POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI
Lloyd's Professional Indemnity Policy
POLIZZA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S PER RISCHI PROFESSIONALI
PREMESSA
Premesso che la persona o le persone, ditte o società, indicate nel Modulo (e d'ora innanzi indicate con il termine" Assicurato") 'hanno fatto pervenire ai Sottoscrittori del presente Contratto una Proposta scritta recante la data indicata nel Modulo e contenente vari particolari e dichiarazioni, i dati contenuti nella Proposta medesima costituiscono, di comune accordo, la base di questo Contratto e sono da considerarsi come parte integrante dello stesso.
Forma dell’assicurazione. L‟assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l‟Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta
DEFINIZIONI
A maggiore precisazione di quanto stabilito al punto “Definizioni” del Mod. IT2249B, di comune accordo le parti attribuiscono alle seguenti espressioni il significato rispettivamente indicato a lato:
1. “Assicuratori” Alcuni Assicuratori dei LLOYD'S di Londra, sottoscrittori della presente
assicurazione.
2. “Assicurato” A) La persona giuridica che svolga autonomamente l‟attività professionale di seguito specificata.
B) La persona fisica che, in qualità di dipendente dell'Assicurato, svolge esclusivamente per conto dell'Assicurato stesso l‟attività professionale di seguito specificata.
3. “Attività professionale” L'attività come precisato nella scheda di copertura quale definita e regolamentata dalle disposizioni di leggi e/o norme, e/o regolamenti attualmente vigenti in materia in Italia e dalle loro successive eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. “Conformità all’Anno 2000” si intende che né le prestazioni, né la funzionalità del Sistema Elettronico
saranno alterate prima, durante o dopo l‟Anno 2000. In particolare:
I. Qualsiasi valore della data elettronica provocherà l‟interruzione della operatività del Sistema Elettronico;
II. La funzionalità e le prestazioni del Sistema Elettronico, nelle operazioni che dipendono dalla data, dovranno mantenersi costanti a prescindere dal fatto che la data elettronica indichi l‟Anno 2000 o qualsiasi anno precedente o successivo;
III. In tutte le interfaccie e supporti per la memorizzazione dei dati del Sistema Elettronico deve essere incorporato il secolo di qualsiasi data, esplicitamente o tramite algoritmi inequivocabili o regole deduttive;
IV. Il Sistema Elettronico deve riconoscere l‟Anno 2000 come anno bisestile.
Per “Sistema Elettronico” si intende qualsiasi computer, supporto di apparecchiatura elettronica per l‟elaborazione dei dati o componente dello stesso, o sistema per la memorizzazione ed il richiamo dei dati, o sistema di comunicazioni, rete, procedura o elemento degli stessi, o supporto per la memorizzazione dei
dati, microchip, circuito integrato, sistema cronometrico a tempo reale o dispositivo similare o qualsiasi software (che può comprendere, a titolo solo esemplificativo e non limitativo, i programmi di applicazione, i sistemi operativi, gli ambienti runtime e gli archivi), firmware o microcodice dei quali l’Assicurando sia proprietario o che utilizzi o gestisca o, altrimenti, dai quali dipenda.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 PERIODO DI ASSICURAZIONE
Per i casi in cui la Legge o il Contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno, come specificato nella Scheda.
Ogni periodo di assicurazione dovrà essere considerato a sé stante, distinto dal precedente e dal successivo, come se per ciascun periodo fosse stato stipulato un Contratto di assicurazione separato.
Art. 2 DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO
Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel Questionario Proposta di adesione (e relativi allegati) recante la data indicata nella Scheda, formano la base del presente Contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso si verificassero mutamenti che aggravino il rischio, l'Assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori e si applicano le disposizioni degli Artt. 1897 e 1898 Cod. Civ.
Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del Contratto o durante il corso dello stesso, così come l'omissione da parte dell'Assicurato di ogni circostanza che possa eventualmente aggravare il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto degli Assicuratori, una volta venuti a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).
Sono richiamate le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. ove applicabili.
Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO
L‟assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l‟Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l‟assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Il premio di assicurazione si riferisce all‟intero periodo di assicurazione specificato nel modulo e/o scheda.
L‟Assicurato è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e, in caso di sinistro, è facoltà degli assicuratori chiedere l‟anticipato pagamento del premio totale
Si applicano le disposizioni dell'Art. 1901 Cod. Civ.
Art. 4 ALTRE ASSICURAZIONI
Qualora l'Assicurato abbia già in corso altra Polizza assicurativa, questo Contratto opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima Polizza ed a secondo rischio - con una franchigia pari al massimale di primo rischio - per tutte le garanzie previste dalla prima Polizza. Resta convenuto che in caso di inoperatività della prima Polizza a causa di un mancato pagamento del premio, la citata franchigia rimarrà comunque a carico dell'Assicurato stesso. Sono richiamate le disposizioni dell'Art. 1910 Cod. Civ. ove applicabili.
Art. 5 DEROGA DELLA TACITA PROROGA
A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1899 Cod. Civ., il presente contratto non è soggetto a tacita proroga e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
Art. 6 DIRITTO DI SURROGAZIONE
Secondo quanto stabilito dall'Art. 1916 Cod. Civ., gli Assicuratori sono surrogati fino alla concorrenza dell'importo liquidato, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Ad eccezione dei casi di dolo e salvo diversa autorizzazione da parte dello stesso Assicurato, tali diritti non saranno fatti valere nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'Assicurato.
Art. 7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono interamente a carico dell'Assicurato.
Art. 8 FORO COMPETENTE
il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nel cui ambito di giurisdizione territoriale l'Assicurato ha la sua Sede.
Art. 9 LIMITI TERRITORIALI
L„assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell„Unione Europea.
Art. 10 NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Contratto, valgono le norme di Legge italiane.
Art. 11 CONFLITTO TRA TESTI DI XXXXXXX
Nel caso in cui ci dovessero essere differenza tra la versione Inglese del testo di polizza e la versione italiana del testo di polizza, prevarrà la versione italiana.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 INDEMNITY CLAUSE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Soggetto ai termini, limitazioni, condizioni ed esclusioni tutte della presente Polizza, gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per le somme che l'Assicurato dovrà pagare (inclusi i costi e le spese) per i danni che risultino da ogni richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato stesso e notificata agli Assicuratori durante il periodo di validità della presente Assicurazione come indicato nel Modulo, e che sia conseguenza di errori od omissioni commessi:
(a) dall'Assicurato
(b) da qualunque dipendente o amministratore dell'Assicurato, ovvero
Art. 2 VALIDITA' DELLA GARANZIA - RETROATTIVITA'
Premesso che la presente assicurazione tiene indenne l'Assicurato per le richieste di risarcimento derivanti da comportamenti posti in essere, ricevute dall‟Assicurato e notificate agli Assicuratori nel corso del periodo di vigenza del presente contratto come indicato all'art. 1 Indemnity Clause - oggetto dell'assicurazione, è previsto un eventuale periodo di efficacia retroattiva, secondo quanto indicato nella Scheda.
Resta inteso che, la garanzia non vale per le richieste di risarcimento che risultano essere già state presentate all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione di questo contratto o per quelle che si riferiscono a fatti e/o comportamenti posti in essere anteriormente al periodo massimo di retroattività della Polizza.
Art. 3 COSTI E SPESE
L'Assicurato sarà anche tenuto indenne per tutti i costi e le spese nelle quali egli sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ogni richiesta di risarcimento che ricade sotto la presente Xxxxxxx.
Art. 4 LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEGLI ASSICURATORI
Resta inteso che la responsabilità complessiva che gli Assicuratori si sono assunti sotto la presente Polizza non potrà mai eccedere il limite di indennizzo specificato nella Scheda per quanto riguarda tutte le richieste di indennizzo presentate all ' Assicurato nel corso di ciascun periodo di assicurazione.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all‟azione promossa contro l‟Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l„Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, così come stabilito dall‟art. 1917, comma 3, del codice civile.
Art. 5 FRANCHIGIA
E' altresì previsto che gli Assicuratori saranno responsabili Unicamente per la parte di ciascuna , richiesta di risarcimento ( che ai fini della presente clausola include costi e spese nelle quali
l'Assicurato sia incorso per indagini, difesa o liquidazione di ciascuna richiesta di risarcimento) che eccede l'ammontare della franchigia indicata nella Scheda.
Ai fini della presente clausola per "Richiesta di risarcimento" si intendono anche tutte le richieste attribuibili o riconducibili alla stessa causa od evento.
Pertanto se gli Assicuratori incorreranno in spese che, in virtù della presente clausola, ricadono sotto la responsabilità dell'Assicurato, tale ammontare dovrà essere immediatamente rimborsato agli Assicuratori da parte dell'Assicurato stesso.
Art. 6 LEGALI RAPPRESENTANTI
In caso di morte dell'Assicurato gli Assicuratori indennizzeranno, rispetto alla responsabilità nelle quali sia eventualmente incorso lo stesso Assicurato, i suoi legali rappresentanti, nei termini della presente Polizza; resta inteso che tale legale rappresentante dovrà osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Xxxxxxx, in quanto applicabili, come se fosse egli stesso l'Assicurato.
Art. 7 RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI
Se l'Assicurato lo richiederà per iscritto, gli Assicuratori indennizzeranno gli amministratori e i dipendenti dell'Assicurato allo stesso modo dell'Assicurato stesso; in questo caso resta inteso che tali soggetti dovranno osservare, adempiere ed assoggettarsi ai termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza, come se fossero loro stessi l'Assicurato.
Art. 8 RICHIESTA DI RISARCIMENTO
Per "richiesta di risarcimento" si intende:
(i) ogni ingiunzione o citazione o altra domanda contenente una richiesta di risarcimento, emessa nei confronti dell'Assicurato o a lui notificata a seguito di un comportamento negligente, un errore od una omissione, ovvero,
(ii) ogni comunicazione scritta che venga fatta alI'Assicurato stesso e che segnali un suo comportamento negligente, un errore od una omissione.
Art. 9 NOTIFICA DEL SINISTRO
(a) Durante il periodo di assicurazione l'Assicurato darà notizia per iscritto agli Assicuratori immediatamente:
1.1 di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di uno qualunque degli Assicurati; ovvero
1.2 del ricevimento dell'avvertimento, da parte di qualunque persona o entità, dell'intenzione di presentare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, per le conseguenze di ogni suo comportamento negligente, errore od omissione, ovvero
1.3 di qualunque circostanza della quale I' Assicurato sia venuto a conoscenza, in conseguenza della quale ci si possa ragionevolmente aspettare una futura richiesta di risarcimento nei confronti dell‟Assicurato; in tal
caso l'Assicurato dovrà dare tutti i particolari relativi alle circostanze ed alle persone potenzialmente coinvolte.
Se gli Assicuratori verranno informati delle circostanze di cui ai punti 1.2 e 1.3 con le modalità in essi stabilite, qualunque richiesta di risarcimento conseguente a tali circostanze, anche se fatta successivamente, verrà considerata come ricompresa nel periodo di assicurazione coperto dalla presente Polizza.
(b ) L'Assicurato si impegna a dare agli Assicuratori tutte le informazioni e la collaborazione che essi potranno ragionevolmente richiedere e si impegna altresì a non ammettere alcuna responsabilità senza il consenso degli Assicuratori.
Art. 10 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Quale condizione essenziale al diritto di essere indennizzato dalla presente Xxxxxxx, l'Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o definire qualsiasi richiesta di risarcimento ovvero affrontare costi e spese senza previo consenso scritto degli Assicuratori i quali sono autorizzati in ogni momento a subentrare all'Assicurato nella difesa o nella liquidazione di qualsiasi sinistro.
Ciò nonostante, all'Assicurato non verrà richiesto di resistere in alcun procedimento legale senza che un Legale, il quale verrà nominato di comune accordo tra l' Assicurato e gli Assicuratori, non confermi che si debba resistere all'azione.
L'Assicurato avrà comunque il diritto, a proprio rischio, di opporsi ad ogni richiesta di risarcimento o procedimento legale che, secondo l' opinione degli Assicuratori potrà essere risolta in via transattiva oppure liquidata, ma in tal caso gli Assicuratori non saranno responsabili per ogni danno, costo o spesa direttamente o indirettamente derivata in conseguenza del rifiuto da parte dell'Assicurato di risolvere in via transattiva o di liquidare la suddetta richiesta di indennizzo o procedimento legale.
Art. 11 RINUNCIA ALLA RIVALSA NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI
Premesso che gli Assicuratori sono surrogati nei diritti di rivalsa dell'Assicurato per ogni risarcimento liquidato ai sensi della presente Polizza, gli Assicuratori rinunciano a far valere tali diritti di rivalsa nei confronti degli amministratori o dei dipendenti dell'Assicurato stesso, ameno che la richiesta di risarcimento non sia stata originata o non sia in qualunque modo dipesa da omissioni o comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti in essere da parte dei suddetti amministratori e/o dipendenti.
Art. 12 CALCOLO DEL PREMIO
Se il premio per questa Polizza è stato calcolato sulla base di un parametro fornito dall'Assicurato, l'onere della prova sarà a suo carico; pertanto l' Assicurato dovrà tenere accurate registrazioni contenenti tutti i particolari relativi alle basi di calcolo utilizzate e dovrà consentire in ogni momento agli Assicuratori o ai loro rappresentanti di visionare tali registrazioni.
Art.13 RECESSO
Gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta alla Controparte. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso da parte degli Assicuratori ha avuto effetto, gli stessi metteranno a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio imponibile relativo al rischio non corso.
L 'invio del preavviso di disdetta verrà considerato come ricevuto se sarà inviato mediante lettera raccomandata indirizzata ali 'ultimo recapito conosciuto dell'Assicurato.
Art. 14 DOVUTA DILIGENZA
Sarà condizione essenziale per qualunque diritto di risarcimento da parte dell'Assicurato la dovuta osservanza e l'ottemperanza di tutti i termini, le previsioni e le condizioni della presente Polizza, in quanto in relazione con ogni adempimento posto a carico dell'Assicurato stesso.
ESCLUSIONI
Gli Assicuratori non saranno responsabili nei confronti dell'Assicurato per qualunque richiesta di risarcimento :
(a) RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO
derivante direttamente o indirettamente da infortunio, malattia, invalidità o morte di qualunque persona, che si sia verificata mentre questi stava effettuando una attività alle dipendenze dell'Assicurato, tanto in forza di un contratto di servizio quanto di apprendistato ovvero derivante dall'inosservanza di tutti gli obblighi ai quali l'Assicurato, nella sua qualità di datore di lavoro, è tenuto nei confronti dei suoi dipendenti,
(b ) PROPRIETÀ, POSSESSO UTILIZZO E CONDUZIONE DI TERRENI, IMMOBILI ECC.
derivante direttamente o indirettamente dalla proprietà, possesso, utilizzo e/o conduzione da parte dell'Assicurato od in suo nome di terreni, immobili, costruzioni, aeromobili, natanti e di qualunque veicolo a propulsione meccanica,
(c) COMPORTAMENTI. FRAUDOLENTI O DOLOSI
derivanti direttamente o indirettamente dovuti a omissioni e/o comportamenti dolosi, disonesti o fraudolenti posti in essere da parte dell'Assicurato,
(d) DIFFAMAZIONE
conseguenza di ingiuria o diffamazione,
(e) VIOLAZIONI
dipendente da violazione di Copyright, Xxxxxxxx, Disegni/Progetti registrati, Marchi o Passing-off,
(f) RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
derivante, direttamente o indirettamente, da ogni assunzione, da parte dell'Assicurato, di responsabilità contrattuale tramite esplicito accordo o garanzia, salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe stato comunque ritenuto responsabile per i danni conseguenti anche in assenza di tale esplicito accordo o garanzia,
(g) PRODOTTI
dipendente da o dovuto a beni o prodotti venduti, forniti riparati, modificati, fabbricati, installati o manutenuti da parte dell'Assicurato o da parte di Società correlate o subappaltatrici dell'Assicurato,
(h) INFORTUNI E DANNI A COSE
derivante da infortuni, malattie, invalidità o morte subiti da qualunque persona o derivante da perdita, danno o distruzione di cose, a meno che tale richiesta di risarcimento scaturisca da una negligenza nello svolgimento di una attività di consulenza da parte dell'Assicurato ovvero dalla violazione di doveri in relazione alla qualità professionale dell'Assicurato,
(i) INSOLVENZA O FALLIMENTO DELL ' ASSICURATO
derivante da o connessa sia in maniera diretta che indiretta con stati di insolvenza o fallimento dell'Assicurato,
(j) INFILTRAZIONE E INQUINAMENTO
basato, derivante o connesso sia in maniera diretta che indiretta con infiltrazione, inquinamento, contaminazione di qualunque tipo,
(k) ALTRE ASSICURAZIONI
rispetto alle quali I' Assicurato ha diritto ad essere risarcito da qualsiasi altra assicurazione, fatta eccezione per le somme che eccedano l'ammontare pagabile da parte di tali altre assicurazioni.
(l) CIRCOSTANZE NOTE
derivante da tutte le circostanze e/o avvenimenti che possano dare origine ad una richiesta di risarcimento sotto la presente Xxxxxxx, e delle quali l'Assicurato sia a conoscenza o debba ragionevolmente essere a conoscenza fin dall'inizio della presente copertura, sia che tali circostanze siano state notificate ad altre Compagnie di Assicurazione o meno,
(m) CONTAMINAZIONI NUCLEARI
direttamente o indirettamente causate da:
(i) radiazioni ionizzanti e/o da contaminazione radioattiva causata da combustibili nucleari, scorie nucleari di qualsiasi genere e rifiuti tossici derivati dalla combustione nucleare,
(ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da qualsiasi altra proprietà pericolosa di apparati nucleari di qualsiasi genere o loro componenti.
(n) AZIONE LEGALE
dove l'azione per il risarcimento dei danni sia stata sollevata in Tribunali di Paesi diversi da quelli indicati nella Scheda alla voce "Giurisdizione" ovvero, pur essendo sollevata nei tribunali dei paesi indicati nella Scheda, tale azione risulta essere diretta a far rispettare sentenze emanate da Stati non compresi alla suddetta voce "Giurisdizione" sia richiamando la Reciprocità che altro.
(o) MULTE/PENALITÀ
riguardante multe, penalità, risarcimenti punitivi, multipli ed esemplari.
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)
ESCLUSIONE GUERRA E TERRORISMO
In deroga a qualunque disposizione della presente polizza o a qualsiasi accordo affermante il contrario, sa da e si prende atto che la presente assicurazione esclude le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, risultanti da o connesse a qualsiasi dei seguenti eventi o di qualunque altra causa o evento che ha concorso a contribuire al verificarsi della perdita:
1) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità o operazione di guerriglia 8sia che la guerra sia o meno stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione tumulti popolari equiparabili ad insurrezione usurpazione od occupazione militare; o
2) ogni atto di terrorismo.
Ai sensi di questa disposizione un atto di terrorismo significa un atto, che include ma che non è limitato all‟uso della forza o della violenza, compiuto da una persona o gruppo di persone che agiscano singolarmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commesso per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l‟intenzione di influire qualsiasi governo e/o spaventare totalmente o parzialmente i popoli.
La presente clausola esclude inoltre le perdite, i danni, i costi o le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da o connessi a qualunque azione volta a tenere sotto controlli, prevenire o sopprimere in qualunque modo atti di terrorismo.
Nel caso in cui gli Assicuratori sostengano in virtù della presente esclusione che qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non è coperta dalla presente assicurazione, l‟onere di provare il contrario è posto a carico dell‟Assicurato.
Nel caso in cui una parte della presente clausola dovesse risultare invalida o inapplicabile, le restanti parti restano comunque valide.
ESCLUSIONE DELL’AMIANTO
Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di amianto e qualunque altro processo che coinvolga l‟amianto.
Tuttavia questa esclusione non potrà essere applicata ai reclami derivanti da atti, errori o omissioni dell‟Assicurato derivanti dalle sue attività come riportato al punto 3. “Attività professionale”delle Definizioni e tutte le attività e mansioni a ciò attinenti. Gli Assicuratori non sono tenuti a risarcire alcun danno laddove questo danno o parte di esso, direttamente o indirettamente, sia basato su quanto sopra riportato o sia ad esso attribuibile, sia legato o nasca da qualsiasi pregiudizio reale o presunta lesione personale, malattia o morte di qualsiasi persona.
ESCLUSIONE DELLE MUFFE TOSSICHE
In considerazione del premio applicato, la copertura offerta da questa Polizza non si intende operante per reclami o spese di gestione dei sinistri che, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, riguardino o derivino dall'attuale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di muffe e funghi, spore e micotossine di qualsiasi tipo, o ogni azione intrapresa da qualsiasi parte in risposta alla reale, potenziale, presunta o minacciata formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione di funghi, muffe, spore e micotossine di qualsiasi tipo.
ESCLUSIONE D&O
Questo contratto esclude ogni responsabilità derivante da soci o dipendenti dell‟Assicurato nella funzione di direttori e/o responsabili di qualsiasi azienda e/o organizzazione: ma questa esclusione non si applica nei confronti di consulenza legale o servizi legali resi alle suddette aziende e/o organizzazioni.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DERIVANTE DA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DALLA COMPONENTISTICA DI ESPLOSIVI NUCLEARI
La presente polizza non copre:
- perdita, distruzione o danneggiamento di qualsiasi bene o di eventuali perdite o spese di qualsiasi tipo risultanti o derivanti da qualsiasi danno indiretto.
- qualsiasi responsabilità legale di qualsivoglia natura
direttamente o indirettamente causate da o indirettamente derivanti da:
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari da combustibile nucleare
- proprietà di sostanze radioattive, tossiche, esplosive o altre sostanze pericolose o da qualsiasi insieme dei componenti esplosivi nucleari o componente nucleari dello stesso.
CLAUSOLA BROKER
Con la sottoscrizione della presente polizza la Contraente e/o l'Assicurato conferisce mandato alla Società di brokeraggio indicata nella scheda di copertura (qui di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Contraente/Assicurato;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Broker della Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società WBA SRL (qui di seguito il "Corrispondente dei Xxxxx' s") di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto:
a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori.
Il Corrispondente dei Lloyd’s | L’Assicurato |