Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altre Garanzie Degli Autocarri E Altri Veicoli, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto (Altri Veicoli)
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 100.000 (euroduecentomilaeurocentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Sources: Polizza r.c. Auto, Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Morte. Qualora La garanzia riguarda l’Infortunio abbia che ha come conseguenza la morte dell’Assicurato. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contrat- to, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentarima comunque entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello l’Indennizzo spettante per invalidità permanente per Infortunio; tuttaviaInvalidità perma- nente. Tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo l’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo InfortunioInvalidità Permanente è stato pagato, ma l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta)dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la i Beneficiari, o in difetto di designa- zione gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell’Assi- curato e l’Indennizzo già pagato e la Somma assicurata all’Assicurato per il caso mortel’Invalidità Permanente, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in inferiore. Nel caso contrario. contrario non sono tenuti a restituire la differenza.
A.1) Supervalutazione futuro protetto Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente unitamen- te a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ spettanti a termini di Contratto contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo l’im- porto complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) 200.000,00 qualunque sia il numero dei beneficiari Beneficiari minorenni o portatori porta- tori di handicap.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Morte. Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza la morte dell’Assicurato, la Società corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell’Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato muore entro 2 (due) anni dall’Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), la Società corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario. Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell’Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di handicap dell’Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 200.000 (euroduecentomila) qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di handicap.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile E Altre Garanzie Di Motocicli E Ciclomotori