Partecipazione alle spese Clausole campione

Partecipazione alle spese. La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di spesa per le parti.
Partecipazione alle spese. Se il soggetto erogatore del servizio richiede qualche forma di compensazione, occorre che la valorizzazione sia indicata nell’accordo
Partecipazione alle spese. 1. Ciascun Ente associato partecipa alle spese del Consorzio, accollandosene l'onere finanziario, sulla base della popolazione residente calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Il dato viene tratto dalla statistica demografica ISTAT, da comunicarsi al Consorzio, da parte degli Enti Consorziati, entro il mese di febbraio dell'anno precedente. In sede di prima applicazione sono presi a base i dati al 31.12.1995, riportati nella tabella allegata. La variazione annuale di tali dati non costituisce modifica statutaria.
Partecipazione alle spese. Il Comune di Bentivoglio si impegna a versare annualmente alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx la somma di euro 100,00 quale contributo per il maggior carico di lavoro che presumibilmente graverà sulla struttura del Difensore civico regionale. Tale somma sarà versata con pagamento posticipato da corrispondersi entro un mese dalla scadenza della convenzione, a mezzo bonifico bancario. Il contributo è stato determinato sulla base del numero degli abitanti del Comune di Bentivoglio che risultano essere 5.498 alla data del 30/09/2017, secondo quanto previsto dalla tabella che segue: Quota per comuni con oltre 100.000 abitanti euro 900,00 Quota per comuni tra i 30.000 e i 100.000 abitanti euro 300,00 Quota per comuni fino a 30.000 abitanti euro 100,00 Quota per unioni di comuni con oltre 100.000 abitanti euro 900,00 Quota per unioni di comuni con oltre 300.000 abitanti euro 300,00 Quota per unioni di comuni fino a 30.000 abitanti euro 100,00 Quota per città metropolitana oltre 100.000 abitanti euro 900,00 e risulta essere di euro 100,00.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).