Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Rami Danni “Copertura Multirischi Con Annullamento Sport Invernali”, Contratto Di Assicurazione Contro Gli Infortuni, Contratto Di Assicurazione Rami Danni
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Artdell'art. 2952 c.cCod. Civ. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Artdell‘Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato verifica- to il fatto su cui si fonda il diritto.
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Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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