Common use of OBBLIGO DI ASSISTENZA Clause in Contracts

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: Comunicazione Di Conferma Di Pacchetto/Servizio Turistico, www.istoriaviaggi.com, www.konradtravel.com

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore L’Organizzatore ed il venditore Venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 artt.11 e 16 delle presenti Condizioni Generali12), quando la mancata od o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un in caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: Condizione Generali, Condizioni Generali Del Contratto Di Vendita

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 13 e 16 14 delle presenti Condizioni Generali), CondizioniGenerali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto dalfatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.clubmagellano.it, www.clubmagellano.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.hi-land.it, www.islandainmoto.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore consumatore, o è dipesa dal fatto di un terzo terzo, a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: fontanaviaggi.com, fontanaviaggi.com

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal secondo il criterio di diligenza professionale esclusivamente in con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contrattocon- tratto. L’organizzatore ed il venditore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 16 e 16 17 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.globallyspeaking.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore L‟organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore L‟organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 14 e 16 delle presenti Condizioni Generali15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto Di Vendita Di Pacchetti Turistici

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 13 e 16 14 delle presenti Condizioni Generali), Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.ramandoloclub.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore L’Organizzatore ed il venditore Vendi- tore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 artt.11 e 16 delle presenti Condizioni Generali12), quando la mancata od o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore Consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un in caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: Condizione Generali

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 punto 13 e 16 14 delle presenti Condizioni Generali), Condizione Generali di vendita) quando la mancata od o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, inevitabile ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.fassa.com

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 13 e 16 delle presenti Condizioni Generali14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.arcadiaviaggi.it

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 13 e 16 14 delle presenti Condizioni Generali), Generali quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.estviaggi.net

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), ) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.ecotur.org

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (arttart. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali96 D. Lgs 206/2005), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, inevitabile ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: Contratto E Assicurazione

OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 14 e 16 delle presenti Condizioni Generali15), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

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Samples: www.origini.net