MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI Clausole campione

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. ROI GROUP S.r.l. si riserva di modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento, a propria discrezione o per ottemperare a disposizioni normative o regolamentari. Il Partecipante sarà soggetto ai termini delle Condizioni Generali vigenti al momento della sottoscrizione del form di iscrizione, salvo il caso in cui modifiche a tali termini siano imposte dalla legge applicabile o dalle autorità competenti (in tal caso, dette modifiche si riterranno applicabili anche alle iscrizioni effettuate precedentemente). Qualora una qualsiasi delle seguenti condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o inapplicabile, la validità e l’efficacia delle altre condizioni non ne saranno pregiudicate.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. BeeOne si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali e le altre disposizioni contrattuali in qualsiasi momento. Il Cliente sarà informato di tali modifiche su xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx e tramite sms e/o e-mail. Se il Cliente si sente leso dalla modifica delle Condizioni Generali, dei prezzi, dei Servizi prepagati o dell’Abbonamento, dovrà informare XxxXxx al più presto tramite il modulo disponibile su xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx. In caso di modifica del prezzo del suo Abbonamento attivo, il Cliente avrà anche la possibilità di rescindere il suo rapporto contrattuale con XxxXxx (per la fine di un mese in caso di Abbonamento) senza dover rispettare i termini di resiliazione previsti sopra agli articoli 9 e 10. Dopo la data della loro entrata in vigore, le nuove Condizioni Generali sono accettate.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. Nessuna modifica alle presenti condizioni dovrà essere accettata da OMISA S.r.l. salvo che, e fino al momento in cui, ciò non sia confermato per iscritto dal suo rappresentante autorizzato.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. Allianz Suisse è autorizzata a modificare in qualunque momento le presenti Condizioni generali, eventuali tariffe, allegati e accordi supplementari, oltre alle istruzioni per l'uso. Le modifiche vengono notificate alla controparte tramite messaggio a schermo, circolare o in altra modalità adeguata. A queste la controparte può opporre ricorso scritto entro trenta giorni; scaduto tale termine e, in ogni caso, con il primo utilizzo del servizio, successivamente all'adozione delle modifiche, queste si intendono senz'altro accettate.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. La Casa d'Aste Czerny’s si riserva il diritto di modificare, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le presenti condizioni. E’ onere dei partecipanti alle aste verificare gli aggiornamenti pubblicati secondo le modalità previste al punto 1.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle presenti Condizioni Generali o al Servizio Amazon Prime, o qualsiasi parte di esso, in qualsiasi momento per motivi di legge o di regolamento, per ragioni di sicurezza, per migliorare le funzioni esistenti o per aggiungere ulteriori funzioni al Servizio Amazon Prime, per seguire il progresso tecnologico, per implementare ragionevoli adeguamenti tecnici e per garantire la continuità del Servizio Amazon Prime. Qualora dovessimo apportare delle modifiche, te lo comunicheremo nelle forme dovute e a tempo debito, ricordandoti i diritti che potrai esercitare. Potrai rifiutare tali modifiche e manterrai la possibilità di cancellare la tua iscrizione ad Amazon Prime in qualsiasi momento. A prescindere da qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali o al Servizio Amazon Prime, eventuali aumenti del costo dell'iscrizione non saranno tuttavia applicati fino al rinnovo della stessa. Qualora una qualsiasi modifica sia dichiarata invalida o per qualsiasi motivo priva di efficacia, la validità e l'applicabilità delle rimanenti disposizioni non verrà pregiudicata.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. Le condizioni generali di contratto riportate in diversi siti riservano al professionista il diritto di modificare le condizioni contrattuali stesse. In tali ipotesi, per lo più, è esplicitamente specificato che il regolamento negoziale applicabile al singolo ordine è quello esposto sul sito al momento dell’ordine stesso e che le eventuali nuove pattuizioni fissate dal professionista si applicano solo alle compravendite concluse successivamente alla loro pubblicazione in rete. La Commissione ha però riscontrato anche l’esistenza di casi in cui i documenti contrattuali: (i) sono meno chiari con riguardo al regime di efficacia delle nuove condizioni di vendita riguardo a compravendite già stipulate ed in corso di attuazione, poiché prevedono genericamente che le modifiche dovranno considerarsi in vigore a partire dal giorno in cui il relativo avviso è esposto sul sito; (ii) sono contraddittori, poiché stabiliscono sia che le condizioni applicabili sono quelle alla data dell’ordine sia che il consumatore ha l’obbligo di stampare nuovamente e conservare le condizioni a seguito di ogni aggiornamento delle stesse da parte del professionista, come se esse fossero comunque da considerarsi in vigore anche tra le parti di un contratto stipulato prima delle modifiche; infine, (iii) presentano disposizio ni in merito poco chiare ma, ad ogni modo, dirette ad assicurare al professionista una libertà illimitata di modificare le clausole contrattuali in qualsiasi momento a scapito di quanto già stabilito con il singolo consumatore. Nel caso sub (iii), ma anche in quello sub (ii), ove l’incertezza sui termini di applicabilità delle modifiche negoziali unilaterali abbia l’effetto di conferire al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le clausole del contratto già stipulato (ed in corso di esecuzione), ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio, senza un giustificato motivo preventivamente indicato nel contratto stesso, le clausole in questione sono da considerarsi vessatorie ai sensi dell’art. 1469 bis, III comma, n. 11. Per approfondimenti al riguardo, si rinvia al parere reso dalla Commissione con riguardo alle clausole vessatorie nei contratti di telefonia.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. 1. L'Operatore Economico accetta che Viveracqua possa modificare le presenti condizioni generali in ogni momento, previa comunicazione inviata al recapito PEC indicato in fase di registrazione al portale.
MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali non sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna parte. Se una delle clausole del contratto viene dichiarata nulla o inefficace, tutto il resto del con- tratto continuerà ad essere valido ed efficace. VEM si impegna assieme al Cliente a sostituire la clausola con una valida ed efficace, concordandone il contenuto in buona fede.