Common use of Motivi della decisione Clause in Contracts

Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo del saldo del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare la tematica della prescrizione con riguardo all’azione di ripetizione di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato e alla soluzione adottata dalla giurisprudenza. Il conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 (v. doc. n. 4 dell’attore, n. 3 della convenuta) e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento di euro 888,11 in contanti (v. doc. n. 21 dell’attore). La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l., ora fallita. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale, che comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce di Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla prova, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioni. Nella specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – non ha provato tale diversa destinazione dei versamenti, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo 1. - Con il terzo motivo del saldo ricorso, al cui esame va data precedenza logica, il Bulferetti deduce violazione dell’art. 2439, 1° comma, c.c., dolendosi che la corte di appello abbia attribuito al contratto di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione natura consensuale, vale a dire la idoneità a porsi come fattispecie contrattuale realizzata per effetto della sola manifestazione del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare consenso, essendo il versamento del controvalore (ivi compresa la tematica quota dei tre decimi) adempimento del contratto stesso e quindi suo momento esecutivo, non già elemento della prescrizione con riguardo all’azione sua formazione. In realtà, secondo il ricorrente, il fatto che la legge, almeno per i tre decimi, richieda la contestualità del versamento alla sottoscrizione implicherebbe che il versamento stesso non si limiti a costituire adempimento di ripetizione un impegno contrattuale già perfezionato, ma attenga allo stesso insorgere della fattispecie contrattuale. La ratio di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato tale costruzione normativa consisterebbe nel fatto che il legislatore ha inteso, nel caso di aumento del capitale, dotare la società non di soli crediti verso i sottoscrittori, ma, almeno per tre decimi, di risorse già entrate nelle casse sociali. Questa corte, chiamata per la prima volta a risolvere tale questione, ritiene di poter condividere l’opzione consensualistica espressa dai giudici di merito nella presente controversia (e alla soluzione adottata dalla giurisprudenzagià, in precedenza, da altri tribunali e corti), confermando qualche spunto in tal senso che essa stessa aveva occasionalmente formulato (v., in particolare, sent. Il conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 (v. doc. n. 4 dell’attore639/76, n. 3 della convenuta) e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento di euro 888,11 in contanti (v. doc. n. 21 dell’attoreForo it., 1976, I, 1233). La banca lettera dell’art. 2439, 1° comma, c.c. non vanta può dirsi univoca, perché l’espressione «all’atto della sottoscrizione», riferita al «dovere» del versamento dei tre decimi, potrebbe esprimere una sorta di concorso ontologico dei due elementi nella formazione del contratto, ma potrebbe anche semplicemente indicare una contemporaneità cronologica, o meglio la immediatezza del dovere di versamento rispetto alla sottoscrizione; tanto più che il verbo «dovere», usato dalla norma, sembra più allusivo ad un obbligo che non al fatto, per sé libero, di dar vita ai segmenti formativi del contratto (nei contratti reali classici la consegna della cosa è rappresentata come evento, mai come dovere: art. 1766, 1803, 1813, ecc.). Assunto dunque come non univoco il dato letterale, è allo scopo della norma che deve guardarsi. Esso viene indicato nella necessità di garantire la serietà della sottoscrizione dell’aumento nei riguardi sia dei soci e della società che dei terzi. Ciò, tuttavia, ancora non dice se tale finalità debba intendersi soddisfatta attraverso il modello del contratto reale (nel senso che la sottoscrizione re perficitur, ovverosia non viene ad esistenza indipendentemente da quel versamento), oppure se essa più semplicemente implichi che, essendo imposta l’immediatezza del versamento dei tre decimi, questi siano senza indugio esigibili, restando esclusa ogni discrezionalità degli amministratori quanto al tempo in cui la solutio deve essere pretesa. La prima ipotesi è in apparenza più forte e potrebbe, pertanto, sembrare preferibile. La giurisprudenza di merito ci dice però che la tesi della realità è stata dai sottoscrittori tipicamente utilizzata per respingere, sul presupposto del non avvenuto versamento dei tre decimi e quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.lmancata formazione del contratto, le richieste di versamenti avanzate dagli amministratori o, più spesso, da curatori fallimentari (art. 150 l. fall.), ora fallitae che la risposta nel senso della consensualità è servita invece a far salvo e a rendere operante l’impegno. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la particolare natura del rapporto In mancanza di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionalesicuri indici formali, che comincia attestino la scelta del legislatore in un senso o nell’altro, tale dato di concreta esperienza non può essere trascurato dall’interprete. Non mancano, d’altra parte, nello stesso sistema positivo, fattori di ragionevole orientamento verso l’interpretazione consensualistica dell’art. 2439, ricavabili dall’ipotesi non identica, e nondimeno per molti aspetti parallela, del versamento dei tre decimi al momento della costituzione della società (art. 2329, n. 2, c.c.). Intanto va rilevato che, allorquando la fase di sottoscrizione delle azioni assume più marcata autonomia di subprocedimento (c.d. costituzione non simultanea), è ipotizzata una vera e propria mora nel versamento dei tre decimi (art. 2334, 2° comma, c.c.) il che rimanda a decorrere soltanto dalla chiusura del rapportoun negozio di sottoscrizione di natura ovviamente non reale. Più in generale, perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce di Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una bancapoi, il quale lamenti la mancato versamento dei tre decimi dà luogo, se l’atto costitutivo venga ugualmente omologato, alla c.d. nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto correntesocietà (art. 2332, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennalen. 6, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la provac.c.), che è in realtà causa di scioglimento dell’ente collettivo e non libera i sottoscrittori dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali (art. 2332, 3° comma, c.c.): tale obbligo ricomprende anche i tre decimi, se non ancora versati, il che conferma che essi sono in obligatione per effetto del contratto, e non già che il contratto si forma solo se essi siano versati. Se questa è la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stessosituazione positivamente esistente per i tre decimi in sede di costituzione della società, non si vede perché, in difetto di vincoli letterali, dovrebbe essere scelta una lettura di segno opposto (cioè nel senso della realità) nel caso dei tre decimi in sede di aumento, posto che quest’ultima soluzione non trova conforto né in una sicura esegesi né in un’esigenza di maggior severità in tale occasione, essendo semmai più forte il bisogno di garantire la serietà dell’operazione, e la dotazione dell’ente di mezzi effettivi, quando è in gioco addirittura il suo sorgere e non semplicemente la sua espansione. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla provaTali considerazioni confermano dunque, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioniper l’art. Nella specie2439, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – non ha provato tale diversa destinazione dei versamentil’interpretazione consensualistica, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattualedimostrando esatte le conclusioni, sul punto, della sentenza impugnata.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo del saldo del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare In data 28/12/2005 la tematica della prescrizione Alfa S.p.A. (d’ora in poi per brevità: Alfa) stipulava con riguardo all’azione la Beta Banca S.p.A. (d’ora in poi per brevità: Beta) il contratto di ripetizione di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato e alla soluzione adottata dalla giurisprudenzabancario n. 153427. Il Diversi ulteriori rapporti, instaurati fra le parti, sono stati regolati nello stesso conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 (v. doc. n. 4 dell’attore, n. 3 della convenuta) e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento corrente: - apertura di credito 29/12/2005 di euro 888,11 in contanti 1.000.000,00, utilizzabile a fronte di effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., valido fino a revoca (v. docpoi formalizzata con decorrenza 18/04/2008); - apertura di credito 1/02/2006 per euro 1.500.000, valido sino a revoca (poi formalizzata con decorrenza 18/04/2008); - apertura di credito dal 18/04/2008 sino al 30/09/2008 per euro 2.500.000,00, utilizzabile su “flussi commerciali estero s.b.f.”; - apertura di credito dal 18/04/2008 fino a revoca per “smobilizzo crediti”, utilizzabile a fronte degli effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., per euro 1.000.000,00. n. 21 dell’attore)- apertura di credito dal 15/10/2008 sino al 30/06/2009 per euro 2.200.000,00; - apertura di credito dal 15/10/2008 al 30.6.2009 utilizzabile a fronte degli effetti presentati nel rapporto di portafoglio commerciale S.B.F., per euro 300.000,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca per euro 400.000,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca per euro 10.000,00; - apertura di credito 11/11/2009 sino a revoca (definita: affidamento salvo buon fine maturato con delta fido utilizzabile sugli effetti presentati nel portafoglio commerciale) per euro 100.000,00. La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l.In data 13/09/2011 Beta comunicava “la revoca dello scoperto di x/x, ora fallita.. xxx xxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx”, con decorrenza immediata. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, Di qui la particolare natura richiesta di immediato saldo e la richiesta di ingiunzione per € 302.556,81 a questo titolo. Alfa lamenta che nel corso di svolgimento del citato rapporto di conto corrente bancario incide sul dies la banca ha applicato interessi (intesi come remunerazione richiesta a quo del termine prescrizionale, che comincia a decorrere soltanto qualsiasi titolo dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce di Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennalecomprese le commissioni, la quale decorrevaluta, nell'ipotesi l’anatocismo, le spese, ecc.) in misura superiore al tasso soglia via via vigente di cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registratialla legge n° 108/96. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, Occorre dunque procedere giudizialmente a determinare il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza tasso effettivo globale (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su TEG) applicato al conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contrattonei vari periodi di sua evoluzione, al fine di stabilire se realmente siano state applicate condizioni usurarie. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla prova, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioni. Nella specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – non ha provato tale diversa destinazione dei versamenti, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattualePer fare ciò occorrono una premessa ed una specifica disamina.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo del saldo del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare XXXXX e XXXX evocavano davanti al Tribunale di Milano la tematica BANCA, ciò assumendo: che avevano acquistato, presso la propria abitazione, in data 1 aprile 1998 obbligazioni emesse dallo Stato argentino per un controvalore di DM 5.264,18 e successivamente, in data 22 aprile 1999 avevano acquistato, sempre presso la propria abitazione, obbligazioni argentine per un controvalore di lire 20.452.936. Contestavano all’istituto di credito la violazione degli artt.17, 18 D.lgs. n.415/1996 quanto primo acquisto, evidenziando inoltre l’assenza di forma scritta per l’ordine di acquisto e dell'indicazione della prescrizione facoltà di recesso entro sette giorni dalla data di acquisto, all’ordine dell’aprile 1998; contestavano, con riguardo all’azione al secondo acquisto, la violazione degli artt.21, 27, 28, 29 , 30, 31 del D. lgs. n.58/1998, sottolineando, sul versante della necessaria informazione, la loro totale assenza di ripetizione esperienza, anche in ragione delle rispettive attività lavorative, la sussistenza del conflitto di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato interesse non dichiarato, per essere avvenuto l’acquisto in contropartita diretta. Per tali ragioni, gli attori chiedevano che, previo accertamento della nullità dei contratti di acquisto, la convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni pari all’importo complessivo delle somme investite; in via subordinata, chiedevano la risoluzione dei contratti e alla soluzione adottata dalla giurisprudenza. Il conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 (v. doc. n. 4 dell’attore, n. 3 la condanna della convenuta) e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento di euro 888,11 in contanti (v. doc. n. 21 dell’attore)convenuta al risarcimento dei danni. La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l.contestava le doglianze attoree, ora fallita. Secondo l'insegnamento della Suprema Corteeccependo in via preliminare la prescrizione dell’azione risarcitoria per responsabilità precontrattuale e dell’azione di annullamento; nel merito, la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionalechiedeva il rigetto delle domande attoree e, che comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitariovia subordinata, per cui l’ipotesi di accoglimento delle contrapposte domande, chiedeva che dalla somma investita fosse dedotto l’importo ottenuto dagli attori a titolo di cedole e pari ad €2.252,30 e che, nell’ipotesi di condanna della banca al risarcimento dei danni, fosse tenuto conto del residuo valore dei titoli in questione. La prima questione da esaminare concerne la pretesa nullità degli ordini di acquisto, per assenza del relativo contratto scritto. A tale proposito, è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro doveroso osservare che la questione va scrutinata alla luce forma scritta ad substantiam degli acquisti di Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti strumenti finanziari con la previsione della sanzione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto rilevabile solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista cliente deve essere riferita esclusivamente al contratto quadro ex art.23 TUF come regolato dall’art.30 del regolamento Consob n.11522/1998 e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; alle singole attività di intermediazione. A tale funzione corrisponde allo schema causale tipico conclusione si perviene, in primo luogo, sulla base della mera interpretazione letterale dell’art.23 TUF che prevede la forma scritta esclusivamente del contrattocontratto normativo ed altresì del regolamento Consob n.11522/1998, che, nell’enunciare il contenuto obbligatorio del contratto quadro, prevede in modo espresso che siano indicate le modalità attraverso le quali l’investitore può impartire ordini e istruzioni. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette posteOra, perché quella di prescrizione proprio una tale libertà è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004)definizione contraria all’imperatività della forma scritta. Del resto, l'impostazione già la Consob con comunicazione n.DI/30369 del 21 aprile 2000, ha precisato che impone l’obbligo di forma scritta riguarda unicamente il contratto quadro relativo alla banca prestazione del servizio di comprovare lo sconfinamento investimento e i pagamenti asseritamente prescritti non gli ordini relativi alle singole operazioni poste in essere e che, con riferimento al trading on line, la conclusione del contratto quadro può avvenire via internet solo laddove sia effettivamente realizzabile la firma digitale. Tale conclusione è coerente ulteriormente confortata dalla previsione del regolamento Consob n.11522/1998 all’art.60, ove è previsto che «gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori», in tal modo distinguendo tra master agreement e singole disposizioni allo stesso riconducibili. In sostanza, quindi, la libertà o meno in ordine alla forma dei singoli ordini non può che significare che la forma scritta non è prevista ad substantiam, ma solo ad probationem. Con riguardo al caso in esame, il contratto quadro del 24 settembre 1992 prevedeva all’art.1 la possibilità non solo della forma scritta, ma anche di quella telefonica a condizione della registrazione sui registri dell’istituto di credito. Siffatte pattuizioni sono, quindi, coerenti con il principio l’impianto normativo del D.lgs. n.415/1996, del D.lgs. n.58/1998 e del regolamento CONSOB n.11522/1998 e rivelano una volta di vicinanza più l’inconsistenza della prova (indicante un particolare rapporto tesi incentrata sulla richiesta di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova)forma scritta ad substantiam. Ciò non esclude, peraltro, che la Suprema Corte forma sia richiesta ad probationem: nel caso in esame, tuttavia, gli attori non hanno contestato di non aver mai impartito tali ordini di acquisto, avendo sin dall’inizio pacificamente ammesso di aver proceduto agli acquisti de quibus. Per tale ragione la doglianza de qua va disattesa. La difesa dei coniugi TIZIO E CAIA ha, poi, contestato alla banca la violazione dell’art.30, VI comma del D.lgs. n.58/1998, ossia la mancanza di avvertimento circa lo ius poenitendi, in ragione degli acquisti avvenuti presso l’abitazione degli attori. Sul punto, va richiamata la condivisibile indicazione fornita dal giudice di legittimità, peraltro già seguita da questo Tribunale, che si è espresso nei seguenti termini: «è stato già evidenziato come nel D.Lgs. n.58 del 1998, art.30, comma 1 il legislatore abbia puntualmente delineato la nozione dell'offerta fuori sede, stabilendo che per essa deve intendersi la promozione ed il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari (lett. a) e di servizi e attività di investimento (lett. b), in luogo diverso dalle sedi proprie degli operatori proponenti intervenuti. L'art.1 del medesimo provvedimento normativo chiarisce poi cosa debba intendersi per strumenti finanziari (punto 2) e per servizi e attività di investimento (punto 5), elencando con precisione analitica le diverse ipotesi da ricomprendere nella due diverse categorie di atti e di comportamenti, sinteticamente rappresentati, rispettivamente, con le due distinte nozioni di strumenti e di servizi. L'art.30, comma 6 prescrive infine la sospensione di efficacia dei contratti conclusi fuori sede per la durata di sette giorni (decorrenti dalla sottoscrizione dell'investitore), entro i quali questi può esercitare il diritto di recesso, limitandolo però a S.U. n. 13533/2001 ha elevato quelli di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali. È di tutta evidenza, dunque, come non vi sia coincidenza fra la definizione dell'offerta fuori sede, quale formalizzata dal legislatore nell'art.30, comma 1, e l'ambito di esercizio del diritto di recesso riconosciuto dal comma 6 del medesimo articolo. Tale diritto è stato infatti stabilito per i contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede (con esclusione pertanto di quelli soltanto promossi fuori sede, che viceversa rientrano nella previsione di cui al comma 1, lett. a), nonché limitatamente a criterio principe nella ripartizione dell’onere stessoquella parte dei servizi di investimento che riguarda la gestione di portafogli individuali e quindi, conclusivamente, in termini più contenuti e circoscritti rispetto alla fattispecie dell'offerta fuori sede delineata nel primo comma dell'art.30. Ma al di là del dato testuale, che depone inequivocabilmente nel senso ora delineato, vi è un'ulteriore considerazione che induce a ritenere che il legislatore abbia deliberatamente inteso circoscrivere l'esercizio del diritto di recesso a peculiari ipotesi specificamente determinate, e non già con riferimento ad una generica attività di collocamento fuori sede. Induce invero alla detta conclusione la circostanza che il legislatore abbia direttamente richiamato nel sesto comma solo parte del contenuto del comma 1, operando viceversa una modificazione per il rimanente. L'analiticità di una disciplina contenuta nel medesimo articolo, con prescrizioni solo in parte sovrapponibili, consente dunque di escludere che la diversità del richiamo possa essere ricondotto a refusi o a imprecisioni terminologiche, e denota piuttosto la peculiarità dell'intento perseguito con la formulazione della disposizione in esame. D'altra parte Con riguardo specifico gli obblighi sostanziali gravanti sull’intermediario e che si concretizzano nel dovere di fornire al cliente un’adeguata informazione, calibrata sulla reale tipologia dell’investitore, alla luce anche della pregressa storicità finanziaria, vengono in considerazione, in primo luogo, i principi generali consacrati nei due testi legislativi sopra richiamati disciplinanti, quello del 1996, il primo acquisto e, quello del 1998, in particolare, l’art.17 del primo testi e l’art.21 del secondo, la cui formulazione è pressoché identica. Tali regole normative stabiliscono che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; prevedono, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi. L’indicazione dettagliata delle modalità di svolgimento dei servizi di investimento ad opera del regolamento CONSOB n.11522/1998 riempie di contenuto il concetto giuridico di diligenza professionale, spostando l’asse operativo verso una correttezza intesa come buona fede e dovere di lealtà a carattere oggettivo. Si tratta, in sostanza, di un dovere che trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale asimmetria conoscitiva tra il cliente e la banca. L’art.28, comma I lett. a) del regolamento CONSOB n.11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia bancariadi investimenti in strumenti finanziari, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti sua situazione finanziaria, gli obiettivi di impresa investimento e la propensione al rischio, introducendo in particolare a quello di conto corrente bancario tal modo la regola del knoww your customer rule. Ora, è del tutto fisiologico evidente che il dipendente dell’intermediario in tanto potrà fornire notizie dettagliate al cliente, in quanto, a sua volta, abbia la possibilità di usufruirne e, quindi, di avere tutta una serie di informazioni adeguatamente vagliate e strutturate in modo tale da poterle riversare sul cliente. Vi è, quindi, prima del dovere di informare, il dovere di informarsi. Posta tale premessa, è anche chiaro che il dovere informativo da parte della banca risulti più vicina deve essere calibrato sulla reale tipologia di investitore che volta entra in contatto con l’intermediario. Deve, in sostanza, essere fornita un’informativa puntuale e dettagliata, rapportata alle conoscenze in ambito finanziario, alla provapropensione al rischio, alla tipologia di obiettivi perseguiti del singolo cliente; tenendosi conto anche perché è della storicità quale emergente dal patrimonio titoli. Sinteticamente sono questi i principali doveri informativi che incombono a carico della banca e di cui gli attori lamentano la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioniviolazione con riguardo agli acquisti contestati. Nella Nel caso di specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – deposizione testimoniale di L.D. non ha provato tale diversa destinazione dei versamentiapportato alcun significativo elemento in favore di alcuna delle parti in causa, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento quanto il teste non solo non ha saputo fornire indicazioni di sorta in merito ad eventuali informazioni fornite agli odierni attori in merito agli investimenti in obbligazioni argentine, ma neppure ha saputo specificare di quali titoli si trattasse. A questo proposito, va premesso che «la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico del soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art.1418, comma 1, cc» (x. Xxxx. civ. S.U., n.26725/2007). Per tale preliminare considerazione, la domanda di nullità con riferimento agli obblighi informativi va disattesa. Passando, quindi, alla domanda di risoluzione, va rilevato che sul punto, la difesa della BANCA non ha assolto il proprio onere probatorio sancito dall’art.23 VI comma TUF, non avendo positivamente provato di aver fornito la benché minima informazione ai clienti. Occorre a questo punto valutare se l’inadempimento della banca – si ribadisce integrato dalla mancata prova positiva in ragione dell’inversione dell’onere probatorio - assuma quelle caratteristiche di gravità richieste dall’art.1455 cc e tali da fondare la domanda risolutoria; dovendosi precisare che l’onere di provare la gravità dell’inadempimento grava su parte attorea.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo ol primo motivo, si deduce violazione dell’art. 1326 Codice civile, comma 4, e correlato vizio di motivazione. Espone la ricorrente che la clausola del saldo modulo di partecipazione al corso «il commercialista e l’azienda» («in ogni caso l’iscrizione si intenderà perfezio- nata al momento del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare ricevimento, da parte della SDA della presente scheda compilata e sottoscritta in tutte le sue parti») comportava l’apposizione di due distinte firme: una nello spazio «firma per l’accettazione» e l’altra nello spazio «firma per la tematica specifica approvazione delle clausole 3.2 e 3.3», mentre il legale rappresentante della prescrizione con riguardo all’azione Fincon- sulting s.r.l. aveva apposto solo la firma per accettazione, limitandosi ad apporre il timbro della società, senza firma- re, nello spazio destinato alla specifica approvazione. In conseguenza, il contratto non si era perfezionato e la sen- tenza, disattendendo tale eccezione, era incorsa in viola- zione del principio che ravvisa la conclusione del contrat- to solo quando proposta ed accettazione siano conformi, nonché in erronea interpretazione dell’art. 1326, quarto comma, Xxxxxx civile, che non prevede una rinuncia alla forma richiesta né prevede che la conclusione possa avve- nire senza che l’accettante possa aver contezza dell’inten- zione del proponente di ripetizione di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato ritenere comunque valida l’accet- tazione, ancorché priva della forma richiesta. Tale effetto, secondo la dottrina, presuppone che sia accertato se l’ac- cettante, non ponendo in essere la forma richiesta dal pro- ponente, intenda fare una dichiarazione che valga come accettazione della proposta e che sia acclarata, inoltre, la sua conoscenza del valore che il proponente ha dato alla soluzione adottata accettazione, sia pure, al limite, dandone avviso all’accet- tante, conformemente a quanto prevede, per la tardiva ac- cettazione, l’art. 1326, terzo comma, Codice civile. Nono- stante le ferme contestazioni svolte dalla giurisprudenzasocietà, la sen- tenza impugnata aveva omesso tali verifiche. Ulteriore ar- gomento a sostegno della tesi esposta poteva trarsi dall’art. 1352 Codice civile, norma che prevede la nullità del con- tratto per inosservanza della forma predeterminata con- venzionalmente. Il conto corrente è stato aperto motivo va rigettato. Anzitutto, gli ele- menti sui quali la parte ricorrente basa la propria ricostru- zione non sono idonei a suffragarla. La approvazione spe- cifica - prevista, dall’art. 1341 Codice civile, per le clauso- le vessatorie predisposte dal contraente «forte» - non inci- de sulla formazione del consenso, ma soltanto sulla effica- cia delle clausole non sottoscritte che, in data 19.9.2000 caso di mancata approvazione specifica, si considereranno non apposte. La previsione, nel modulo, che l’iscrizione al corso didattico «si intenderà perfezionata al momento del ricevimento ... della scheda compilata e sottoscritta in tutte le sue parti» non implica che per la conclusione del contratto sia indi- spensabile una doppia sottoscrizione, perché rimane indi- mostrato che l’intento del proponente fosse quello di non ritener valido il contratto se carente dell’approvazione specifica di alcune clausole (v. doc. n. 4 dell’attoreoltretutto, n. 3 secondo l’incensu- rata interpretazione della convenuta) Corte d’appello, non vessatorie e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento di euro 888,11 in contanti (v. doc. n. 21 dell’attorequindi già impegnative con la sottoscrizione dell’intera proposta per accettazione). La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l.Né è possibile stabilire analo- gie con quanto dispone l’art. 1352 Codice civile. Perché quest’ultima norma provvede su una ipotesi nella quale le parti hanno convenzionalmente stabilito, ora fallita. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionalemediante un contratto preliminare, che comincia tutti i loro futuri rapporti do- vranno soggiacere a decorrere soltanto dalla chiusura determinati requisiti di forma per es- sere validamente conclusi e la forma è quindi convenuta e non meramente proposta. È vero che la sentenza impugnata sembra aver accettato l’interpretazione che, della proposta, ha offerto la ricorren- te perché, per rigettarla, ha affermato: «all’eccezione ex art. 1326 Codice civile, comma 4, si deve replicare osservando che tale norma è posta a tutela del rapportoproponente («qualora il proponente richieda ...») che è libero di non avvalersene considerando, come nella specie, concluso il contratto an- che se l’accettazione è stata data in forma diversa da quella richiesta» ma anche seguendo questa impostazione, il mo- tivo di ricorso va rigettato. In primis, perché solo il saldo finale – quale frutto quanto ha de- ciso la sentenza d’appello è conforme alla giurisprudenza di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce di questa Corte (Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 406/2004; n. 12344/2003; n. 13277/2000; n. 1306/1990; n. 499/1988; n. 5839/1982); in secondo luogo perché i rilievi della ricorrente - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente circa la ne- cessità di una bancaindagine sulle intenzioni di chi ha accettato senza osservare la forma proposta e circa la necessità che, dell’intenzione di ritenere idonea l’accettazione in forma diversa, il proponente dia tempestiva ed adeguata notizia - costituiscono nuove eccezioni basate su circostanze di fat- to non dedotte dinanzi al giudice del merito, al quale lamenti la nullità ri- corrente avrebbe dovuto chiedere di accertare che, dopo la restituzione del modulo sottoscritto, l’università non aveva in alcun modo mostrato di aver accettato l’iscrizione. Col secondo motivo, la sentenza viene censurata per vio- lazione dell’art. 1453 Codice civile, dell’art. 115 Codice procedura civile e art. 2697 Codice civile, e per correlato vizio di motivazione. L’Università non aveva dato, nel corso del giudizio, alcuna prova dell’adempimento della clausola obbligazione a suo carico: non aveva cioè dimostrato di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati aver tenuto il corso di formazione e istruzione oggetto del contratto, nonostante l’eccezione - che nessuna prestazio- ne era stata eseguita o comunque erogata a favore della Finconsulting - sollevata sia in primo che in secondo gra- do dalla società. La motivazione della sentenza, che nel caso di contratto avente ad oggetto l’effettuazione di un corso, a nulla rileva che l’iscritto non vi abbia partecipato, avendo la controparte già sopportato il relativo costo, as- sumeva quindi come dimostrato lo svolgimento del corso, senza che nessuna prova in tal senso fosse stata fornita dal- la università, sulla quale incombeva l’onere, data la conte- stazione da parte della Finconsulting, che aveva, sin dalle prime battute del giudizio, eccepito di non aver ricevuto alcuna controprestazione per la somma pretesa ed aveva, a più riprese, dedotto di non aver mai usufruito delle pre- stazioni per cui l’università chiedeva il pagamento. Anche il secondo motivo è infondato. L’eccezione di mancata fruizione, sollevata dalla società nel giudizio di merito, non coincide, né in fatto né in diritto, con riguardo l’ec- cezione di mancato adempimento - ovverosia, di man- cata esecuzione del corso - sulla quale si imposta il moti- vo di censura, riferendosi la prima ad un contratto comportamen- to del creditore e la seconda ad un comportamento del debitore, configurandosi la prima come una eccezione di apertura recesso o di credito bancario regolato impossibilità sopravvenuta e la seconda co- me una eccezione di inadempimento. A fronte della de- cisione del tribunale - che, come riportato in conto correntenarrativa, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennaleconsiderava irrilevante la mancata partecipazione al cor- so dedotta dalla Finconsulting in quanto non dipenden- te da fatto imputabile all’Università- era onere della ap- pellante segnalare che la sua eccezione era stata frainte- sa dal giudice di primo grado e provare che il corso non aveva avuto luogo o, se aveva avuto luogo, che non ne aveva avuto notizia (S.U. n. 28498/2005) anziché limi- tarsi a ribadire la mancata fruizione. Esattamente, perciò, la quale decorresentenza impugnata ha conside- rato che i termini della contestazione non involgevano la esecuzione del corso, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto ma solo funzione ripristinatoria della provvistal’obbligo del pagamento, anche se la società non aveva potuto - o voluto - fre- quentare le lezioni. Poiché l’intimata università non ha svolto attività difen- siva, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista v’è luogo a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla prova, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioni. Nella specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – non ha provato tale diversa destinazione dei versamenti, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattualeprovvedere sulle spese.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo Con il primo motivo l'INPS denuncia la violazione dell'articolo 1362 c.c., e dell'articolo 116 c.p.c., nonche' vizio di motivazione (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), e con il secondo motivo lamenta la violazione della Legge n. 153 del saldo del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare la tematica della prescrizione con riguardo all’azione di ripetizione di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato e alla soluzione adottata dalla giurisprudenza. Il conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 1969, articolo 12, (v. doc. n. 4 dell’attorearticolo 360 c.p.c., n. 3 3) per avere la Corte di appello confuso il dato della convenuta) configurabilita' di un titolo autonomo portato dalla transazione con la ratio e chiuso la funzione tipica di tale contratto, il quale normalmente non reca alcun riconoscimento dell'altrui pretesa, essendo proprio questo il presupposto per addivenire ad un accordo che evita il giudizio. Non e' dunque sufficiente, per escludere la riconducibilita' delle erogazioni al rapporto di lavoro, che manchi uno stretto nesso di corrispettivita', dovendo considerarsi che a norma della Legge n. 153 del 1969, articolo 12, tutto cio' che il lavoratore riceve, in data 26.8.2015 mediante versamento natura o in denaro, dal datore di euro 888,11 lavoro in contanti (v. doc. n. 21 dell’attore). La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l., ora fallita. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la particolare natura dipendenza e a causa del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile a quo del termine prescrizionalefini contributivi e che i profili contributivi che l'ordinamento ricollega al rapporto di lavoro non sono disponibili dalle parti. Dal tenore dei verbali di conciliazione risulta che le somme erogate erano riconducibili al pregresso rapporto di lavoro, che comincia mentre il disconoscimento delle pretese dei lavoratori e' clausola di stile, funzionale a decorrere soltanto dalla chiusura rendere possibile la regolazione transattiva del rapporto, perché ma priva di un preciso significato interpretativo. Parimenti, privo di rilievo e' il riferimento all'incentivazione all'esodo, che costituisce una formula di copertura, peraltro contrastante con la cessazione gia' avvenuta del rapporto di lavoro. Comunque, non era stato debitamente considerato, quanto alla posizione del lavoratore (OMISSIS), che vi erano somme imputabili a TFR e a differenze retributive, indicative della riferibilita' della transazione al rapporto di lavoro, e, quanto alla posizione del (OMISSIS), che dal libero interrogatorio del lavoratore era emerso che erano state rivendicate differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e che questa era la vera causale della erogazione, mentre privo di un concreto fondamento era il riferimento all'incentivo all'esodo. Il ricorso e' fondato e va, pertanto, accolto. Preliminarmente, deve rilevarsi che nel ricorso per cassazione risultano riportati integralmente i testi delle due transazioni, oltre alla copia del verbale del libero interrogatorio del (OMISSIS), ossia gli atti sui quali i ricorso si fonda, restando cosi' assolto il requisito dell'autosufficienza, in relazione a quanto prescritto dall'articolo 366 c.p.c., n. 6. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpretazione del contratto - riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimita' solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione - al fine di far valere i suddetti vizi, il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitarioricorrente per cassazione, per cui è soltanto il principio di specificita' ed autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato (Cass. n. 24418/20108296 del 2005, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG conf. Cass. 3075 del 2006, n. 2570/2015 “L'azione 11661 del 2006,1825 del 2007). Xxx' premesso, va osservato che la Legge n. 153 del 1969, articolo 12, nella sua originaria formulazione, applicabile alla fattispecie ratione temporis, stabiliva che, "per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di ripetizione previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di indebitolavoro in danaro o in natura, proposta dal cliente al lordo di una bancaqualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro". Restavano escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore per i titoli tassativamente elencati nella stessa norma. A sua volta, il quale lamenti Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173, articolo 4, comma 2 bis, conv. in Legge 26 luglio 1988, n. 291, ha previsto che "la nullità disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui alla Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della clausola cessazione del rapporto di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con riguardo ad un quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (articolo 2099 c.c.), tant'e' che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'articolo 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalita', ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poiche' il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato articolo 12, supera il principio di corrispettivita', dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attivita' lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di apertura lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccettuative, per modo che al di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, fuori di esse non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti ne sono stati registratiammesse altre. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento l'elencazione da parte della Legge n. 153 del 1969, articolo 12, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non configura sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, percio', un pagamento sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal quale far decorreredatore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, ove come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facolta' di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento. Se e' vero che in alcune, risalenti pronunce di questa Corte e' stato ritenuto indebitoche le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il termine prescrizionale rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto alla ripetizionedel lavoratore, giacché sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalita' con il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi della Legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 12, (Cass. n. 49/1997, n. 6923/96), la giurisprudenza piu' recente - e qui condivisa - ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una prestazione transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare piu' approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettivita', ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto cio' che il lavoratore riceve,in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (Legge n. 153 del 1969, ex articolo 12) sia della assoluta indisponibilita', da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289 del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens”2003). Nella specie è pacificoNe consegue che, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsaai fini di cui alla Legge n. 153 del 1969, articolo 12, l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilita' di un istituto non e' sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettivita', ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo ne giustifichi la giurisprudenza corresponsione (cfr. Cass. n. 4518/20146663/2002). Difatti, i versamenti eseguiti sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non puo' incidere in corso alcun modo una volonta' negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (vedi Cass. n. 3122/2003). Il rapporto assicurativo e non determinano uno spostamento patrimoniale l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal solvens all'accipiensfatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto13 aprile 1999, n. 3630). Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia Xxxx' come il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso propriogiudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non puo' spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono e' intervenuto il fondamento giudicato (cfr. Cass. n. 3578/2004 2795/1999; n. 4821/1999), cosi' la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non puo' esplicare effetti riflessi sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione. Puo' dunque essere ribadito il principio che, in tema di obbligo contributivo previdenziale, la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro e' estranea al rapporto tra quest'ultimo e l'INPS, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. n. 4468/200417670/2007). Del resto, l'impostazione che impone alla banca Nel caso di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla prova, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioni. Nella specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – Corte territoriale non ha provato tale diversa destinazione dei versamentifatto corretta applicazione di tali principi ed ha seguito un percorso logico-giuridico incoerente, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattualequanto, pur ravvisando un nesso, almeno parziale, tra l'attribuzione patrimoniale e le rivendicazioni per inquadramento superiore, TFR o indennita' di preavviso, ha poi disatteso tale relazione ponendo a carico dell'INPS l'onere di dimostrare in quale misura il titolo dell'erogazione trovasse tale giustificazione, concludendo che, in difetto di tale prova, l'intera somma doveva essere considerata estranea al rapporto di lavoro. Oltre al vizio logico intrinseco a tale opzione interpretativa, che svaluta lo stesso dato letterale assunto a fondamento del ragionamento, la soluzione si pone in contrasto con i principi sopra riportati, xxxxxx' non occorre un nesso di corrispettivita' per ritenere la "dipendenza" della erogazione dal rapporto di lavoro. Inoltre, quello che la Corte di appello qualifica come un titolo autonomo, ossia la volonta' delle parti di evitare l'alea del giudizio, tale non e', esprimendo solo la funzione tipica della transazione, che e' preordinata, mediante reciproche concessioni, ad evitare l'insorgere di una lite o di porre fine ad una controversia gia' in corso (articolo 1965 c.c.). Costituisce un elemento di fatto positivamente accertato dalla stessa Corte di appello che "dal dato testuale degli accordi transattivi" risulta che gli stessi avevano "preso le mosse da pretese dei lavoratori collegate al rapporto di lavoro" (pag. 3 sent. imp.). Vi e', dunque, un espresso riconoscimento della derivazione causale degli accordi dalle pretese e rivendicazioni dei lavoratori; a fronte di cio', resta ininfluente, per le ragioni gia' esposte, la dichiarata volonta' delle parti contraenti di escludere tale nesso, non potendo siffatta intenzione valere ad elidere gli effetti che la legge correla ad erogazioni comunque connesse al rapporto di lavoro.

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Motivi della decisione. 1- Il ricalcolo del saldo del c/c n. 81208 Preliminarmente occorre esaminare la tematica della prescrizione con riguardo all’azione di ripetizione di addebiti illegittimi effettuati su conto corrente affidato e alla soluzione adottata dalla giurisprudenza. Il conto corrente è stato aperto in data 19.9.2000 (v. doc. n. 4 dell’attore, n. 3 della convenuta) e chiuso in data 26.8.2015 mediante versamento di euro 888,11 in contanti (v. doc. n. 21 dell’attore). La banca non vanta quindi ragioni creditorie nei confronti della Cremonesi X.xxx s.r.l., ora fallita. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul dies a quo del termine prescrizionale, che comincia a decorrere soltanto dalla chiusura del rapporto, perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare e avere – ha il carattere della definitività: invero il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. È noto peraltro che la questione va scrutinata alla luce di Cass. n. 24418/2010, così massimata: Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1e0969d1407fb1d6 - Firmato Da: XXXXXX MIELE XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 XXXXXXXX XX0 Serial#: 602cc64342c6d0a9608655eb580409ba RG n. 2570/2015 b1813 Con atto di citazione ritualmente notificato Costruzioni srl ha convenuto in giudizio e al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: L'azione Accertare e dichiarare l’inadempimento della Dott.ssa riferito alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare per cui è causa e per l’effetto condannarla alla restituzione delle somme versate dall’attrice a titolo di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, acconto nonché al risarcimento del lucro cessante consistente nella differenza tra il quale lamenti la nullità prezzo d’acquisto pattuito al momento della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisIto dall’immobile al momento in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria l’inadempimento della provvistadott.ssa è divenuto definitivo e cioè € 328.500,00 …. come da valutazione in atti, non detratta la somma di € 80.000,00 …. quindi per un totale di € 248.500,00 ….o quella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà ritenere equa e/o di giustizia; in via subordinata: accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c. e per l’effetto dichiarare inefficace e quindi revocare l’atto definitivo di compravendita, per atto notaio Xxxxxxxx Xxxxx del 18.06.2008 Rep. 8502, intervenuto fra gli odierni convenuti e relativo all’immobile sito nel Comune di Roma-Agro Romano loc. La Lingua e precisamente con accesso già dalla data Via apprezzamento di annotazione in conto terreno agricolo (con soprastante costruzione al NCEU foglio 1089 part. 278 sub. 2 z.c. 7 partita catastale n. 450478, distinto con il numero 68 nel piano di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, lottizzazione con il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiensordine al competente conservatore dei registri immobiliari)”. Nella specie è pacifico, poiché allegato nell’atto introduttivo ed espressamente confermato dalla convenuta in comparsa, che il rapporto instaurato tra le parti fosse caratterizzato da un affidamento. Secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4518/2014), i versamenti eseguiti in corso di rapporto su conto corrente affidato hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens; tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle competenze. Non può infatti pretendersi che sia il correntista a fornire la prova di avere diritto a considerare nel ricalcolo anche dette poste, perché quella di prescrizione è un’eccezione in senso proprio, per cui alla parte che la solleva spetta l’obbligo di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 3578/2004 e Cass. n. 4468/2004). Del resto, l'impostazione che impone alla banca di comprovare lo sconfinamento e i pagamenti asseritamente prescritti è coerente con il principio di vicinanza della prova (indicante un particolare rapporto di facilità di accesso e recupero tra un soggetto e la prova), che la Suprema Corte a S.U. n. 13533/2001 ha elevato a criterio principe nella ripartizione dell’onere stesso. Con riguardo specifico alla materia bancaria, autorevole dottrina ha evidenziato che quando la fattispecie attiene ai contratti di impresa e in particolare a quello di conto corrente bancario è del tutto fisiologico che la banca risulti più vicina alla prova, anche perché è la stessa che provvede alla tenuta del conto e alle relative annotazioni. Nella specie, la convenuta – sebbene l’abbia dedotto – non ha provato tale diversa destinazione dei versamenti, in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale.Firmato Da: MIELE XXXXXXXX XXXXXX Emesso Da: XXXXXXXX XX0 Serial#: b1813

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