Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]
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Sources: Accordo Collettivo
Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo 1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5 comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore 2 del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima decreto sono stabilite con apposito decreto della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento Direzione Generale del contenuto del presente Accordopersonale scolastico, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva armonizzarsi con il processo di settore piena attuazione del Regolamento.
2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le universita' o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogeneele istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio, ai sensi dell'art. Tutte 15, comma 23 del Regolamento.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data attivita' di entrata in vigore sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le norme istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitraleiscrizione ai relativi percorsi. Roma, 01 agosto 30 novembre 2012 Il Presidente Ministro: Profumo Allegato A (Articolo 4, comma 1)
1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di Tirocinio Formativo Attivo:
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attivita' di tirocinio;
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della F.I.G.C. Il Presidente definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinche' i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione e' considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
d) l'utilizzo nell'attivita' didattica delle TIC;
e) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti;
f) la congruita' dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
b) documentata partecipazione ad attivita' di formazione del personale docente su metodologie didattiche;
c) attivita' documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;
d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;
e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attivita' di insegnamentoapprendimento e dell'attivita' complessiva della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici scuola;
f) istituzione di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le società scuole secondarie di Prima secondo grado;
g) attivita' di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012;
h) attivita' di Seconda Divisionecertificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi. Il corrispettivo come sopra concordato vale (Articolo 4, comma 2)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti sul sostegno;
b) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita' previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la stagione sportiva 2012/2013 definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;
b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilita';
c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;
d) documentata attivita' di inclusione degli studenti con disabilita';
e) documentata attivita' di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilita';
f) attivita' di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;
g) attivita' in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;
h) documentata capacita' di personalizzazione dei percorsi didattici. (Articolo 4, comma 3)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti in CLIL;
b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
c) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita' previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento:
a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;
b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con docenti;
c) la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto partecipazione a corsi di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.
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Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma 1. La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Nelle more del perfezionamento del Consorzio la gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali sarà mantenuta dall’attuale Comune capofila.
2. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune con la maggiore dimensione demografica provvede a convocare la prima seduta dell’Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente.
3. Per quanto non previsto bella presente Convenzione, le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportivefanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267/2000. Il presente atto, per il tramite della Legaredatto in n. 1 originale, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo è esente da ricomprenderebollo, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA16 Tab. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Trattandosi di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente scrittura privataverrà registrata, da valere ad ogni effetto ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti: − Statuto − Deliberazione del Consiglio Comunale di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri allegati − Deliberazione del Consiglio Comunale di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo allegati Comune di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]Comune di Firme
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Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici1. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali e annuali in corso alle condizioni in esse stabilite alla data di adozione del presente Accordoregolamento.
3. Sono abrogati: - il “Regolamento per la gestione dei campi sportivi di calcio, avranno efficacia fino al loro esaurimentodi rugby di proprietà comunale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/1994 e ss.mm.ii. : - il “Regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi scolastici” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 206 del 17/12/1994; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi Restano in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede vigore: - il Regolamento per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento l'uso del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇complesso palazzetto dello sport ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 17/12/1994; − il Regolamento per l'uso del complesso polivalente piscina comunale ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/08/1999 e ss.mm.ii.;
4. Il Presidente dell’A.I.P.A.C. vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all’approvazione di una apposita nuova deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
5. L’elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente regolamento sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la modifica di un impianto, con provvedimento della Giunta Comunale.
6. L’allegato C “Norme d’uso degli impianti sportivi integra ove non previsto l’allegato pari oggetto previsto nei vigenti regolamenti per l’uso del Palazzetto dello sport ▇.▇▇▇▇▇ approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 17/12/1994 e del complesso polivalente “Piscina Comunale Primo Gregori” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21/08/1999 e ss.mm.ii. Impianto sportivo PISCINA COMUNALE “▇. ▇▇▇▇▇▇▇” Indirizzo via Toscanini n. 3 Disciplina praticabile Nuoto, tennis, attività prenatatoria Ente gestore Gestione Diretta Comune di San Benedetto del Tronto Impianto sportivo PALASPORT “▇. ▇▇▇▇▇” Indirizzo Viale dello Sport Disciplina praticabile Basket, volley, calcio a 5, fitness, danza sportiva, pugilato, danza coreografica Ente gestore Gestione diretta Comune di San Benedetto del Tronto Impianto sportivo STADIO “RIVIERA DELLE PALME” Indirizzo Viale Dello Sport n. 64 Disciplina praticabile calcio Ente gestore SSD Sambenedettese arl Estremi convenzione Fasc. n. 34 del 1/07/2015 Scadenza 30/06/2016 Indirizzo via ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Disciplina praticabile calcio Ente gestore ASD Torrione Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]1919 Estremi convenzione Rep. 5337 del 25/09/2014 Scadenza 24/09/2026 Indirizzo Via Sforza Disciplina praticabile calcio
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Sources: Regolamento Per La Gestione E l'Uso Degli Impianti Sportivi Comunali
Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportive, per il tramite della Lega, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇dell’A.I.A.C. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO SPORTI- VO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI CALCIO PROFESSIONISTICO E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRAGLI AL- LENATORI DI CALCIO. La Lega Pro e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio Allenatori, richiamato l’art. 33 N.O.I.F. F.I.G.C., da considerarsi parte integrante della presente scrittura e conseguentemente dell’Accordo Collettivo che viene da esse sottoscritto, concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]:
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Sources: Accordo Collettivo
Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell'offerta formativa necessaria alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli accreditamenti della Commissione nazionale per la formazione continua, attualmente in corso, degli eventi e dei progetti formativi aziendali proseguiranno esclusivamente per i provider che hanno prodotto formale istanza di accreditamento (nel sistema informatico che hanno «validato») con le parti prestano sin d’ora il proprio consenso affinché le società sportivemodalità definite nelle «Linee-guida per i Manuali di accreditamento dei provider: requisiti minimi e standard» (v. allegato 1) per non oltre sei mesi dalla data di richiesta di accreditamento, per il tramite della Legasulla base di criteri stabiliti con l'adozione di apposite determine. Questo periodo transitorio di possibilità di accreditamento di singoli eventi formativi in favore dei richiamati soggetti verrà monitorato, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordocon cadenza semestrale, al fine di armonizzare evitare il procastinarsi dell'accreditamento di eventi da parte degli stessi soggetti. A tale monitoraggio provvede la contrattazione collettiva Commissione nazionale per la formazione continua avvalendosi delle proprie strutture e funzioni di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogeneesupporto. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della Gli Enti accreditanti entro un anno dalla data di entrata in vigore sottoscrizione del presente Accordo si impegnano ad avviare il procedimento di accreditamento dei provider. I provider accreditati a livello nazionale e regionale sono tenuti alla trasmissione dei report, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007 e del 5 novembre 2009 (pagg. 9, 13), ai rispettivi Enti accreditanti e al CO.GE.A.P.S. Nelle more del richiamato avvio, l'accreditamento degli eventi e dei progetti formativi aziendali deve essere trasmesso - a cura dell'Ente accreditante - al CO.GE.A.P.S. al fine di consentire la corretta registrazione dei report delle partecipazioni ECM. Il report dovrà contenere l'elenco dei nominativi dei partecipanti ed i crediti ad ognuno assegnati e dovrà essere trasmesso al CO.GE.A.P.S. utilizzando il «tracciato record ECM». La generazione e la gestione dei report potrà essere assicurata da un software gratuito reso disponibile dall'Age.Na.S. in favore dei provider nazionali e regionali. Entro un armo dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Commissione nazionale per la formazione continua - in collaborazione con il Comitato Tecnico delle Regioni, operante presso la sezione I - adotta con apposita determina il documento di cui all'accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, paragrafo «Crediti formativi - La tipologia dei crediti da acquisire», pag. 6. La Commissione nazionale per la formazione continua e le Regioni/Province autonome, effettuano i monitoraggi dell'offerta formativa che saranno definite dal Collegio Arbitrale secondo le norme oggetto di procedura valutazione e studio da parte degli Enti accreditanti per definire un quadro generale e stabilire i criteri necessari al miglioramento del Sistema di formazione continua. Le attività previste dal presente Accordoaccordo vengono svolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui al paragrafo: «Procedure e verifiche - Il contributo alle spese» e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dell'accordo stipulato tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome il 5 novembre 2009, adottato con rimessione in termini Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2010. Le Regioni e le Province autonome, tenendo conto di quanto disciplinato dalle normative nazionali vigenti e compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, territoriali, statutarie e finanziarie, provvedono con propri provvedimenti alla determinazione dei contributi a carico dei provider regionali, garantendo che l'entità di tali contributi sia tale da coprire gli oneri diretti e indiretti a caricò, delle parti al fine della costituzione ex novo Regioni e Province autonome per le attività di propria competenza e per gli organismi di governo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRAsistema. La Lega Pro disciplina relativa al contributo alle spese per l'accreditamento e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici lo svolgimento delle attività formative per l'accreditamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende sanitarie ospedaliere, nonché per gli Istituti di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zoo profilattici, in quanto direttamente finanziati dalle rispettive Regioni e Province autonome e/o dal Ministero della salute, può essere oggetto di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale per la stagione sportiva 2012/2013 e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio di ogni stagione successiva in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]specifiche misure incentivanti.
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Sources: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome
Norme transitorie e finali. Con riferimento all’art 12 secondo comma le parti prestano sin d’ora 15 Allegato 1.1 – Declaratoria dei servizi e delle attività oggetto della convenzione: • Area Non-autosufficienza • Area Disabilità Allegato 1.2 – Ricognizione iniziale delle risorse umane Ricognizione iniziale delle risorse finanziarie Comune di Montecarlo - Protocollo n. 0004087/2022 del 08/04/2022 12.54.07 L'AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST con sede in ▇▇▇▇, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇/▇, nella persona del Direttore Generale, dottoressa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, nata a Ortonovo (SP) il proprio consenso affinché le società sportive7/06/1964, per il tramite che interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest; I Comuni di Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica, facenti parte della LegaConferenza Zonale di cui all’art. 34 della l.r. 41/2005, versino l’indennità di fine rapporto a favore del Fondo Indennità Fine Carriera (ovvero ad altro fondo) nell’ipotesi in cui il relativo statuto venga esteso in modo da ricomprendere, tra i soggetti beneficiari, i preparatori atletici. I contratti, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento; eventuali accordi novativi tra le stesse dovranno essere conclusi in conformità al presente accordo. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, anche in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee. Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo saranno definite questa sede rappresentati dal Collegio Arbitrale secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio Arbitrale. Roma, 01 agosto 2012 Il Presidente della F.I.G.C. Il Presidente della Lega Pro Conferenza ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Il Presidente dell’A.I.P.A.C. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Tabella , Sindaco di Lucca, nato a Lucca il 30 Aprile 1955; in esecuzione della deliberazione della Conferenza Zonale Integrata approvata in data odierna ed avente per oggetto “Attuazione delle attività relative all’integrazione socio sanitaria attraverso lo strumento della Convenzione ai sensi dell’art. 70 bis della L.R. 40/2005 - Approvazione” e dichiarata immediatamente eseguibile; per i poteri espressamente previsti dal vigente art. 70 bis della l.r. n. 40/2005; Comune di Montecarlo - Protocollo n. 0004087/2022 del 08/04/2022 12.54.07
1. Con riferimento alla Zona-distretto Piana di Lucca, i Comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica e l’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord-Ovest, stipulano la presente Convenzione (di seguito denominata “Convenzione”) per l’esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria ai sensi dell’art 70 bis della l.r. n. 40/2005;
2. La Convenzione è lo strumento per l’esercizio dell’integrazione socio-sanitaria che definisce gli impegni degli enti aderenti e disciplina i servizi afferenti alle due macro aree “Area Anziani Non Autosufficienti” e “Area Disabilità. In particolare:
a) i contenuti dell'integrazione socio-sanitaria e la realizzazione di servizi sanitari a rilevanza sociale e sociale a rilevanza sanitaria ex art. 9 dell’Accordo Collettivo TABELLA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA PROFESSIONSITI E I PREPARATORI ADDETTI ALLA PRIMA SQUADRA3septies, comma 2 e 4 del d.lgs. La Lega Pro n. 502/1992;
b) l’organo comune per l’esercizio associato delle funzioni mediante la Convenzione, denominato Conferenza Zonale Integrata esercita le funzioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettera c), della l.r. n. 68/2011;
c) le modalità organizzative e l’Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio concordano la seguente Tabella: • Preparatore atletico addetto alla prima squadra: 13.300,00 Euro lordi annui per le società di Prima e di Seconda Divisione. Il corrispettivo come sopra concordato vale i processi operativi per la stagione sportiva 2012/2013 realizzazione delle materie oggetto della Convenzione;
d) il coordinamento interprofessionale e sarà aggiornato au- tomaticamente all’inizio i percorsi assistenziali integrati oggetto della Convenzione;
e) i riferimenti ai processi di ogni stagione successiva in misura pari al 100% programmazione e partecipazione;
f) il Piano-programma e i documenti obbligatori che lo compongono, parti integranti della variazione dell’indice ISTATConvenzione.
3. Con Al fine di assicurare la presente scrittura privatacontinuità dei servizi e delle attività socio-sanitarie, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed Convenzione definisce e regola il Preparatore Atletico sottoindicati, si stipula progressivo subentro nelle funzioni e si conviene quanto segue: Società Sede legale P. Iva rappresentata da legale rappresentante pro tempore [1] [O] soggetto munito dei necessari poteri di firma [1] [O] Cognome e nome preparatore atletico Data e luogo di nascita Residenza Domicilio [2] Codice fiscale Matricola Eventuale altra attività lavorativa svolta [3]la successione nei rapporti degli enti aderenti.
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Sources: Convenzione Socio Sanitaria