TESTO COORDINATO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL’ICCREA BANCA S.p.A.
TESTO COORDINATO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE DELL’ICCREA BANCA S.p.A.
Il 19 marzo 2003, in Roma, si sono riuniti:
l’ICCREA BANCA S.p.A.
ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO
rappresentata dalla Commissione Aziendale composta dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxxx supportata dai Sigg.ri Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx del Dipartimento del Personale
e
- La FEDERAZIONE ITALIANA BANCARIA ASSICURATIVI (F.I.B.A.-
C.I.S.L.), rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx;
- la UIL CREDITO E ASSICURAZIONI (UIL C.A.), rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxx Xxxxx;
- la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI
ASSICURAZIONI E CREDITO (F.I.S.A.C.-C.G.I.L.), rappresentata dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.), rappresentata
dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per conformità del testo, in quanto le XX.XX. stipulanti sottoporranno l’ipotesi ai dipendenti nell’apposita assemblea generale.
PREMESSA
In relazione a quanto previsto dagli articoli 8, 28 e 29 del C.C.N.L. del 7/12/2000, le Parti convengono di sottoscrivere il nuovo Contratto dell’Iccrea Banca S.p.A. che sostituisce integralmente il precedente Contratto integrativo del 7 ottobre 1992, così come
integrato dall’Accordo aziendale del 19 maggio 1998.
La nuova normativa, nel recepire i demandi del C.C.N.L. del 7/12/2000, tiene conto altresì della nuova organizzazione aziendale conseguente alla ristrutturazione realizzata nel corso dell’anno 2002 e del conseguente piano di esodi che è stato regolamentato dalle Parti con l’Accordo del 21 febbraio 2002.
Ulteriore punto di riferimento è il “Piano Formativo Triennale” di riqualificazione e riconversione professionale del personale, che costituisce parte integrante del citato Accordo, che determinerà un significativo impegno di tutte le risorse dell’Azienda nei prossimi anni con il dichiarato obiettivo di creare le condizioni migliori per un’adeguata copertura delle posizioni che si sono rese vacanti a seguito degli esodi nonché di garantire la massima flessibilità di utilizzo delle risorse in linea con i cambiamenti organizzativi.
ART. 1 – PREMIO DI RISULTATO
In relazione a quanto previsto dall’art. 48 del C.C.N.L. del 7/12/2000 e dagli accordi nazionali riportati nell’allegato F del contratto stesso, viene istituito il Premio di Risultato.
La misura del Premio di Risultato verrà determinata con il meccanismo individuato dall’allegato n.1 al presente contratto (di cui ne fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti.
L’importo complessivo deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 30.11.2001, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione.
Gli importi del Premio di Risultato da erogare sono quelli che si riferiscono ai bilanci d’esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.
Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Il Premio di risultato spetta al personale in servizio alla data in cui lo stesso viene erogato e che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di riferimento.
Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni.
La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione, rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il Premio di Risultato non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
Il Premio di Risultato non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, eventualmente confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata nel CIA.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste da tale articolo, essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
ART. 2 - INQUADRAMENTI
Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del 7/12/2000 e dal “Progetto professionalità” di cui all’accordo aziendale del 21/02/2002, le Parti si danno atto che, al fine di dare pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera da attuarsi in coerenza con le strategie aziendali, la valorizzazione della professionalità dei dipendenti deve essere realizzata mediante:
- formazione adeguata e correlata ai fabbisogni e alle opportunità di crescita professionale;
- esperienza pratica di lavoro e la mobilità su diverse posizioni di lavoro;
- definizione di metodi e criteri di valutazione e di sviluppo professionale, analisi delle competenze e valutazione del potenziale.
Le Parti individuano le seguenti correlazioni tra sistema di inquadramento e profili professionali:
3a Area Professionale
In relazione a quanto previsto dalla “Norma Transitoria” in calce all’art. 109 del
C.C.N.L. 7/12/2000, vengono previsti i seguenti inquadramenti connessi ad alcuni profili professionali:
- è inquadrato nel 3° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di responsabile di Reparto rientrando in tale incarico anche il responsabile di ciascun turno lavorativo svolto presso il CED aziendale;
- è inquadrato nel 4° livello retributivo il responsabile di Reparto dopo 24 mesi, in via continuativa, di espletamento dell’incarico;
- è inquadrato nel 2° livello retributivo l’addetto che, in possesso di un coerente titolo di studio e dopo aver ottenuto almeno due valutazioni annuali positive consecutive, abbia svolto per un periodo di almeno 36 mesi, in via continuativa e prevalente, attività di consulenza di rilevante complessità nei confronti delle BCC;
- è inquadrato nel 3° livello retributivo l’addetto allo sviluppo che, dopo aver ottenuto almeno 2 valutazioni annuali positive consecutive, abbia ricevuto l’incarico di gestire l’intero rapporto commerciale con gruppi di BCC. Dopo 36 mesi di espletamento della relativa attività e fermo restando il conseguimento di 2 valutazioni annuali positive consecutive, viene inquadrato nel 4° livello retributivo.
Quadri Direttivi
In relazione a quanto previsto dagli artt. 95 e 96 del C.C.N.L. 7/12/2000:
- è inquadrato nel 1° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di Responsabile di Ufficio;
- è inquadrato nel 1° livello retributivo colui che svolge in via continuativa e prevalente mansioni di elevata preparazione professionale con autonomia decisionale nell’ambito
di direttive generali o che venga nominato dall’Azienda quale componente di Organismi del Sistema del Credito Cooperativo o Interbancari;
- è inquadrato nel 2° livello retributivo il Responsabile di Ufficio dopo 6 anni di espletamento del relativo ruolo;
- è inquadrato nel 2° livello retributivo il Responsabile di Ufficio qualora venga formalmente nominato dall’Azienda “Sostituto” in xxx xxxxxxx xxx Xxxx Servizio in quelle strutture che, per la loro complessità, necessitino dell’individuazione di tale ruolo. Dopo 6 anni di espletamento dell’incarico il Sostituto viene inquadrato nel 3° livello retributivo;
- è inquadrato nel 2° livello retributivo il quadro direttivo qualora venga formalmente nominato dall’Azienda “Sostituto” in xxx xxxxxxx xxx Xxxx Servizio in quelle strutture non articolate in Uffici che, per la loro complessità, necessitino dell’individuazione di tale ruolo. Dopo 6 anni di espletamento dell’incarico il Sostituto viene inquadrato nel 3° livello retributivo;
- è inquadrato nel 4° livello retributivo il Capo Servizio. Fino al 31 dicembre 2005 il Capo Servizio che all’atto della nomina fosse inquadrato al 1° livello retributivo o 2° livello retributivo sarà inquadrato al 3° livello retributivo e, dopo 2 anni di copertura del ruolo, al 4° livello retributivo.
Norme attuative
Le XX.XX. stipulanti dovranno ricevere entro 90 giorni dalla stipula del presente C.I.A. gli organici aziendali riportanti gli inquadramenti ed i profili professionali di cui alle nuove norme.
Le XX.XX., entro i successivi 30 giorni, effettueranno le verifiche del caso, fornendo all'Azienda le proprie considerazioni.
Entro i successivi 15 giorni, le Parti daranno corso ad una verifica congiunta di tutte le posizioni che dovrà concludersi entro i successivi 30 giorni.
Tutte le posizioni dovranno essere regolarizzate con il riconoscimento dell’inquadramento e della relativa posizione economica dal momento della maturazione del diritto.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2003, per esaminare ed eventualmente definire ulteriori correlazioni tra i profili professionali e gli inquadramenti nell’ambito delle Aree Professionali.
ART. 3 - FORMAZIONE
L’Azienda comunica annualmente, entro il mese di febbraio, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali il piano di formazione previsto per l’anno in corso relativo a tutto il personale ed il resoconto dell’attività formativa svolta durante l’anno precedente .
Entro 30 giorni dall’informativa, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, si terrà un ulteriore incontro per effettuare valutazioni congiunte, anche al fine di definire l’eventuale accorpamento delle ore di formazione previste contrattualmente e non effettuate nell’anno di pertinenza.
Per il personale neoassunto, inquadrato nelle aree professionali con contratto a tempo indeterminato, l’Azienda tiene un corso di addestramento entro il primo anno dall’assunzione.
Tale corso, la cui durata di 10 giorni lavorativi è ritenuta utile ai fini del pacchetto formativo annuale, è finalizzato a facilitare l’inserimento in Azienda.
Le Parti condividono che “lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite una formazione adeguata, l’esperienza pratica del lavoro e la mobilità su diverse posizioni di lavoro e che lo sviluppo professionale in connessione alla valutazione professionale, concorre allo sviluppo di carriera”; in relazione a quanto precede, dichiarano che la valorizzazione del patrimonio delle competenze del personale rappresenta un fattore strategico per la crescita economica dell’Azienda e per vincere la sfida della competitività.
L’Azienda dichiara di voler favorire, anche attraverso la realizzazione di piani di formazione continua, una gestione in grado di valorizzare le migliori capacità, motivando e sostenendo l’impegno ed il contributo di ciascun collaboratore per il raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda
A tal fine , qualora si rendesse necessario ricoprire posizioni di lavoro, per le quali le norme contrattuali comportano l’attribuzione di inquadramento superiore, l’Azienda si impegna a ricercarne prioritariamente al proprio interno la copertura, attuando rotazioni e/o specifici interventi formativi.
ART. 4 - VALUTAZIONE DEL LAVORATORE
Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Azienda, anche in relazione a quanto previsto dall’art.66 del C.C.N.L. del 7/12/2000, effettua la valutazione dei propri collaboratori al fine di favorirne la crescita professionale anche quale presupposto dello sviluppo di carriera. Per la valutazione si terrà conto delle attività svolte, delle conoscenze possedute, delle esperienze lavorative e della formazione effettuata.
L’esito della valutazione, espresso tramite un giudizio professionale complessivo, viene comunicato all’interessato dal proprio valutatore nel corso di un apposito colloquio entro il primo semestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce, con l’evidenziazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento riscontrate.
Il lavoratore, nel prendere atto di quanto formalmente comunicatogli, può formalizzare le proprie considerazioni. In tale occasione può altresì chiedere che, compatibilmente con le esigenze aziendali, gli siano assegnati altri compiti o venga assegnato ad altro ufficio.
Entro 15 giorni dalla data in cui ha ricevuto formale comunicazione per iscritto del giudizio negativo, il dipendente può presentare ricorso avverso al medesimo, direttamente o tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale abbia conferito apposito mandato. L’esame del ricorso da parte della Direzione del Personale e della Rappresentanza Sindacale delegata deve concludersi entro 30 giorni ed il relativo verbale deve essere trasmesso al primo Comitato Esecutivo utile. Detto Comitato, nel termine di 60 giorni deciderà sul ricorso in questione. La decisione va notificata all’interessato entro 10 giorni dall’avvenuta deliberazione. Questi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione di detta decisione, può inoltrare ricorso direttamente o tramite Organizzazione Sindacale, alla Commissione arbitrale nazionale prevista dall’art. 15 del
C.C.N.L. del 7/12/2000.
Note a verbale
1) In relazione a quanto previsto dall’art.67 del C.C.N.L. del 7/12/2000, le Parti confermano l’avvenuto “coinvolgimento sindacale” in tema di indirizzi, principi e criteri che si intendono adottare in Azienda per la valutazione del personale;
2) In relazione a quanto previsto dall’art.66 e 67 del C.C.N.L. del 7/12/2000 l’Azienda si impegna a recepire le indicazioni che dovessero emergere in sede nazionale sia in tema di valutazioni che di procedura di ricorso.
3) L’Azienda e le XX.XX. firmatarie si incontreranno entro 60 giorni dalla firma del presente C.I.A. per individuare i criteri gestionali “di massima”, anche alla luce di quanto rappresentato da parte sindacale nel corso degli incontri per il rinnovo del medesimo, applicabili per i passaggi nei diversi livelli economici della 3a Area Professionale che tengano conto di: livello di prestazione lavorativa offerta, conoscenze tecniche/organizzative/gestionali, precedenti esperienze, rotazioni, corsi di formazione.
4) Dopo il colloquio sull’esito della valutazione e prima della formalizzazione del giudizio negativo, il dipendente può chiedere un incontro alla Direzione del Personale, anche unitamente al rappresentate della R.S.A. delegata, per l’esame della sua posizione
ART. 5 – AVVICENDAMENTI
Ogni spostamento del dipendente da una struttura ad un’altra, che non sia temporaneo, va comunicato per iscritto all'interessato ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
II dipendente può esprimere le ragioni soggettive in merito ad un eventuale non gradimento della nuova destinazione, mediante scritto, da conservare nel fascicolo personale.
L’Azienda ha facoltà, al fine di consentire una migliore qualificazione professionale, di utilizzare il dipendente in tutti i servizi aziendali.
Superandosi i 3 mesi di durata, gli spostamenti temporanei vanno immediatamente formalizzati per iscritto all'interessato ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I provvedimenti dei comma precedenti vanno registrati nel fascicolo personale e nella scheda di valutazione annuale.
ART. 6 – INDENNITA’ VARIE
Contributo pasto
Al personale va corrisposta a titolo di contributo pasto un importo mensile di € 51,30. Tale contributo va corrisposto per dodici mensilità e pertanto non va compreso nel computo della tredicesima.
Indennità particolari
Agli operai specializzati, muniti di apposito patentino, se non inquadrati in categoria superiore a quella contrattualmente prevista (2a Area Professionale, 1° livello retributivo), va corrisposta indennità giornaliera nella misura di € 6,20.
All’autista responsabile della gestione del garage va corrisposta indennità giornaliera nella misura di € 7,75.
Indennità giornaliera nella misura di € 6,20 va corrisposta , anche, a:
- addetti al centralino telefonico;
- addetti all’Ufficio Archivio;
- addetti all’Ufficio Corriere;
- addetti all’Ufficio Servizi Interni che non usufruiscono di una delle indennità già previste dal presente articolo;
- autisti non responsabili della gestione del garage;
- personale che lavora in via continuativa e prevalente in locali totalmente sotterranei.
Il trattamento di cui sopra assorbe l’indennità di cui al 7° comma dell’art.49 del C.C.N.L. del 7/12/2000 e l’indennità di turno diurno di cui all’art. 121 del medesimo C.C.N.L., ove competano.
Indennità di turno
A coloro che svolgono il lavoro in turni, con orario di inizio dalle ore 12,00 in poi, va corrisposta, per ciascun giorno di lavoro con inizio come detto, un’indennità di € 2,58.
Figli portatori di handicap
Al dipendente che ha fiscalmente a carico figli portatori di handicap compete una provvidenza annuale di € 1.032,91, da erogare secondo i criteri concordati in sede nazionale.
Concorso spese tranviarie
Deve essere riconosciuto al personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo un concorso spese tranviarie in misura giornaliera di
€ 3,10 , in rapporto alle presenze.
Tale concorso non va compreso nel computo della tredicesima mensilità.
Premio di fedeltà
Al raggiungimento dei 25 anni di anzianità di servizio maturati nel movimento, va corrisposto al personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo un premio di fedeltà nella misura di una mensilità.
La corresponsione avverrà entro il mese successivo al raggiungimento di detta anzianità.
ART. 7 – TICKET PASTO
Viene erogato a ciascun dipendente presente in Azienda con orario di lavoro che comprenda intervallo per il pasto, un ticket pasto giornaliero dell’importo pari a € 5,68.
Tale erogazione avviene con le modalità ed alle condizioni previste dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 6/PS/36285 RI/Mensa del 4/07/1986.
ART. 8 – BANCA DELLE ORE
Il recupero dell’eventuale riduzione oraria (23 ore annue) e delle prestazioni aggiuntive (straordinario) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di quindici minuti.
Per la sola riduzione oraria si conviene che il predetto recupero deve avvenire entro il mese di novembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso previste nel C.C.N.L..
Nel caso di promozione a Quadro Direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle ore inserite in banca ore ancora da recuperare.
ART. 9 – TURNI DELLE FERIE
In relazione a quanto previsto dall’art.52 del vigente C.C.N.L. del 7/12/2000 i turni delle ferie vengono fissati entro il mese di marzo di ciascun anno.
Nella loro predisposizione i responsabili di struttura terranno in considerazione, oltre a quanto previsto dalla normativa nazionale, anche equi criteri di rotazione tra il personale.
ART. 10 – MALATTIE E INFORTUNI
La materia delle malattie ed infortuni è disciplinata dall’art. 55 del C.C.N.L. del 7/12/2000, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto di lavoro e dell’intero trattamento economico che sono dovuti al personale dell’Azienda per:
- mesi 9, se l’anzianità sia superiore a 5 anni e non superi i 10 anni;
- mesi 30, qualunque sia l’anzianità, nel caso di malattia a carattere oncologico.
ART. 11 – ATTIVITA’ DI STUDIO
Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del C.C.N.L. del 7/12/2000, ai dipendenti iscritti a corsi regolari di studio in scuole statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali con esclusione di quelli a carattere artistico, oppure iscritti a corsi universitari presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge, sono concessi, a domanda, permessi annuali retribuiti di giorni 5 e di giorni 20 retribuiti al 60%.
Detti permessi vengono concessi per il numero di anni più uno di corso legale degli studi previsto dai rispettivi ordinamenti, per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria.
E fatto obbligo al dipendente di produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
Il conteggio relativo alla trattenuta del 40% da effettuarsi al lavoratore, che ha usufruito dei permessi parzialmente retribuiti di cui al 1° comma del presente articolo, deve essere calcolato moltiplicando, per il numero dei giorni usufruiti, il quoziente che si ottiene dividendo per 30 la retribuzione del mese in cui il permesso ha avuto decorrenza.
L'esercizio del permesso retribuito - integralmente o parzialmente - non produce effetto alcuno ai fini del computo della tredicesima.
Chiarimento a verbale
Il trattamento di cui sopra compete una volta, soltanto, per ciascuno dei livelli scolastici considerati; è ammesso il cambiamento del corso di studio, fermo restando il numero complessivo originario degli anni.
ART. 12 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Le Parti convengono di prevedere un sistema mirato di relazioni sindacali a livello aziendale che , coerentemente alla centralità e peculiarità del ruolo e della funzione di ICCREA BANCA all’interno del Credito Cooperativo, ne favorisca il consolidamento e lo sviluppo in un quadro di regole definite di partecipazione del Personale dipendente e delle Rappresentanze dei lavoratori.
Il sistema di relazioni sindacali è strutturato nel modo seguente:
a) Osservatorio aziendale;
b) Incontro aziendale annuale;
c) Organismo paritetico sulla formazione;
d) Informazioni aziendali.
a) Osservatorio aziendale
L’Osservatorio è composto da rappresentanti di entrambe le Parti nel numero di 1 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante il presente accordo e nello stesso numero complessivo per ICCREA BANCA.
Sono attribuite all’Osservatorio funzioni di studio, approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro, valutati anche comparativamente al mercato di riferimento;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione , in relazione alle finalità individuate dal Piano Industriale di Iccrea Banca e del Gruppo creditizio Iccrea Holding, nell’ambito delle strategie aziendali;
d) situazione occupazionale e relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile;
e) pari opportunità per il personale femminile, in coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta di cui alla legge n. 125 del 1991;
f) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali;
g) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
h) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
i) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti dalle innovazioni legislative e in applicazione dei C.C.N.L.;
l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle
categorie dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale o regionale;
m) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione della legge 675/1996 e delle disposizioni dell’Autorità garante;
n) esame delle condizioni igienico ambientali e/o di sicurezza che incidono sulle prestazioni e condizioni di lavoro.
L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti individuati di comune intesa fra le Parti e deve riunirsi almeno due volte l’anno.
b) Incontro annuale
Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, ICCREA BANCA fornisce congiuntamente alle Rappresentanze delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
a) numero dei lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso analiticamente per unità produttive, uffici, reparti ecc. comunque denominati dall’organigramma aziendale;
b) andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti ;
c) rotazioni ed avvicendamenti del Personale;
d) programmi dei corsi di formazione professionale effettuati in base alle previsioni contrattuali;
e) appalti di servizi secondo quanto previsto dall’art. 3 del C.C.N.L. 7/12/2000;
f) trasferimenti e distacchi effettuati (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa aziendale da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica ;
g) andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo distinti anche per unità produttiva;
h) previsioni sul numero percentuale dei contratti di formazione e lavoro che ICCREA BANCA prevede, nell’anno, di convertire in contratti a tempo indeterminato. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e fasce orarie dei lavoratori a tempo parziale;
i) previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
l) interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività bancaria, delle barriere architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di handicap;
m) interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (antiriciclaggio);
n) posizioni di lavoro che, compatibilmente con la organizzazione di ICCREA BANCA , possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili, avvalendosi anche delle esperienze maturate ;
o) introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili, ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive;
p) andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali relative all’anno successivo;
q) processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti);
r) modalità attuative delle nuove flessibilità in tema di orari di lavoro, part time, mansioni del personale, telelavoro ai sensi dei C.C.N.L. vigenti;
s) modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
Le informazioni riguardano tutto il Personale dipendente di ICCREA BANCA e, salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario precedente e vengono fornite, per quanto possibile, suddivise per categorie, aree professionali, livelli retributivi e sesso.
Le materie possono essere oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
A tal uopo le Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori possono formulare proprie osservazioni in argomento, che saranno oggetto di valutazione congiunta fra le Parti.
L’informativa e la valutazione sono finalizzate anche ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
All’incontro previsto dalla presente norma possono prendere parte, in numero non superiore a due, componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
L’Azienda accorda a tale uopo permesso retribuito in numero non superiore a 2 giornate per la partecipazione ai suddetti incontri.
Le Parti possono richiedere un incontro di verifica relativamente ai temi dell'incontro annuale, trascorsi 6 mesi dallo stesso.
c) Organismo paritetico sulla formazione
Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione con la finalità di analizzare i risultati degli interventi formativi tesi alla continua crescita professionale di tutte le risorse, con particolare attenzione alla riqualificazione professionale di quelle coinvolte nel processo di ristrutturazione organizzativa.
Tale commissione avrà altresì il compito di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali nonché di comparto.
d) Informazioni aziendali
Gli incontri periodici di cui all’art.17 del C.C.N.L. del 7/12/2000, a richiesta delle XX.XX. firmatarie, potranno essere tenuti a cadenza semestrale.
L’Azienda provvede a comunicare al personale, mediante affissione nella bacheca aziendale, ed alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, per iscritto e con un preavviso di 48 ore:
a) le assunzioni, all’uopo specificando i nomi ed inquadramenti (categoria, qualifica, grado, mansioni iniziali) dei nuovi dipendenti ed i servizi o uffici cui sono assegnati;
b) i movimenti di personale da una struttura ad un’altra;
c) le promozioni ed altri passaggi a superiore inquadramento;
d) il numero dei dipendenti destinatari di premi economici in virtù del Sistema Incentivante di cui all’art. 50 del C.C.N.L. del 7/12/2000.
In concomitanza all’avvio di procedure relative a modifiche del Regolamento della struttura organizzativo funzionale aziendale, ivi compresa l’apertura di nuove Filiali, l’Azienda fornirà alle RR.SS.AA. firmatarie del presente accordo un’adeguata informativa sul relativo programma almeno 15 giorni prima che il medesimo sia portato all’approvazione dell’Organo Amministrativo competente, impegnandosi a sottoporre allo stesso le eventuali considerazioni formalizzate in merito da parte sindacale.
NORMA TRANSITORIA
Iccrea Banca ed una rappresentanza di ciascuna delle delegazioni ad hoc delle Organizzazioni Sindacali stipulanti l’accordo del 21 febbraio 2002 in numero non superiore a tre per ciascuna delle XX.XX., daranno luogo, di massima semestralmente, ad incontri specifici finalizzati alla verifica ed alla gestione dei contenuti del citato accordo. Fermo restando l’unitarietà e l’applicazione dell’ accordo medesimo in ogni sua parte per quanto convenuto in data 21 febbraio 2002, nel corso degli incontri periodici previsti le Parti valuteranno congiuntamente l’andamento e lo stato di attuazione del programma di esodi, del piano di formazione e riqualificazione del personale, del “ progetto professionalità “ nonché le ricadute e le eventuali problematiche afferenti .
Ad apertura di ciascuno incontro periodico ICCREA BANCA fornirà informazione dettagliata sullo stato di applicazione dell’accordo nonché del piano industriale 2002/2004.
Dell’esito di ciascun incontro sarà stilato apposito verbale fra le Parti.
ART. 13 – AZIONI POSITIVE
In relazione a quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del 7/12/2000, viene costituita una Commissione paritetica con il compito di individuare, partendo da analisi quantitative e qualitative delle realtà interne, le cause che possono produrre eventuali condizioni di svantaggio per il personale femminile in Azienda e di proporre all'uopo programmi di azioni positive.
Alle riunioni della Commissione paritetica possono partecipare tanti rappresentanti del personale quante sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali presenti in Azienda, all'uopo designati dalle stesse, ed altrettanti rappresentanti dell'lstituto.
ART. 14 – VESTIARIO
Agli addetti ai servizi che rendono necessaria la protezione degli abiti l’Azienda assegna due camici ogni anno, previa richiesta degli interessati.
Agli autisti vengono forniti ogni anno: due divise invernali, due divise estive, quattro camicie, quattro cravatte.
Agli autisti e agli addetti ai servizi esterni viene fornito ogni 2 anni un giaccone impermeabile e, a richiesta, due paia di scarpe antiscivolo.
Obbligatoriamente ed indistintamente detto vestiario deve essere indossato per l’espletamento delle mansioni.
ART. 15 – USO DI AUTOVETTURE PRIVATE
Qualora il dipendente, facendo uso autorizzato di autovettura privata per ragioni di servizio, incorra in un incidente, non imputabile a suo dolo o colpa grave, con danni a detta autovettura che non siano coperti da assicurazione o risarciti da terzi, l’Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute per la riparazione, direttamente o mediante assicurazione.
Il dipendente dovrà presentare conto preventivo prima dell’inizio dei lavori di riparazione e fattura al termine degli stessi.
ART. 16 – CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI
Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, d’accordo con la Direzione Aziendale, indagini socio-ambientali intese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all’ambiente e alle condizioni di lavoro, con intervento della struttura pubblica o, laddove questa non sia disponibile, di strutture private concordate tra le Parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi e rilievi tecnici anche durante l’orario di lavoro; potranno, inoltre, partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare ed analizzare questionari.
L’Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti. Qualora le indagini rendessero necessari accertamenti medici specialistici o check-up, da effettuare una volta tanto o periodicamente, le relative modalità di attuazione saranno concordate tra la Direzione Aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I risultati conclusivi delle indagini e le conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle Parti interessate e costituiranno la base per la discussione di eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi dalle indagini saranno assunti a carico dell’Azienda.
Su richiesta degli interessati, i dipendenti che in via continuativa sono addetti a videoterminali e/o lavorano in sala macchine del servizio EAD e/o lavorano in locali sotterranei vanno sottoposti a visita oculistica, annualmente; su richiesta degli interessati, i dipendenti che in via continuativa lavorano in sala macchine del servizio EAD vanno sottoposti anche a visita otoiatrica, annualmente; in ambedue i casi , con costi a carico dell’Azienda.
La lavoratrice in stato di gravidanza, su richiesta motivata da prescrizione medica, va esentata dall’adibizione a videoterminali in via continuativa.
Dichiarazione dell’Azienda
L’Azienda si impegna a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro ove questi venissero segnalati. I provvedimenti da adottare formeranno oggetto di esame con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
ART. 17 – SICUREZZA DEL LAVORO
L’Azienda è tenuta ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti, previo esame con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dipendenti vanno istruiti su l’uso di attrezzature e procedure da utilizzare in situazioni di emergenza.
In caso di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, l’Azienda darà informazioni alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, su progetto e relativi tempi di realizzazione, tempestivamente, così da consentire la presentazione di eventuali proposte di adeguamento, a fini di sicurezza e/o igiene del lavoro.
ART.18 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCADENZA
Il presente contratto integrativo aziendale sostituisce integralmente il precedente contratto integrativo aziendale.
Esso si applica a tutto il personale, esclusi i dirigenti, in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione e scade il 31.12.2003.
ADDETTI AL CED
Turni
Nel fissare i turni, l’Azienda può tenere conto dell’anzianità di servizio dei lavoratori. Sono previsti, dal lunedì al venerdì e dal martedì al sabato, quattro turni principali e tre di collegamento.
E’ inoltre previsto:
- supporto operativo per la festività del Santo Patrono e per le altre giornate festive ma considerate lavorative nel calendario di Borsa/internazionale con turnazioni al 50%;
- monitoraggio del BANCOMAT durante gli orari non lavorativi della struttura tramite strumenti di controllo automatici e possibilità di intervento su chiamata dall’abitazione dell’operatore;
- supporto operativo con turnazioni al 50% per particolari attività (chiusure trimestrali, avvio nuove applicazioni, etc.).
Turn-over
Dopo il sesto anno di attività, continuativamente prestata presso i settori in esame, i lavoratori ad essa addetti potranno avanzare richiesta di assegnazione ad altro Ufficio, fatte salve le esigenze di servizio.
Nel caso di contemporaneità di più richieste, ossia in presenza di istanze di trasferimento proposte da lavoratori aventi pari anzianità di servizio in generale, ovvero uguale anzianità nel settore in particolare, l’Azienda darà precedenza, in via di massima, ai lavoratori che avranno rappresentato comprovate necessità di ordine familiare.
Indennità di ricongiunzione turni
Ai lavoratori addetti al CED spetta un’indennità giornaliera nella misura di € 5,16.
Tale indennità è legata alla presenza e non viene erogata, pertanto, in caso di assenza del lavoratore, a prescindere dalla causa a monte dell’assenza medesima.
Indennità di monitoraggio
Viene erogata un’ulteriore indennità giornaliera per gli addetti al monitoraggio del BANCOMAT effettuato durante gli orari non lavorativi della struttura tramite strumenti di controllo automatici e con possibilità di intervento su chiamata dall’abitazione dell’operatore.
Tale indennità è pari a € 92,96 rapportata alle 24 ore con un minimo di € 46,48 fino a 12 ore.
Analoga indennità viene corrisposta agli addetti alla copertura notturna nelle giornate semifestive.
Lavoro festivo
I lavoratori addetti al CED che prestano attività lavorativa nei giorni festivi sottoelencati, di cui al secondo comma dell’art. 51 del C.C.N.L del 7/12/2000, avranno diritto al trattamento previsto dall’art.126, terzo comma, del C.C.N.L. del 7/12/2000.
Elenco festività nazionali:
1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, lunedì di Pasqua
D ichiarazione dell’Azienda
In relazione a quanto previsto dall’art.121, 2° comma, del C.C.N.L. del 7/12/2000, l’Azienda dichiara che l’attuale struttura dei turni sarà mantenuta fino al mese di dicembre 2003.
Dal 1° gennaio 2004, in relazione alla partenza delle nuove attività collegate all’attuazione del Centro autorizzazioni unico nazionale, la copertura dei turni arriverà fino alle ore 22,00 del sabato secondo lo schema che sarà verificato dalle Parti entro il 30 settembre 2003, tenendo nel dovuto conto anche la proposta presentata dalle XX.XX. in data 18/03/2003.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti firmatarie del presente C.I.A. convengono che al personale inserito nel CED dopo la firma del medesimo saranno applicate esclusivamente le normative del C.C.N.L. di categoria vigente tempo per tempo.
Allegato n.1
In relazione a quanto previsto dall’art. 2 dell’allegato F al C.C.N.L. del 7/12/2000, gli indicatori in base ai quali misurare l’andamento dell’Azienda rispetto alla media del biennio precedente ed i pesi da attribuire agli stessi sono:
Indicatore | Peso | |
1 | Risultato lordo di gestione rapportato al numero medio dei dipendenti | 10 |
2 | Ricavi da servizi per dipendenti | 50 |
3 | Costi operativi su margine di intermediazione | 10 |
4 | ROE | 30 |
Gli importi complessivi da erogare saranno pari a :
- 4,50% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice positivo superiore al 15,00%;
- 4,00% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice positivo dal 10,01% al 15,00%;
- 3,50% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice positivo dal 6,01% al 10,00%;
- 3,00% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice positivo dal 3,01% al 6,00%;
- 2,00% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice positivo fino al 3,00% (da 0,01% al 3,00%);
- 1,50% del Risultato Lordo di Gestione in caso di indice negativo fino al 5,00% (da 0,00% a –5,00 %).
Nessuna erogazione verrà effettuata in caso di indice negativo oltre il 5,00%.
A seguito delle verifiche effettuate sull’andamento degli anni 2000, 2001, 2002 (relativamente a quest’ultimo anno con dati provvisori) rispetto ai bienni precedenti, è risultato quanto segue:
ANNO | INDICE | RISULTATO LORDO DI GESTIONE | % DA APPLICARE A RISULTATO LORDO DI GESTIONE | RISULTATO LORDO DI GESTIONE DA RIPARTIRE |
2000 | 4,03 % | 33.318.700,00 | 3,00 % | 999.561,00 |
2001 | -9,58 % | 26.199.062,00 | - | - |
2002 (dati provvisori) | 11,73 % | 31.905.091,00 | 4,00 % | 1.276.203,64 |
Tenuto conto dei tempi di erogazione del Premio di Risultato riferito all’anno 2000, le Parti convengono che detto Premio venga corrisposto nel mese di maggio p.v. contestualmente all’erogazione del Premio di Risultato riferito all’anno 2002.
ART. 1 – PREMIO DI RISULTATO 3
ART. 2 - INQUADRAMENTI 4
ART. 3 - FORMAZIONE 6
ART. 4 - VALUTAZIONE DEL LAVORATORE 7
ART. 5 – AVVICENDAMENTI 9
ART. 6 – INDENNITA’ VARIE 10
ART. 7 – TICKET PASTO 12
ART. 8 – BANCA DELLE ORE 13
ART. 9 – TURNI DELLE FERIE 14
ART. 10 – MALATTIE E INFORTUNI 15
ART. 11 – ATTIVITA’ DI STUDIO 16
ART. 12 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 17
ART. 13 – AZIONI POSITIVE 21
ART. 14 – VESTIARIO 22
ART. 15 – USO DI AUTOVETTURE PRIVATE 23
ART. 16 – CONDIZIONI IGIENICO-AMBIENTALI 24
ART. 17 – SICUREZZA DEL LAVORO 25
ART.18 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCADENZA 26
ADDETTI AL CED 27
Allegato n.1 29