Procedura amichevole Clausole campione

Procedura amichevole. (1) Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all’autorità competente dello Stato Contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
Procedura amichevole. 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
Procedura amichevole. 1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti riguardo l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti si adoperano per risolvere il caso in via di amichevole composizione.
Procedura amichevole. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente oppure, se il suo caso ricada sotto il paragrafo 1 dell'articolo 24, a quello Stato contraente di cui è cittadino. Il reclamo deve essere presentato entro tre anni dalla prima notifica della misura che ha dato luogo alla tassazione non conforme alla Convenzione.
Procedura amichevole. 1. Qualora un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui è residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
Procedura amichevole. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Giurisdizioni Contraenti comportano e comporteranno per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di tali Giurisdizioni Contraenti, sottoporre il caso all'autorità competente di una delle due Giurisdizioni Contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro tre anni dalla prima notifica della misura che comporta l'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto.
Procedura amichevole. 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambe le Parti contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Parti, sottoporre il suo caso all’autorità competente della Parte contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella della Parte contraente di cui ha il diritto di dimora o vi è stabilita o vi è stata costituita (se la Parte è la Regione amministra- tiva speciale di Hong Kong) o è cittadina dell’altra Parte (se l’altra Parte è la Sviz- zera). Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica- zione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
Procedura amichevole. Articolo 7
Procedura amichevole. In vigore dal 1 gennaio 1995
Procedura amichevole. 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle di- sposizioni della presente Convenzione, può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o cittadina.