Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1; c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale. 6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), punto 3, della L. R. n. 5/2007. Ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 8, della L. R. n. 5/2007, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale. Si precisa che il valore percentuale della soglia di anomalia sarà arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata per eccesso qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; in caso di offerte con pari ribasso percentuale (sia fra quelle di maggior ribasso, sia fra quelle di minor ribasso), verrà escluso sempre un numero di offerte pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, del totale delle offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque (art. 20, comma 9, L. R. n. 5/2007s.m.i.). in tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa e che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza come espressamente stabilito all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ammessa risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. a) accerta la regolarità formale dei plichi pervenuti, ai fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; b) verifica la regolarità formale delle buste interne, contenute nei plichi, <<A – Documentazione>> e <<B -Offerta economica>>, (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; c) verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste <<A – Documentazione>>, e, in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; d) verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta <<A – Documentazione>>, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli dalla gara; e) verifica che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo provvede ad escludere il consorziato dalla gara; f) verifica che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti temporanei di imprese o in diversi consorzi ordinari di concorrenti o in diversi GEIE, e, in caso positivo, provvede ad escludere tutte le offerte; g) verifica, in caso di avvalimento, che l’impresa ausiliaria non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese partecipanti alla gara, in caso di riscontro positivo di taluna delle predette situazioni provvede ad escludere sia l’ausiliaria che l’ausiliata. 1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura indicata dal bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; 2) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata dal bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori della natura indicata dal bando; 3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara; 4) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette condizioni. Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei: a) lavori edili quelli appartenenti alle categorie OG1,OG2, OS21; b) lavori stradali quelli appartenenti alle categorie OG3, OG4, OG5 e OG12. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “Documentazione”. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, procede: a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali; b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs 163/2006 e s. m. e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’apertura delle buste <<B - Offerta economica>> dei concorrenti ammessi alla gara, ne verifica la regolarità formale e registra i ribassi offerti. Se vi sono almeno cinque concorrenti in gara, ai sensi dell’art. 20, commi 7, 8, e 9 della L. R. n. 5/2007. Pertanto la valutazione di congruità è effettuata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso,incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Poi si procede all’esclusione di tutte le offerte che sono pari o superiore alla soglia di anomalia e dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia, in caso di parità si procede mediante sorteggio. In pratica: a) si forma: l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi (i ribassi uguali sono collocati senza alcun ordine); b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; c) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui alla lett. b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui alla lett. b) <<taglio delle ali>>; d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia; e) si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) e cioè la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze, qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per uno; g) si somma la media di cui alla lett. d) con la media di cui alla lett. f); h) il risultato della somma costituisce la soglia di anomalia. Lo stesso risultato si ottiene con la seguente operazione: si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia di cui alla lett. c), la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. L’esclusione automatica non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, e in tal caso si valuta la congruità delle offerte in base ad elementi specifici ed eventualmente chiedendo poi all’offerente altre giustificazioni anche in aggiunta a quelle già prodotte se presentano un carattere anormalmente basso in relazione all’oggetto dell’appalto. Determinata la soglia di anomalia si procede: a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui alla precedente lett. h), e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento (ali) che non hanno contribuito alla determinazione delle medie lett. d) e f); b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di anomalia e in caso di parità si procede mediante sorteggio. Per quanto concerne i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa prescritti dal bando di gara, i documenti che saranno richiesti ai fini della verifica consistono: a) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità; i lavori devono appartenere alla natura indicata nel bando (opere edili e di fondazione speciale); in alternativa, per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in Italia; b) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata nel bando (opere edili e di fondazione speciale), della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità; tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui alla lett. a) l’esecuzione diretta di lavori della natura indicata nel bando; c) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, art. 2423 e ss. del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito,oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione,oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara; d) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. a) lavori edili e di fondazione speciale quelli appartenenti alle categorie OG1,OG2, OS21. • .copia autenticata o dichiarata conforme all’originale dell’Attestazione A.R.A., in corso di validità ai sensi dell’art. 4 della L.R. 09.08.2002, n. 14, che documenti il possesso della qualificazione in ordine ai requisiti speciali prescritti nel presente bando e inquadrabili nella categoria OS21; • .copia autenticata o dichiarata conforme all’originale dell’Attestazione S.O.A., in corso di validità ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, s.m.i., che documenti il possesso della qualificazione in ordine ai requisiti speciali prescritti nel presente bando e inquadrabili nella categoria OS21; • .copia autenticata o dichiarata conforme all’originale del certificato di sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione delle presenza di elementi significativi e tra loro correlati di dettosistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9000, in corso di validità (qualora l’aggiudicatario intenda avvalersi della riduzione del 50% della cauzione definitiva). In caso di avvalimento, il concorrente aggiudicatario provvisorio deve altresì produrre il contratto di avvalimento stipulato con il soggetto ausiliario. Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. occorre produrre l’equivalente attestazione in base alle norme ivi vigenti. Il Responsabile del Procedimento, con il supporto del Settore competente, verifica la nuova documentazione pervenuta dal concorrente aggiudicatario provvisorio e dal secondo graduato anche mediante riscontri incrociati sia con i dati del casellario informatico istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) sia mediante collegamenti telematici presso gli archivi degli enti interessati. Confermato positivamente il possesso dei requisiti, l’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione del Direttore dell’Area Interessata mediante apposito provvedimento. Qualora la verifica dei requisiti dia esito negativo, il soggetto aggiudicatore procede all’esclusione del concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria, se costituita, ed alla nuova aggiudicazione provvisoria, previa definizione della nuova soglia di anomalia, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. Della coda procedurale sarà
Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.
Modalità di aggiudicazione In data 6 dicembre 2011 alle ore 12.30 presso la sede del Consorzio di bonifica Brenta, sita in ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇-▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), come indicato al punto IV.3.8 del Bando di Gara, si procederà in seduta pubblica alla presenza del Notaio o di un Ufficiale Rogante, alla verifica della corrispondenza della documentazione amministrativa - Busta A - presentata dai concorrenti con quanto richiesto dall’articolo 6 del presente Disciplinare. Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche - Busta B per i concorrenti ammessi. al tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a Euro 51.645.689,91”, pubblicato il 22 settembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di parità la gara verrà aggiudicata a favore dell’Istituto o Azienda che avrà offerto lo spread più basso sul tasso variabile nel rispetto del valore massimo fissato a base di appalto dalla precitata norma. In caso di ulteriore parità in graduatoria si procederà a sorteggio tra le offerte risultate prime ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. In caso di discordanza fra le scritturazioni, in cifre (%) ed in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Qualora ne sussistano i presupposti di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio, la congruità delle offerte a termini di quanto previsto dagli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Consorzio di bonifica Brenta si riserva il diritto di: − non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; oppure − procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.