POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE Clausole campione

POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018), l’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole. Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all’Impresa che ha in carico il contratto i dati relativi ai singoli assicurati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall’Impresa. L’Impresa entro il 5 del mese successivo produce un’appendice per l’incasso dei premi dovuti per gli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell’appendice entro 10 giorni dall’emissione. L’Agenzia trasmette giornalmente all’Impresa le singole coperture.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati l’estratto delle condizioni ed i certificati di adesione alle singole coperture e si impegna a comunicare all’Intermediario che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura. L’Intermediario si impegna a trasmettere all’Impresa ogni singola adesione, corredata da copia di Moduli di proposta/Adesione sottoscritti dagli Assicurati, inserendo ogni singola adesione a sistema e incassandone il relativo premio. Le singole coperture hanno durata annuale e non si rinnovano tacitamente alla scadenza.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alle norme applicabili, la documentazione relativa all’Intermediario (Allegati 3, 4 e 4-ter), l’Informativa precontrattuale, comprensiva di DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed il Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 3. Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Findomestic Banca S.p.A. e da quest’ultima viene versato in unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 3, senza possibilità di frazionamento.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 3. Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Santander Consumer Bank S.p.A. e viene da quest’ultima versato all’Impresa in un’unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 3, senza possibilità di frazionamento.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione, il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati il documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento degli intermediari (allegato 3 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018, da non rilasciare in caso di polizza emessa direttamente dalla Direzione dell’Impresa), la dichiarazione sui dati essenziali dell’intermediario (allegato 4 di cui al Regolamento IVASS n. 40/2018, da non rilasciare in caso di polizza emessa direttamente dalla Direzione dell’Impresa), l’Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Base, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i Moduli di adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea o messo a disposizione su altro supporto durevole, anche per il tramite del sito internet del Contraente ove l’Assicurato potrà scaricare i predetti documenti. Il Contraente si impegna a comunicare mensilmente all’Impresa che ha in carico il contratto i relativi dati; la mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall’Impresa. Il Contraente quindi alla fine di ogni mese provvede ad inoltrarle giusto documento riepilogativo. L’Impresa entro il 5 del mese successivo produce un’appendice per l’incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. Il Contraente dovrà procedere al pagamento dell’appendice entro 20 giorni dall’emissione. Le singole coperture hanno durata poliennale, variabile, in base alla durata del noleggio, da un minimo di 25 mesi fino ad un massimo di 60 mesi e si rinnovano tacitamente alla propria scadenza per ulteriori periodi di 30 giorni, sino a diversa comunicazione del Contraente, che comunicherà l’interruzione definitiva per ogni singola copertura, entro la successiva scadenza di rinnovo mensile.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate al successivo Art. 3. Il premio delle singole coperture è finanziato tramite Hyundai Capital Bank Europe Gmbh Italy e viene da quest’ultima versato all’Impresa in un’unica soluzione come meglio descritto al successivo art. 3, senza possibilità di frazionamento.
POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE. La presente copertura è rilasciata in forma collettiva, con le modalità indicate all’art. 2.3

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: