Morte. L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Appears in 2 contracts
Sources: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Morte. L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se Se l’infortunio ha come conseguenza la Morte stessa si verificamorte dell’Assicurato, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanenteper invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanenteinvalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e l’Assicurato muore in conseguenza di essodel medesimo infortunio, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, la morte – se superiore, superiore – e quello già pagato per Invalidità Permanenteinvalidità permanente. Qualora Limitatamente ai Tesserati “Atleti” e “Atleti Minibasket” in possesso di regolare Certificato di Idoneità Sportiva e/o Agonistica, saranno indennizzabili anche i decessi occorsi a seguito di: infarto cardiaco, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi cerebrale, embolia, rottura di infortunio indennizzabile aneurisma, arresto cardiaco-circolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo) cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardio emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Di stress Sindrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie che causino la morte verificatosi durante l’esercizio dell’attività sportiva, sul campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell’attività stessa. La garanzia è operante a termini condizione che l’Assicurato sia in regola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. In caso di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decessodecesso dell’Assicurato, conseguente ad uno degli eventi coperti di assicurazione, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente provvederà al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per funerarie, compreso il rimpatrio della salma dell’Assicuratotrasporto e trasferimento salma, fino al luogo entro il limite massimo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativiEuro 1.000,00.
Appears in 2 contracts
Sources: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Morte. L’indennizzo Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la società liquida la somma assicurata per il caso di Morte morte agli eredi legittimi e/o testamentari: 2.2Invalidità Permanente Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente e questa si verifichi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è dovuto se avvenuto, la Morte stessa si verificaSocietà liquida per tale titolo l’indennità, anche successivamente calcolandola sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta secondo le disposizioni seguenti ed in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute fino alla scadenza data di stipulazione del contratto, entro 2 anni senza applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge. La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. In caso di asportazione parziale di una falange terminale delle dita, la Società riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. L’indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quelle della falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità permanente stabilite dal giorno dell’infortuniocontratto per l’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e per la mano sinistra e viceversa. Tale indennizzo 2.3Franchigia per invalidità permanente La liquidazione degli infortuni con postumi di Invalidità Permanente viene liquidato ai beneficiari o, in difetto fatta con le seguenti modalità: - l’indennità sui primi € 155.000,00 di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo somma assicurata per il caso di Morte Invalidità Permanente verrà riconosciuta senza applicazione di alcuna franchigia; - nell’eventuale eccedenza di questa somma non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un si farà luogo ad indennizzo per Invalidità PermanentePermanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale; se invece essa risulterà superiore al 10% dell’Invalidità Permanente totale, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza l’indennità verrà corrisposta soltanto per la dichiarazione parte eccedente. 2.4Rimborso delle spese di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa cura da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. escluse ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e rimborsa per ogni infortunio indennizzabile a termine per cui sia valida la presente assicurazione in base alle condizioni tutte di polizza il rimborso delle polizza, le spese sostenute per: - gli onorari dei chirurghi e dell’equipe operatoria; - le spese per l’uso della camera operatoria; - le rette di degenza in ospedali e cliniche; - le spese per medicinali prescritti dal medico curante; - gli onorari dei medici; - le spese relative agli accertamenti diagnostici; - le spese per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura trasporto dell’Assicurato in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’esteroospedale o clinica con autoambulanza. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Eurodiritto, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. 2.5Rimborso delle spese di cura da infortunio ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Qualora l’Assicurato, in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio, dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio pagato con carta di credito, durante il periodo di validità della garanzia, la Società provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi all’infortunio. IN ITALIA – MASSIMALI ASSICURATI In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso, fino alla concorrenza di € 520,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurati di € 40,00 . ALL’ESTERO – MASSIMALI ASSICURATI - Per spese mediche, farmaceutiche, purché prescritte da un medico nel luogo ove si è verificato il sinistro ed anche in caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso fino alla concorrenza di € 10.400,00 per Assicurato e per anno. I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta per Assicurato e per sinistro di € 50,00. - Per trasporto in autoambulanza fino all’istituto di cura o luogo di pronto soccorso più vicino, tenendo la Società a proprio carico i costi fino ad un massimale di € 361,00 per anno, con un massimale di € 129,00 per sinistro. I massimali previsti sia per l’Italia che per l’estero comprendono: - rette di degenza in Istituto di cura prescritti dal medico fino a € 105,00 al giorno per Assicurato; - spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato; - spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a € 105,00 per Assicurato.
Appears in 2 contracts
Sources: Convenzione Consip “Servizio Finanziario Di Pagamento Attraverso Carte Di Credito in Favore Delle Ppaa”, Contratto Di Assicurazione
Morte. L’indennizzo Se l’infortunio ha per conseguenza la morte e questa si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza, la Società liquida la somma assicurata per il caso di Morte è dovuto se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari morte in parti uguali agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato o, in difetto di designazionealternativa, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanenteai beneficiari appositamente designati. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto la somma prevista per il caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta morte presunta proposta a termini degli articoli artt. 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsaCivile. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% • della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio milza senza compromissioni significative della salma dell’Assicuratocrasi ematica 8% Nel caso in cui, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’esterodeterminato da uno stesso evento consegua la morte di entrambi i genitori assicurati per la presente garanzia Morte, la Società corrisponde ai loro figli minorenni conviventi ed a quelli, anche maggiorenni, portatori di handicap, l’indennizzo spettante a ciascuno di essi per la morte dei genitori, in misura aumentata del 50%. La Nel caso risulti assicurato per la presente garanzia Morte un solo genitore, l’indennizzo spettante viene corrisposto in misura aumentata del 25%. In caso di infortunio occorso durante l’uso e la guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, la Società effettua aumenta la somma indicata in polizza per Morte del 25% con il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativimassimo aumento di euro 150.000,00.
Appears in 1 contract
Sources: Assicurazione Infortuni, Malattie, Tutela Giudiziaria Ed Assistenza
Morte. L’indennizzo per il caso di Morte morte è dovuto se la Morte stessa il decesso stesso si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, verifica entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari oagli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato. Art. 4.1.2 Invalidità permanente Per invalidità permanente si intende l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in difetto di designazionetutto o in parte, agli eredi dell’Assicurato in parti ugualiun qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. L’indennizzo per il caso di Morte non invalidità permanente è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma dovuto qualora l’invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell’infortunio dell’infortunio. Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all’Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di essoseguito indicati: ▪ nel caso di minorazioni, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto anziché di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superioreperdite di un arto o di un organo, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito nel caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali menomazioni diverse da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronauticiquelle elencate al punto b), col periodo minimo le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di due anni dalla scomparsa. cui all’Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta; ▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
d) Nel caso in cuicui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera; b) e c), successivamente la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è determinata sommando le singole lesioni fino al pagamento, risulti che la Morte non si raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell’organo/arto stesso. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è verificata o che comunque di carattere personale e quindi non è dipesa da infortunio indennizzabiletrasmissibile agli eredi. Tuttavia, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidatase l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza QUIXA paga agli eredi l’importo liquidato o offerto secondo le norme della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativisuccessione testamentaria o legittima.
Appears in 1 contract
Sources: Assicurazione Auto
Morte. L’indennizzo per il caso Se l’infortunio indennizzabile a termini di Morte è dovuto se polizza ha come conseguenza la Morte stessa morte e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza cessazione del contratto, entro 2 anni dal giorno dalla data dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato , la Società corrisponde la somma assicurata per il caso Morte ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se Se invece l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente e dopo il pagamento di un indennizzo dell’inden- nizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di essodalla data dell’infortunio, l’Assicurato muoremuore in conse- guenza del medesimo infortunio, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennizzo per morte, morte - se superiore, superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. L’indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume pre- sume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto corrisponde la somma assicurata per il caso morteMorte ai benefi- ciari in parti uguali. La liquidazione, sempre che L’indennizzo non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà verrà corrisposto prima che siano trascorsi 6 sei mesi dalla presentazione presen- tazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta morte presunta a termini degli articoli artt. 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici)Civile. Qualora, col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato risulti in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabilevita, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera ha diritto, da parte dei beneficiari, alla restituzione della somma liquidatapagata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente l’Invalidità Permanente da infortu- nio eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Appears in 1 contract
Sources: Insurance Contract
Morte. L’indennizzo per il caso di Morte morte è dovuto se la Morte morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro € 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro€, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Appears in 1 contract
Sources: Convenzione Assicurativa
Morte. L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la Morte morte stessa si verifica, verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto, della polizza - entro 2 due anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di per Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 due anni dal giorno dell’infortunio e ed in conseguenza di essoquesto, l’Assicurato muore, i beneficiari, che gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto di richiedere la soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, Morte – se superiore, superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito Permanente Limitatamente ai Tesserati del Settore Giovanile e Scolastico in possesso di regolare Certificato di Idoneità Sportiva e/o Agonistica, sono considerati infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decessol’infarto cardiaco, l’ictus provocato da emorragia celebrale, la Società liquiderà ai beneficiari trombosi cerebrale, embolia, rottura di aneurisma, arresto cardiaco-circolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo) cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardio emorragico), il capitale previsto per trauma extra toracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Di stress Sindrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie che causino la morte verificatosi durante l’esercizio dell’attività sportiva, sul campo o entro il caso mortelimite sportivo o luogo di svolgimento dell’attività stessa. La liquidazione, sempre garanzia è operante a condizione che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso l’Assicurato sia in cui, successivamente al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subitaregola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. La Società inoltre assicura fino presente estensione di garanzia è prestata con un limite massimo di € 52.000,00 a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativipersona.
Appears in 1 contract
Sources: Insurance Agreement
Morte. Qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, che determini la morte dell’Assicurato, la Società - salvo diverse indicazioni dell’Assicurato - effettua il pagamento della somma assicurata agli eredi testamentari o legittimi in parti eguali tra loro. L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se viene riconosciuto purché la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza del contratto, morte avvenga entro 2 anni dal giorno dell’infortuniodell’infor- tunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari oSe il medesimo infortunio indennizzabile a termini di polizza ha per conseguenza, oltre la mor- te dell’Assicurato, anche quella del coniuge - se pure la loro morte avvenga in difetto tempi diversi - la Società raddoppia la quota d’indennizzo spettante a ciascuno dei figli minori di designazione18 anni al momento del sinistro che risulti a carico dell’Assicurato o del coniuge. Qualora, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di esso, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per Invalidità Permanente. Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza polizza, il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga venisse ritrovato e si presume presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà liquida ai beneficiari il capitale previsto per il la somma assicurata prevista in caso di morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, liquidazione della somma assicurata non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici)Civile. Se successivamente è provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, o risulti che la Morte non si è verificata o che comunque morte non è dipesa da infortunio indennizzabileindennizzabile a termini di polizza, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A alla restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell’Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativiassicurata.
Appears in 1 contract
Sources: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Morte. L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se Se l’infortunio ha come conseguenza la Morte stessa si verificamorte dell’Assicurato, anche successivamente alla scadenza del contratto, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. Tale indennizzo viene liquidato la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di Morte morte non è cumulabile con quello di Invalidità Permanenteper invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanenteinvalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell’infortunio e l’Assicurato muore in conseguenza di essodel medesimo infortunio, l’Assicurato muore, i beneficiari, che non sono tenuti ad alcun rimborso, hanno diritto di richiedere la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, la morte – se superiore, superiore – e quello già pagato per Invalidità Permanenteinvalidità permanente. Qualora Limitatamente ai Tesserati “Atleti” e “Atleti Minibasket” in possesso di regolare Certificato di Idoneità Sportiva e/o Agonistica, saranno indennizzabili anche i decessi occorsi a seguito di: infarto cardiaco, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi cerebrale, embolia, rottura di infortunio indennizzabile aneurisma, arresto cardiaco-circolatorio (per crisi aritmiche improvvise, gravi bradicardie, sindrome del seno carotideo) cardiopatie traumatiche (da lesioni non penetranti con conseguente rottura atrii e ventricoli, aritmie, insufficienza cardiaca acuta da rottura valvolare, versamento pericardio emorragico), il trauma extratoracico con ipotensione polmonare (da shock) e conseguente ARDS (Adult Respiratory Di stress Sindrome), nonché qualsiasi evento riconducibile alle suindicate patologie che causino la morte verificatosi durante l’esercizio dell’attività sportiva, sul campo o entro il limite sportivo o luogo di svolgimento dell’attività stessa. La garanzia è operante a termini condizione che l’Assicurato sia in regola con le visite mediche annuali previste dalle vigenti disposizioni regolamentari. In caso di polizza il corpo dell’Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decessodecesso dell’Assicurato, conseguente ad uno degli eventi coperti di assicurazione, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione, sempre che non siano emersi nel frattempo elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli articoli 60 e 62 del Codice Civile (anche per gli infortuni aeronautici), col periodo minimo di due anni dalla scomparsa. Nel caso in cui, successivamente provvederà al pagamento, risulti che la Morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell’Assicurato dell’intera somma liquidata, l’Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita. La Società inoltre assicura fino a concorrenza della somma di Euro 2.500,00 e per ogni infortunio indennizzabile a termine di polizza il rimborso delle spese sostenute per funerarie, compreso il rimpatrio della salma dell’Assicuratotrasporto e trasferimento salma, fino al luogo entro il limite massimo di sepoltura in Italia in caso di decesso a seguito di infortunio avvenuto all’estero. La Società effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi€ 1.000,00.
Appears in 1 contract
Sources: Convenzione Assicurativa