Common use of Modalità della votazione Clause in Contracts

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissatistabiliti dalla commissione elettorale, previo accordo con la Direzione direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratoriaziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'artall’art. 20 della legge 20 maggio 1970Legge 20.5.1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di della votazione saranno fissatistabili- ti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione Direzio- ne aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. Da CCNL: I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro o nonché durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all'artall’art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Samples: www.flai.it

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 197020.5.1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissatistabiliti dalla commissione elettorale, previo accordo con la Direzione direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, voto nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratoriaziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissatistabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno daranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratoriaziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissatistabiliti dalla commissione elettorale, previo accordo e 'con la Direzione direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio l sercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 72 ore consecutive. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni sindacali dei lavoratoriaziende, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 20maggio 1970, n. 300.

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Samples: www.fim.torino.it

Modalità della votazione. Il luogo e il calendario di votazione saranno fissati, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nello spazio esistente presso le aziende per le affissioni delle Organizzazioni organizzazioni sindacali dei lavoratori, almeno 8 giorni di calendario prima del giorno fissato per le votazioni. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario dell’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all'artall’art. 20 della legge 20 maggio 197020.5.1970, n. 300.

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