Previsioni Clausole campione

Previsioni. L'Acquirente può utilizzare un portale web attraverso il quale l'Acquirente può inviare previsioni e Ordini al Fornitore (il "GESP"). Le previsioni, così come i tempi di consegna dei Prodotti e le quantità ordinate a lotto definitivo ("FLOQ"), saranno comunicate tramite lo strumento di download delle previsioni del GESP ("FDT") o altre comunicazioni emesse dall'Acquirente. Anche se diversamente regolamentato altrove, tutte le previsioni di acquisto dei Prodotti non sono in alcun modo vincolanti per l'Acquirente. L'Acquirente può modificare le previsioni di acquisto dei Prodotti in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione. Gli ordini (compresi gli acquisti di prodotti in blocco) saranno comunicati tramite il GESP o altre modalità scritte emesse dall'Acquirente. L'Acquirente fornirà una formazione iniziale sull'uso del GESP, compreso l'FDT. L'Acquirente e il Fornitore concorderanno per iscritto il FLOQ e i requisiti del tempo di consegna. Salvo quanto concordato nel presente Ordine, i valori del tempo di consegna concordati per i singoli Prodotti e la previsione saranno pubblicati dall'Acquirente sull'FDT. Il Fornitore accederà al GESP giornalmente al fine di: (i) determinare se l'Acquirente ha emesso nuovi Ordini quel giorno; e (ii) fornire la conferma scritta della ricezione dell'Ordine attraverso l'inserimento di un termine di consegna; e (iii) esaminare eventuali modifiche agli Ordini esistenti e fornire la conferma scritta della modifica attraverso l'inserimento di una nuovo termine di consegna. Il Fornitore dovrà accedere a GESP: (a) quando è pronto a spedire il Prodotto; e (b) per elaborare un avviso di spedizione anticipata e un codice a barre per ogni spedizione. Le richieste del Fornitore di modificare i tempi di consegna, la quantità minima d'ordine o i termini medi devono essere presentate utilizzando GESP. L'Acquirente renderà disponibili al Fornitore istruzioni scritte su GESP, informazioni e link su richiesta. Il GESP consente al Fornitore di accedere agli strumenti utilizzati dall'Acquirente, come la registrazione dei fornitori e la manutenzione dei profili, che ottimizzano le comunicazioni dell'Acquirente con i suoi fornitori. Il GESP contiene anche il database principale in cui l'Acquirente conserva le informazioni sui propri fornitori. Il Fornitore si registrerà al GESP e garantirà l'inserimento nel GESP di informazioni complete, aggiornate e accurate (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le capacità del Fornitore, lo st...
Previsioni. Le previsioni del PUC, commisurate a un arco temporale decennale, si applicano all’intero territorio comunale ed hanno validità a tempo indeterminato.
Previsioni a) L’Acquirente può fornire al Fornitore previsioni d’or- dine che stabiliscono il fabbisogno di Prodotti dell’Ac- quirente durante il periodo stabilito nel Contratto d’Acquisto (la “Previsione d’Ordine”). Il Fornitore si adopererà al meglio per mantenere una capacità produttiva e una scorta di Prodotti sufficiente a sod- disfare i requisiti indicati nella Previsione d’Ordine. b) Le Previsioni d’Ordine non saranno vincolanti per l’Ac- quirente né daranno luogo ad alcuna responsabilità od obbligo da parte dell’Acquirente di effettuare Or- dini per qualsiasi Prodotto, né comporteranno alcun impegno ad acquistare un determinato volume dei Prodotti, o qualsiasi parte o materiale utilizzato per la fabbricazione dei Prodotti. Inoltre, nessuna Previsione d’Ordine darà luogo ad alcuna responsabilità per l’Ac- 1 quirente dovuta al costo delle scorte del Fornitore, ecc.
Previsioni. Aumenta la quota di imprenditori ottimisti per i pros- simi sei mesi. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese il saldo tra attese di incremento e previsioni di decremento della produzione industriale è risultato pari a +28% (era +14% nel trimestre precedente). Più contenuto l ’ ottimismo manifestato dalle microimprese, dove il saldo è risultato pari a +19%. Il clima di fiducia è alimentato dalle prospettive po- sitive della domanda estera (+24% il saldo) e di quel- la interna (+25%), mentre sembra ridursi la preoccu- pazione per l’ aumento dei prezzi (+17% il saldo). Permangono critiche le previsioni per l’occupazione, dove il saldo tra attese di incremento e previsioni di decremento risulta è rimasto negativo per le piccole e medie imprese, pari a -1% (era -5% nel trimestre precedente). Più ottimismo nelle microimprese, dove le previsioni per un aumento dell’occupazione hanno registrato un saldo positivo pari a +6%.

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  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.

  • REVISIONE DEI PREZZI In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29. La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione. A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara. Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

  • Programmazione La proposta dovrà prevedere la programmazione e organizzazione di attività e iniziative artistiche presso il Teatro Sociale comprendente l’attivazione di rassegne di spettacoli dal vivo, laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte durante le fasi di produzione di spettacoli. La programmazione dovrà corrispondere ad un preciso progetto artistico-culturale strettamente connesso con le caratteristiche del pubblico di Fasano, del territorio limitrofo e dei turisti. In fase di candidatura dovrà essere definito il progetto sull’intero periodo di attività ed un programma dettagliato per le attività da svolgere nel periodo compreso tra novembre 2022 ottobre 2023. Il progetto artistico-culturale dovrà garantire la programmazione di almeno 15 spettacoli dal vivo, per ciascuna stagione, valorizzando in particolare il teatro per ragazzi e famiglie. Il progetto dovrà prevedere l’attivazione e la promozione di azioni di formazione e crescita del pubblico e iniziative volte a sensibilizzare target diversi di pubblico al fine di incoraggiare la partecipazione di fasce di pubblico “svantaggiate”. Anche nella definizione dei prezzi dei titoli di accesso agli spettacoli nonché le quote di partecipazione alle altre attività dovranno prevedere forme di agevolazione a favore delle fasce sociali e culturali più deboli, individuate dall’Amministrazione Comunale, e dovranno consistere nella previsione di ingressi gratuiti ed ingressi a prezzi ridotti. Tali attività di formazione/promozione del pubblico, consistenti a titolo indicativo in laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte, giornate di allestimento, potranno prevedere al massimo 80 giornate di utilizzo del teatro, in aggiunta alle giornate di programmazione, le 30 giornate gratuite riservate all’Amministrazione Comunale, alle ulteriori giornate di cui l’Amministrazione avrà bisogno, e alle giornate che l’Amministrazione concederà in uso a terzi o al TPP. Eventuali ulteriori giornate per lo svolgimento delle predette attività saranno soggette ad autorizzazione, ed oggetto del rimborso delle spese generali secondo le indicazioni all’uopo fornite dall’Amministrazione. Si precisa che gli incassi degli spettacoli saranno di competenza dell’Aggiudicatario, seppur le distinte di incasso ed i relativi permessi SIAE dovranno essere intestati al TPP: pertanto il TPP, oltre il corrispettivo previsto dal successivo articolo 6, trasferirà al soggetto affidatario della presente procedura un valore equivalente agli incassi netti come definiti nel precedente periodo. Eventuali incassi derivanti dalle quote di partecipazione a laboratori, corsi formativi, masterclass, prove aperte, si intendono direttamente di competenza dell’Aggiudicatario. Si precisa, inoltre, che il calendario delle attività proposte dovrà essere preventivamente verificato con le effettive disponibilità che saranno comunicate dell’Ufficio Cultura del Comune di Fasano e conseguentemente autorizzato. Pertanto il TPP si riserva di modificare la programmazione sulla base di quanto sarà comunicato dal competente Ufficio Comunale. Resta inteso che il progetto artistico-culturale dovrà integrarsi con le Stagioni Teatrali di Prosa annualmente programmate e coordinarsi con le altre attività predisposte sul territorio cittadino, evitando sovrapposizioni.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.