Piante. L’assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all’altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di paiate d’alto fusto, quando l’assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterilimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell’annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chicchessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all’epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell’anno successivo a quello dell’incendio.
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