Operazioni di copertura Criteri di classificazione Clausole campione

Operazioni di copertura Criteri di classificazione. Nella presente voce figurano i contratti derivati designati come efficaci strumenti di copertura, hanno l’obiettiva funzione di ridurre o trasferire i rischi connessi a singole attività e passività o di insiemi di attività e passività. Tali strumenti sono classificati nello stato patrimoniale rispettivamente alla voce “Derivati di copertura” dell’attivo o del passivo, a seconda che alla data di riferimento del bilancio presentino un fair value positivo o negativo. I derivati detenuti con finalità diverse da quelle di copertura sono classificati tra le “attività finanziarie detenute per la negoziazione”. Le tipologie di copertura applicate sono le seguenti: • copertura di fair value (fair value hedge) è la copertura dell’esposizione alle variazioni del fair value di attività, passività, impegni non contabilizzati, o di una porzione di essi, attribuibile a un rischio particolare; • copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) è la copertura dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa futuri attribuibili a particolari rischi associati ad un’attività o passività; • copertura degli effetti di un investimento denominato in valuta estera: attiene alla copertura dei rischi di un investimento in un’impresa estera espresso in valuta. L’operazione è considerata di copertura se esiste una documentazione formalizzata della relazione tra lo strumento di copertura e i rischi coperti che rilevi gli obiettivi di gestione del rischio, la strategia per effettuare la copertura e i metodi che saranno utilizzati per verificare l’efficacia della copertura. Inoltre deve essere testato che la copertura sia efficace nel momento in cui ha inizio e, prospetticamente, durante tutta la vita della stessa. L’attività di controllo dell’efficacia della copertura si articola in: • test prospettici: che giustificano l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostrano l’attesa efficacia della copertura nei periodi futuri; • test retrospettivi: che misurano nel tempo quanto i risultati effettivi si siano discostati dalla copertura perfetta. Una copertura si considera efficace se lo strumento di copertura è in grado di generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con quello dello strumento coperto. Più precisamente, si ha efficacia quando le variazioni di fair value (o dei flussi di cassa) dello strumento finanziario di copertura neutralizzano le variazioni dello strumento coperto, per l’elemento di rischio oggetto di copertura, nei limiti stabiliti...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).