottemperanza ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale della formazione, potranno essere promossi specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze.
IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali. In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro.
V. Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.
VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale - la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.
VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di produzione.
VIII. In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A, viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a: posizione retributiva A2 staff 2.250,00 euro posizione retributiva A1 staff 4.000,00 euro posizione retributiva A2 produzione 2.800,00 euro posizione retributiva A1 produzione 4.700,00 euro Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni. A far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di cui alla precedente tabella verrà incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della dichiarazione a verbale del CCNL 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non verranno più corrisposti.
IX. L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e viceversa, determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione in coerenza con la tabella di cui al comma che precede.
X. In applicazione della legge 13 maggio 1985, 1985 n. 190, i prestatori 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con ca- rattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche de- centrata e quindi: - abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali anche nella conduzione e nel coordinamento di ri- sorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa. - siano preposti, in condizioni di autonomia decisionale, ad as- sumere responsabilità ad elevata professionalità di tipo specia- listico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’im- presa, verificandone la fattibilità economica, tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati. L’attribuzione assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di Quadroappartenenza alla posizione retributiva A2, secondo la disciplina del presente contratto, sarà comunicata per iscritto dalle aziende ai lavoratori interessati. Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conse- guente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei Quadri, le aziende favoriranno la for- mazione ovvero a mansioni dirigenziali – al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’aggiornamento di tale categoria di lavoratori. L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadrol’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assunti assenti con di- ritto diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il un periodo di superiore a sei mesi. Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assi- curativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’eser- cizio delle funzioni svolte. L’azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civili verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Ai Quadri si applicano le disposizioni sull’orario di lavoro di cui all’art. 50. Fermo restando quanto previsto dall’art. 89, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a ca- rico. In altre ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà ri- conosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso del- l’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. A decorrere dal 1.5.1999 ai quadri spetta un’indennità di fun- zione pari a ¤ 154,93 lorde per 14 mensilità, assorbibili al 40% da indennità similari, da eventuali superminimi individuali non- ché da elementi retributivi concessi con clausole espresse di as- sorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto. Al fine di assicurare ai lavoratori con la qualifica di Quadro, una forma di integrazione dei servizi sanitari, le parti convengono a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2004, di aderire al QuAS (Cassa Assistenza Sanitaria Quadri).
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