noleggio o mediazione Clausole campione

noleggio o mediazione. Il tipo di rapporto contrattuale tra il fornitore e l'utente di un posto barca dipende dal fatto che il fornitore abbia il diritto di subaffittare direttamente un posto barca (noleggio) o che il fornitore non autorizzato a subaffittare agisca solo come intermediario tra l'utente e il porto (mediazione). Il fornitore definisce il tipo di rapporto contrattuale sulla piattaforma applicabile ai suoi ormeggi indicando se la tassa portuale è inclusa o meno nel prezzo fisso: - "In questo caso, il rapporto contrattuale è limitato al fornitore (non autorizzato a subaffittare) che fornisce all'utente informazioni sulla disponibilità del posto barca e garantisce inoltre che il posto barca è liberamente disponibile nei tempi previsti e che l'utente può trasmettere queste informazioni in modo vincolante al gestore del porto per la stipula di un contratto di noleggio temporaneo (contratto di mediazione ai sensi dell'art. 412ss. OR). Tuttavia, il rapporto contrattuale relativo all'effettivo noleggio dell'ormeggio viene concluso tra il porto e l'utente solo dopo che l'utente ha effettuato correttamente il check-in nel porto e pagato le tasse portuali. In questo caso, la tassa portuale non viene pagata tramite la piattaforma Boatpark e deve essere pagata dall'utente in aggiunta al prezzo indicato sulla piattaforma Boatpark. - "Tassa portuale inclusa" = Sì: Il fornitore autorizzato a subaffittare come locatore (locatario principale, porto o proprietario) stipula un contratto di noleggio temporaneo con l'utente come locatario per il periodo concordato sull'utilizzo dell'ormeggio concordato al prezzo indicato sulla piattaforma del Boatpark (contratto di noleggio ai sensi dell'art. 253ss. OR). Nella misura in cui il prestatore stesso è il locatario/locatario dei posti barca, garantisce di poterli subaffittare nell'ambito della piattaforma e di avere il necessario consenso del proprietario o del porto.

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  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • DICHIARAZIONI A VERBALE 1) Ex livello di funzione per i Quadri - si precisa che i due minimi per la categoria Quadri di cui al comma 2 del presente articolo e riportati nella tabella “minimi contrattuali” in calce all’art. 35 (“struttura retributiva”) sono comprensivi degli importi nelle precedenti contrattazioni denominati “ livelli di funzione”, rispetti- vamente nella misura dell’8% e 16%.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO L’Assicurato dichiara: • che le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere, precise e complete e che non hanno taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza in relazione alle domande e alle dichiarazioni riportate precedentemente, assumendo ogni responsabilità sulle risposte e dichiarazioni stesse, anche se scritte da altri; Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa riferibile allo specifico soggetto che ha reso le dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c., ciò senza vincolo di solidarietà tra Assicurato e Banca Contraente per quanto attiene le dichiarazioni reciprocamente effettuate. In particolare, la Compagnia ha diritto: - di rifiutare il pagamento della somma assicurata qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel questionario sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; - di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. • di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita denominata “Mutuo Assicurato”, a seguito della Convenzione, stipulata tra Società BCC Vita S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,0 20143, Milano, Italia, e la Contraente dell’Assicurazione Collettiva; • di prosciogliere dal segreto professionale tutti i medici alle cui prestazioni sia dovuto o dovesse ricorrere sia prima che dopo aver rilasciato le dichiarazioni sul suo stato di salute, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, gli Enti e Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali anche dopo il verificarsi dell’evento, la Società ritenesse di rivolgersi, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa informazione, certificazione e documentazione; • di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di autorizzare il Contraente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e

  • Selezione I criteri di valutazione e la pertinenza dei titoli saranno determinati da ogni singola commissione giudicatrice nel corso della riunione preliminare. Costituiscono in ogni caso titoli preferenziali il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero e per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da un’adeguata produzione scientifica. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti ed all’eventuale colloquio 30 punti. Per le selezioni per soli titoli, l’assegno sarà conferito, entro il numero di quelli messi a bando, ai candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 40. Per le selezioni per titoli e colloquio, i candidati saranno ammessi a sostenere la prova se avranno conseguito, relativamente alla presentazione dei titoli posseduti, una votazione di almeno 40 punti dei 70 disponibili. La valutazione dei titoli di tutte le selezioni sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca contestualmente alla data e al luogo di svolgimento dell’eventuale colloquio (il preavviso non potrà essere inferiore ai 20 giorni). Il colloquio verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno. Nel corso della prova, la commissione esaminatrice verificherà la capacità di trattare gli argomenti in almeno una lingua straniera a scelta del candidato. I candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso nel giorno e nell'ora indicati per sostenere il colloquio, muniti di un documento di riconoscimento valido. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico. Qualora perdurassero le disposizioni ministeriali urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il colloquio si svolgerà in modalità telematica, su piattaforma scelta dalla commissione e comunicata contestualmente alla valutazione dei titoli. Per la prova, la commissione ha a disposizione 30 punti; la prova non s’intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 20 punti dei 30 disponibili. Per le selezioni per soli titoli, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata tenendo conto della valutazione dei titoli. Per le selezioni per titoli e colloquio, la graduatoria di merito in ordine decrescente sarà formata sommando al punteggio dei titoli, quello del colloquio. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx e resterà in vigore per un anno dal Decreto Rettorale di approvazione atti. La pubblicazione sul sito web xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx, link Assegni di ricerca vale, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione ufficiale ai candidati; nessuna ulteriore comunicazione verrà quindi inoltrata ai candidati, salvo in caso di trasmissione del provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 4, ultimo comma del presente bando.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Eccezioni Le limitazioni sull'uso e la divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle Informazioni Riservate che:

  • Accettazione I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere. Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto. L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore dei Lavori. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Xxxxx Xxxxx e degli altri Organismi paritetici di settore. E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo , l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro. La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi . Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi. Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. Nel contratto verranno indicati: • la durata; • il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di inquadramento attribuito; • l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale. L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato. Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati : Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi. Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e- learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil . La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore. La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil. Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l. L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente c.c.n.l Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni. Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l. e il c.c.p.l.. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.