Common use of Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Clause in Contracts

Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

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Samples: trasparenza.provincia.salerno.it, www.provincia.siena.it, www.comune.alatri.fr.it

Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitalicapitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cosecose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatisi verificatosi in relazione ai rischi all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L’assicurazione vale anche per i la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto gravemente colposo e da fatto doloso e gravemente colposo delle persone delle quali è stipulata l'assicurazionel’Assicurato debba rispondere. La garanzia è operante RCT vale anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione le azioni di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiatiesperite dall’INPS, ex art 14, Legge n. 222/1984.

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Samples: www.lignano.org

Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitalicapitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cosecose e/o animali, in conseguenza di un fatto verificatisi verificatosi in relazione ai rischi all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale. L’assicurazione vale anche per i la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali è stipulata l'assicurazionel’Assicurato debba rispondere. La garanzia è operante RCT vale anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione le azioni di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiatiesperite dall’INPS, ex art 14, Legge n. 222/1984.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitalicapitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi accidentale verificatosi in relazione ai rischi all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. L’assicurazione vale anche per i la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali è stipulata l'assicurazionel’Assicurato debba rispondere. La garanzia è operante RCT vale anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’articolo RINUNCIA ALLA RIVALSA. La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione le azioni di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiatiesperite dall’INPS ai sensi dell’art.14 della Legge 12/06/84 n. 222.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita’ Civile