Common use of Obblighi Clause in Contracts

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio: (i) direttamente, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Subconcession Agreement

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso I condomini, tenuti ad osservare il presente Regolamento , sono altresì soggetti ai seguenti obblighi: consentire a prestare richiesta dell’Amministratore, che all’interno della proprietà privata si proceda alle constatazioni ed ai controlli necessari per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e dei relativi impianti e servizi e ,qualora si riveli necessario, consentire che si proceda all’interno della proprietà privata all’esecuzione dei relativi lavori; dare notizia all’Amministratore delle opere e dei lavori da realizzare nei locali di proprietà esclusiva prima di intraprendere l’esecuzione, al fine di consentire gli opportuni controlli circa la stabilità strutturale e il servizio: (i) direttamentedecoro dell’edificio o di parte di esso e degli impianti comuni; notificare all’Amministratore il proprio domicilio ed ogni successivo mutamento del medesimo; dare notizia all’Amministratore della eventuale vendita dei locali di proprietà esclusiva, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, comunicando le generalità del nuovo proprietario ed impegnandosi a far conoscere a quest’ultimo il contenuto del presente Regolamento che dovrà essere richiamato nell’atto di trasferimento della proprietà. Chi subentra nei diritti di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi sia all’anno in ogni caso corso che il Subconcessionarioa quello precedente; dare notizia all’Amministratore delle locazioni, con riferimento a tutti dei relativi contratti e delle loro vicende, inerenti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta appartamenti facenti parte del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del GestoreCondominio, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo nome del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestoreconduttore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza proprietario delle unità locate risponde della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto destinazione delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione stesse da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegnaconduttore in maniera conforme alle norme di cui al presente Regolamento; dare notizia all’Amministratore dei lavori intrapresi da parte del singolo condomino nella propria unità abitativa ; provvedere, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambientequalora i locali dovessero rimanere per qualche tempo disabitati, alla sua immagine chiusura delle prese d’acqua e alla professionalità di energia elettrica, comunicando altresì all’Amministratore il recapito del personale impiegatodetentore delle chiavi per il caso che si verifichi la necessità di accedere nell’unità abitativa. In particolare: - Il diritto di sopraelevazione è regolato dall’art. 1127 C.C.; tuttavia esso non può essere esercitato senza le preventive autorizzazioni comunali, debitamente comunicate all’Amministratore che dovrà acquisire il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione benestare dell’Assemblea condominiale. All’inizio dei Servizilavori, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personalechi fa la sopraelevazione, deve corrispondere l’indennità agli altri condomini. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Regolamento Di Condominio

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso 32.1 Oltre a prestare quanto già previsto nella PARTE PRIMA, nel precedente articolo 31 e nei successivi articoli, nell’Ordine ed in ogni altro allegato allo stesso Ordine, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto in appresso specificato e, in merito a tali obblighi, ha dichiarato espressamente con l’Accettazione Ordine di averne tenuto conto e, quindi, senza possibilità di chiedere compensi ulteriori o richiedere rimborsi spese o indennità alcuna, il serviziotutto a qualsiasi titolo o ragione, restando inteso che tali obblighi non esonerano, comunque, l’Appaltatore dalla esclusiva responsabilità per la propria attività, per quanto riguarda l’esattezza realizzazione dell’Attività come richiesta dall’ordine ed entro i termini fissati: a) a consegnare tutta la eventuale documentazione grafica e tecnica richiesta dall’Ordine o dal Direttore dei lavori in corso di esecuzione; b) a consegnare al Direttore dei lavori i seguenti documenti cartacei in lingua tedesca e italiana, in duplice copia e, inoltre, su supporto elettronico (CD-ROM) in formato PDF risp. DWG: c) entro il termine di ultimazione dell’Attività: tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all’avvenuto controllo e dell’avvenuta omologazione e tutti gli altri documenti che sono prescritti dalla legge; d) entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei lavori, i disegni contabili (su base informatica) sulla base di misurazioni prese in contraddittorio con il Direttore dei lavori o con l’assistente in cantiere; e) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dell’Attività tutti i documenti necessari per aggiornamento dei progetti esecutivi allo stato d’effettiva realizzazione; f) a compiere tutte quelle prestazioni ritenute necessarie dallo stesso per eseguire i lavori a regola d’arte; g) ad eseguire le prestazioni a regola d'arte; h) ad utilizzare i materiali, le attrezzature, gli strumenti e i mezzi d’opera necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Attività nonché a norma di legge e di prima qualità; i) direttamentealla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici necessari ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tramite la propria organizzazionetracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori; (iij) indirettamentead eseguire tutte le prove di carico non prescritte dall’Ordine, avvalendosima ritenute necessarie dal Direttore dei lavori o dal collaudatore; k) a fornire, ove previsto dalla legislazione vigente, le specifiche nonché le relative dichiarazioni del produttore per l’esecuzione i prodotti utilizzati; l) ad ottenere, ove richiesto e necessario, tutte le autorizzazioni amministrative; m) a collaborare in occasione dei Servizicontrolli nonché al collaudo finale; n) a comunicare tempestivamente eventuali assestamenti, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi lesioni o altri inconvenienti che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto emergere nel presente Atto di subconcessione corso dell’esecuzione dell’Attività e, comunque, con modalità tali da ad eseguire le prestazioni per tutti gli accertamenti sperimentali, anche presso strutture e/o laboratori di terzi, ove ritenuto necessario dal Direttore dei lavori. In particolare, all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato ed indicato dall’ABD, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroportopreviste dall’Ordine, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni ma ritenute necessarie dalla Direzione lavori o nulla-osta degli enti competenti necessari dal collaudatore per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attivitàstabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando All’ABD è riservata la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munirefar eseguire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed le prove in parallelo o di ripeterle; o) a presentare un piano di allestimento del cantiere entro 15 (quindici) giorni dopo l’Accettazione Ordine per la verifica e l’approvazione. Nel piano di allestimento del cantiere vanno inseriti in scala e contrassegnati in entrambe le lingue (italiano e tedesco) tutte le aree e gli impianti necessari. Il piano di allestimento del cantiere deve essere continuamente aggiornato e approvato dal coordinatore di sicurezza in fase esecutiva; p) alla collocazione in cantiere di tabelle bilingue, (lingua tedesca, italiana), indicante l’Attività, secondo il proprio modello approvato dall’ABD nonché ad apportare tutte le modifiche richieste a queste tabelle dalla stessa ABD; q) a segnalare di notte e di giorno la presenza dell’Attività in corso mediante appositi cartelli e fanali; r) all'apprestamento nel cantiere di locali dotati di serrature ad uso ufficio del personale di servizio operante in aeroporto direzione ed assistenza lavori, idoneamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di apposita tessera linea telefonica su motivata richiesta del Direttore dei lavori; s) alla costruzione di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso eventuali ponti di revoca o decadenza del presente atto servizio, passerelle, accessi, canali e, comunque, di subconcessionetutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi e la continuità dei corsi d'acqua; t) a garantire, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilitàsue spese, l'uso anticipato, anche parziale, dell'opera eseguita con l’Attività; u) all'osservanza delle norme in applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela del territorio; v) alla conservazione e consegna all'ABD degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dell’Attività; w) a semplice richiesta verbalesottostare nell'esecuzione dell’Attività alle norme che impartiscono al riguardo gli uffici pubblici o autorità nelle funzioni di loro specifica competenza circa l’Attività medesima o i luoghi in cui si svolgono anche eventualmente per quanto concerne il rinverdimento e rimboschimento dei terreni danneggiati dallo scarico di materiali; x) a non utilizzare nei cantieri camion della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996); y) a realizzare qualsiasi disegno completo di dettaglio e di montaggio relativi alle opere oggetto di affidamento nei formati richiesti dal Direttore dei lavori; tali progetti devono essere sottoposti al Direttore dei lavori per verifica; z) a compilare la modulistica che verrà fornita dall’ABD, onde consentire alla stessa di effettuare attraverso i propri incaricati accertare l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto nonché a tenere tutte le scritture richieste dal Direttore dei lavori; aa) ad acquisire, per quanto riguarda la nomina del direttore di cantiere, il controllo sullo stato degli spazi subconcessi gradimento del Direttore dei lavori; bb) a corrispondere l’eventuale tassa per l’occupazione dello spazio pubblico necessario per l’esecuzione dei lavori e sul rispetto di a sostenere tutti gli obblighi prescritti oneri per l’occupazione temporanea di dette aree; cc) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, nonché all'elaborazione dei calcoli statici delle strutture. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni del Direttore dei lavori. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il collaudatore sono a carico dell’Appaltatore sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dal Direttore dei lavori; dd) alla fornitura di fotografie o all’esecuzione di riprese con droni dell’Attività in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dei lavori; ee) a presenziare alle visite periodiche di cantiere programmate dal Direttore dei lavori; ff) ove richiesto, a sorvegliare e custodire giorno e notte il cantiere, ivi compresi i materiali istallati, al fine di impedire l’accesso di estranei; gg) ad assicurare l'accesso al cantiere ed alle opere costruite o in costruzione alle persone addette a qualunque altro appaltatore al quale siano stati affidati eventualmente lavori non compresi nel presente Atto di subconcessione appalto ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell’ABD nonché ad assicurare, a richiesta del Direttore dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte del Subconcessionario.di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, fino alla data di ultimazione dei propri lavori. Da queste ditte come dall’ABD, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta; 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambientehh) allo sgombero, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE conclusione dell’Attività o a terzi, direttamente nell’ipotesi di recesso o indirettamente dai dipendenti risoluzione previsti dall’Ordine o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettividalle presenti Condizioni Generali, delle leggi attrezzature, dei detriti, dei materiali residuati e di quant’altro utilizzato nei lavori oggetto di appalto; ii) a provvedere alla raccolta e al trasporto presso la pubblica discarica o discarica autorizzata dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario detriti e/o rifiuti di qualunque genere derivanti dall’esecuzione dell’Attività, attenendosi scrupolosamente alle vigenti normative in materia ed avvalendosi di operatori in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge. L’Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dei servizi adottata lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. Inoltre, vale per l’Appaltatore, il divieto assoluto di scaricare materiali e detriti di qualunque genere nel greto di torrenti o comunque fuori dalle piazze di deposito approvate dagli enti competenti; ▇▇) a provvedere alla gratuita manutenzione di tutte le opere fino al collaudo finale ed a ripristinare quanto fosse stato danneggiato per colpa dell’Appaltatore; kk) a garantire l’eliminazione di eventuali difformità e vizi dell’opera denunziati dal Direttore dei lavori; ll) a non dar corso all’esecuzione di opere in contrasto alle istruzioni del Direttore dei lavori; mm) a dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme parte dell’Appaltatore a quanto indicato nella propria Offerta tecnicasuddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale, tale da giustificare la risoluzione; nn) all’eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e comunque firme della Direzione lavori e dell’Appaltatore, nei modi più adatti a garantire l’autenticità; oo) all’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà fornire la prova dell’avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dell’Attività. Inoltre, dovrà dare prova dell’avvenuta comunicazione dell’apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro; pp) a garantire l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; qq) a richiedere l’autorizzazione dell’ABD per effettuare interventi su alberi o, comunque, su qualsiasi pianta o verde in genere; rr) ad usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Pertanto, l’Appaltatore dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero quelle cautele opportune per lo sviluppo economicoevitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso alla Direzione dei lavori. In caso di eventuali danneggiamenti prodotti in esecuzione agli adempimenti agli obblighi sopra indicati, l’ABD rimarrà, comunque, sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Appalto

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso Rientrano negli obblighi tutte le prestazioni, le forniture e gli oneri in genere occorrenti per effettuare a prestare perfetta regola d’arte il servizio. Fra l’altro quindi, a titolo puramente esemplificativi, l’appaltatore deve: 1) Impiegare solo personale assunto e retribuito regolarmente ed assolvere tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale. Gli addetti alle operazioni, che devono essere abilitati alla conduzione dei mezzi impiegati dovranno essere sostituiti tempestivamente in caso di indisponibilità o per superamento dell’orario lavorativo consentito. L’elenco degli stessi (inominativo e qualifica) direttamentedovrà essere consegnato all'Ufficio tecnico con autocertificazione ai sensi dell’articolo 40 comma 1 Legge regionale 2 luglio 1999, tramite n° 18 (articolo 38 comma 3 DPR 445/2000) e dovrà essere costantemente aggiornato soprattutto in caso di qualsivoglia variazione. L’Amministrazione, in qualunque momento, può richiedere informazioni concernenti: _ l’iscrizione al Registro delle imprese aggiornato; _ l’iscrizione all’INAIL; _ le dichiarazioni degli infortuni sul lavoro; _ la propria organizzazioneposizione INPS ed attestazione dei versamenti contributivi; _ gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti; _ trasmettere, prima dei pagamenti previsti dall’art. 5, l’avvenuto pagamento dei dipendenti e subappaltatori. 2) Per quel che riguarda i mezzi e le attrezzature da impiegare nelle operazioni affidate l’appaltatore dovrà in particolare: a) utilizzare macchine e attrezzature idonee e conformi alle vigenti norme di sicurezza; (iib) indirettamentepresentare, avvalendosiprima della stipula del contratto , per l’esecuzione dei Servizi, a seguito di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giornirichiesta, la propria intenzione documentazione comprovante la proprietà, la locazione finanziaria o il nolo dei mezzi o attrezzature da utilizzare. Nel caso di prestare i Servizi indirettamente per tramite acquisto di nuovo mezzo o attrezzatura l’impresa dovrà produrre copia del Gestore, indicando il nominativo relativo contratto. L’Amministrazione ha la facoltà di verificare l’idoneità dei mezzi da parte dei tecnici preposti e di richiedere la loro sostituzione; c) fornire se richieste dall’Amministrazione copia dei libretti di tutti i dati identificativi dello stesso.mezzi messi a disposizione con le previste omologazioni relative all’attrezzatura. In caso di richieste in corso deve presentare copia delle domande di omologazione da integrare con copia del libretto appena regolarizzato; 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con d) apportare ai mezzi quelle modifiche necessarie per il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei previsto impiego nei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVEsgombero neve; (be) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamenteprovvedere, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a propria cura e spese del Subconcessionariospese, al collaudo dei mezzi presso l’Ispettorato M.C.T.C. con le attrezzature montate ed autorizzate, mediante la trascrizione sul libretto di circolazione, che dovrà essere presentato, entro 15 giorni dalla richiesta, all’Ufficio Tecnico; f) dotare tutti i mezzi impegnati di catene, funi e ganci di traino per l’eventuale assistenza all’utenza e comunque qualsiasi attrezzatura che consenta la piena efficienza del mezzo in regola qualsiasi condizione meteorologica; g) tenere sempre a disposizione ed in piena efficienza i mezzi e le attrezzature occorrenti per le prestazioni provvedendo alla tempestiva sostituzione di quelli indisponibili (rotture meccaniche, riparazioni prolungate, ecc.); h) verificare periodicamente lo stato d’usura dell’attrezzatura in genere con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà particolare riferimento ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero taglienti delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora lame che dovranno essere rimpiazzati a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competentirichiesta del responsabile del servizio; i) effettuare, ad insindacabile giudizio e a seguito di richiesta dell’Ufficio tecnico la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature obsolete che saranno ritenute non più affidabili ed inadeguate ai compiti affidati; j) dotare i mezzi di uno o due fari aggiuntivi biluce, per migliorare le condizioni di lavoro, che dovranno essere orientati e posizionati a norma in modo da evitare l’abbagliamento dei veicoli che si incrociano nonché di proiettore a luce intermittente, di fanali di ingombro e di ogni dispositivo per l’osservanza di quanto stabilito in merito dal N.C.D.S. e dal relativo Regolamento d’esecuzione; k) segnalare tempestivamente deficienze che possano pregiudicare la tempestività o la buona riuscita degli interventi richiesti. Comunicare inoltre all’Ufficio tecnico per l’approvazione dei tecnici, l’eventuale sostituzione o variazione dei mezzi e delle attrezzature che l’appaltatore intendesse effettuare; l) fornire tutti i mezzi di polizza assicurativa R.C.T. che copra adeguatamente i rischi derivanti dalla specificità dei servizi cui sono adibiti; m) integrare i mezzi e l’attrezzatura normalmente disponibili con quanto si renda necessario, per il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza mantenimento costante della subconcessionetransitabilità anche in condizioni di precipitazioni a carattere straordinario. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto 3) Assicurare l’approvvigionamento degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi abrasivi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto fondenti chimici (cloruro di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora sodio) per la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionalimanutenzione delle strade comunali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati stoccati in modo da evitare il loro deterioramento e qualsiasi forma di inquinamento. L’appaltatore dovrà provvedere a ricevere pagamenti provenienti dal circuito propria cura e spese al ripristino delle infrastrutture, degli arredi e di carte quant’altro danneggiato durante l’esecuzione del servizio . 4) Reperire a propria cura e spese idonee località per lo smaltimento della neve asportata quando non è possibile lo scarico diretto. 5) Sostenere tutte le spese di credito cinese Union Paysegreteria, di tributi d’imposta in genere afferenti la stipulazione del contratto. 6) Ottemperare a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di legge antimafia.

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Sources: Appalto Sgombero Neve

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio: (i) direttamenteI Professori d'Orchestra sono tenuti: - al continuo aggiornamento sulla evoluzione della scrittura musicale e delle relative tecniche strumentali di esecuzione; - ad eseguire quelle parti che prevedono l'impiego di strumenti con diversa nomenclatura purchè eseguite con lo strumento previsto dalla qualifica di appartenenza; - ad eseguire, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamentenell'ambito del proprio ruolo e qualifica, avvalendosiqualsiasi parte, sia in stesura originale che in libero adattamento o revisione; - ad eseguire, durante le prove e su richiesta del Direttore d'Orchestra, per l’esecuzione dei Servizisingolo leggio, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso i passi d'orchestra che il Subconcessionariovengono loro richiesti; - a tutte le prestazioni inerenti alla loro professionalità, con riferimento senza maturare diritto ad alcun compenso, conformemente a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto dall'art. 68 del vigente CCNL; - ad essere impegnati, nella stessa giornata, anche individualmente in sedi diverse; - a parti di subconcessione eripieno e di raddoppi di sostegno o alla sostituzione di strumenti per ragioni di equilibrio acustico in rapporto alle caratteristiche del luogo di esecuzione, comunquetenuto conto del diritto di revisione dell'interprete che, con modalità tali da non consentire in questo caso, pertiene al Subconcessionario Direttore d'Orchestra. Prima dell'inizio di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno ogni produzione le prime parti delle sezioni degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta archi dovranno provvedere a segnare le arcate sulle parti in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroportoconsentire all'archivio musicale di effettuarne la copiatura su tutte le parti degli archi prima del ciclo di prove. A tal fine, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenzeanche in relazione alla complessità della partitura o all'assenza nel repertorio orchestrale dei brani in programmazione, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute sarà compito del Segretario artistico e del Direttore di produzione provvedere all'eventuale pianificazione di una loro prova di durata non superiore a cura 2 ore e spese del Subconcessionario30 minuti, che dovrà essere assorbono 3 ore, che consenta, in regola con tutte le disposizioni normativederoga alla suddivisione del complesso orchestrale, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982la concreta realizzazione di tale obbligo professionale. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia Timpano con obbligo delle percussioni ed i Percussionisti hanno l'obbligo di soddisfare ogni necessità della documentazione comprovante l’abilitazione Fondazione, rispetto all'impiego di ogni strumento a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24percussione, con pagamento tramite POS/Carta di creditostrumenti da loro stessi messi a disposizione, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi utilizzandoli e curandone la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre oremanutenzione. Il pianoforte, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto compatibilmente con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006suo primario impegno in orchestra, è tenuto all'accompagnamento dei concorrenti nei concorsi e selezioni d'Orchestra e Coro. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Contratto Di Lavoro

Obblighi. 13.1 AREU si impegna a: 1. garantire che il proprio personale impegnato presso la consolle della SOREU sia esperto e adeguatamente formato; in particolare i Servizi devono essere prestati con personale idoneo, di provata capacità, formato in materia di sicurezza in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e in numero adeguato secondo le richieste e indicazioni del Coordinatore. Il Subconcessionario è ammesso personale dovrà sempre tenere un contegno consono al ruolo ricoperto e, ove OSR ne dovesse riscontrare incuria, incompetenza o comportamenti inurbani, ne darà comunicazione scritta ad AREU riservandosi di chiederne la sostituzione; 2. fornire al proprio personale, a propria cura e spese, una divisa - in un numero adeguato per garantirne l'igiene e il decoro - e un tesserino identificativo, corredato di fotografia, con l’indicazione delle generalità e/o del numero di matricola sia dell’operatore che della struttura di appartenenza; 3. predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dall'attività eseguita; 4. mantenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa risarcitoria avanzata dal proprio personale o da terzi, per i danni da questi subiti a seguito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. La manleva che precede, 990. sta di bollo si intende prestata fino alla prescrizione del diritto al risarcimento salvo che il danno subito non sia riconducibile e imputabile esclusivamente ad OSR; 5. + utilizzare materiali che riportino il solo logo o marchio di OSR, fatta eccezione per il materiale di proprietà di AREU che riporti loghi o marchi la cui rimozione non possa essere effettuata, il cui utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato da OSR (tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata); 6. far indossare al proprio personale, sopra le divise della struttura di appartenenza, le pettorine fornite da OSR che costituiscono un requisito necessario per poter prestare il servizio: (i) direttamenteservizio richiesto, tramite la propria organizzazionefatto salvo il caso in ciò non vada a violare norme nazionali o internazionali in materia; (ii) indirettamente7. consegnare a OSR, avvalendosicontestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia di una polizza di assicurazione sottoscritta da AREU, a primo rischio, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore responsabilità civile verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, terzi con un preavviso di 15 giornimassimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) euro, a copertura per tutta la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualoraContratto: (i) dei danni (alla persona o alle cose), diretti e/o indiretti, che durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scadaSubappaltatrice dovesse arrecare al suo personale, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; e/o a terzi in generale, nonché (ii) dei danni (alla persona o alle cose) che il presente Atto personale della Subappaltatrice dovesse subire durante lo svolgimento delle attività appaltate, indipendentemente dalla causa e dal responsabile. ▇▇▇▇▇, in quest’ultimo caso, il diritto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocatoAREU di rivalersi contro il soggetto responsabile del danno causato; 8. coordinarsi con OSR per comunicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso allo Stadio, il nominativo del personale di volta in volta impiegato. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato ad OSR ad ogni sua variazione; resta sin da ora inteso che l’accesso allo Stadio è vietato al personale 990. sta di bollo non incluso nel suddetto elenco, salvo autorizzazione espressa. Con particolare riferimento al personale di ▇▇▇▇, quest’ultima si impegna a: • dichiarare, garantire e impegnarsi a fare sì che per tutta la durata del Contratto venga rispettata ogni normativa applicabile, primaria, secondaria, nazionale, locale, collettiva e contrattuale (danche retributiva e contributiva) impegno nei rapporti con il proprio personale; • provvedere, ove previsto, al puntuale pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi previsti dalla legge e all'accantonamento delle quote di TFR in favore del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione personale impiegato; • tenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa economica avanzata dal personale impiegato e da qualunque altro terzo in relazione alle violazioni della Normativa Lavoristica e Previdenziale, rifondendo senza indugio ad OSR ogni costo, onere, spesa, danno ed eventuali altri pregiudizi che lo stesso dovesse sopportare; • la direzione, l'organizzazione e l'esercizio del potere disciplinare del personale utilizzato per l’esercizio di l'esecuzione delle attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto Contratto saranno di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportualiesclusiva competenza e responsabilità di AREU. 13.6 Le licenze9. È facoltà di OSR chiedere ad AREU la sostituzione del Personale impiegato, a seguito di una formale richiesta adeguatamente motivata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di sostituzione potrà essere avanzata nei seguenti casi: • reiterate scorrettezze comportamentali nell’esercizio delle attività assegnate; • reiterata inosservanza dei turni di presenza in servizio e/o degli orari di servizio; • disapplicazione delle procedure e dei protocolli approvati per le autorizzazioni singole attività nonché delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza; • mancato o nulla-osta degli enti competenti non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute del servizio appaltato; 990. sta di bollo • mancato rispetto delle disposizioni n materia di sicurezza sul lavoro; • mancata osservanza del PSS. 10. Fermo quanto previsto all’art. 4.6 che precede, AREU, inoltre, nella sua veste di datore di lavoro, dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché la specifica formazione richiesta in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il tutto a propria cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E)spese. 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art11. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, OSR si impegna a: • comunicare tempestivamente ad AREU il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti calendario degli eventi e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti attività in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale base ai piani di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità redatti per ciascuna Manifestazione per garantire un regolare svolgimento del servizio particolarmente elevatostesso; • mettere a disposizione di AREU i locali necessari per l’espletamento del servizio di coordinamento dell’attività sanitaria, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per nei limiti di quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personaleconsentito dai Committenti Principali. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Collaboration Agreement

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso La locatrice si impegna e si obbliga: a. a mettere a disposizione i mezzi presso la sede convenuta, in perfette condizioni di efficienza meccanica e di carrozzeria; b. a consentire l'uso degli stessi; c. a prestare idonea polizza assicurativa RCA; d. a provvedere alla gestione dei sinistri stradali, furti e incendio occorsi agli automezzi oggetto della locazione, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali con le controparti e le compagnie di assicurazione, fatta salva ogni responsabilità della locataria che dovrà aver cura di segnalare tempestivamente il serviziosinistro accaduto. e. a provvedere alle operazioni di manutenzione straordinaria, nonché agli adempimenti derivanti dalle norme del Codice della Strada quali ad es. revisioni, controllo emissioni gas di scarico, ecc. La locataria si impegna e si obbliga: (i) direttamente, tramite la propria organizzazionea. a far guidare i mezzi ai propri dipendenti; (ii) indirettamenteb. a far uso diligente dei veicoli e a rispettarne le caratteristiche tecniche di portata e di uso proprie degli stessi; c. a verificare il possesso e la regolarità dei requisiti per la conduzione da parte dei propri dipendenti a cui vengono affidati i mezzi oggetto delcontratto; d. ad impiegare i presente mezzo nel rispetto della normativa sulla circolazione dei veicoli ed in modo particolare a quella inerente il trasporto dei rifiuti, avvalendosiesonerando in tutto l' impresa locatrice da ogni responsabilità derivante da un uso improprio dei mezzi; e. a custodire i mezzi in uso e ad operare il controllo dei liquidi del motore e dell'attrezzatura; f. a provvedere alla pulizia veicoli dopo l'uso e a lavaggi periodici; g. a farsi carico delle eventuali spese necessarie per il ripristino de mezzi qualora al momento della riconsegna presentino danni meccanici, elettrici o di carrozzeria; h. ad assumersi gli oneri per l’esecuzione dei Servizi, tutti quegli interventi di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo manutenzione a carattere ordinario intese come il complesso delle operazioni necessarie a garantire l'efficienza de veicoli in ogni caso momento, in particolare la sostituzione di quelle parti o componenti dei veicoli che il Subconcessionariosono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza, con riferimento a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di olio e liquidi, filtri, lampadine, riparazione/gonfiaggio/equilibratura/convergenza dei pneumatici Sono altresì a carico della locataria gli oneri per tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di quegli interventi imputabili ad un terzo Gestore dovrà comunicare uso improprio dei mezzi o a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVEcolpa; (b) durata del rapporto contrattuale i. al risarcimento dei danni subiti a seguito di furto o incendio della cosa locata per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta la parte non superiore coperta da garanzia qualora il fatto sia addebitabile alla durata del presente Atto locataria a titolo di subconcessionedolo o colpa; (c) clausola in forza j. al rimborso di eventuali franchigie e della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) maggiorazione del premio assicurativo dovuta al sinistro che ha coinvolto la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocatolocataria per sua colpa; (d) impegno k. a pagare le sanzioni pecuniarie per violazione del Gestore a non utilizzare gli spazi Codice della Strada connesse alla circolazione dell' automezzo oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse della locazione o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando qualora ci fossero i presupposti si riserva la facoltà di SAVE contestarle. La locataria riconoscerà alla locatrice l'importo di € 10,00 (iva esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica; l. a segnalare tempestivamente gli eventuali sinistri; m. a non effettuare verifiche alcuna modifica strutturale sugli automezzi; n. ad effettuare quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 601 del 14/12/1987; o. a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo rispettare le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti modalità e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti termini di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Payconcordati.

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Sources: Noleggio a Freddo Di Beni Mobili

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso E’ a prestare carico dell’aggiudicatario la gestione della fornitura con le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione. Dovrà, altresì, adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L’aggiudicatario dovrà:  trasmettere alla Stazione appaltante gli elenchi del personale impiegato, indicando il servizio: (i) direttamente, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, nominativo di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo coordinatore della fornitura;  osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che potranno essere emanate durante il corso dell’appalto, oltre tutte le norme specificate nel presente Capitolato ed allegati;  controllare e vigilare affinché i propri operatori svolgano i loro compiti nell’osservanza delle norme;  applicare nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle prestazioni di cui al presente capitolato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsti dalla normativa vigente;  avvalersi di personale idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali e che sia in ogni caso possesso dei necessari requisiti professionali e di esperienza richiesti nel presente capitolato e nel rispetto di quanto indicato dalla stazione appaltante tali da garantire un elevato livello di prestazioni. Dovrà, altresì, garantire che il Subconcessionariopersonale adibito alla fornitura si trovi in buono stato di salute e non presenti malattie o altre forme patologiche ritenute tali da compromettere la salubrità della fornitura;  provvedere, in caso di assenze di qualsiasi natura del singolo operatore incaricato della fornitura, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;  provvedere, su richiesta della Stazione appaltante, alla sostituzione di quegli operatori che non offrano garanzie di capacità e, comunque, siano ritenuti non idonei o adatti allo svolgimento dell’attività, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con il personale di cucina, scolastico e dell’ufficio.  vigilare sul buon andamento di ogni aspetto della fornitura;  informare-formare il personale di quanto previsto dal D.lgs.196/03 e s.m.i. - Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;  con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i., il datore di lavoro della Ditta appaltatrice dovrà dichiarare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderàche la citata normativa pone a carico del datore di lavoro restando pertanto a suo carico tutti gli oneri e le sanzioni civili e penali in caso di mancata adozione;  dotarsi di veicoli, sempre attrezzature e materiali tecnicamente efficienti e conformi alle vigenti norme di legge in materia atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione della fornitura;  ogni altro onere necessario per l’espletamento della fornitura. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza determina, senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giornialcuna formalità, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente risoluzione del contratto. L’Affidatario: - deve possedere copertura assicurativa; - è responsabile dei danni causati per tramite del Gestorenegligenza, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi dolo o colpa ai locali in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola cui ha accesso in forza dell’appalto nonché, se del caso, agli arredi ed alle attrezzature; - assume qualsiasi responsabilità ed onere di ordine civile, penale e patrimoniale per qualsiasi danno arrecato, anche con colpa lieve, nel corso delle attività conseguenti all’affidamento della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi fornitura oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroportoCapitolato Speciale d’Appalto. Inoltre risponderà, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000pieno titolo, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà tutti quei casi in cui si dovessero verificare richieste di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenzarisarcimento derivanti dall’attività espletata; - per quanto attiene all’organizzazione dei Serviziassume qualsiasi responsabilità ed onere derivante dal rapporto con gli operatori destinati al servizio di refezione scolastica, cui il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario presente appalto è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnicadestinato, e comunque con un costo le persone che esplicano una qualsiasi attività connessa all’aggiudicazione della fornitura; - dovrà essere in grado di presentare tutta la documentazione richiesta per la stipulazione del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero contratto; - dovrà ottemperare a quanto stabilito dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. e comunicati dell’Autorità per lo sviluppo economicola Vigilanza sui Contratti Pubblici. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Capitolato d'Appalto

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario L'Artista del Coro è ammesso a prestare il servizio: (i) direttamentetenuto: Ad eseguire, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamentein Sala, avvalendosinell'ambito della sezione di appartenenza e su richiesta del Maestro del Coro, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVEparti corali, con un preavviso minimo di 15 giornidue elementi Ad eseguire, con un minimo di un altro elemento della sezione di appartenenza, (minimo 2) parte corale, non di spettanza con salto di rigo o di chiave; Per il cambio di chiave, si precisa che la propria intenzione stessa richiesta può essere fatta in base alle caratteristiche ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. - ▇'▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ha l'obbligo di prestare utilizzare tutti gli attrezzi di scena che vengono richiesti dalla regia durante la prova di scena o di insieme. - ad indossare, cappelli, mantelli, o elementi del costume, necessari alla prova di regia; - ad effettuare due prove in costume oltre a quelle previste dal contratto (antigenerale, generale, spettacoli). - ad effettuare, nell'ambito del proprio personaggio, nel corso della prova di "assieme", anche i Servizi indirettamente movimenti scenici, mimici e coreografici che gli vengono richiesti. - ad effettuare la prova dei costumi, fuori dell'orario di lavoro e durante l'orario di lavoro della sartoria. Tali prove potranno essere effettuate, di norma, un'ora prima dell'inizio della prova ordinaria, purchè compatibile con gli orari di sartoria. - Se durante lo svolgimento delle prove e delle recite uno dei due artisti che costituiscono la sezione non vi dovesse partecipare per tramite constatate indisponibilità, l'altro Artista del Gestorecoro è tenuto ad eseguire da solo la prestazione nell'ambito del contesto corale. - a dare le sue prestazioni vocali in qualunque luogo del teatro (es. Platea, palchi, ecc.) purchè la prestazione da effettuarsi preveda la partecipazione di un minimo di due Artisti del coro della stessa sezione e purchè collegati nella stessa posizione. - ad eseguire opere e concerti in lingua straniera moderna, antica e morta, senza per questo aver diritto ad alcun compenso economico. - ad eseguire qualsiasi partitura sia in stesura originale che in liberi adattamenti o revisioni, qualsiasi siano. In un organico predeterminato, l'assenza di uno o più Artisti del coro non fa diventare complesso sottonumerato l'organico rimasto, il quale è tenuto all'esecuzione senza maturare alcun compenso. Tale principio vale anche nei casi in cui all'interno di una produzione l'organico venga momentaneamente ridotto per motivi artistici. Nell’ipotesi di mancanza di chiarezza nella distribuzione delle varie chiavi e voci previste dalla partitura, soprattutto nel repertorio classico, è facoltà della Direzione artistica determinare la distribuzione delle chiavi e voci (ciò si rende necessario considerando anche la nomenclatura delle vecchie partiture che non prevedevano l'odierna divisione delle sezioni del coro). Per la produzione sinfonica i soprani primi e secondi, i mezzosoprani e i contralti, i tenori primi e secondi, i bassi e i baritoni, potranno essere unificati. La Direzione artistica determinerà l'utilizzazione delle singole voci per le esecuzioni, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stessonumerico (quanti soprani primi, quanti soprani secondi, ecc. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo ). Nell'ambito della distribuzione del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessionelavoro, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata due Artisti del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazionicoro costituiscono una sezione. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Contratto Di Lavoro

Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare Di seguito sono specificati gli obblighi per il servizioFornitore e per l’Amministrazione in merito alle attività di collaudo: (i) direttamente1. La pianificazione delle attività di collaudo, tramite effettuata a carico del Fornitore, deve garantire il completamento del collaudo stesso entro i termini previsti per la propria organizzazione; (ii) indirettamenteconsegna dei prodotti: ritardi nel completamento del collaudo, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi ovvero esiti negativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta , implicano l’applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna. Le parti concordano che la data di pronti al collaudo coinciderà con la data di disponibilità dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere prodotti oggetto del collaudo: tale disponibilità non può essere considerata come consegna dei prodotti oggetto del collaudo ai fini del rispetto delle pianificazioni per la realizzazione dei prodotti stessi. Le modalità con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi cui vengono resi disponibili all’Amministrazione i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi prodotti oggetto di subconcessione collaudo devono essere concordate nell’ambito delle attività del Comitato Operativo in fase di attivazione dello sviluppo. Nel caso di prodotti software si intende che gli elementi di configurazione realizzati dal Fornitore saranno resi disponibili su supporto CD-WORM. Si specifica che nel caso di sviluppi software a corredo dei prodotti rilasciati deve essere specificata anche la loro dimensione con le metriche adottate (LOC, FP,…). Tale obbligo vale anche per l’esercizio i rilasci relativi al Progetto di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto reingegnerizzazione del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competentiSIDI. In caso di revoca o decadenza esito positivo del presente atto collaudo i prodotti saranno consegnati all’Amministrazione con le stesse modalità previste per la loro disponibilità al collaudo. Tale consegna L’Amministrazione deve specificare i casi in cui intende partecipare attivamente alle attività di subconcessione, SAVE segnalerà collaudo: la circostanza ad ENAC affinché ritiri comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della consegna del Piano di Collaudo per consentire la suddetta tessera pianificazione dei test tenendo in considerazione la presenza di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante risorse dell’Amministrazione stessa. In ogni caso deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza formata una Commissione di Collaudo, composta da un massimo di 3 membri nominati dall’Amministrazione, in contraddittorio con un rappresentante designato dal Fornitore, eventualmente coadiuvato da risorse del Fornitore medesimo in possesso delle competenze necessarie. La commissione dovrà essere insediata entro 5 (cinque) giorni dalla data di pronti al Passeggero collaudo. Il Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore in conformità a Ridotta Mobilità o quanto previsto nel paragrafo 6.5.4.1.3 con disabilità come previsto dal Regolamento sufficiente anticipo rispetto alla data di consegna ufficiale dei prodotti per consentire lo svolgimento del collaudo con i tempi previsti, tenendo in considerazione i necessari margini di sicurezza. Il Piano dovrà in ogni caso essere inviato almeno entro i 30 (CEtrenta) n. 1107/2006. 13.15 SAVE giorni precedenti la data prevista di pronti al collaudo Non si riserva la possibilità, anche potrà procedere alle operazioni di collaudo se non previa approvazione da parte dell’Amministrazione del Piano di collaudo. Il Piano di collaudo si intenderà a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti effetti approvato in difetto di rilievi dall'Amministrazione, formulati entro 15 giorni dal presente Atto suo ricevimento, in merito alla non conformità del piano medesimo a quanto previsto nel paragrafo 6.5.4.1.3. In caso di subconcessione rilievi da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegnadell’Amministrazione, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario l’Appaltatore si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario sin d’ora ad apportare al Piano di collaudo le modifiche necessarie. Il Fornitore si impegna a garantire livelli predisporre l’ambiente tecnico idoneo a svolgere le prove di collaudo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del pronti al collaudo, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di esito, in tutto o in parte, negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono difetti rilevati dalla commissione di collaudo entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di decorrenza della Relazione di Collaudo. Il secondo collaudo dovrà essere completato entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, l’Amministrazione, valutata la natura e l’entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria discrezione: − concedere, fermo restando l’applicazione delle relative penali, un ulteriore ultimo termine non superiore ai trenta giorni, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo; − attivare le procedure di escalation descritte nel paragrafo 6.14. Tutti i periodi successivi all’esito negativo del primo collaudo saranno considerati ai fini del calcolo delle penali per ritardata consegna con la sola esclusione dei tempi relativi ad attività esclusivamente a carico dell’Amministrazione (sottoscrizione relazioni di collaudo, ultimo punto Tabella 5). La documentazione dei prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratoricollaudo stesso. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.

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Sources: Capitolato Tecnico