Perdita di Documenti Clausole campione

Perdita di Documenti. Qualora l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato od ai suoi predecessori, sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per:
Perdita di Documenti. L’ASSICURATORE rimborserà all’ASSICURATO i costi e le spese sostenute con il proprio consenso scritto:
Perdita di Documenti. L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nello svolgimento dell’attività professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell’evento, ma salve le esclusioni che figurano in polizza (articolo 16), purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell’Assicurato o di un suo incaricato. Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimite di indennizzo annuo di € 100.000 (euro centomila) e con applicazione di una franchigia di Euro 1.000 (mille), gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall’Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti. Ai fini di questa estensione, il termine “documenti” sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio: titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili. Il fatto dannoso deve essere denunciato per iscritto agli Assicuratori nei 15 giorni successivi a quello in cui l’Assicurato ne è venuto a conoscenza. 15G. R. C. della conduzione dello Studio - L’assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro il Contraente (definizione A) durante il Periodo di Assicurazione per Xxxxx a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo fatto colposo nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell’attività professionale esercitata (definizione E) e la cui ubicazione è precisata nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante anche quando detti Xxxxx siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui il Contr...
Perdita di Documenti. La copertura della presente Xxxxxxx si intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i "Documenti"), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l'evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. In questo caso, l'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato per:
Perdita di Documenti. Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni di assicurazione, l’assicurazione è estesa alle Richieste di Risarcimento che dovessero essere fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all’Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (di seguito, i “Documenti”), eccetto i valori quali titoli di credito, preziosi, francobolli, valori bollati, obbligazioni, le banconote e le cambiali. Purché l’evento e la Richiesta di Risarcimento si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell’ordinario svolgimento dell’attività professionale esercitata. In questo caso l’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato per:
Perdita di Documenti. Qualora, durante il periodo di assicurazione in corso, si verifichi la perdita, lo smarrimento, il danneggiamento o la distruzione per qualunque causa (esclusi i rischi elencati nell'art. 5 delle Condizioni Generali) di documenti di proprietà dell'Assicurato oppure di clienti tenuti in deposito o custodia da lui medesimo o da taluno dei suoi dipendenti (definizione N° 5):
Perdita di Documenti. Qualora l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza, che documenti quali: atti, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali), la cui custodia era stata affidata all’Assicurato nell’ambito dell’attività professionale dichiarata nel Modulo di Xxxxxxx, o ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato od ai suoi predecessori, sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per:
Perdita di Documenti. Premesso che, per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, resta convenuto e stabilito che: ‐ l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di documenti, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; ‐ sono comprese le spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dagli Assicuratori di comune accordo, restando comunque esclusi dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati; ‐ resta esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
Perdita di Documenti. Qualora nel corso del Periodo assicurativo, l’Assicurato scopra ed informi la Compagnia che un Documento, di proprietà dell’Assicurato/ o per il quale l’Assicurato è legalmente responsabile/ o che potrebbe essere/ o che si ritiene sia custodito dall’Assicurato o da un’altra persona alla quale tali Documenti siano stati affidati, collocati o depositati dall’Assicurato nell’esercizio dell’Attività professionale dell’Assicurato, sia stato distrutto, danneggiato, perso, falsificato, cancellato o irrecuperabile, LA COMPAGNIA PROVVEDERÀ AD INDENNIZZARE L’ASSICURATO PER:
Perdita di Documenti. Xxxxx restando tutti i termini e le condizioni generali, la copertura delle presente Polizza si intende operante nel caso in cui l’Assicurato scopra durante il Periodo di Assicurazione (punti 3 e 8 della scheda di polizza) o durante il “Maggior Termine per la notifica delle Richieste di Risarcimento” o durante il Periodo di Osservazione, che i documenti, la cui custodia era stata affidata all’Assicurato od ai suoi predecessori o a Terzi dagli stessi incaricati o anche solamente ritenuti affidati all’Assicurato o ai suoi predecessori, quali: • atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant’altro di simile scritti a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma; • somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, con l’applicazione di un sottolimite di INDENNIZZO pari a € 2.500,00 per ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO ed in aggregato annuo, non soggetto all’applicazione di FRANCHIGIA/SCOPERTO sono stati distrutti o danneggiati o persi o malriposti e dopo diligente ricerca non possono più essere reperiti. In questi casi gli Assicuratori terranno indenne l’Assicurato per: