Protocollo di interconnessione Clausole campione

Protocollo di interconnessione. In accordo con quanto previsto nella Delibera 335/20/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: - l’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete mobile di Vodafone e la rete mobile dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIP secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica nazionale N. 770; - l’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete mobile di Vodafone e la rete fissa dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIP secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica nazionale N. 769; Il dominio di primo livello che l’Operatore interconnesso dovrà utilizzare per instradare le chiamate verso la rete Vodafone è xxxxxxxx.xx.
Protocollo di interconnessione. L’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete fissa di Vodafone e la rete dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIP-I secondo con quanto specificato nella Specifica Tecnica nazionale N. 769 e sua parte specifica B. Il dominio di primo livello che l’Operatore interconnesso dovrà utilizzare per instradare le chiamate verso la rete Vodafone è xxxxxxxx.xx Per il traffico originato su territorio nazionale Vodafone offre l’interconnessione sugli apparati di bordo I-SBC dislocati nelle 8 città indicate nel paragrafo 4.8 “Punti di Interconnessione” (nel seguito “PdI”). Eventuali Punti di Interconnessione aggiuntivi a livello trasmissivo dovranno essere concordati. A valle di tali PdI, Vodafone dispone di funzionalità di Gateway di Bordo (Border Gateway o”BG” o SBC), che sono le entità funzionali di gateway che includono le funzionalità di attestazione (quindi anche i POP IP ) e di gateway definite nella ST 769 v.1. L’implementazione dei BG è effettuata secondo un’architettura funzionale distribuita ed in particolare con l’utilizzo di un insieme di Session Border Controller (SBC) dove può essere localizzata la funzionalità di Call Admission Control (nel seguito indicato anche dall’acronimo “CAC”). I PdI sono quindi associati ad opportuni apparati BG che costituiscono i punti logici di terminazione della segnalazione associata alle comunicazioni telefoniche da e verso VO. Tali apparati rappresentano anche i punti logici di separazione tra il dominio di rete di VO e quello dell’Operatore interconnesso. L’interfacciamento avverrà mediante interfacce Gigabit Ethernet (nel seguito anche “GbE”) soddisfacenti i seguenti requisiti.
Protocollo di interconnessione. In accordo con quanto previsto nella Delibera 335/20/CIR dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: • l’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete mobile di CoopVoce e la rete mobile dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIP secondo quanto indicato nella Specifica Tecnica nazionale N. 770; • l’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete mobile di CoopVoce e la rete fissa dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIPsecondo quanto indicato nella Specifica Tecnica nazionale N. 769; CoopVoce comunica all’Operatore interconnesso l’insieme degli indirizzi IP che egli dovrà utilizzare per instradare il traffico voce e di segnalazione verso la rete CoopVoce. Il dominio di primo livello che l’Operatore interconnesso dovrà utilizzare per instradare le chiamate verso la rete CoopVoce è xxx000.xxx000.0xxxxxxxxxx.xxx. CoopVoce offre l’interconnessione fisica sugli apparati Border Router o “BR” dislocati nelle 2 città indicate nel paragrafo 3.8 “Punti di Interconnessione” (nel seguito “PdI”). In tali PdI, CoopVoce dispone di funzionalità di Gateway di Bordo (Border Gateway o”BG” o SBC), che sono le entità funzionali di gateway che includono le funzionalità di attestazione (quindi anche i PoP IP per il traffico dei pacchetti voce) e di gateway definite nella ST 770 per il piano di controllo del traffico mobile-mobile e nella ST 769 per quello del traffico fisso-mobile. L’implementazione dei BG è effettuata secondo un’architettura che prevede l’utilizzo di un insieme di Session Border Controller (SBC) dove è localizzata la funzionalità di Call Admission Control (nel seguito indicato anche dall’acronimo “CAC”). I PdI sono quindi associati ad opportuni apparati BG che costituiscono i punti logici di terminazione della segnalazione associata alle comunicazioni telefoniche da e verso CoopVoce. Tali apparati rappresentano anche i punti logici di separazione tra il dominio di rete di CoopVoce e quello dell’Operatore interconnesso.
Protocollo di interconnessione. L’interconnessione per il traffico voce commutato tra la rete fissa di Vodafone e la rete dell’operatore richiedente l’interconnessione viene effettuata attraverso il protocollo SIP-I secondo con quanto specificato nella Specifica Tecnica nazionale N. 769 e sua parte specifica B. Il dominio di primo livello che OLO dovrà utilizzare per instradare le chiamate verso la rete vodafone è xxxxxxxx.xx Per il traffico originato su territorio nazionale Vodafone offre l’interconnessione sugli apparati di bordo I-SBC dislocati nelle 8 città indicate nel paragrafo 4.8 “Punti di Interconnessione”.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.